Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6963

L’adottato ha diritto, nei casi di cui alla L. n. 184 del 1983, articolo 28, comma 5, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identita’ dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignita’ dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto.

 

 

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6963

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16038/2014 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 27/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per: istanza di rimessione alle SS.UU. in ordine al potere d’intervento del P.G. nel giudizio d’appello, in subordine nel merito, accoglimento.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Torino, sezione minori e famiglia, confermando quanto deciso dal Tribunale per i minorenni, ha rigettato l’istanza di acquisizione delle generalita’ delle proprie sorelle, proposta da (OMISSIS). A sostegno della richiesta lo (OMISSIS) ha riferito che sia lui che le sue sorelle venivano adottati da famiglie diverse e di aver rivolto gia’ due istanze analoghe al riguardo, ugualmente rigettate.

Secondo l’istante doveva trovare applicazione la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia del 20/11/1989, meglio conosciuta come Convenzione di New York e poteva essere applicato quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il Tribunale per i minorenni puo’ procedere ad un bilanciamento tra il diritto al legame familiare ed il diritto alla riservatezza dei fratelli biologici, cosi’ come affermato in qualche sentenza di merito.

1.1 Il Procuratore Generale in appello aveva richiesto che si procedesse all’audizione delle sorelle per verificarne il consenso all’accesso ai dati, ed in caso di risposta affermativa, aveva chiesto che il reclamante fosse autorizzato all’accesso.

1.2 A sostegno della reiezione della domanda la Corte d’Appello ha affermato:

la L. n. 184 del 1983, articolo 28, commi 4 e 5, indicano le ipotesi in cui e’ possibile accedere alle informazioni relative all’identita’ dei genitori biologici e all’origine dell’adottato, mentre il comma 6, prevede l’ascolto delle persone individuate dal Tribunale. Il diritto ai legami familiari e’ stato di conseguenza considerato ed apprezzato limitatamente alle origini e all’identita’ dei genitori biologici. Nel caso di specie e’ stato fatto valere il diritto alla relazione con le sorelle biologiche che sono state adottate ma su tale diritto risulta prevalente quello alla riservatezza delle sorelle tutelato addirittura mediante la previsione del reato di cui alla L. n. 184 del 1983, articolo 73. L’accesso ai dati dei fratelli biologici adottati non e’ previsto al pari di un’istruttoria preventiva nei loro confronti ed anche l’ascolto finalizzato a verificare il consenso all’accesso ai dati sarebbe destinato a ripercuotersi sui delicati equilibri connessi allo stato di soggetto adottato delle sorelle oltre che sui genitori adottivi delle stesse.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidato a due motivi accompagnati da memoria. Il ricorso inizialmente destinato alla trattazione camerale presso la Sesta Sezione di questa Corte ex articolo 380 bis c.p.c., e’ stato rimesso alla pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorrente, prima di illustrare i due motivi di ricorso ha precisato nei termini che seguono la questione da risolvere:

il diritto ai legami familiari e’ stato considerato ed apprezzato dal legislatore limitatamente all’origine ed all’identita’ dei genitori biologici o anche con riferimento alla relazione con le sorelle o fratelli biologici, alla stregua dell’interpretazione sistematica delle norme sovranazionali e nazionali, confortata dai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale nonche’ di legittimita’ e merito-

4. Le censure formulate sono le seguenti:

4.1 nel primo motivo viene dedotta la violazione degli articoli 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 ottobre 1989, resa esecutiva con la L. n. 176 del 1991, laddove si impone il rispetto dei diritti del minore ivi compresi quelli volti a preservare la sua identita’, il suo nome e le sue relazioni familiari. Per l’adottato l’identita’ consiste proprio nel ricercare le proprie origini, le proprie radici e conoscere le informazioni relative alla famiglia biologica. Viene altresi’ dedotta la violazione dell’articolo 30, della Convenzione dell’Aja 29 maggio 1993, resa esecutiva con la L. n. 476 del 1998, e l’errata interpretazione della L. n. 184 del 1983, articolo 28, commi 4 e 5, ritenendo che si possano comprendere nei legami familiari anche i fratelli. Infine, in relazione al diritto alla riservatezza delle sorelle, il ricorrente rileva che il diritto azionato e’ di natura esclusiva ed attuale, essendo riconosciuto da norme costituzionali e convenzionali. Il pregiudizio dovuto all’ascolto od interpello delle sorelle e’ invece soltanto ipotetico.

