Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 27 marzo 2018, n. 7515

Il mandante privo di specifiche competenze, che abbia affidato al mandatario il compimento di un negozio giuridico per il quale sono richieste specifiche competenze tecniche, puo’ fare legittimo affidamento sulla competenza del secondo, e non ha di conseguenza alcun obbligo di sindacarne passo passo l’operato, o prevenirne gli errori. Ne consegue che, in caso di inadempimento da parte del mandatario, non e’ ravvisabile a carico del mandante alcun concorso di colpa, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., per non avere di propria iniziativa prevenuto o sanato gli errori del mandatario, fino a quando questi ultimi non gli siano in qualunque modo resi noti ed evidenti.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 27 marzo 2018, n. 7515
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17144/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CIA CONF.NE ITAL. AGRICOLTORI ASS.PROV.LE NUORO, in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CIA CONF.NE ITAL. AGRICOLTORI ASS.NE NAZIONALE, (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

CONF.NE ITAL. AGRICOLTORI – CIA, in persona del Presidente (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), CIA CONF.NE ITAL. AGRICOLTORI ASS.PROV.LE NUORO, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 65/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI, depositata il 12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilita’in subordine rigetto del ricorsocon assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Nuoro la Confederazione Italiana Agricoltori – CIA (d’ora innanzi, per brevita’, “la CIA Nazionale”), la Confederazione Italiana Agricoltori Associazione Provinciale di Nuoro (d’ora innanzi, per brevita’, “la CIA di Nuoro”), e (OMISSIS), esponendo:

-) di essere un allevatore di bovini, iscritto alla CIA Nazionale;

-) la CIA Nazionale ha per statuto l’obbligo di prestare assistenza agli iscritti;

-) nel 1999 aveva acquistato da (OMISSIS) 28 bovini; contestualmente, il venditore gli aveva trasferito 20 “diritti al premio”, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (recante “modalita’ di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/891;

-) il trasferimento dei diritti al premio e’ soggetto a ratifica da parte dell’AIMA;

-) la CIA Nazionale aveva tuttavia trasmesso all’AIMA, per la ratifica, un atto diverso da quello sottoscritto dai due allevatori, e privo delle sottoscrizioni di questi ultimi;

-) di conseguenza, l’AIMA aveva negato la ratifica del trasferimento dei “diritti al premio”;

-) questo fatto aveva determinato la perdita, da parte dell’attore, dei contributi comunitari alla zootecnia (diritti di premio) per le annate dal 1999 al 2004, cosi’ come previsti dal Reg. CE 3886/92, cit.; e dal 2004 in poi cosi’ come previsti dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 (recante “norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001”);

-) di questo pregiudizio dovevano rispondere la CIA Nazionale e la CIA di Nuoro, quali mandatarie dell’attore; sia (OMISSIS), ex articolo 38 c.c., il quale aveva agito in nome e per conto della CIA di Nuoro.

1.1. L’attore preciso’ di avere gia’ convenuto una prima volta la CIA di Nuoro dinanzi al Tribunale di Nuoro, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la perdita dei contributi comunitari sofferta negli anni dal 1999 al 2002, e che tale domanda era stata accolta con sentenza passata in giudicato.

Chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della perdita dei diritti di premio per il periodo dal 2003 al 2008 (domanda poi estesa fino a ricomprendere tutti le annualita’ di contributi perduti, secondo la prospettazione attorea, sino al 2011).

2. Tutti i convenuti si costituirono; la CIA nazionale e (OMISSIS) negando la propria responsabilita’; la CIA di Nuoro deducendo di avere gia’ versato all’attore la somma di 11.239,18 Euro, e di nulla dovere per il periodo successivo al 2002.

3. Il Tribunale di Nuoro con sentenza n. 296 del 2012 dichiaro’ il difetto di legittimazione della CIA nazionale e di (OMISSIS); rigetto’ invece la domanda nei confronti della CIA di Nuoro.

Il Tribunale ritenne insussistente il danno lamentato dall’attore, sul presupposto che il contributo comunitario, perduto per gli anni 1999-2002, ben poteva essere richiesto per gli anni successivi, e non lo fu per negligenza dell’attore.

