Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 29 gennaio 2018, n. 2100

Ai fini dell’operativita’ del meccanismo di acquisto della proprieta’ di cui all’articolo 1153 c.c., comma 1, il requisito della consegna reale, proveniente dall’alienante, non comporta anche la necessita’ di un contatto fisico e diretto dell’acquirente con la stessa, rilevando unicamente che l’acquirente sia posto in grado di esercitare sul bene i poteri di controllo e vigilanza che costituiscono il contenuto proprio del possesso uti dominus, ed essendo cosi’ sufficiente che la traditio spieghi effetto nella sua sfera giuridica; pertanto, nell’ambito di un rapporto di locazione finanziaria, e’ possibile che la consegna sia effettuata non materialmente all’acquirente- concedente, bensi’ all’utilizzatore del bene, che del primo assume la veste di adiectus solutionis causa.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 29 gennaio 2018, n. 2100

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. CORTESI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11888/2013 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4918/2012, depositata in data 9.10.2012, notificata in data 28.2.2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19.10.2017 dal Consigliere dott. Francesco CORTESI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per la dichiarazione di improcedibilita’ del ricorso;

uditi l’avv. (OMISSIS) per parte ricorrente e l’avv. (OMISSIS) per delega dell’avv. (OMISSIS) per parte intimata.

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 12.7.1993, (OMISSIS) s.p.a. (divenuta poi (OMISSIS), quindi (OMISSIS) ed infine (OMISSIS) s.p.a.) convenne innanzi al Tribunale di Roma (OMISSIS) s.p.a. (divenuta poi (OMISSIS) s.p.a.), e premesso di aver acquistato, in data 20.12.1991, 150 autocaravan dalla societa’ (OMISSIS) su indicazione della futura utilizzatrice (OMISSIS) s.p.a., versando il corrispettivo di Lire 6.148.800.000, espose che quest’ultima non aveva versato i canoni di locazione ed essa aveva allora ottenuto dal tribunale un’ingiunzione alla relativa restituzione; al contempo, riferi’ ancora l’attrice, (OMISSIS), in forza di analogo decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Siena, aveva ottenuto in consegna gli autocaravan assumendo di esserne proprietaria.

La societa’ attrice concluse dunque per la condanna della convenuta alla restituzione dei veicoli ovvero, in subordine, al pagamento del controvalore economico di quelli nel frattempo alienati a terzi.

2. Si costitui’ (OMISSIS) deducendo che con scrittura privata del 12.12.1991 essa aveva concluso un contratto con (OMISSIS) e tale (OMISSIS) s.p.a. con il quale quest’ultima si obbligava a vendere alla prima 492 autotelai Ford, dei quali essa riservava il dominio – e quindi il diritto di riottenere il possesso – in caso di inadempimento dell’acquirente; e poiche’, in effetti, (OMISSIS) era in seguito rimasta inadempiente, essa aveva agito nei confronti di entrambe le controparti ottenendo la riconsegna degli autotelai, che in parte erano gia’ stati trasformati in autocaravan.

Pertanto, richiamata la validita’ del patto di riservato dominio in suo favore, la convenuta rilevo’ che l’attrice aveva acquistato i veicoli a non domino e non poteva invocare l’applicazione dell’articolo 1153 c.c., comma 1, non avendone mai avuto il possesso; concluse dunque per il rigetto della domanda.

3. Con sentenza n. 797/2006 il Tribunale accolse la domanda per quanto di ragione, condannando (OMISSIS) al pagamento, in favore dell’attrice, di meta’ della somma ricavata dalla vendita dei veicoli.

4. La sentenza fu appellata da (OMISSIS); (OMISSIS) resistette al gravame e propose appello incidentale onde ottenere la restituzione dell’intera partita di veicoli, ovvero il versamento del corrispettivo della relativa vendita a terzi, od in subordine l’indennizzo ex articolo 2041 c.c..

La Corte d’Appello di Roma accolse il gravame principale e ritenne inammissibile quello incidentale.

A sostegno della decisione, richiamo’ in premessa una propria precedente pronunzia – divenuta definitiva e concernente analoga fattispecie – che affermava la prevalenza della regola dettata dall’articolo 1153, comma 1, cod. civ., sulla disciplina dell’opponibilita’ della riserva di proprieta’ nei confronti dei terzi di cui all’articolo 1524 c.c.; quindi, rilevato che pacificamente (OMISSIS) non aveva mai conseguito il possesso dei beni, escluse che essa potesse invocarne il valido acquisto e tantomeno ottenerne la restituzione od il ricavato dalla vendita a terzi.

