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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 6 aprile 2018, n. 8508

l’amministratore del condominio puo’ costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, salvo ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, con delibera che puo’ essere formata e prodotta anche nel corso del giudizio di legittimita’.

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 6 aprile 2018, n. 8508

Integrale

APPALTO PRIVATO – DIFFORMITA’ E VIZI DELL’OPERA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23249/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), per proc. speciale del 24/2/2017 rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS), P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DELL’AMM.RE E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

nonche’ da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), IN QUALITA’ DI EREDE DI (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 945/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’avv. (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;

udito l’avv. (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’avv. (OMISSIS) difensore di (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS) con delega orale dell’avv. (OMISSIS) difensore del Condominio, l’avv. (OMISSIS) difensore di (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS) difensore di (OMISSIS), i quali si riportano agli atti depositati.

FATTI DI CAUSA

1) La controversia e’ sorta in relazione ad opere per il rifacimento di un lastrico solare condominiale, adibito a parcheggio, e a danni relativi ai lavori appaltati dal (OMISSIS) e via (OMISSIS) all’impresa edile di (OMISSIS) per la sistemazione del parcheggio.

Dopo l’esperimento di un accertamento tecnico preventivo richiesto dal Condominio nel luglio 1995, l’impresa (OMISSIS) agiva per il pagamento del corrispettivo e otteneva nei confronti del Condominio il Decreto Ingiuntivo 18 dicembre 1995, n. 4771/95, che veniva opposto, con contestuale domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni.

Il Condominio chiamava in giudizio il direttore dei lavori ing. (OMISSIS), odierno ricorrente, attribuendogli responsabilita’ per i danni causati dal suo operato.

In causa interveniva nel 1998 il sig. (OMISSIS), proprietario dell’immobile sottostante il parcheggio condominiale, danneggiato da infiltrazioni di acqua, il quale nel 1993 aveva gia’ raggiunto un accordo con il Condominio per l’esecuzione di opere volte ad eliminare le infiltrazioni, accordo cui aveva fatto seguito l’appalto affidato ad (OMISSIS).

Nel 1999 il Condominio citava in separato giudizio l’impresa (OMISSIS) e l’ing. (OMISSIS), per essere tenuto indenne dalle pretese risarcitorie vantate dal (OMISSIS). Riunite le cause, il tribunale di Firenze con sentenza del 14 luglio 2006, per quanto maggiormente qui interessa, revocava il decreto ingiuntivo; dichiarava risolto il contratto di appalto; condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido al pagamento di oltre 51mila Euro per l’eliminazione dei vizi dell’opera; dichiarava inammissibile la domanda di manleva formulata nel 2004 da (OMISSIS) contro (OMISSIS); condannava il Condominio a pagare al (OMISSIS) la somma di 240mila Euro e i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) a tenere indenne il Condominio limitatamente a 207mila Euro.

La Corte di appello di Firenze con sentenza 14 luglio 2011 giudicava sull’appello proposto dal professionista e sull’appello incidentale di (OMISSIS), al quale, deceduto in corso di causa, succedevano le eredi (OMISSIS) ed (OMISSIS), separatamente costituitesi.

La Corte in accoglimento del motivo sub 4 dell’appello incidentale (OMISSIS) escludeva dal danno risarcibile in favore del Condominio il rifacimento dell’opera.

La Corte di appello, dopo aver chiarito che (OMISSIS) e (OMISSIS) erano da considerare terzi chiamati in manleva dal convenuto, abilitati a contestarne la responsabilita’, rigettava nel resto gli appelli e regolava diversamente le spese di lite.

1.1) (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione svolgendo otto motivi di ricorso.

Il Condominio, (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno resistito con separati controricorsi. (OMISSIS) oltre a resistere ha svolto ricorso incidentale, al quale il Condomino ha resistito con controricorso.

Sono state depositate memorie.

Il ricorrente principale ha ritualmente nominato nuovi difensori.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Con il primo motivo parte ricorrente nega la legittimazione processuale dell’amministratore di condominio, che avrebbe agito in giudizio, opponendosi al decreto e svolgendo altre domande, senza preventiva delibera assembleare. Contesta la sentenza di appello nella parte in cui ha affermato che le iniziative giudiziarie erano state ratificate implicitamente dall’amministratore.

La censura e’ infondata. Le Sezioni Unite hanno stabilito (Cassazione Sezioni Unite n. 18331/10) che l’amministratore del condominio puo’ costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, salvo ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, con delibera che puo’ essere formata e prodotta anche nel corso del giudizio di legittimita’. Tale orientamento risulta rafforzato dai principi di maggior portata sanciti da SU 4248/16.

