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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 27 marzo 2018, n. 7527
Ora, cio’ che rileva ai fini di cui all’articolo 2051 c.c., e’ che il custode possa esercitare sulla cosa i poteri di vigilanza che gli competono e gli conferiscono la suddetta qualita’. Pertanto, nell’ipotesi di danni cagionati a terzi dalla rottura di un contatore posto a servizio di un’abitazione ma collocato all’esterno di essa, il titolare dell’abitazione ma non della proprieta’ del contatore, che sullo stesso quindi non puo’ intervenire come invece puo’ e deve il gestore della fornitura ovvero il diverso proprietario del contatore, puo’ essere responsabile non a titolo di un’insussistente custodia bensi’, in tesi, ex articolo 2043 c.c.. Responsabilita’, quest’ultima, ipotizzabile dovendo egli approntare misure idonee a evitare o ridurre il danno, sebbene provvisorie in attesa dell’intervento del gestore o proprietario, ad esempio informando idoneamente quest’ultimo fino a richiedere cautelativamente la sospensione della fornitura. Si tratta, pero’, non della responsabilita’ oggettiva derivante dalla custodia della cosa rispetto alla quale sussiste il nesso eziologico, ma della responsabilita’ colposa per il venir meno agli obblighi generali di diligenza.
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:
La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13067/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS DI (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA in persona dell’amministratore delegato Dott. Ing. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 569/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
FATTI DI CAUSA
La (OMISSIS) s.a.s. conveniva in giudizio (OMISSIS) chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali cagionati, alla merce del proprio esercizio commerciale, da uno sversamento d’acqua originato da un contatore posto nel vano scale condominiale, dietro un cancello chiuso a chiave, in uno stabile sito in (OMISSIS). Allegava che il contatore era a corredo dell’appartamento posto al secondo piano di proprieta’ della convenuta.
Si costituiva (OMISSIS) per contestare la domanda affermando che il suddetto contatore non era collegato al suo impianto idrico, e che comunque era stato forzato da un atto vandalico, chiedendo, per l’ipotesi subordinata di accoglimento della domanda attorea, la chiamata in causa del gestore proprietario, (OMISSIS) s.p.a. Quest’ultima si costituiva, a sua volta, negando la fondatezza sia della pretesa a titolo di garanzia sia di quella principale.
Il tribunale di Lucca rigettava la domanda escludendo fosse configurabile una responsabilita’ per custodia, e la Corte di appello di Firenze, pronunciando sul gravame interposto dalla (OMISSIS) s.a.s., riformava la decisione gravata accogliendo la domanda dell’appellante ai sensi dell’articolo 2051 c.c..
Avverso questa decisione ricorre per cassazione (OMISSIS) affidando le sue ragioni a tre motivi.
Resistono con controricorso (OMISSIS) s.a.s. e la (OMISSIS) s.p.a..
Hanno depositato memorie la ricorrente e la societa’ (OMISSIS) s.a.s., gia’ (OMISSIS) di (OMISSIS) s.a.s..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 167 e 183, cod. proc. civ., poiche’ la corte di appello avrebbe pronunciato la condanna ex articolo 2051 c.c., innovando il titolo ex articolo 2043 c.c., dedotto dall’attrice, cosi’ ledendo i propri diritti di difesa attesi i differenti presupposti delle due ipotesi di responsabilita’.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso poiche’ la corte di appello non avrebbe esaminato le eccezioni svolte in ordine all’inammissibilita’ della richiesta di responsabilita’ ex articolo 2051 c.c..
Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., poiche’ non poteva ritenersi che sussistesse, oggettivamente e soggettivamente, un vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il contatore di proprieta’ del gestore e di cui mai la deducente aveva chiesto l’allaccio riguardo al quale neppure era stata avvisata. Con conseguente mancanza di quell’effettivo potere sulla cosa che costituiva il presupposto dell’affermata responsabilita’.
2. I primi due motivi di ricorso sono da esaminare per connessione e sono infondati.
Va in primo luogo richiamata la giurisprudenza in tema di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia secondo cui, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con la sussunzione sia nella cornice dell’articolo 2043 c.c., sia in quella dell’articolo 2051 c.c., anche una loro riconduzione operata dal giudice di primo grado all’una norma, non vincola il giudice d’appello nel potere di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata ai sensi dell’altra (Cass., 09/06/2016, n. 11805, che esclude che si possa quindi formare il giudicato sulla valutazione delle “conseguenze giuridiche dei fatti” allegati).