4. La sentenza venne appellata dal soccombente.

Con sentenza 12.2.2014 n. 65 la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, ammise la legittimazione passiva (rectius, sostanziale) della CIA nazionale e di (OMISSIS), ma rigetto’ la domanda proposta nei loro confronti.

Confermo’, altresi’, la statuizione di rigetto della domanda nei confronti della CIA di Nuoro.

La Corte d’appello fondo’ la propria decisione sul rilievo che l’attore, pur avendo perduto il contributo per l’anno 1999, avrebbe ben potuto richiederlo per gli anni successivi, in quanto il vizio a causa del quale la sua prima richiesta venne rigettata (e cioe’ la mancanza di sottoscrizione del modulo contenente l’istanza) non ne impediva la riproposizione.

Soggiunse poi la Corte d’appello, ad abundantiam, che in ogni caso la domanda era inammissibile, perche’ l’attore aveva frazionato un credito unitario, domandando nel giudizio introdotto nel 2003 i danni patiti fino al 2002, e poi nel successivo giudizio introdotto nel 2008 i danni patiti fino al 2011.

5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso illustrato da memoria la CIA nazionale e la CIA di Nuoro.

La prima ha altresi’ proposto ricorso incidentale condizionato. (OMISSIS) non si e’ difeso in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. In via preliminare ai sensi dell’articolo 276 c.p.c., comma 2, questa Corte deve stabilire se la sentenza impugnata, nella parte in cui fa cenno alla “inammissibilita’” della domanda per frazionamento del credito risarcitorio (pag. 5), contenga un’autonoma ratio decidendi, ovvero un mero obiter dictum.

Nel primo caso, infatti, dovrebbe applicarsi la regola per cui, una volta affermata dal giudice di merito l’inammissibilita’ della domanda, tutte le altre statuizioni devono ritenersi tamquam non essent, dal momento che dichiarando inammissibile la domanda, il giudice si spoglia della potesta’ giurisdizionale, e null’altra statuizione potrebbe adottare: con la conseguenza che l’unica statuizione impugnabile in cassazione resta quella di inammissibilita’.

Nel secondo caso, invece, nessuna statuizione potrebbe dirsi compiuta in merito all’inammissibilita’ della domanda, e di conseguenza nessuna impugnazione sarebbe necessaria sul punto.

Cio’ posto in teoria, ritiene questa Corte che la sentenza impugnata, la’ dove discorre di inammissibilita’ della domanda a causa del frazionamento del credito (pag. 5, quintultimo capoverso), non contenga alcuna autonoma ratio decidendi, ma solo un’affermazione compiuta obiter dictum.

Tanto si desume:

(a) dalla circostanza che nel dispositivo della sentenza e’ contenuta una statuizione di rigetto, non di inammissibilita’;

(b) dall’uso del condizionale (“se fosse vero che ecc., la domanda sarebbe stata inammissibile”), il quale e’ il modo che indica la degradazione dell’azione ad auspicio, desiderio o possibilita’: e dunque esprime un mero giudizio ipotetico.

Deve pertanto concludersi che la sentenza d’appello fu decisione di rigetto e non d’inammissibilita’, e che non contenendo statuizioni in tema di inammissibilita’ costituenti autonome rationes decidendi, esse non sono suscettibili di passare in giudicato e non dovevano essere impugnate.

2. Il primo motivo del ricorso principale.

2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 2909 c.c. e articolo 113 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato il giudicato esterno.

Ricorda come, in un precedente giudizio da lui promosso nei confronti della CIA di Nuoro, quest’ultima era stata condannata al risarcimento del danno scaturente dagli stessi fatti oggetto del presente giudizio, sia pure limitatamente ai pregiudizi patiti dall’attore negli anni dal 1999 al 2002.

La Corte d’appello, pertanto, non avrebbe potuto stabilire, in punto di fatto, che l’attore avrebbe potuto evitare il danno reiterando la domanda di ratifica dell’atto di cessione dei premi sin dall’anno 2000.

2.2. Prima di esaminare il motivo nel merito, v’e’ da rilevare come la sua intitolazione formale non corrisponda alla censura effettivamente proposta dal ricorrente.

Questi infatti lamenta la violazione del giudicato, e dunque un tipico error in procedendo, da far valere in questa sede ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Tuttavia l’errore commesso dal ricorrente nell’inquadramento della censura da lui proposta non ne impedisce l’esame.

Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioe’ erri nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’articolo 360 c.p.c.), il ricorso non puo’ per cio’ solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

Nel caso di specie, l’illustrazione contenuta nelle pp. 7-9 del ricorso e’ sufficientemente chiara nel prospettare la violazione, da parte della Corte d’appello, del vincolo di giudicato esterno: e dunque il motivo e’ ammissibile.

2.3. Venendo dunque all’esame del merito, il primo motivo di ricorso e’ infondato, rispetto alle domande proposte nei confronti di (OMISSIS) e della CIA nazionale: questi ultimi, infatti, non hanno partecipato al giudizio proposto da (OMISSIS) nel 2003 contro la CIA di Nuoro, ed alcun effetto vincolante poteva avere, nei loro confronti, la sentenza pronunciata all’esito di quel giudizio.

2.4. Rispetto alle domande proposte dall’attore nei confronti della CIA di Nuoro, invece, il motivo e’ fondato.

E’ la stessa sentenza impugnata, infatti, a dichiarare che il credito di (OMISSIS) per la mancata erogazione dei contributi comunitari “era stato riconosciuto dalla sentenza 2/2007 del Tribunale di Nuoro, poi confermata da questa Corte (d’appello) e passata in giudicato”.

E’ altresi’ pacifico tra le parti che tale sentenza fu pronunciata nel contraddittorio con la sola CIA di Nuoro.

Pertanto, poiche’ quella sentenza aveva accolto la domanda attorea senza ravvisare alcun concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento di danno, su tale questione si era formato il giudicato esterno, e la sentenza qui impugnata non avrebbe potuto ridurre il risarcimento in ragione d’un preteso concorso colposo della vittima nella causazione del danno, in applicazione dell’articolo 1227 c.c..

E’ irrilevante, invece, che nel primo giudizio l’attore chiese il risarcimento di alcuni danni, e nel secondo giudizio di altri.

Altro, infatti, e’ l’accertamento dell’esistenza della colpa, del nesso di causa e dell’eventuale concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento dannoso, ben altro e diverso e’ l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del danno derivato dal fatto illecito.

Pertanto l’accertamento della colpa e l’accertamento del danno formano oggetto di due statuizioni giurisdizionali diverse, suscettibili di passare in giudicato, ricorrendone i presupposti, indipendentemente l’una dall’altra.

2.5. Infondate, invece, sono le deduzioni difensive svolte, sul punto appena esaminato, dalla CIA di Nuoro alle pp. 40-42 del proprio controricorso.

La CIA di Nuoro deduce che l’inesistenza del giudicato, dovuta alla differenza di petitum e causa petendi tra il primo ed il presente giudizio, sarebbe stata confessata dallo stesso ricorrente, nelle memorie depositate ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, nel primo grado del presente giudizio.

Tale deduzione e’ infondata, in quanto il giudicato esterno non e’ nella disponibilita’ delle parti, e non puo’ formare oggetto ne’ di confessione, ne’ di ammissione, ne’ di non contestazione. Il giudicato formale e’ infatti istituto di diritto processuale, e quindi di diritto pubblico, e come tale sottratto alla disponibilita’ delle parti.

2.6. La sentenza va dunque su questo punto cassata con rinvio; il giudice di rinvio nel riesaminare l’appello di (OMISSIS) nei confronti della CIA di Nuoro terra’ conto del giudicato esterno formatosi sulla insussistenza d’un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno.

3. Il secondo motivo del ricorso principale.

3.1. Col secondo motivo del proprio ricorso (OMISSIS) lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 2697 c.c. e gli articoli 113 e 115 c.p.c..

Il motivo contiene un censura cosi’ riassumibile:

(-) la Corte d’appello ha ritenuto che l’odierno ricorrente tenne una condotta colposa, allorche’ trascuro’ di attivarsi per emendare i vizi formali dei documenti inoltrati all’amministrazione, e finalizzati al pagamento del contributo comunitario;

(-) tuttavia egli non aveva alcun obbligo di controllare ed emendare la regolarita’ formale degli atti inoltrati alle amministrazioni competenti ai fini della concessione del contributo; tale compito infatti spettava alla CIA nazionale ed ai propri interna corporis, in virtu’ degli obblighi da essa assunti col contratto di associazione, nel quale si stabiliva che la CIA avrebbe provveduto a “correggere le eventuali anomalie presenti nelle domande” (rectius, nella notificazione all’amministrazione dell’avvenuta cessione dei diritti di premio).

In questo modo, sostiene il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 2697 c.c., perche’ ha posto a carico dell’attore “lo svolgimento di attivita’ di pertinenza della CIA”.

3.2. Anche il presente motivo, cosi’ col primo, presenta una intitolazione niente affatto coerente col suo contenuto.

Nell’intitolazione, il ricorrente lamenta la violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova; ma nella illustrazione prospetta un vizio ben diverso: ovvero l’avere la Corte d’appello ritenuto in colpa il creditore, per non avere compiuto un’attivita’ gravante sul debitore.

Un errore che, si vera sunt exposita, costituirebbe violazione di ben altri precetti, ed in particolare delle regole sull’efficacia vincolante del contratto (articolo 1374 c.c.) e sui presupposti necessari da accertare per potere affermare la sussistenza del concorso colposo del danneggiato (articolo 1227 c.c.).

Del resto, la Corte d’appello ha rigettato la domanda non per difetto di prova (nel qual caso soltanto si sarebbe potuto discorrere di corretta o scorretta applicazione dell’articolo 2697 c.c.), ma per avere ritenuto che il danno fosse ascrivibile a colpa esclusiva del danneggiato, ex 1227 c.c..

Dunque la norma che si assume violata (articolo 2697 c.c.) non viene in rilievo nel presente giudizio, per la semplice ragione che la Corte d’appello non ne fece applicazione.

3.3. Nondimeno anche questo motivo di ricorso, cosi’ come il primo, puo’ essere ritenuto ammissibile e scrutinato nel merito, per le ragioni gia’ indicate al § 2.2 che precede: ovvero che l’errore di sussunzione (in questo caso evidente) commesso dal ricorrente nell’inquadrare il vizio censurato col ricorso non ne comporta l’inammissibilita’, quando l’illustrazione del motivo sia sufficientemente intelligibile nel prospettare la propria censura.

E nel nostro caso la censura prospettata dal ricorrente e’ sufficientemente chiara: egli si duole di essere stato ritenuto in colpa per avere omesso un’attivita’, che tuttavia non era obbligato a compiere (sebbene, va soggiunto, maggior rigore sintattico e miglior nito’re logico da parte del ricorrente avrebbero certo agevolato il compito sia delle controparti, sia di questa Corte, nel comprendere il senso e il significato del ricorso).

3.4. Il motivo e’ fondato.

Il contratto di associazione stipulato tra (OMISSIS) e la CIA prevedeva l’obbligo della seconda di “correggere le eventuali anomalie presenti nelle domande” proposte dall’associato alla pubblica amministrazione, per il tramite dell’associazione.

Per effetto di questa pattuizione, nel contratto di associazione venne inserito un patto inquadrabile come avente causa mista, tanto del mandato (nella parte in cui la CIA si obbligava a compiere atti giuridici, come la presentazione di domande), quanto del contratto d’opera (nella parte in cui la CIA si obbligava a compiere attivita’ materiali, quali la correzione degli errori contenuti nelle domande inoltrate per suo tramite da parte dell’associato).

Ora, la colpa civile consiste nella deviazione da una regola di condotta.

Tale regola puo’ essere imposta da una norma, scaturire da un patto contrattuale, o dettata dalla comune prudenza.

E’ in colpa dunque chi viola la legge, chi non adempie un patto contrattuale, e chi tiene una condotta difforme da quella che, al suo posto, avrebbe tenuto una persona di media diligenza (concetto che si riassume nel brocardo dell’homo eiusdem generis et condicionis).

Nel caso di specie non esistevano norme di legge che imponevano all’agricoltore associato alla CIA di controllare gli errori eventualmente contenuti nelle proprie domande rivolte alla pubblica amministrazione, ne’ il contratto di associazione prevedeva patti in tal senso.