La riservatezza peraltro puo’ essere tutelata mediante adeguata istruttoria tendente ad accertare quale potrebbe essere la reazione delle sorelle alla predetta richiesta.

4.2. Nel secondo motivo si sviluppa quest’ultimo profilo anche ex articolo 360 c.p.c., n. 5. Il ricorrente sottolinea come una fase istruttoria riservata preserverebbe i diritti concorrenti delle sorelle.

5. In ordine alla preliminare richiesta del Procuratore generale di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, sul rilievo dell’omessa notifica del ricorso al pubblico ministero e del suo mancato intervento nel giudizio d’appello, il Collegio ritiene di poter disattendere tale istanza.

L’esame testuale dell’articolo 28 consente di escludere l’obbligatorieta’ della partecipazione del pubblico ministero ai procedimenti che hanno ad oggetto le informazioni relative all’identita’ dei genitori biologici dell’adottato, maggiore di eta’.

Secondo il paradigma normativo, superato il venticinquesimo anno di eta’, all’adottato e’ consentito l’accesso “alle informazioni che riguardano la sua origine e l’identita’ dei propri genitori biologici”.

In questa ipotesi, coincidente dal punto di vista anagrafico con il caso di specie, il legislatore, coerentemente con lo statuto costituzionale del diritto all’identita’ personale, ha ritenuto in via generale, la prevalenza del diritto a conoscere le proprie origini rispetto a quello potenzialmente contrapposto dei genitori biologici. Prima del raggiungimento dell’eta’ di 25 anni l’accesso e’, invece, consentito solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico fisica dell’adottato. In questa peculiare ipotesi, il Tribunale per i minorenni accerta che l’accesso alle notizie non comporti grave turbamento all’equilibrio psico fisico del richiedente.

Il procedimento non richiede l’instaurazione del contraddittorio in quanto, come gia’ rilevato, il diritto a conoscere le proprie origini, nella ipotesi sopra esaminata, puo’ essere limitato od impedito soltanto dall’accertamento di un pregiudizio per la sfera psico fisica del richiedente, reputato cosi’ grave da far recedere il diritto alla conoscenza delle proprie origini. La valutazione del tribunale per i minorenni non ha ad oggetto la comparazione od il bilanciamento con i diritti della persona eventualmente confliggenti dei destinatari delle istanze conoscitive dell’adottato, ma rimane ancorata alla sfera personale del richiedente, alla costruzione della sua identita’, all’esame dell’incidenza della conoscenza delle proprie origini sullo sviluppo equilibrato della sua personalita’, avendo ritenuto il legislatore con valutazione, svolta in via generale ed ex ante, che la giovane eta’ del richiedente, ancorche’ maggiorenne, imponga particolari cautele.

Anche in questo procedimento, tuttavia, puo’ escludersi l’intervento necessario del pubblico ministero, trattandosi dell’esercizio di un diritto che puo’ soltanto essere temporalmente differito ma non compresso od escluso, avendo natura potestativa dopo il compimento dei 25 anni (S.U. n. 1946 del 2017).

Puo’, pertanto, ritenersi che soltanto nell’ipotesi disciplinata all’articolo 28, comma 4, si possa porre in concreto la questione della necessita’ dell’intervento del pubblico ministero. La norma contiene un’esplicita deroga al principio generale, stabilito nei commi precedenti, del divieto di fornire informazioni, sui genitori biologici del minore adottato, ai genitori adottivi. Solo per gravi e comprovate ragioni, legate a problemi sanitari, il Tribunale per i minorenni puo’ accogliere tale richiesta, previa “adeguata preparazione ed assistenza del minore”. Le informazioni in questione possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessita’ e dell’urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

Nei commi successivi, relativi al diritto di conoscere le proprie origini dell’adottato maggiore di eta’, il procedimento si caratterizza per la mancanza di contraddittorio, svolgendosi nei confronti di una sola parte, e per la conseguente assenza di un interesse di natura pubblicistica comparabile con quello relativo ai soggetti minori di eta’, il quale, invece, richiede in via generale il controllo e, quando previsto dalla legge, l’iniziativa dell’ufficio del pubblico ministero.