In secondo luogo deve rilevarsi che, nel caso qui in scrutinio, non puo’ neppure essere ipotizzato un giudicato sull’interpretazione della domanda a titolo di custodia data gia’ dal giudice di merito di prime cure, visto che, come evidenziato in controricorso, la danneggiata, nella citazione in appello (pagg. 13-14), espressamente dedusse il mancato esame della sua pretesa anche ai sensi dell’articolo 2043 c.c..
Cio’ posto, ne deriva che: a) non sussiste alcuna delle violazioni di legge sostanziale addotte con il primo motivo; b) trattandosi di qualificazione in diritto delle allegazioni di parte, non puo’ sussistere una violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativo all’eventuale omesso esame di un fatto e non di una valutazione giuridica ad esso relativa.
Il terzo motivo e’ invece fondato.
Va premesso che non sono stati censurati, nella misura in cui avrebbero potuto esserlo in questa sede, gli accertamenti in fatto operati dal giudice di appello.
La corte territoriale ha accertato che il contatore era sito all’interno dello stabile ma non dell’abitazione del corrente al cui servizio doveva d’altra parte ritenersi (pag. 4, penultimo capoverso, della sentenza).
Ora, cio’ che rileva ai fini di cui all’articolo 2051 c.c., e’ che il custode possa esercitare sulla cosa i poteri di vigilanza che gli competono e gli conferiscono la suddetta qualita’. Pertanto, nell’ipotesi di danni cagionati a terzi dalla rottura di un contatore posto a servizio di un’abitazione ma collocato all’esterno di essa, il titolare dell’abitazione ma non della proprieta’ del contatore, che sullo stesso quindi non puo’ intervenire come invece puo’ e deve il gestore della fornitura ovvero il diverso proprietario del contatore, puo’ essere responsabile non a titolo di un’insussistente custodia bensi’, in tesi, ex articolo 2043 c.c.. Responsabilita’, quest’ultima, ipotizzabile dovendo egli approntare misure idonee a evitare o ridurre il danno, sebbene provvisorie in attesa dell’intervento del gestore o proprietario, ad esempio informando idoneamente quest’ultimo fino a richiedere cautelativamente la sospensione della fornitura. Si tratta, pero’, non della responsabilita’ oggettiva derivante dalla custodia della cosa rispetto alla quale sussiste il nesso eziologico, ma della responsabilita’ colposa per il venir meno agli obblighi generali di diligenza.
In un ormai risalente caso la giurisprudenza di questa Corte ha ipotizzato al riguardo la responsabilita’ per custodia (Cass., 01/10/1997, n. 9568) ma, a ben vedere, in una diversa fattispecie in cui i danni erano risultati cagionati dalla rottura di un contatore (dell’acqua) situato all’interno dell’abitazione. Cio’ aveva indotto a ritenere un piu’ qualificante e decisivo potere di ingerenza (prospettandosi anche la possibilita’ di coprire i relativi tubi con materiale isolante, in tal modo prevenendo la rottura dell’impianto dovuta a un prevedibile gelo).
In altri termini, ai fini della configurabilita’ della responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., la fruizione del servizio reso attraverso il contatore nella disponibilita’ altrui, non implica di per se’ il potere d’intervento sullo stesso ne’, quindi, la custodia di quest’ultimo, cui accedono la distribuzione e imputazione oggettive del rischio sottese alla “ratio” della norma in parola (cfr. Cass., 17/06/2013, n. 15096, in cui si afferma, ai fini qui in discussione, la necessita’ che vi sia una disponibilita’ giuridica e materiale della cosa, che comporti il potere d’intervento sulla stessa, non riferibile necessariamente all’utilizzatore: in quel caso e’ stata annullata la decisione della corte territoriale che aveva affermato la responsabilita’ per i danni subiti dal terzo proprietario di un immobile sottostante un giardino, in capo al condominio che ne godeva in forza di un titolo negoziale, in quanto tale titolo era risultato porre a carico del condominio stesso la sola manutenzione ordinaria dello spazio verde, lasciando la manutenzione straordinaria al proprietario costruttore).
Ne deriva l’accoglimento del motivo e la conseguente cassazione, laddove sara’ il giudice di merito a vagliare la sussumibilita’ della fattispecie nella differente cornice della responsabilita’ ex articolo 2043 c.c..
3. Spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze perche’, in altra composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Il collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata.