Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7774

Cio’ in armonia con il principio per cui, nel caso di scontro tra veicoli (in cui la presunzione di pari responsabilita’ prevista dall’articolo 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro), l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, delle regole di circolazione stradale o di quelle di comune prudenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno gli stessi anzidetti precetti, potendo l’eventuale inosservanza di essi comportare l’affermazione di una colpa concorrente.

 

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7774

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2286-2015 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SPA ((OMISSIS)), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1377/2013 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

CHE:

1. – (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS), la (OMISSIS) S.p.A. e la (OMISSIS) S.p.A., quale impresa designata per il Fondo di garanzia delle vittime della strada (F.G.V.S.), per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 14 gennaio 2006 e da ascriversi a responsabilita’ esclusiva dell’ (OMISSIS), il quale, in stato di ebbrezza e alla guida di autovettura priva di copertura assicurativa, nell’eseguire ad alta velocita’ una vietata manovra di sorpasso, lo investi’, insieme ad altro motociclista, allorquando esso attore, alla guida del proprio motoveicolo, si apprestava, con indicatore di direzione azionato e essendosi collocato al centro della carreggiata, ad eseguire una svolta a sinistra.

Instaurato il contraddittorio con i convenuti (con la costituzione in giudizio del solo (OMISSIS)) ed esaurita l’istruttoria (con acquisizione di prova documentale, espletamento di prova testimoniale sul quantum debeatur e di c.t.u. medico-legale), l’adito Tribunale di Sassari, con sentenza del 13 settembre 2013, riteneva sussistente, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 2, un concorso di pari responsabilita’ nella causazione del sinistro e condannava solidalmente l’ (OMISSIS) e le (OMISSIS) S.p.A., incorporante la (OMISSIS), impresa designata per il F.G.V.S., al pagamento in favore dell’ (OMISSIS) della somma risarcitoria di Euro 174.688,00, oltre accessori.

2. – Il gravame interposto da (OMISSIS) avverso tale decisione, in punto di affermazione del concorso di responsabilita’, veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con ordinanza ex articolo 348-bis c.p.c., resa pubblica il 24 ottobre 2014 e comunicata via p.e.c. il 28 ottobre 2014.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sassari ricorre (OMISSIS) in base a tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.p.A., incorporante l’ (OMISSIS) S.p.A., quale impresa designata per il F.G.V.S., mentre non ha svolto attivita’ difensiva in questa l’intimato (OMISSIS).

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO

CHE:

1. – Preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardivita’ dell’impugnazione, sollevata dalla parte controricorrente per essere il ricorso stato notificato nei sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ex articolo 348-bis c.p.c., ma non a (OMISSIS) S.p.A. quale impresa designata per il F.G.V.S., in quanto – al di la’ della circostanza gia’ di per se’ dirimente che l’impugnazione e’ proposta proprio nei confronti della impresa designata per il F.G.V.S. e notificata al suo procuratore costituito in grado di appello – va, in ogni caso, rilevato che e’ tempestiva la notifica a (OMISSIS) (effettuata il 23 dicembre 2014), dovendosi quindi applicare il principio secondo cui, nelle cause inscindibili (come nella specie), la tempestiva notifica dell’impugnazione eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutti; in tal caso, infatti, l’atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex articolo 331 c.p.c. civ. e l’iniziativa della parte (nella specie essendosi (OMISSIS) S.p.A. costituitasi proprio in qualita’ di impresa designata per il F.G.V.S.), sopravvenuta prima ancora dell’ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (Cassazione n. 11552/2013).

2. – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116, 127, 175, 245 e 257 c.p.c., nonche’ nullita’ della sentenza e del procedimento, per aver il Tribunale, dapprima ritenuto “superflue” le prove testimoniali richieste dall’attore sulla dinamica del sinistro, per poi affermare, in aperta contraddizione e con “cambiamento di opinione” in pregiudizio “dei diritti istruttori della parte”, il concorso di pari responsabilita’ nella causazione del sinistro “in difetto di testimoni oculari” (invece presenti e indicati come testi, ossia i motociclisti (OMISSIS) e (OMISSIS) coinvolti nel medesimo sinistro), in “base ai rilievi ed accertamenti eseguiti dai Carabinieri” e “anche tenuto della mancanza di contestazioni circa la sua dinamica”.

2.1. – Il motivo e’ inammissibile.

