Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 14 marzo 2018, n. 6324

anche il professionista intellettuale assume la qualita’ di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell’ambito di un’attivita’ organizzata in forma d’impresa, in quanto svolga una distinta e assorbente attivita’ che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo – il quale cessa di essere meramente strumentale – e per il differente apporto del professionista, non piu’ circoscritto alle prestazioni d’opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all’attivita’ tecnica ai fini della produzione del servizio.

 

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 14 marzo 2018, n. 6324

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8038/2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTONAZIONALE DELLAPREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 403/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/05/2011 R.G.N. 1905/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo e rigetto del primo e terzo motivo;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 403/2011, respingendo l’appello proposto dal dottor (OMISSIS) nei confronti dell’Inps anche quale mandatario di (OMISSIS) s.p.a e del concessionario per la riscossione (OMISSIS) s.p.a., ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani relativa alla sussistenza del credito contributivo preteso dall’Inps con cartella esattoriale per un importo di Euro 32.358,55 derivante dalla inadempienza del contratto di riallineamento e di pregressi obblighi contributivi nel periodo 1996-1999 relativi al dipendente (OMISSIS), per il quale (OMISSIS) aveva avanzato domanda di regolarizzazione il 20 aprile 1999.

La Corte territoriale ha ritenuto che la normativa sul riallineamento introdotta dal Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, articolo 5, conv. in L. 28 novembre 1996, n. 608, non riguardasse i liberi professionisti non imprenditori (come il (OMISSIS) che aveva esercitato la professione di commercialista), inoltre, che la sanatoria derivante dall’adesione agli accordi di riallineamento fosse vincolata all’esatto adempimento degli obblighi futuri rispetto al momento in cui era avvenuta l’adesione, per cui poiche’ il (OMISSIS) era venuto meno alla puntualita’ dei pagamenti rateali pianificati, senza che tale condotta fosse giustificata da omesse cooperazioni da parte dell’INPS non previste dalla norma, non poteva che verificarsi la decadenza dal beneficio e la impossibilita’ di fruizione degli ulteriori sgravi concessi ai sensi della L. n. 388 del 2000, articolo 116, comma 4, lettera b).

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS) con tre motivi Resiste l’INPS con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo, complesso, motivo di ricorso si denuncia: a) violazione di legge relativa all’articolo 2238 c.c., al Decreto Legge n. 510 del 1996, articolo 5, e succ. modif., nonche’ relativa all’articolo 345 c.p.c.; b) vizio di motivazione relativo alla individuazione della nozione d’impresa in capo al professionista che si avvalga di dipendenti.

2) Con il secondo motivo si afferma: a) violazione del citato Decreto Legge n. 510 del 1996, articolo 5, e succ. modif.; b) insufficiente motivazione con riferimento agli effetti decadenziali totali connessi al mancato rispetto della puntualita’ dei pagamenti rateali in favore dell’Inps ma non nei riguardi del lavoratore ed al mancato riconoscimento dell’onere di cooperazione da parte dell’Inps all’interno della procedura.

3. Il terzo motivo ha per oggetto: a) la violazione della L. n. 388 del 2000, articolo 116, commi 4 e 8; b) il vizio di motivazione, in considerazione della circostanza che la citata disposizione prevede, in caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi, l’obbligo di pagare una sanzione civile e non la decadenza del beneficio.

4. Le questioni oggetto dei motivi di ricorso risultano tutte dipendenti dalla soluzione, cui va data risposta negativa, della questione preliminare oggetto del primo motivo di ricorso, relativa all’applicabilita’ della procedura di riallineamento anche alla figura del libero professionista non imprenditore.

5. Il complesso normativo riferibile alla materia del riallineamento retributivo va ricondotto storicamente ad una serie di norme (Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, articolo 6 comma 11, (convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389) Decreto Ministeriale 21 ottobre 1989, Decreto Ministeriale 11 giugno 1990; Decreto Legge 20 gennaio 1989, n. 3, articolo 1 comma 7, in L. 21 marzo 1990, n. 52, Decreto Legge 19 gennaio 1991, n. 18, articolo 1 comma 10, in L. 20 marzo 1991, n. 89, Decreto Legge 22 marzo 1993, n. 71, articolo 2, comma 5, in L. 20 maggio 1993, n. 151, Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, articolo 19, comma 3, in L. 19 luglio 1994, n. 45).