5. Si ritiene opportuno rilevare, a fini di completezza, che la mancata notifica del ricorso per cassazione al Pubblico Ministero, anche nei procedimenti nei quali sia previsto il suo intervento ma non il potere di promuovere l’accertamento giudiziale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non determina l’inammissibilita’ del ricorso stesso tutte le volte che le sue funzioni s’identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice “ad quem” e siano assicurate dalla partecipazione di quest’ultimo al successivo grado di giudizio (S.U. 3556 del 2017).

I precedenti richiamati nella requisitoria del P.G. riguardano azioni di stato nelle quali il pubblico ministero, non solo deve intervenire ex articolo 70 c.p.c., ma ha anche il potere di promuovere l’azione.

6. In conclusione deve escludersi l’inammissibilita’ del ricorso per omessa notifica al Pubblico Ministero e per il difetto di partecipazione dello stesso al procedimento di merito.

7. Prima di affrontare la questione sottoposta al vaglio del Collegio deve rilevarsi, sempre in via preliminare, l’ammissibilita’ del ricorso. La domanda rivolta al Tribunale ha ad oggetto il riconoscimento di diritti fondamentali ed inviolabili della persona. Ne consegue che il contenuto del provvedimento non puo’ che avere natura decisoria, essendo rivolto all’accertamento dell’esistenza e dell’estensione della tutela di tali diritti. Infine la decisione ha anche il carattere della definitivita’, ancorche’ nei limiti dei provvedimenti assunti rebus sic stantibus non essendo il provvedimento in oggetto qualificabile come provvisorio od interinale.

8. Il diritto a conoscere le proprie origini costituisce un’espressione essenziale del diritto all’identita’ personale. Lo sviluppo equilibrato della personalita’ individuale e relazionale si realizza soprattutto attraverso la costruzione della propria identita’ esteriore, di cui il nome e la discendenza giuridicamente rilevante e riconoscibile costituiscono elementi essenziali, e di quella interiore.

8.1 Quest’ultimo aspetto, piu’ complesso, puo’ richiedere la conoscenza e l’accettazione della discendenza biologica e della rete parentale piu’ prossima. La funzione di primaria importanza che riveste il riconoscimento giuridico dell’identita’ personale e la consapevolezza della pluralita’ di elementi anche dialettici di cui si compone, quali il diritto a conoscere la verita’ sulla propria storia personale e quello a conservare la costruzione preesistente dell’identita’ propria e dei terzi eventualmente coinvolti, ha formato oggetto dell’attenzione e dell’incisivo intervento delle Corti supreme nazionali e sovranazionali.

L’impegno sul riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini e’ stato stimolato, in tempi molto recenti, proprio dalla necessita’ di trovare una composizione equilibrata tra diritti contrapposti, quello della persona che vuole completare la costruzione della propria identita’ attraverso la ricerca delle origini biologiche e quello della madre biologica che ha esercitato, al momento del parto, il diritto di non essere nominata e che puo’ voler conservare questo segreto proprio al fine di non alterare l’identita’ anche relazionale costruita nel tempo.

9. Su questa dialettica ed al fine di temperare l’assolutezza del divieto di conoscere le proprie origini biologiche, contenuto nella L. n. 184 del 1983, articolo 28, comma 7, rispetto alla madre che abbia dichiarato alla nascita di non essere nominata, e’ intervenuta la Corte Europea dei diritti umani con la sentenza del 25 settembre 2012 (ricorso n. 33783/09), Godelli contro Italia, affermando che e’ necessario stabilire un equilibrio ed una proporzionalita’ tra gli interessi delle parti in causa e che l’esclusione di qualsiasi possibilita’ di conoscere le proprie origini, propria della legislazione italiana, a differenza di quella di altri paesi, costituisce una violazione dell’articolo 8 Cedu. Con la norma contestata, lo Stato italiano ha oltrepassato il margine di discrezionalita’ compatibile con la tutela dei diritti della persona garantito dalla Convenzione.

10. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013, condividendo la valutazione della Corte Europea dei diritti umani in ordine all’ingiustificata assolutezza del divieto di conoscere le proprie origini ha ritenuto che la L. n. 184 del 1983, articolo 28, comma 7, contrasti con gli articoli 2 e 3 Cost., ed ha indicato, con una sentenza additiva di principio (cosi’ qualificata da S.U. n. 1946 del 2017), il modello procedimentale da introdurre per rendere effettivo il bilanciamento delle posizioni giuridiche soggettive, almeno potenzialmente confliggenti rappresentate dal diritto all’anonimato della madre biologica e dal diritto a conoscere le proprie origini biologiche del figlio. All’illegittimita’ dell’assolutezza del divieto, derivante dal complesso normativo costituito dall’articolo 28 della L. n. 184 del 1983, e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 30, non e’ conseguita la configurabilita’ del diritto a conoscere le proprie origini come diritto potestativo ma e’ stato ritenuto necessario l’interpello della madre biologica al fine di verificarne il consenso all’eventuale revoca della scelta dell’anonimato fatta al momento della nascita. Il diritto di quest’ultima a conservare l’identita’ costruita anche mediante il segreto sull’abbandono del figlio al momento del parto e’ stato ritenuto rilevante nel bilanciamento d’interessi compiuto dalla Corte ma e’ stata eliminata l’intangibilita’ della scelta, sul rilievo dell’intrinseca mutabilita’ delle tappe dello sviluppo e consolidamento della personalita’ umana.

Di peculiare rilievo e’ la metodologia indicata dalla Corte Costituzionale per procedere ad un adeguato bilanciamento degli interessi confliggenti. La tecnica prescelta non e’ stata quella di attribuire al giudice la valutazione in concreto del bilanciamento ma di predefinire un modulo procedimentale ritenuto idoneo allo scopo, fondato sulla verifica della volonta’ e della disponibilita’ a rimuovere il segreto sulla propria identita’ da parte della madre biologica in modo da rendere possibile, per la persona che e’ stata adottata a causa di questa scelta, di completare il quadro della propria genealogia ed identita’ personale.

11. L’attuabilita’ del modello sopra descritto, anche senza preventivo intervento legislativo, e’ stata riconosciuta, infine, nella recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1946 del 2017. In questa pronuncia si e’ ritenuto che, rimossa dalla pronuncia della Corte Costituzionale la norma sull’assolutezza ed intangibilita’ dell’anonimato, potesse procedersi all’interpello materno all’interno di un procedimento garantito dalla massima riservatezza al fine di provocare la revoca dell’originario segreto.

12. Puo’, pertanto, ritenersi che la procedimentalizzazione del bilanciamento d’interessi sia la modalita’, costituzionalmente e convenzionalmente adeguata, al fine di attuare, anche in ipotesi diverse da quella disciplinata dalla L. n. 184 del 1983, articolo 28, comma 7, il corretto bilanciamento d’interessi tra l’adottato maggiore di eta’ che vuole conoscere le proprie origini al fine di aggiungere una tessera di primario rilievo al mosaico della propria identita’ ed i componenti del nucleo familiare biologico-genetico, diversi dai genitori.

13. Deve, al riguardo precisarsi, che, come gia’ illustrato, il diritto ad avere informazioni sui propri genitori biologici, per la persona adulta ultraventicinquenne, ha carattere potestativo, salva l’eccezione di cui al citato articolo 28, comma 7, che ha dato luogo agli interventi delle Corti Supreme.