E’ principio consolidato quello per cui le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l’atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volonta’ della parte interessata, cosi’ da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass. n. 16886/2016, Cass. n. 22709/2017).

Tale principio non e’ affatto contrastato dal precedente evocato in ricorso (Cass. n. 1913/1987), che attiene ad un profilo di vizio motivazionale, ma senza escludere la necessita’ di rituale reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni delle istanze istruttorie non ammesse.

Il ricorrente avrebbe, quindi, dovuto specificare e dimostrare di aver riproposto in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio l’istanza di ammissione delle prove non ammesse dal giudice istruttore perche’ ritenute superflue; onere, questo, non affatto assolto, limitandosi l’ (OMISSIS) a dolersi del “cambiamento di opinione” del Tribunale in ordine al thema probandum.

3. – Con il secondo mezzo e’ dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, nonche’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., per non aver la Corte territoriale, quanto alla circostanza delle velocita’ tenuta dall’autovettura condotta dall’ (OMISSIS), esaminato il rilevamento tecnico effettuato dai Carabinieri (che accertava esservi stata una frenata di 26,60 metri) e le sommarie informazioni rese dai motociclisti (OMISSIS) e (OMISSIS) (da cui si evinceva che la velocita’ dell’ (OMISSIS) era “molto sostenuta”, “eccessiva” e tale da non consentirgli di “affrontare la curva”).

3.1. – Il motivo e’ inammissibile in tutta la sua articolazione.

In primo luogo, sussiste l’ipotesi di c.d. “doppia conforme” di cui all’articolo 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), che comporta, per l’appunto, l’inammissibilita’ del motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo riformulato dal Decreto Legge n. 83 cit., articolo 54, comma 3, e applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012).

Si evince, infatti, dall’ordinanza ex articolo 348-bis c.p.c. della Corte territoriale che le ragioni di fatto su cui essa si fonda sono le stesse della sentenza di primo grado, giacche’ il gravame e’ stato dichiarato inammissibile senza alcuna rivalutazione di quest’ultime, ritenute dal secondo giudice sufficienti ed idonee a radicare la conferma della decisione impugnata, escludendo che potessero avere ingresso le prove che l’attore aveva richiesto in primo grado e ivi non erano state ammesse, le quali soltanto – proprio secondo la prospettiva attorea avrebbero potuto ribaltare il decisum del primo giudice.

Quanto, poi, alla dedotta violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., essa e’ orientata a criticare (per l’appunto, inammissibilmente) l’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, mentre come vizio di legittimita’ l’anzidetta violazione puo’ denunciarsi: 1) quanto all’articolo 115 c.p.c., solo assumendo che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; 2) quanto all’articolo 116 c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda il principio di libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. n. 11892/2016).

4. – Con il terzo mezzo e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 115 c.p.c., per non aver il Tribunale posto a fondamento della decisione i fatti non contestati dall’ (OMISSIS), che non aveva mai messo in discussione l’assunto della sua responsabilita’ esclusiva, limitandosi a difendersi in punto di quantum debeatur.

4.1. – Il motivo e’ inammissibile.

Premesso che la non contestazione, di cui all’articolo 115 c.p.c., comma 2, attiene alla prova dei “fatti” storici e non gia’ al giudizio di sussunzione degli stessi nella fattispecie legale di riferimento, il motivo non fornisce contezza sufficiente ed idonea delle specifiche allegazioni fattuali dell’atto di citazione di primo grado (siccome anzitutto convergenti ad escludere pure ogni colpa concorrente dell’attore) e, anche in ragione di cio’, manca di cogliere l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto provata la dinamica del sinistro pure in forza della mancata contestazione dell’ (OMISSIS), ma, al tempo stesso, ha ritenuto che tutti gli elementi probatori raccolti (e, dunque, anche i fatti allegati e non contestati) non dessero dimostrazione di una condotta dell’ (OMISSIS) del tutto esente da colpa.

Cio’ in armonia con il principio per cui, nel caso di scontro tra veicoli (in cui la presunzione di pari responsabilita’ prevista dall’articolo 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro), l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, delle regole di circolazione stradale o di quelle di comune prudenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno gli stessi anzidetti precetti, potendo l’eventuale inosservanza di essi comportare l’affermazione di una colpa concorrente (tra le altre, Cassazione n. 21130/2013, Cassazione n. 124/2016).

5. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo in conformita’ ai parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

Non occorre, invece, provvedere alla regolamentazione delle predette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.