6. La normativa e’ stata poi specificata con il Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, articolo 5, (convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608) e tale disposizione e’ stata modificata dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 75, e successivamente dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, articolo 45, con l’adozione di una misura di ampliamento del beneficio ad altri territori diversi da quelli originari, e del profilo temporale, mediante la sanatoria di periodi pregressi. Si e’ inteso, cosi’, consentire anche alle imprese che non avevano erogato ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, ai sensi della L. n. 389 del 1989. e che quindi erano inadempienti agli obblighi contributivi e non avrebbero potuto fruire degli sgravi fiscali e della fiscalizzazione degli oneri sociali, di poter ugualmente accedere ai detti benefici attraverso l’adesione ad uno strumento contrattuale sindacale, territoriale o aziendale, di graduale riallineamento agli importi retributivi di legge. Cio’ sulla base del presupposto che si trattasse di imprese che avevano erogato retribuzioni inferiori al minimo contrattuale collettivo a causa delle svantaggiate condizioni economiche ed al fine di mantenere integro il livello occupazionale, posto che il repentino ripristino delle situazioni di indebita fruizione dei benefici e l’integrale pagamento della contribuzione dovuta avrebbero generato effetti devastanti sull’occupazione.

6. La ratio dell’intero complesso normativo e’, dunque, palesemente legata alla necessita’ di salvaguardare i livelli occupazionali delle zone economicamente svantaggiate ed in questa ottica va condotta l’interpretazione del testo di legge al fine di selezionare dal punto di vista soggettivo la platea dei suoi destinatari, giacche’ solo il soggetto economicamente rilevante puo’ influire sul livello occupazionale.

7. Il Decreto Legge n. 508 del 1996, articolo 5, conv. in L. n. 610 del 1996, e’ chiaramente diretto ai soli soggetti che svolgono attivita’ imprenditoriali come si evince dal testo: ” Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita’ Europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell’edilizia”.

7. Se la fruizione dell’agevolazione connessa all’adesione ai contratti di riallineamento postula che ne benefici una impresa, deve ora risolversi la questione del rapporto esistente tra l’attivita’ libero professionale (svolta in modo incontestato dal ricorrente) e l’esercizio dell’attivita’ d’impresa.

Questa Corte di legittimita’, a tale proposito, ha convincentemente avuto modo di affermare che anche il professionista intellettuale assume la qualita’ di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell’ambito di un’attivita’ organizzata in forma d’impresa, in quanto svolga una distinta e assorbente attivita’ che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo – il quale cessa di essere meramente strumentale – e per il differente apporto del professionista, non piu’ circoscritto alle prestazioni d’opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all’attivita’ tecnica ai fini della produzione del servizio (Cass. n. 2645 del 1982; 13677 del 2004; 28312 del 2011).

8. Applicando tale principio alla fattispecie in esame, va quindi affermato che solo laddove il libero professionista alleghi e dimostri di aver esercitato una attivita’ di coordinamento e controllo di fattori della produzione ulteriore rispetto alla tipica attivita’ professionale, puo’ accertarsi la natura imprenditoriale della relativa attivita’ e da cio’ riconoscersi il diritto alla fruizione delle agevolazioni previste dal Decreto Legge n. 508 del 1996, articolo 6, conv. in L. n. 610 del 1996, e succ. modif. ed integr.

9. Nel caso di specie, difetta del tutto tale allegazione per cui va escluso, come affermato dalla sentenza impugnata, che al ricorrente possa riconoscersi il diritto alla fruizione dei benefici di cui ai contratti di riallineamento.

10. Tale conclusione, come e’ evidente, determina l’assorbimento di tutte le altre doglianze che poggiano, all’opposto, sul riconoscimento del diritto ad avvalersi dell’agevolazione e mirano ad accertare il sostanziale rispetto della prevista procedura di riallineamento. Va, dunque, respinto il primo motivo di ricorso con assorbimento di tutti gli altri motivi.

10. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida, in favore del contro ricorrente, in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.