La corte osservo’ infine, quanto al gravame incidentale, che lo stesso era generico in quanto sfornito della parte argomentativa.

5. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS) s.p.a. (quale incorporante il (OMISSIS)) sulla base di cinque motivi; l’intimata resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato, contrariamente a quanto emerso nella relazione d’udienza, che il fascicolo di causa contiene copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione- seppur tale documento risulti prodotto con numero progressivo di allegazione diverso da quello indicato in narrativa, invece relativo a copie autentiche ma non notificate – e che, pertanto, il ricorso non e’ improcedibile ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2), n. 2.

2. Con il primo motivo, denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente – pur con varie ed articolate considerazioni – assume essenzialmente che la corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto, documentato, che essa aveva in realta’ conseguito il possesso dei veicoli; cio’, per vero, in via mediata, tramite la propria mandataria (OMISSIS), utilizzatrice degli stessi nel rapporto di locazione finanziaria.

Secondo la ricorrente, tale fatto designerebbe la sussistenza del presupposto di cui all’articolo 1153 c.c., comma 1, per il valido acquisto della relativa proprieta’ da parte sua, del che la mancata considerazione avrebbe percio’ assunto efficacia decisiva nel giudizio.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullita’ della sentenza per difetto assoluto o contraddittorieta’ della motivazione; assume in proposito che la corte d’appello avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto “pacifica” la circostanza del mancato possesso dei veicoli da parte sua, peraltro richiamando il contenuto della decisione resa in un giudizio asseritamente analogo ma in realta’ radicalmente differente, in quanto attinente ad una fattispecie nella quale il contratto di locazione finanziaria non si era ancora perfezionato, e non aveva pertanto avuto luogo la traditio ficta dei beni.

4. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione di legge – in relazione a plurime disposizioni processuali – e dell’articolo 111 Cost., dolendosi ancora una volta del fatto che la corte d’appello abbia ritenuto pacifica la mancata consegna dei veicoli pur trattandosi in realta’ di fatto da lei contestato.

5. Con il quarto motivo essa deduce poi vizio di omessa pronunzia e violazione di legge in relazione alla propria eccezione di nullita’ dell’appello principale per genericita’ dei motivi, nonche’ in relazione alla mancata statuizione sulle proprie domande subordinate.

6. Con il quinto motivo, infine, deduce nullita’ della sentenza per difetto assoluto di motivazione in relazione alla ritenuta inammissibilita’ del proprio appello incidentale per genericita’ dei motivi.

7. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono alla medesima questione.

La ricorrente, infatti, lamenta essenzialmente che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che essa aveva in realta’ ottenuto il possesso degli autocaravan, sia pur attraverso la presa in consegna degli stessi da parte della societa’ utilizzatrice; ritenendo erroneamente il contrario, la corte avrebbe conseguentemente escluso l’operativita’ in suo favore del meccanismo di acquisto della proprieta’ previsto dall’articolo 1153 c.c., comma 1.

Le censure sono fondate.

Cio’ che, infatti, costituisce fatto pacifico- perche’ risultante dai documenti di causa e comunque concordemente attestato dalle parti – e’ la circostanza che in forza del contratto di locazione finanziaria intervenuto il 20.12.1991 l’utilizzatrice dei beni (OMISSIS) s.p.a. ne ottenne la disponibilita’, ricevendoli in consegna dalla fornitrice (OMISSIS), a fronte del pagamento del corrispettivo da parte della concedente, odierna ricorrente.

Ed invero, con riferimento alla locazione finanziaria, e quanto allo specifico profilo delle connesse vicende traslative dei beni che ne vengano interessati, questa Corte ha avuto modo di precisare (Cassazione n. 8101/2012) che essa realizza non gia’ un unico vincolo contrattuale di natura trilaterale, bensi’ due negozi tra loro funzionalmente collegati: da un lato, infatti, vi e’ il contratto di compravendita fra fornitore e concedente, e dall’altro il contratto locativo vero e proprio fra quest’ultimo e l’utilizzatore finale, nei cui confronti il fornitore non assume alcun impegno diretto, configurandosi cosi’ l’acquisto del bene non soltanto come un atto giuridico strumentale alla successiva concessione in godimento, ma anche come l’evento che logicamente deve precedere l’attribuzione all’utilizzatore della detenzione del bene stesso.