L’articolo 28, comma 5, stabilisce, infatti, che l'”adottato, raggiunta l’eta’ di venticinque anni, puo’ accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identita’ dei propri genitori biologici”. L’esame testuale della norma pone la questione, di natura interpretativa, relativa all’ampiezza delle informazioni cui puo’ accedere l’adottato. La norma afferma che l’adottato, raggiunta l’eta’ di 25 anni, puo’ accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l’identita’ dei propri genitori biologici. Occorre, pertanto, stabilire se la formula legislativa possa essere qualificata come un’endiadi e, conseguentemente, esprimere un concetto unitario per il tramite di due termini coordinati ovvero se formula congiunta abbia una valenza pleonastica, o se contenga, invece, due ambiti d’informazioni non necessariamente coincidenti. La prima opzione interpretativa, induce a ritenere che il riferimento normativo all’origine dell’adottato sia soltanto una specificazione dell’ambito delle informazioni che esso ha il diritto di conoscere, da limitarsi all’identita’ dei genitori biologici, ritenendo,di conseguenza, che questa ultima informazione sia idonea a soddisfare l’esigenza conoscitiva relativa alle origini. Nella seconda, invece, si ritiene che con la formula normativa sopra illustrata il legislatore abbia inteso non limitare esclusivamente all’identita’ dei genitori biologici il diritto dell’adottato che abbia raggiunto i 25 anni di eta’ (o nei limiti previsti dall’articolo 28, comma 5 l’infraventicinquenne) a conoscere le proprie origini ma estenderne il contenuto all’intero nucleo familiare originario, in particolare quando questa indagine sia necessaria per integrare il contenuto del diritto che si vuole esercitare. Il riferimento alle origini, congiunto con quello relativo all’identita’ dei genitori biologici, puo’ implicare uno spettro piu’ esteso d’informazioni, al fine di ricostruire in modo effettivo il quadro dell’identita’ personale.

Ove si acceda a quest’ultima opzione ermeneutica, occorre, tuttavia, verificare se la posizione giuridica dei componenti del nucleo familiare originario diversi dai genitori biologici, ed in particolare quella delle sorelle e dei fratelli, a fronte di una richiesta formulata dall’adottato ex articolo 28, comma 5, sia da considerare in modo diverso da quella dei genitori i quali, salva l’ipotesi di cui all’articolo 28, comma 7, come risultante dall’intervento della Corte Costituzionale e delle S.U. con le sentenze ampiamente richiamate n. 278 del 2013 e 1946 del 2017, non possono impedire l’esercizio del diritto a conoscere le proprie origini a chi ne sia titolare secondo le condizioni previste dal citato articolo 28.

14. Ritiene il Collegio che un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma possa valorizzare il richiamo testuale al diritto di accedere alle informazioni sulla propria origine in modo da includervi oltre ai genitori biologici, in particolare nell’ipotesi in cui non sia possibile risalire ad essi, anche i piu’ stretti congiunti come i fratelli e le sorelle ancorche’ non espressamente menzionati dalla norma. La natura del diritto e la funzione di primario rilievo nella costruzione dell’identita’ personale che viene riconosciuta alla scoperta della personale genealogia biologico-genetica, induce ad accogliere tale interpretazione estensiva.

15. Deve, tuttavia, rilevarsi che l’esercizio del diritto nei confronti dei genitori biologici e nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare biologico-genetico originario dell’adottato, non puo’ realizzarsi con modalita’ identiche.

Nei confronti dei genitori biologici, il legislatore ha svolto una valutazione generale ex ante sulla netta preminenza del diritto dell’adottato rispetto a quello dei genitori biologici tale da escludere alcun bilanciamento d’interessi da eseguirsi ex post. La scelta del legislatore in ordine ai genitori biologici consegue alla peculiare natura del loro ruolo nel complesso processo che conduce allo status filiationis dell’adottato.

La medesima soluzione non e’, tuttavia, automaticamente applicabile anche al diritto di conoscere l’identita’ delle proprie sorelle e fratelli, in considerazione della radicale diversita’ della loro posizione rispetto a quella dei genitori biologici con riferimento sia alle ragioni della decisione riguardante lo status di figlio adottivo del richiedente sia all’incidenza di questa decisione sullo sviluppo della sua personalita’. Puo’ legittimamente determinarsi una contrapposizione tra il diritto del richiedente di conoscere le proprie origini, e quello delle sorelle e dei fratelli a non voler rivelare la propria parentela biologica ed a non voler mutare la costruzione della propria identita’ attraverso la conoscenza d’informazioni ritenute negativamente incidenti sul raggiunto equilibrio di vita.

