La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinche’, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarita’ dei beni stessi, ne’ implica l’insorgere di una posione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilita’; ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprieta’ in fondo patrimoniale.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3452

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28506-2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE FIERAMONTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6600/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 5 novembre 2016, la quale ha respinto l’impugnazione avverso la pronuncia di primo grado di accoglimento dell’azione di cui all’articolo 64 legge fall.;

– che resiste l’intimata con controricorso;

– che e’ stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione camerale, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.;

– che i ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

– che il primo motivo – il quale deduce la nullita’ o inesistenza della notifica a mezzo PEC della sentenza d’appello – e’ inammissibile, posto che difetta di specificita’: ed invero, costituisce principio costante che “L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimita’ ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla corte di e ettuare, senta compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale” (e multis, Cass. 30 settembre 2015, n. 19410; Cass. 10 novembre 2011, n. 23420);

– che, invero, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimita’ ove sia denunciato un errore processuale, presuppone comunque l’ammissibilita’ del motivo di censura, cosicche’ e’ necessario il rispetto del principio di specificita’ e autosufficienza del ricorso per cassazione, onde il giudice di legittimita’ deve poter effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli dal corretto svolgersi dell’iter processuale, e che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi rilevanti;

– che, al contrario, parte ricorrente si limita a dolersi della genericita’ del messaggio contenuto nella notificazione della decisione impugnata, impedendo di valutare cosi’ il vizio;

– che il secondo motivo – il quale deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c., per non essere stato il contraddittorio integrato con i figli – e’ manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata correttamente applicato il principio secondo cui “La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinche’, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarita’ dei beni stessi, ne’ implica l’insorgere di una posione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilita’; ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprieta’ in fondo patrimoniale” (Cass. 15 maggio 2014, n. 10641; cosi’ pure Cass. 6 aprile 2017, n. 8905; Cass. 19 ottobre 2016, n. 21099);

– che il principio va ribadito, tanto piu’, con riguardo ai figli maggiorenni;

– che il terzo motivo – il quale si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 64 legge fall. e dell’errata interpretazione del precedente di questa Corte (di cui a Cass. 21494 del 2011), perche’ nella specie i coniugi avevano adempiuto a dovere morale su istruzione dei nonni, ne’ erano a conoscenza dello stato di crisi della loro attivita’ aziendale, mentre la menzionata decisione e’ stata fraintesa dalla corte territoriale – e’ in parte inammissibile, laddove lamenta l’erronea interpretazione di una sentenza della S.C., che non e’ fonte di diritto, e, dall’altro, manifestamente infondato, posto che la corte territoriale ha chiarito come sia mancata la prova di qualsiasi situazione qualificabile come “adempimento di un dovere morale”, ai sensi dell’articolo 64 legge fall., correttamente inoltre applicando la disposizione, la quale non ha nella sua fattispecie un elemento soggettivo, che debba esistere al momento della costituzione del fondo;

– che le spese seguono la soccombenza e deve provvedersi alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte de4i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

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