Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3606

l’obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (articolo 1936 c.c.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perche’ si perfezioni, l’accettazione espressa di quest’ultimo (articolo 1333 c.c.). Ne consegue che l’eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio gia’ concluso.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3606

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26406/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.p.a., gia’ mandataria della (OMISSIS) S.p.a. ora incorporata, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 581/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che chiede che la Corte rigetti il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. I Sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vercelli richiesto dalla (allora) (OMISSIS) S.p.a. per la somma pretesa in forza della fideiussione da loro rilasciata il 25 novembre 1993 a garanzia del contratto di apertura di credito (n. (OMISSIS)), in favore della (OMISSIS) s.r.l., sino alla concorrenza di Lire 100.000.000.

1.1. Gli opponenti adducevano, a sostegno del loro ricorso, la nullita’ della procura, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Vercelli ed il difetto di costituzione in mora; nel merito, l’invalidita’ della garanzia fideiussoria intervenuta in data anteriore al contratto di finanziamento.

2. Il Tribunale di Vercelli, ritenuta la propria competenza, con sentenza n. 81/2002, rigettava l’opposizione e condannava i Sig.ri (OMISSIS) alla rifusione delle spese.

3. Avverso detta sentenza, i soccombenti proponevano appello chiedendo di accogliere l’eccezione d’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale di Vercelli e la domanda di invalidita’ della fideiussione nonche’ di dichiarare l’insussistenza del preteso credito della banca nei confronti della (OMISSIS) S.r.l..

4. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 376/2004, dichiarava l’appello inammissibile atteso che la (OMISSIS) S.p.a. si era estinta a seguito di fusione per incorporazione prima della notifica dell’atto introduttivo del gravame e la (OMISSIS) S.p.a. non si era costituita in giudizio entro il termine annuale per impugnare.

5. I Sig.ri (OMISSIS) proponevano ricorso in Cassazione lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 163 c.p.c., comma 1, n. 3 e articolo 164 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello non aveva tenuto conto, nei riguardi dei vizi della citazione, dell’efficacia sanante della costituzione del convenuto ne’ del fatto che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.

6. A seguito dell’accoglimento del ricorso, con sentenza n. 8046/2009, questa Suprema Corte rinviava alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione e dinnanzi a questa i Sig.ri (OMISSIS) riassumevano regolarmente il giudizio, riproponendo i motivi di appello gia’ articolati al fine di ottenere la revoca dell’ingiunzione e l’assoluzione della pretesa della banca.

7. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 581/2012, respingeva il gravame ribadendo, innanzitutto, l’alternativita’ del Foro di Torino rispetto all’adito Tribunale di Vercelli, ma anche la possibilita’ che la fideiussione avesse un carattere unilaterale e percio’ fosse sottoscritta dal solo fideiussore; in secondo luogo, riconducendo la clausola – di cui si contestava la validita’ – alla volonta’ unilaterale dei fideiussori, affermava che questa non poteva incidere sulla validita’ dell’intero contratto; in terzo luogo, confermava che l’eccezione di estinzione dell’obbligazione per l’avvenuta vendita dei titoli degli appellanti era stata sollevata tardivamente e percio’ ricadeva nel divieto dei nova.

8. Avverso detta sentenza i Sig.ri (OMISSIS) ricorrono per cassazione nei confronti della (OMISSIS) S.p.a. e per essa, quale mandataria, (OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a., articolando tre motivi.

8.1. (OMISSIS) S.p.a. resiste con controricorso.

9. Il PG, nella persona del dr. Luigi Salvato, ha concluso, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1, affinche’ la Corte rigetti il ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli articoli 18, 19, 10 e 38 c.p.c., nonche’ degli articoli 1326 e 1333 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) i ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui non ritiene che il foro territorialmente competente sia quello di Torino e non gia’ quello di Vercelli. Infatti, riferendosi l’articolo 20 c.p.c. al foro del luogo dove e’ sorta l’obbligazione o a quello dove questa deve essere eseguita, ed essendo la fideiussione in questione un contratto del solo proponente, il luogo di conclusione del contratto dovrebbe coincidere con il luogo che ha visto la proposta giungere a conoscenza del destinatario.

2. Con il secondo motivo di ricorso (omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il ricorrente lamenta l’incongruita’ della decisione impugnata laddove, pur riconoscendo che l’apposizione della clausola limitativa dell’obbligo fideiussorio sia provenuta unilateralmente dalla Banca, la stessa sarebbe irrilevante e non inciderebbe sulla validita’ del contratto di fideiussione.

3. Con il terzo (omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il ricorrente si duole del fatto che la decisione impugnata non avrebbe preso in considerazione la contestazione relativa all’incameramento di Lire 75.000.000 da parte della Banca.

4. Il primo motivo e’ infondato.

4.1. Questa Corte si e’ gia’ piu’ volte pronunciata sul perfezionamento dell’obbligazione fideiussoria tanto da far ritenere come ormai pacifico il principio di diritto secondo il quale (Cass. civ., Sez. 3, sentt. nn. 13652 del 2006 e 9777 del 1993) “l’obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (articolo 1936 c.c.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perche’ si perfezioni, l’accettazione espressa di quest’ultimo (articolo 1333 c.c.). Ne consegue che l’eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio gia’ concluso.”.

4.2. Ne consegue che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di esso quante volte ha ritenuto che l’obbligazione fideiussoria a carico dei Sig.ri (OMISSIS) era sorta nel luogo in cui questi avevano manifestato la volonta’ contrattuale di assumerla (ossia in (OMISSIS) e, quindi, nel circondario del Tribunale di Vercelli).

5. Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono che la sentenza ha riconosciuto la validita’ della fideiussione nonostante che il finanziamento (per il cui recupero aveva agito la Banca) fosse successivo alla stipulazione e che l’aggiunta della garanzia del finanziamento operata dalla Banca, successivamente alla firma della fideiussione, comporterebbe una rinuncia alla fideiussione omnibus con fissazione di limite di valore da parte della Banca, e’ inammissibile.

5.1. Infatti, con esso si postula una valutazione meramente alternativa a quella svolta dal giudice del merito (che ha escluso la rinuncia) basata sulla affermazione apodittica dell’erroneita’ della conclusione raggiunta dal giudice di merito, senza l’enunciazione delle ragioni del contrasto onde la richiesta dell’esercizio di un controllo impossibile da parte di questa Corte.

5.2. Il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilita’, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3010 del 2012 ed altre conformi).

6. Il terzo mezzo, con il quale si censura la decisione in esame per avere ritenuto inammissibile la questione dell’escussione del pegno quale causa estintiva del credito e’, del pari, inammissibile.

6.1. Infatti, con esso si propone una quaestio facti e non si attinge alla ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata in ordine all’eccezione di adempimento (o parziale adempimento) che e’ stata paralizzata sul rilievo dell’esistenza di preclusioni probatorie (non specificamente ed in modo autosufficiente censurate).

7. Il ricorso va pertanto respinto con le conseguenze di legge: le spese, poste a carico della parte soccombente (i due ricorrenti in solido, tra loro) e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.