Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile Ordinanza 16 febbraio 2018, n. 3886

in materia di appalti pubblici la responsabilita’ solidale prevista dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2 – esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 1, comma 2 – e’, invece, applicabile ai soggetti privati.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con partilare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile Ordinanza 16 febbraio 2018, n. 3886

Integrale

Appalti pubblici – Responsabilità solidale ex art. 29, co 2 d.lgs. n. 276/2003 – Esclusione per le pubbliche amministrazioni – Applicabilità ai soggetti privati – Società per azioni a partecipazione pubblica come Trenitalia – Annullamento con rinvio

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14430/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8841/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’01/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

che, con sentenza in data 9.12.2015 – 1.2.2016 nr. 8841 la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame di (OMISSIS) s.p.a. ed in riforma della decisione del Tribunale di Roma, respingeva la domanda di (OMISSIS) per la condanna della societa’ (OMISSIS) spa, nella qualita’ di coobbligata solidale Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ex articolo 29, comma 2, al pagamento del trattamento di fine rapporto e del rateo di tredicesima mensilita’ (complessivi euro 10.564,99) maturati quale dipendente della societa’ (OMISSIS) s.p.a., appaltatrice del servizio di pulizia da (OMISSIS) spa;

che il giudice del gravame riteneva estensibili alla fattispecie di causa i principi affermati da questa Corte nell’arresto nr. 15432/2014, in particolare in ordine alla inapplicabilita’ agli appalti pubblici del disposto di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2;

che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza (OMISSIS), affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui oppone difese, con controricorso, (OMISSIS) s.p.a.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

che il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, osservando che la applicazione nell’appalto di causa del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, non escludeva la applicabilita’ del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, giacche’ il primo testo normativo (cd. codice degli appalti pubblici) conteneva una disciplina derogatoria rispetto a quella comune riguardo alla sola procedura ed alle regole di scelta del contraente mentre li’ dove il codice degli appalti pubblici non disponeva trovava applicazione la disciplina privatistica. Al di fuori del caso delle amministrazioni pubbliche, alle quali l’articolo 29, comma 2, non si applicava per il disposto dell’articolo 1, comma 2 dello stesso testo di legge (come chiarito dal Decreto Legge n. 76 del 2013, articolo 9) per gli altri soggetti non vi erano ragioni per non ritenere pienamente applicabile la normativa generale di cui al suddetto articolo 29, comma 2.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

che in questa sede si intende assicurare continuita’ al principio di diritto, gia’ enunciato da questa Corte (Cassazione civile, sez. 6, 03/05/2017, n. 10777, Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2016, n. 10731), secondo cui in materia di appalti pubblici la responsabilita’ solidale prevista dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2 – esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 1, comma 2 – e’, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie (OMISSIS) s.p.a., societa’ partecipata pubblica).

Nei citati precedenti si e’ evidenziato come per i soggetti pubblici la esclusione della applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, discenda unicamente dalla previsione contenuta nell’articolo 1 dello stesso Decreto Legislativo e non anche da una pretesa esaustivita’ della disciplina degli appalti pubblici o dalla incompatibilita’ tra le due suddette discipline. In questo senso la disciplina del Decreto Legge n. 76 del 2013, articolo 9, comma 1 – (secondo cui le disposizioni del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, non trovano applicazione per le sole pubbliche amministrazioni individuate dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2) – ha chiarito un principio immanente nel sistema.

La differente regolamentazione tra “aggiudicatori” privati ed “aggiudicatori” pubblici non e’ sospettabile di illegittimita’ costituzionale, con riguardo al rilievo della disparita’ di trattamento fra enti pubblici e privati imprenditori ed alla limitazione di iniziativa economica di tali ultimi enti, per l’aggravio connesso alla previsione di responsabilita’ ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29. Quanto al primo profilo, sono state gia’ evidenziate da questa Corte le peculiarita’ delle due situazioni a confronto, che giustificano la diversita’ delle discipline (v. da ultimo Cass. 10.10.2016 n. 20327), osservandosi che nell’appalto privato il committente non incontra alcun limite nella scelta del contraente laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela dei lavoratori e’ assicurata sin dal momento della scelta del contraente, poiche’ gli enti aggiudicatori nella valutazione delle offerte “sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza…” (Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 86) oltre che ad effettuare controlli preventivi anche in merito al rispetto da parte della impresa concorrente della normativa in materia di sicurezza, degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, degli adempimenti previdenziali ed assistenziali (Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 38). La diversita’ delle situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo giustifica la posizione piu’ onerosa prevista per gli imprenditori privati con partecipazione pubblica rispetto a quella di altri operatori economici, privati o pubbliche amministrazioni, in relazione alla peculiarita’ della loro qualificazione giuridica, che li rende soggetti ad entrambe le discipline. In relazione all’ulteriore profilo di incostituzionalita’ deve osservarsi come non sia precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti.

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, deve accogliersi il ricorso del lavoratore per manifesta fondatezza, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma, che provvedera’ a nuovo esame della controversia alla luce del principio di diritto enunciato, nonche’ alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia -anche per le spese – alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

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Avv. Umberto Davide

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