Soltanto nei confronti dei genitori biologici, di conseguenza, il diritto del soggetto adottato adulto che voglia accedere alle informazioni sulle proprie origini si puo’ configurare alla stregua di un diritto potestativo.

Nei confronti delle sorelle e dei fratelli deve, invece, ritenersi necessario procedere, in concreto, al bilanciamento degli interessi tra chi chiede di conoscere le proprie origini e chi, per appartenenza al medesimo nucleo biologico familiare, puo’ soddisfare tale esigenza, ancorche’ riconosciuta come diritto fondamentale.

Per realizzare in questa peculiare ipotesi il corretto bilanciamento tra le due posizioni almeno astrattamente in conflitto si deve ricorrere alla medesima modalita’ procedimentale che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2013, e le S.U. di questa Corte, con la sentenza n. 1946 del 2017, hanno individuato come lo strumento idoneo a non impedire l’esercizio del diritto a conoscere le proprie origini anche nei confronti di soggetti diversi dai genitori biologici i quali, a differenza di questi ultimi, possono non assentire alla richiesta ma devono essere interpellati al riguardo.

Le informazioni che si vogliono conoscere, in quanto legate ad una comune origine biologica, hanno natura ontologicamente riservata, trattandosi di dati personali sensibili e sono, di conseguenza, protette in via generale dalle ingerenze di terzi. D’altra parte, il diritto a conoscere la propria origine da parte dell’adottato adulto (infra o ultraventicinquenne, nel primo caso il diritto e’ condizionato in funzione dell’esclusivo interesse del richiedente, nel secondo manca di limitazioni) gode di un riconoscimento costituzionale, convenzionale e di diritto positivo (articolo 28) non comprimibile (con esclusione dei genitori biologici) se non mediante il dissenso espresso del possessore delle informazioni richieste.

Pur non sussistendo per le sorelle ed i fratelli un divieto espresso a far conoscere la propria identita’, come quello che vige (con il forte temperamento individuato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimita’ sopra illustrata) per la madre biologica che ha scelto l’anonimato al momento del parto, deve riconoscersi anche ai predetti componenti del nucleo familiare originario il diritto di essere interpellati in ordine all’accesso alle informazioni sulla propria identita’, trovandosi a confronto posizioni giuridiche soggettive di pari rango e di contenuto omogeneo sulle quali non vi e’ stata alcuna predeterminazione legislativa della graduazione gerarchica dei diritti e degli interessi da comporre, come invece previsto nell’articolo 28, commi 5 e 6, con riferimento all’adottato maggiorenne che voglia conoscere l’identita’ dei propri genitori biologici.

Le modalita’ procedimentali in concreto adottabili possono essere tratte dai numerosi protocolli elaborati dai Tribunali per i minorenni dei diversi distretti giudiziari dei quali si trova ampia illustrazione nel par. 11 delle S.U. n. 1946 del 2017.

Deve aggiungersi che, nel caso di specie, la situazione personale di partenza del ricorrente e delle sorelle e’ del tutto identica, essendo specificato nel ricorso che anche queste ultime sono state adottate ma da coppie diverse, con conseguente allontanamento e perdita di ogni contatto ed informazione reciproca dall’avvenuta adozione.

Il diritto a conoscere le proprie origini, alle condizioni sopra indicate, e’ limitato all’accesso, riservato, alle informazioni relative all’identita’ delle sorelle biologiche, con esclusione di alcun vincolo di parentela o relazionale e con obbligo di trattamento dei dati personali conosciuti non lesivo dei diritti altrui.

16. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione e la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice del merito perche’ si attenga al seguente principio di diritto: “L’adottato ha diritto, nei casi di cui alla L. n. 184 del 1983, articolo 28, comma 5, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identita’ dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignita’ dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto”.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.