Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 19 febbraio 2018, n. 7856

al fine dell’integrazione del delitto di diffamazione, non e’ necessario che la comunicazione offensiva con la pluralita’ di soggetti avvenga contemporaneamente con ciascuno di essi, potendo realizzarsi anche in tempi diversi, purche’ sia rivolta a piu’ destinatari.

 

La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo:

Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 19 febbraio 2018, n. 7856
Integrale 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto Luig – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/10/2016 del TRIBUNALE di COSENZA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FIMIANI PASQUALE;

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.

Udito il difensore avvocato (OMISSIS), per la parte civile, chiede il rigetto del ricorso;

deposita conclusioni e nota spese.

L’avvocato (OMISSIS), chiede l’accoglimento del ricorso presentato.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice monocratico di Cosenza, in funzione d’appello, ha confermato la decisione di primo grado nei confronti dell’imputato (OMISSIS), che l’aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni per il reato di diffamazione, consistita nel diffondere nell’ambiente di’ vita di (OMISSIS) la notizia di aver avuto una relazione con lei e di essere in possesso di filmati che lo ritraevano in momenti di intimita’ con la donna. Epoca del fatto, (OMISSIS).

1.Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell’imputato, che col primo motivo ha lamentato il vizio di motivazione illogica per travisamento delle prove. La Corte avrebbe ritenuto le deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) confermative della testimonianza della persona offesa mentre essi avrebbero riferito di aver avuto notizia della sua relazione extraconiugale da voci del paese e dai giornali a seguito all’arresto dell’imputato, restando, cosi’, esclusa la provenienza da (OMISSIS) delle notizie ritenute diffamatorie.

1.1 Nel secondo motivo e’ stata dedotta l’errata applicazione degli articoli 530 e 533 c.p.p. ed il vizio di motivazione, poiche’ il Giudice avrebbe confermato la declaratoria di responsabilita’ dell’imputato, senza valutare che la persona offesa aveva avuto necessita’ di ripristinare la propria immagine di moglie e madre di famiglia, e, quindi, senza un rigoroso esame della sua attendibilita’.

In data 4 Ottobre la difesa della parte civile ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

All’odierna udienza il PG, dr Fimiani, ed i difensori delle parti private hanno concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.

1.Il primo motivo di ricorso non si e’ confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, essendo, pertanto, inammissibile per genericita’. Invero, esso e’ identico nel contenuto al motivo proposto in sede di appello, al quale il Giudice territoriale aveva gia’ dato congrua risposta, annotando che i testi avevano riferito di aver incontrato l’imputato, che aveva loro parlato della sua relazione con la donna, proponendo, altresi’ di visionare alcuni filmati relativi a momenti di intimita’ intrattenuti con lei; il percorso logico argomentativo dei Giudici del merito e’ stato completato attraverso il riferimento alla deposizione della testimone (OMISSIS), che aveva affermato che l’imputato in sua presenza aveva denigrato la persona offesa, proponendole, altresi’ di farle vedere “qualcosa”.

1.1 La critica ulteriore, secondo la quale i testi di accusa sarebbero inattendibili, poiche’ collegati a (OMISSIS) a vario titolo, risulta formulata genericamente, poiche’ non ha precisato in che modo il prospettato legame con la parte civile avrebbe influito sull’attendibilita’ delle rispettive testimonianze.

1.2 Quanto alle deposizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), deve osservarsi che la Corte ne ha fornito una plausibile spiegazione nel senso della convalida delle affermazioni accusatorie di (OMISSIS), essendo la valutazione incensurabile in questa fase; tuttavia e’ necessario puntualizzare che le suddette prove non hanno assunto rilevanza decisiva nell’economia del confermato giudizio di’ responsabilita’ dell’imputato, che si e’ fondato sui diversi risultati processuali derivanti dalle testimonianze degli altri soggetti, cui si e’ gia’ accennato e che, del resto, neppure sono state specificamente contestate dal ricorrente.

2.Anche il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile, avendo sviluppato critiche sul pieno merito del ragionamento decisorio condotto dal Giudice di secondo grado. La deposizione della persona offesa – principale fonte di prova – e’ stata riportata ampiamente ed e’ stata ritenuta confermata da quelle dei testimoni nel senso dianzi riportato. In tal senso sono state citate le dichiarazioni di coloro che hanno riferito dei fatti per averne avuto notizia diretta, cioe’ il marito di (OMISSIS) – (OMISSIS) e (OMISSIS).

2.1 Il comportamento dell’imputato e’ stato correttamente giudicato diffamatorio, poiche’ nei giudizi di merito e’ emerso in modo chiaro di come costui fosse andato per il paese in cui entrambi vivevano a propalare la notizia della relazione tra lui stesso e la parte civile; i Giudici del merito hanno legittimamente ritenuto integrato il reato, anche se la diffusione della notizie offensive della reputazione era avvenuta in momenti successivi ma in ogni caso con piu’ persone.

2.2 La decisione e’,cosi’,in armonia con l’orientamento di questa Corte, secondo il quale, al fine dell’integrazione del delitto di diffamazione, non e’ necessario che la comunicazione offensiva con la pluralita’ di soggetti avvenga contemporaneamente con ciascuno di essi, potendo realizzarsi anche in tempi diversi, purche’ sia rivolta a piu’ destinatari(Cosi’, Sez. 5, Sentenza n. 6920 del 21/12/2000 Ud. (dep. 20/02/2001) Rv. 218277. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza n. 7408 del 04/11/2010 Ud. (dep. 25/02/2011),Rv. 249599).

3. In proposito puo’ aggiungersi – per rispondere in pieno alle censure del ricorrente – che la divulgazione della relazione extraconiugale, per di piu’ corredata a comprovata anche dalla possibilita’ di visionare filmati di momenti intimi dei due amanti, assume un valore intrinsecamente offensivo della reputazione, intesa come il senso della propria dignita’ personale nella opinione degli altri ed in sostanza nella considerazione sociale. Tale tipo di relazione, infatti,appare significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalita’ dei consociati, Sez. 5, Sentenza n. 18982 del 31/01/2014 Ud. (dep. 08/05/2014), Rv. 263167, oltre che al dovere di fedelta’ derivante dal matrimonio.

3.1 Dunque le parole usate nei confronti di (OMISSIS), esplicitamente rappresentative della violazione delle regole su cui si fonda il matrimonio, hanno avuto1anche sotto questo profilo, una potenzialita’ lesiva della sua dignita’ e nella considerazione da parte della comunita’ sociale in cui la stessa risulta inserita, che, di regola, disapprova tali comportamenti.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 2000 in favore della cassa delle ammende.

Per il principio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato, altresi’, alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte civile per la presente fase, che sono liquidate in Euro 1500, oltre accessori di legge. Va disposto l’oscuramento dei dati identificativi delle persone interessate, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 2000 in favore della cassa delle ammende, nonche’ alla refusione delle spese in favore della parte civile che liquida in Euro 1500, oltre accessori di legge.

Dispone l’oscuramento dei dati a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.