La consegna costituisce cosi’, al contempo, l’adempimento dell’obbligazione del fornitore nei confronti dell’acquirente del bene venduto e l’esecuzione, da parte dello stesso fornitore, di un incarico di mandato commessogli dal concedente nei confronti dell’utilizzatore, che del primo e’ creditore in forza del contratto di locazione finanziaria.

Pertanto, la consegna del bene che il fornitore effettua all’utilizzatore, in adempimento dell’obbligazione assunta direttamente con il concedente, deve intendersi eseguita ad un adiectus solutionis causa di quest’ultimo (Cassazione  n. 11719/2002).

Ora, e’ noto che per l’operativita’ del meccanismo descritto dall’articolo 1153 c.c., comma 1, per l’acquisto del bene secondo la regola “possesso vale titolo” e’ necessaria la consegna reale del bene da parte dall’alienante; cio’ non significa, tuttavia, che sia necessario anche un contatto fisico e diretto dell’acquirente con il bene, rilevando unicamente che l’acquirente, ad esclusione di altri, sia posto in grado di esercitare sul bene i poteri di controllo e vigilanza che costituiscono il contenuto proprio del possesso uti dominus trasmessogli dal dante causa a titolo particolare.

E’ pertanto sufficiente – in tal senso – che la traditio spieghi i suoi effetti nella sfera giuridica dell’acquirente.

Facendo applicazione di tale regola al rapporto di locazione finanziaria, e’ dunque ben possibile, ai fini dell’applicazione della regola “possesso vale titolo”, che la consegna sia effettuata all’utilizzatore nella ridetta veste di adiectus solutionis causa dell’acquirente- concedente, dovendosi poi valutare se quest’ultimo abbia potuto esercitare i poteri di controllo e vigilanza caratteristici della potesta’ dominicale; tale, del resto, e’ la ragione per la quale, nell’ambito del medesimo tipo contrattuale, la menzionata giurisprudenza afferma che anche lo stato di buona fede al momento della consegna dev’essere valutato con riferimento al concedente.

Ha errato pertanto la corte d’appello nell’omettere ogni considerazione in ordine a tale decisiva circostanza, ovvero alle sue conseguenze in diritto rispetto alla fattispecie dedotta in lite, che avrebbero dovuto condurre ad un diverso percorso accertativo dei presupposti per l’applicabilita’ dell’articolo 1153 c.c., comma 1.

La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto, con rinvio a diversa sezione della Corte d’Appello di Roma affinche’ decida nel merito la causa facendo applicazione del seguente principio di diritto: “Ai fini dell’operativita’ del meccanismo di acquisto della proprieta’ di cui all’articolo 1153 c.c., comma 1, il requisito della consegna reale, proveniente dall’alienante, non comporta anche la necessita’ di un contatto fisico e diretto dell’acquirente con la stessa, rilevando unicamente che l’acquirente sia posto in grado di esercitare sul bene i poteri di controllo e vigilanza che costituiscono il contenuto proprio del possesso uti dominus, ed essendo cosi’ sufficiente che la traditio spieghi effetto nella sua sfera giuridica; pertanto, nell’ambito di un rapporto di locazione finanziaria, e’ possibile che la consegna sia effettuata non materialmente all’acquirente- concedente, bensi’ all’utilizzatore del bene, che del primo assume la veste di adiectus solutionis causa”.

8. Dalla statuizione che precede restano assorbiti i restanti motivi di ricorso, eccezion fatta che per il quarto motivo nella parte in cui deduce un vizio di omessa pronunzia in ordine all’eccezione di inammissibilita’ dell’appello principale.

Com’e’ noto, infatti, ad integrare gli estremi del vizio denunziato non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma e’ necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Tanto non si verifica quando la decisione adottata sia incompatibile con la pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi in tal caso una statuizione implicita di rigetto; e cio’ e’ quanto si e’ verificato nel caso di specie, avuto riguardo al fatto che l’appello principale e’ stato scrutinato e deciso nel merito.

9. In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente ai primi due motivi, con rigetto del quarto nell’indicato profilo ed assorbimento dei restanti. La causa, quanto ai motivi accolti, va rimessa a diversa sezione della Corte d’Appello di Roma, che si pronuncera’ altresi’ sulle spese di questa fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, rigetta il quarto in riferimento al vizio di omessa pronunzia, assorbiti i restanti, e cassa con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma anche per le spese.

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Avv. Umberto Davide

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