Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 21 marzo 2018, n. 7044

in tema di responsabilita’ contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalita’ tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilita’ della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento e’ stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza (Cass. n. 18392/2017; sull’onere di prova del nesso causale anzidetto in capo al paziente proprio in fattispecie di danno causato da ipossia neonatale, cfr. anche Cass. n. 11789/2016 e Cass. n. 12686/2011).

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 21 marzo 2018, n. 7044

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24908-2016 proposto da:

(OMISSIS), in proprio e quale amministratore di sostegno della figlia (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

AZIENDA USL (OMISSIS) NORD OVEST C.F./P.I. (OMISSIS), succeduta a titolo universale in tutti i rapporti giuridici all’AZIENDA USL (OMISSIS) PISA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1167/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato a due motivi, (OMISSIS), in proprio e quale amministratore di sostegno della figlia (OMISSIS), e (OMISSIS) hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, in data 13 luglio 2016, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Pisa che, a sua volta, aveva respinto la domanda, avanzata dai medesimi odierni ricorrenti, di condanna dell’Azienda U.S.L. n. (OMISSIS) di Pisa e dei medici (OMISSIS) e (OMISSIS) al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza delle gravi patologie cerebrali da cui era risultata affetta la minore a causa, in particolare, del ritardo con cui era stato effettuato il parto cesareo presso l’U.O. di Ostetrica e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Pontedera in situazione di sofferenza fetale;

che la Corte territoriale (per quanto ancora rileva in questa sede) osservava: 1) che le due c.t.u. medico-legali espletate nel corso del giudizio di primo grado erano complementari tra loro e, pertanto, la seconda c.t.u. non era stata disposta per essere la prima affetta da nullita’, la’ dove, poi, era risultata corretta la decisione del primo giudice di ritenere irrituale la produzione delle perizie di parte (del Prof. (OMISSIS) e del dr. (OMISSIS) all’udienza del 21 ottobre 2009), contenenti osservazioni e rilievi critici alla c.t.u., in quanto avvenuta dopo il deposito della c.t.u. stessa e “per di piu'” essendo dette perizie state redatte “da consulenti di parte diversi da quelli ritualmente nominati nel processo”; 2) che, sulla scorta degli accertamenti tecnici, non solo non era riscontrabile in capo ai medici “negligenza, imperizia ed imprudenza”, ma neppure sussisteva “relazione e nesso causale tra le lesioni e gli esiti invalidanti subiti dalla bambina (OMISSIS) e la condotta dei medici”, cosi’ come era da escludersi la possibilita’ di ricondurre il danno cerebrale “causalmente o concausalmente ad un inadempimento della struttura ospedaliera per inadeguata organizzazione del servizio”;

che resistono con separati controricorsi la Azienda USL Toscana Nord Ovest (gia’ Azienda USL (OMISSIS) Pisa), (OMISSIS) e (OMISSIS).

che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., e’ stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimita’ della quale i ricorrenti, nonche’ i controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., “in punto di producibilita’ di consulenza tecnica di parte e i sua erronea espunzione e conseguente omessa valutazione”: la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere corretta la decisione di primo grado la’ dove aveva reputato inammissibile la produzione dei due reperti redatti dai consulenti tecnici di parte ricorrente, il cui esame avrebbe potuto condurla a ritenere sussistente un aggravamento della sofferenza fetale durante il travaglio e, quindi, al riconoscimento di una concausa del danno cerebrale di cui era risultata affetta (OMISSIS);

a.1) il motivo e’ inammissibile. Posto che la doglianza non integra, di per se’, la prospettazione di una violazione dell’articolo 116 c.p.c., (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) in relazione al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4, (cio’ sussistendo solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime: Cass. n. 11892/2016), essa – proprio perche’ la consulenza di parte e’ semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, consentita anche in appello (tra le altre, Cass. n. 20347/2017) – si risolve in una critica alla valutazione delle prove e all’accertamento di fatto riservati esclusivamente al giudice del merito e insindacabili in sede di legittimita’ (Cass. n. 23940/2017), se non nei limiti del vizio denunciabile ai sensi del vigente articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e in conformita’ all’insegnamento di Cass., S.U., n. 8053/2014, ossia dell’omesso esame di fatti “storici” decisivi (tale, dunque, da inficiare con certezza l’anzidetto accertamento). Denuncia che, nella specie, e’ del tutto carente, non avendo i ricorrenti evidenziato quali fatti storici e decisivi risultassero dalle perizie ritenute irritualmente prodotte in primo grado e non esaminati dalla Corte territoriale, ma avendo incentrato le censure sulla mancata o insufficiente considerazione delle valutazioni formulate dai periti in base ai fatti accertati e oggetto di diverso apprezzamento da parte del giudice di merito. Non senza doversi, altresi’, evidenziare che il giudice di secondo grado aveva esaminato le ulteriori “osservazioni critiche contenute nell’atto di appello”, ritenendole gia’ allora “generiche” e “prive di indicazioni idonee a comprovare l’essenzialita’ di circostanze di fatto che i consulenti tecnici d’ufficio avrebbero omesso di considerare” (p. 10 sentenza impugnata);

b) con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1176, 1218 e 2697 c.c., per “errata applicazione dei principi in punto di nesso di causalita’ e di onere probatorio”; la Corte territoriale avrebbe operato una inversione degli oneri probatori, pur in assenza di dimostrazione che l’evento ipossico-acidemico si fosse verificato prima del parto (ed anzi sussistendo la prova contraria in forza delle risultanze delle perizie di parte), spettando ai medici e alla struttura sanitaria, e non gia’ ad essi originari attori, la prova sulla mancanza di un loro inadempimento e che lo stesso non era stato eziologicamente rilevante;

b.1) il motivo e’ in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile;

– e’ manifestamente infondato la’ dove censura l’asserita inversione degli oneri probatori inerenti alla materia della responsabilita’ sanitaria e, segnatamente, in punto di nesso causale, giacche’ la Corte territoriale – in forza di un accertamento positivo (e diffusamente argomentato in base alle risultanze di causa) sulla insussistenza della relazione causale “tra le lesioni e gli esiti invalidanti subiti dalla bambina (OMISSIS) e la condotta dei medici”, nonche’ tra danno cerebrale e “inadempimento della struttura ospedaliera per inadeguata organizzazione del servizio” – ha confermato il rigetto delle domande attoree (come detto, per l’assorbente rilievo circa l’inesistenza del necessario nesso eziologico) in armonia con il principio per cui (anche) in tema di responsabilita’ contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalita’ tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilita’ della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento e’ stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza (Cass. n. 18392/2017; sull’onere di prova del nesso causale anzidetto in capo al paziente proprio in fattispecie di danno causato da ipossia neonatale, cfr. anche Cass. n. 11789/2016 e Cass. n. 12686/2011);

– e’, poi, inammissibile la’ dove le doglianze, lungi dal palesarsi come deducenti un error in indicando, investono l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, senza neppure farne oggetto di sindacato ai sensi del vigente l’articolo 360 c.p.c., n. 5;

la memoria depositata dai ricorrenti, nel ribadire quanto gia’ esposto con i motivi di impugnazione, non e’ in grado di scalfire i rilievi che precedono;

il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo in conformita’ ai parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida:

– in favore della Azienda USL (OMISSIS) Nord Ovest, in Euro 2.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

– in favore sia del (OMISSIS), che del (OMISSIS), in Euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

Motivazione Semplificata.

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Avv. Umberto Davide

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