Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7883

Questa Corte ha infatti affermato il principio secondo cui il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilita’ intrinseca che puo’ essere infirmata solo da una specifica prova contraria.

 

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7883

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28875/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) ARL, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 6218/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 14 dicembre 2012, rigetto’ la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.p.a. e di (OMISSIS) e volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti al proprio motociclo Aprilia tg. (OMISSIS) in data (OMISSIS), in (OMISSIS), allorche’ detto motoveicolo era stato urtato dall’auto Ford Fiesta targata (OMISSIS) di proprieta’ e condotta dalla (OMISSIS) ed assicurata dalla predetta societa’.

L’appello proposto dalla parte soccombente e al quale si oppose la sola (OMISSIS) scpa, in proprio e nella qualita’ di mandataria di (OMISSIS) S.p.a., fu rigettato dal Tribunale di Roma, con condanna alle spese dell’appellante, con sentenza pubblicata il 25 marzo 2016.

Ritenne il Tribunale che la dinamica non risultava provata con certezza cosicche’ poteva ipotizzarsi che i due mezzi al momento dell’impatto si trovassero entrambi al centro della strada e che vi fosse stato un urto tra gli stessi che aveva causato la caduta del centauro sicche’, in applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, andava attribuita pari responsabilita’ ai soggetti coinvolti nella determinazione del sinistro. In relazione al quantum debeatur, il Tribunale reputo’ che la documentazione prodotta dall’attore non fosse sufficiente a provare ne’ i danni ne’ il nesso di causalita’ tra essi e l’impatto con l’auto della convenuta, precisando che l’intervenuta rottamazione del motoveicolo aveva impedito l’espletamento di una c.t.u. per valutare l’entita’ dei danni.

Avverso la sentenza del Tribunale il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito la Societa’ (OMISSIS) a r.l., quale incorporante la (OMISSIS) S.p.a., con controricorso, pure illustrato da memoria.

(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

La proposta del relatore e’ stata comunicata agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta “violazione degli articolo 116 c.p.c. e articolo 2700 c.c., per aver il Tribunale di Roma violato la fidefacenza degli accertamenti oggettivi effettuati dai verbalizzanti giunti nell’immediatezza dell’evento in difetto di apposita e necessaria querela di falso”.

Sostiene il (OMISSIS) che il Tribunale di Roma, pur avendo ritenuto sussistente la responsabilita’ dei due conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 2, nel rigettare il gravame e la sottesa domanda risarcitoria, asserendo il mancato raggiungimento della prova dei danni subiti dal motociclo del ricorrente collegabili eziologicamente all’evento, avrebbe violato l’articolo 2700 c.c., stante la valenza probatoria del rapporto di sinistro stradale nel quale sarebbero indicati i predetti danni.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione degli articoli 115 e 116, in combinato disposto dell’articolo 2700 c.c., per aver il Tribunale di Roma omesso l’esame circa un fatto/documento decisivo per il giudizio”.

Con il mezzo all’esame il (OMISSIS) sostiene che il Tribunale avrebbe “completamente omesso l’esame del contenuto del rapporto di sinistro stradale tempestivamente depositato relativamente alla descrizione dei danni subiti dal motoveicolo ove, a p. 2, i pubblici ufficiali provvidero ad accertarli direttamente e senza alcun margine di apprezzamento, rinvenendo il mezzo al momento del loro intervento nella posizione di quiete post-urto”.

3. I motivi primo e secondo, che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione con riferimento alla valenza probatoria del verbale dei VV.UU., evidenziandosi che trattasi di questione non nuova (v. atto di appello riportato a p. 11 e 12 del ricorso), contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente (v. p. 7 del controricorso).

Pur a non voler ritenere che il verbale in parola abbia valore fidefaciente con riferimento ai danni riportati dal ciclomotore in relazione, in particolare, alla loro riconducibilita’ al sinistro, sul punto va riconosciuta, comunque, al predetto verbale un’attendibilita’ intrinseca.

Questa Corte ha infatti affermato il principio secondo cui il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilita’ intrinseca che puo’ essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cassazione n. 20025/2016; Cass. 9/09/2008, n. 22662; v. pure Cass. 15/02/2006, n. 3282, secondo cui, con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi – ex articolo 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico – oltre che quanto alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente “agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, non sussiste ne’ con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, ne’ con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalita’ di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto;a percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non e’ tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento; in senso conforme, vedi Cassazione n. 16713/2009).

3.1. A tali principi non risulta essersi attenuto il Tribunale con la sentenza impugnata e, pertanto, i motivi primo e secondo del ricorso vanno accolti per quanto di ragione.

4. Dall’accoglimento dei predetti motivi, nei termini appena precisati, resta assorbito l’esame del terzo motivo (rubricato “Violazione degli articoli 115, 116 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., comma 4, nonche’ articolo 2697 c.c., per aver il Tribunale violato il principio del libero convincimento del giudice e della disponibilita’ delle prove, procedendo ad una statuizione connotata dal totale e vietato libero arbitrio, nonostante la completezza del materiale probatorio e l’infondatezza in punto di diritto delle motivazioni addotte”) e del quarto motivo di ricorso (rubricato “violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., articoli 1226 e segg., articoli 2043, 2054 e 2056 c.c., ber mancato utilizzo del criterio equitativo e/o della C.Testo Unico nonostante l’accertamento dell’esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimita’ della relativa richiesta risarcitoria riguardante un danno subito, accertato sotto il profilo dell'”an debeatur” ed erroneita’ ed illogicita’ della motivazione”).

5. In conclusione vanno accolti, per quanto di ragione, i primi due motivi, assorbiti il terzo e il quarto; la sentenza impugnata va in relazione cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

6. Stante l’accoglimento, nei predetti termini, del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie. per quanto di ragione, il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri motivi; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Motivazione semplificata.

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Avv. Umberto Davide

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