La condotta di (OMISSIS) si sarebbe dunque potuta ritenere colposa solo se fosse stata difforme da una regole di comune prudenza, ai sensi dell’articolo 1176 c.c.: ma colui il quale conferisce un mandato per il compimento di un determinato atto, ed assegna contestualmente al mandatario il compito di individuare e sanare eventuali errori commessi dal mandante, puo’ per cio’ solo fare legittimo affidamento su quest’ultimo.

A chi si rivolga ad un avvocato, ad esempio, non sara’ certo addebitabile a titolo di colpa il non averne controllato l’operato, e non avere individuato e sanato di propria iniziativa eventuali errori commessi dal professionista, per la semplice ragione che un obbligo di tal fatta non e’ dettato ne’ dalla legge, ne’ dal contratto, ne’ dalla ordinaria diligenza.

Allo stesso modo, (OMISSIS) avendo attribuito alla CIA Nazionale il compito di presentare le domande e verificarne la correttezza formale, non aveva alcun onere di controllarne l’operato, almeno fino a quando l’errore del mandatario non gli fu reso evidente, manifesto e conclamato: e se non esisteva tale onere, non poteva nemmeno affermarsi la colpa dell’associato, perche’ la condotta da questi tenuta non poteva ritenersi “deviante” rispetto ad alcun precetto legale, contrattuale o prasseologico, fino a quando l’inadempimento della CIA non gli fu reso.

3.5. La sentenza va dunque cassata con rinvio anche su questo punto. Il giudice del rinvio, nel riesaminare l’appello proposto da (OMISSIS), applichera’ i seguenti principi di diritto:

“(A) Il concorso della vittima nella causazione o nell’aggravamento del danno, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., commi 1 e 2, sussiste solo quando la condotta del danneggiato sia stata colposa, vale a dire irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza”.

“(B) Il mandante privo di specifiche competenze, che abbia affidato al mandatario il compimento di un negozio giuridico per il quale sono richieste specifiche competenze tecniche, puo’ fare legittimo affidamento sulla competenza del secondo, e non ha di conseguenza alcun obbligo di sindacarne passo passo l’operato, o prevenirne gli errori. Ne consegue che, in caso di inadempimento da parte del mandatario, non e’ ravvisabile a carico del mandante alcun concorso di colpa, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., per non avere di propria iniziativa prevenuto o sanato gli errori del mandatario, fino a quando questi ultimi non gli siano in qualunque modo resi noti ed evidenti”.

4. Il terzo motivo del ricorso principale.

4.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Il motivo contiene una censura cosi’ riassumibile:

(-) la Corte d’appello ha ritenuto sussistere la colpa esclusiva del danneggiato, poiche’ questi, dopo il rigetto della sua domanda di contributi per l’anno 1999, non la reitero’ per l’anno 2000;

(-) per giungere a questa conclusione, tuttavia, la Corte d’appello trascuro’ due circostanze:

(a) che l’AIMA comunico’ alla CIA sin dal 1999 che la domanda era stata rigettata, e che il vizio di sottoscrizione “non poteva essere sanato”;

(b) che egli venne a conoscenza del rigetto della propria domanda solo nel 2002, trovandosi cosi’ nell’impossibilita’ di reiterare qualsiasi domanda.

Soggiunge che tale circostanza risultava dalla sentenza gia’ pronunciata dal Tribunale di Nuoro e passata in giudicato, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per gli anni 1999-2002.

4.2. Prima di esaminare nel merito il presente motivo, v’e’ da rilevare come esso non resti assorbito dall’accoglimento dei due motivi precedenti.

Per effetto dell’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale, infatti, il giudice del rinvio dovra’:

(a) riesaminare la domanda nei confronti della CIA di Nuoro, rispettando il giudicato esterno in merito all’insussistenza del concorso colposo del fatto del danneggiato;

(b) riesaminare la domanda nei confronti della CIA nazionale e di (OMISSIS), applicando il principio per cui non puo’ ritenersi in colpa il mandante che non abbia controllato l’operato del mandatario.

