Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 14 marzo 2018, n. 6136

La tollerabilita’ o meno di un’immissione va valutata caso per caso, dal punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto delle “condizioni dei luoghi” (articolo 844 c.c.), e quindi, tra l’altro, della loro concreta destinazione naturalistica ed urbanistica, delle attivita’ normalmente svolte nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi vi opera; il limite di tollerabilita’ delle immissioni, pertanto, non ha carattere assoluto ma e’ relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, tuttavia, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilita’, con giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimita’, se non nei su precisati ristretti limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 14 marzo 2018, n. 6136

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8641/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 415/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siena, le aveva rigettato le domande dirette ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per molestie di vario genere poste in essere nei suoi confronti da (OMISSIS), proprietario di una casa confinante sita in (OMISSIS).

(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la (OMISSIS), denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, nonche’ – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. e – ex articolo 360 c.p.c., n. 4 – nullita’ della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., articoli 2697 e 2729 c.c., sostiene che la Corte, ritenendo la domanda risarcitoria sfornita di prova, abbia gravemente travisato il contenuto dell’istruttoria espletata in prime cure.

Il motivo e’ inammissibile.

Come gia’ precisato da questa S.C., il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione; siffatta censura, in particolare, non e’ inquadrabile ne’ nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (fatto storico da intendere quale preciso accadimento o precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attenendo all’esistenza della motivazione in se’, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; c.d. riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione; (Cass. 11892/2016; Cass. sez. unite 8053/2014).

Nel caso di specie non viene indicato un fatto storico omesso e non preso in considerazione dal Giudice di merito; le critiche infatti sono rivolte, inammissibilmente (come detto), alla valutazione della deposizione teste Silvestri ed al mancato esame dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS).

Con il secondo motivo la (OMISSIS), denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 844 c.c., nonche’ – ex articolo 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sostiene che la normale tollerabilita’ delle immissioni non possa essere desunta dalla normalita’ dell’attivita’ che le origina ma dagli effetti prodotti nei vicini, in relazione alle specifiche condizioni ambientali di tempo e di luogo.

Anche detto motivo e’ inammissibile.

La tollerabilita’ o meno di un’immissione va valutata caso per caso, dal punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto delle “condizioni dei luoghi” (articolo 844 c.c.), e quindi, tra l’altro, della loro concreta destinazione naturalistica ed urbanistica, delle attivita’ normalmente svolte nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi vi opera; il limite di tollerabilita’ delle immissioni, pertanto, non ha carattere assoluto ma e’ relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, tuttavia, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilita’, con giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimita’, se non nei su precisati ristretti limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 (conf. Cass. 3438/2010); nel caso di specie la Corte, nel rispetto di detti criteri, con valutazione di merito (come detto, quindi, insindacabile in sede di legittimita’), ha ritenuto l’accumulo di masserizie sotto le finestre dell’attrice estraneo alla fattispecie di cui all’articolo 844 c.c. e, in ogni modo, giustificato dall’esecuzione di lavori edili.

In conclusione, pertanto, il ricorso e’ inammissibile.

Nessuna statuizione sulle spese, non avendo il (OMISSIS) svolto attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

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