Risolte tali questioni, il giudice del rinvio dovra’ pero’ affrontare il tema del quantum debeatur, ed affrontando tale aspetto dovra’ stabilire se l’errore commesso dalla CIA potesse o non potesse essere sanato, giacche’ da tale quesito dipende la commisurazione del danno lamentato dall’odierno ricorrente.

Pertanto il terzo motivo del ricorso, nella parte in cui prospetta l’omesso esame del fatto decisivo in merito anche alla questione della reiterabilita’ della domanda di concessione del contributo, non resta assorbito dall’accoglimento dei primi due.

4.3. Venendo dunque all’esame del merito, si rileva come la Corte d’appello abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da (OMISSIS) cosi’ argomentando:

(a) (OMISSIS), per avere diritto al contributo comunitario, avrebbe dovuto notificare all’AIMA l’avvenuto acquisto dei diritti di premio;

(b) nell’anno 1999 tale notificazione non avvenne ritualmente;

(c) tuttavia egli avrebbe potuto reiterarla a partire dall’anno dopo (2000): non avendolo fatto, doveva imputare a se stesso il pregiudizio patito.

Tale statuizione viene censurata dal ricorrente, il quale sostiene che essa sarebbe erronea sia perche’ la domanda di erogazione del contributo non era reiterabile, sia perche’ egli solo nel 2002 venne a conoscenza del fatto che la sua domanda, inoltrata per il tramite della CIA, era stata rigettata.

La prima di queste due ultime affermazioni e’ erronea, la seconda e’ fondata.

4.4. La materia dei mercati delle carne bovine era disciplinata, all’epoca dei fatti oggetto del presente giudizio e limitatamente alle questioni qui agitate, da due regolamenti comunitari:

(-) il Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, successivamente modificato dal Regolamento (CEE) n. 2066/92 del Consiglio del 30 giugno 1992;

(-) il Regolamento CEE n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, cit., il quale ha dettato le modalita’ di applicazione del Regolamento 805/68.

I suddetti regolamenti 805/68, 2066/92 e 3886/92 prevedono un sistema cosi’ concepito:

(a) l’allevatore di vacche nutrici ha diritto ad un “premio”, che viene erogato a sua domanda (articolo 4b Reg. 805/68, come modificato dall’articolo 1 Reg. 2066/92);

(b) questo diritto puo’ essere trasferito ad altri allevatori (articolo 4e, comma 2, Reg. 805/68, come sopra modificato);

(c) il trasferimento di diritti al premio “acquista efficacia esclusivamente dopo la notifica congiunta alle autorita’ competenti dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve” (articolo 34, comma 2, Reg. CE 3886/92).

Se manca la notifica, dunque, il diritto di premio non si trasferisce e resta in capo al cedente.

4.5. A fronte di questa disciplina, la Corte d’appello ha ritenuto che (OMISSIS) avrebbe potuto reiterare la notifica della cessione, e che di conseguenza fu sua colpa se perse il suddetto diritto per gli anni successivi al 1999.

Tale statuizione viene impugnata da (OMISSIS), il quale sostiene invece che la Corte d’appello non avrebbe considerato il “fatto” (rectius, la regola giuridica) di non reiterabilita’ della domanda di concessione del premio.

Tale allegazione del ricorrente e’ infondata.

4.6. La Corte d’appello infatti non ha ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto reiterare la domanda di concessione del premio; ha affermato che avrebbe potuto reiterare la notifica dell’avvenuta cessione dei diritti di premio: e tale affermazione non e’ scorretta.

Infatti ne’ il Reg. CE 805/68, ne’ il Reg. CE 3886/92, prevedono espressamente che la tempestiva notifica all’autorita’ nazionale della cessione dei diritti di premio sia prevista a pena di decadenza.

L’articolo 34, comma 2, Reg. 3886/92 stabilisce infatti:

“Il trasferimento dei diritti al premio nonche’ la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia esclusivamente dopo la loro notifica congiunta alle autorita’ competenti dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve.

Tale notifica deve essere effettuata entro un termine che sara’ fissato dallo Stato membro e, al piu’ tardi, due mesi prima del giorno iniziale del periodo di presentazione delle domande stabilito da ciascuno Stato membro”.

La norma dunque stabilisce che la notifica deve avvenire prima dell’apertura dei termini per la domanda di premio, e null’altro. Se ne inferisce che una notifica tardiva ha il solo effetto di impedire il trasferimento dei diritti di premio dal cedente al cessionario, ma non la perdita della facolta’ di eseguire nuovamente la notificazione.

A conforto di questa conclusione sta la Circolare del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12.1.1999, n. 1, la quale al § 2.6: stabilisce:

“La notifica (della cessione dei diritti di premio), da redigere su apposito prestampato distribuito dall’A.I.M.A., deve pervenire entro la data di presentazione della domanda di premio da parte del produttore che riceve i diritti ed essere compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sara’ riconosciuto valido”.

Anche la suddetta circolare conferma dunque che la tardiva notifica impedisce il trasferimento dei diritti, ma non commina alcuna decadenza dalla possibilita’ di eseguire una nuova notifica.

A tali conclusioni questa Corte e’ gia’ pervenuta, sia pure con riferimento a contributi di diversa natura. In particolare, con riferimento al regime dei premi comunitari per l’abbattimento e la sostituzione di vacche da latte con vacche da carne, si e’ affermato che “l’eventuale tardiva (ultrannuale) documentazione dell’avvenuta sostituzione (dell’animale) determina l’esclusione in capo alla Regione della mora relativa alla concessione del premio supplementare, ma non cagiona la decadenza dell’allevatore dal diritto al premio stesso, le volte in cui questi abbia tempestivamente abbattuto il bestiame da latte e sollecitamente immesso quello da carne” (Sez. 1, Sentenza n. 9429 del 12/07/2001).

Nella motivazione di quest’ultima sentenza si afferma espressamente che la tesi secondo cui l’allevatore decade dal diritto al premio in caso di tardiva notifica (in quel caso non della cessione dei diritti, ma dell’abbattimento dell’animale) “confligge (…) con il fondamentale principio per il quale le decadenze per l’esercizio deí diritti non possono che essere espressamente previste dalla legge ed attribuisce poi, siffatta valenza decadenziale ad un termine che, secondo interpretazione letterale e sistematica, venne posto al solo fine di accelerare – in favore dell’allevatore – la erogazione del premio”.

La Corte d’appello, in conclusione, non ha violato la legge, ne’ trascurato di esaminare documenti decisivi, nell’affermare che la notifica della cessione dei diritti di premio poteva essere reiterata.

E va da se’ che qualunque diversa affermazione contenuta negli atti inviati dalla pubblica amministrazione ad (OMISSIS) sarebbe manifestamente illegittima, e per cio’ solo disapplicabile dal giudice ordinario.

4.7. Fondata e’ invece la censura con la quale il ricorrente lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo, ovvero la circostanza che egli solo nel 2002 apprese del rigetto della sua domanda di erogazione del premio.

Tale circostanza emerge dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Nuoro sulla prima domanda proposta da (OMISSIS) (allegata sub 39 al fascicolo del ricorrente), ed ha il carattere della decisivita’.

Come gia’ detto nell’esame del secondo motivo, infatti, il mandante non ha l’obbligo di vigilare sull’operato del mandatario e prevenirne eventuali errori.

Tuttavia, una volta che l’errore commesso dal mandatario sia stato per qualsivoglia ragione reso noto e manifesto al mandante, in teoria non puo’ escludersi che questi, colposamente omettendo di adottare condotte esigibili alla stregua dell’ordinaria diligenza, possa fornire un contributo colposo alla causazione od all’aggravamento derivato dall’inadempimento del mandatario, ai sensi dell’articolo 1227 c.c..

Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto di avere prodotto in giudizio un documento dal quale emergeva che solo nel 2002 la AGEA gli rese noto che la sua domanda era stata rigettata: dunque solo in quell’anno il mandante venne a conoscenza dell’inadempimento del mandatario.

Tale documento effettivamente non risulta essere stato preso in esame dalla Corte d’appello.

Se lo fosse stato, questa non avrebbe potuto affermare che sin dall’anno 2000 (OMISSIS) avrebbe potuto reiterare la notifica della cessione dei diritti, e di conseguenza instare per l’erogazione del premio comunitario.

La sentenza andra’ dunque cassata anche sotto questo profilo; ed il giudice di rinvio, nel riesaminare l’appello di (OMISSIS), dovra’ prendere in esame il momento in cui l’odierno ricorrente venne per la prima volta a sapere dell’inadempimento della CIA.

5. Il quarto motivo del ricorso principale.

5.1. Col quarto motivo il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli articoli 38 e 1710 c.c.; articoli 113 e 115 c.p.c.; articolo 33 Reg. CE 3886/92.

Formula una tesi cosi’ riassumibile:

(-) la Corte d’appello ha ritenuto che (OMISSIS) fosse in colpa per non avere reiterato la domanda di erogazione del premio per gli anni successivi al 1999;

(-) quest’affermazione e’ erronea in diritto, perche’ la Corte d’appello ha infatti confuso il pagamento del premio, col diritto a pretenderlo. Deduce che egli non poteva pretendere per gli anni successivi al 1999 alcun premio, perche’ l’atto di acquisto del bestiame e di contestuale trasferimento dei “diritti di premio” non era mai stato notificato dalla AGEA, a causa della omissione della CIA.

Pertanto, per effetto di tale errore, egli non aveva mai acquistato alcun diritto al premio, e non avendo tale diritto, non poteva formulare alcuna domanda di pagamento.

5.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento dei motivi che precedono.

6. Il quinto motivo del ricorso principale.

6.1. Col quinto motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto inammissibile la sua domanda, per violazione del divieto di frazionamento del credito. Cio’ per due ragioni:

(a) nei confronti della CIA Nazionale e (OMISSIS), perche’ essi non avevano partecipato al primo giudizio, e quindi nessun frazionamento per essi vi era stato;

(b) in ogni caso, perche’ il divieto di frazionamento del credito sussiste solo quando il credito frazionato aveva ad oggetto una somma determinata o determinabile, requisito nel nostro caso insussistente, perche’ i contributi versati dall’AGEA variano di anno in anno.

6.2. Il motivo e’ inammissibile, perche’ censura non un’autonoma ratio decidendi, ma un mero obiter dictum, come gia’ spiegato al § 1 dei “Motivi della decisione” della presente sentenza.

7. Il ricorso incidentale condizionato.

7.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale condizionato, la CIA nazionale sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c.; articoli 81 e 112 c.p.c.); sia dal un vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Espone, al riguardo, di avere eccepito sin dal primo grado di giudizio di non avere mai intrattenuto alcun rapporto con (OMISSIS) e che quindi era priva di “legittimazione sostanziale” (rectius, non aveva alcun obbligo, ne’ alcun debito, nei confronti dell’attore). Lamenta che tuttavia tale sua eccezione non venne esaminata dalla Corte d’appello.

7.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di omessa pronuncia il motivo e’ infondato, perche’ omessa pronuncia non vi fu: la Corte d’appello, infatti, avendo ritenuto sussistente la colpa esclusiva del danneggiato, non era tenuta ad esaminare le eccezioni della CIA nazionale, le quali restarono semplicemente assorbite.

Va da se’ che tali eccezioni dovranno essere esaminate dal giudice del rinvio, previa verifica della loro corretta riproposizione nel primo giudizio di appello, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c..

8. Sintesi.

In conclusione il giudice del rinvio, nel riesaminare l’appello proposto da (OMISSIS), dovra’:

(a) nei confronti della CIA di Nuoro, tenere conto del giudicato formatosi sulla insussistenza del concorso colposo della vittima;

(b) nei confronti di tutte le parti, tenere conto della condotta del danneggiato applicando i principi enunciati supra, al § 3.5 della presente decisione, ovvero che non e’ concepibile una culpa in vigilando del mandante per omesso controllo dell’operato del mandatario, almeno fino a quando l’inadempimento del mandatario non gli sia reso noto in qualunque modo;

(c) nel valutare la condotta del danneggiato ed, eventualmente, nella stima del danno, tenere conto dei principi sopra esposti circa la reiterabilita’ della notifica della cessione dei diritti.

9. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale;

(-) dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale;

(-) dichiara inammissibile il quinto motivo del ricorso principale;

(-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

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