Nella specie, al di la’ dell’accenno alla possibilita’ di una ratifica implicita, espressione da intendersi comunque in quel contesto come inequivocabile (e valida) manifestazione di volonta’ desunta dal contesto dell’atto, la Corte di appello si e’ riferita alle delibere indicate a pag. 3 della comparsa di risposta, che non sono state specificamente analizzate e contestate in ricorso. Inoltre e’ in atti il verbale di assemblea straordinaria del 9.11.2012 contenente esplicita delibera del Condominio di costituirsi nel giudizio di cassazione intentato dall’ing. (OMISSIS), atto che e’ pienamente idoneo allo scopo, con valore retroattivo, ove ne fosse stato bisogno.

3) Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 105 c.p.c., in relazione alla contestata ammissibilita’ dell’intervento principale spiegato dal resistente (OMISSIS).

Parte ricorrente sostiene: 1) la inammissibilita’ dell’intervento del terzo nell’ambito del giudizio tra il Condominio e l’appaltatore; 2) la tardivita’ delle allegazioni assertive ed istruttorie dell’interveniente; 3) l’inammissibilita’ delle domande cumulate con l’intervento dal (OMISSIS) nell’ambito del processo di opposizione a decreto ingiuntivo.

La Corte di appello aveva respinto ogni doglianza in proposito rilevando: a) che l’intervento era comunque ammissibile per la connessione esistente in riferimento “alla necessita’ di accertare (in riferimento ad ogni rapporto processuale) la sussistenza e la causa delle infiltrazioni”; b) che la doglianza relativa all’omessa concessione di un termine a difesa alle parti originarie, dopo l’intervento di (OMISSIS), si era tradotta in una deduzione priva di rilievo, non essendo stato indicato alcun “concreto pregiudizio” a seguito della violazione processuale.

3.1) La censura odierna e’ infondata.

Il diritto che, ai sensi dell’articolo 105 c.p.c., comma 1, il terzo puo’ far valere in giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria controversia, da individuarsi con riferimento al “petitum” ed alla “causa petendi”, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale (Cass. 22233/14; 27398/09). Nel caso di specie la connessione rilevata e’ evidente, giacche’, come esposto in controricorso, gia’ in sede di atto di citazione il Condominio chiese di essere sollevato da ogni danno subito a causa della maldestra esecuzione delle opere appaltate. Questi danni consistevano in gran parte in quanto gia’ in precedenza emerso con riguardo alle lamentele del proprietario dell’immobile sottostante il parcheggio, dalle quali era sorta la necessita’ delle opere. L’accertamento in presenza di questo soggetto intervenuto, cui la causa avrebbe potuto essere dichiarata comune, con ogni conseguenza, dava consistenza definitiva ed economicamente (in senso processuale) utile.

Riguardo al secondo profilo della doglianza, parte ricorrente nel secondo motivo si e’ limitata a riprodurre l’atto di appello, che ha trovato risposta, quanto alla tempistica e alla conduzione istruttoria della causa, nella rilevata assenza di qualsivoglia pregiudizio per le facolta’ difensive dell’appellante nel processo. Nell’odierno motivo ha argomentato con nuovi rilievi solo sulla connessione, presupposto dell’intervento, argomento su cui ci si e’ appena soffermati per smentirlo.

Resta fermo che, ribadita la pienezza dell’attivita’ assertiva dell’interveniente (Cass. 25798/15), la mancata concessione di un termine a difesa non e’ stata qui trattata specificando in relazione a quale istanza istruttoria si riferisca e a quale pregiudizio processuale abbia portato.

L’astratta riaffermazione delle regole processuali non basta tuttavia per inficiare un giudizio che si e’ fondato peraltro, quanto al profilo risarcitorio coinvolto dall’intervento (OMISSIS), sulle consulenze acquisite d’ufficio.

Si aggiunga che dopo la riunione con il secondo giudizio, in cui ogni profilo dei danni subiti dal (OMISSIS) era comunque oggetto della “manleva” richiesta, il congiunto sviluppo istruttorio della lite rendeva evidente la superfluita’ di ogni deduzione contraria a far entrare nel primo processo (in cui era consentita ed anzi doverosa la partecipazione del danneggiato interveniente), la prova dei danni lamentati da (OMISSIS) nei confronti del Condominio e da questo reclamati a sua volta nei confronti dei danneggianti. L’unitaria sentenza non poteva non tenerne conto per stimare i pregiudizi arrecati comunque (anche quale esposizione risarcitoria verso (OMISSIS)) dalle opere oggetto di appalto.

4) Il terzo motivo, legato al precedente, contesta la affermazione della Corte di appello secondo cui la doglianza relativa al pregiudizio processuale arrecato dall’ammissione dell’intervento sarebbe inammissibile. Parte ricorrente contesta che si versi in ipotesi di inammissibilita’ del motivo ex articolo 342 c.p.c..

La censura prosegue sviluppando un altro profilo, che e’ stato trattato dalla Corte di appello rispondendo al quarto motivo di appello. Esso e’ costituito dal pregiudizio arrecato alla posizione del (OMISSIS) dall’aver consentito produzione documentale all’interveniente tardivo. La produzione documentale sarebbe consistita nella lettera di recesso del conduttore dell’immobile (OMISSIS), da cui era scaturita la perdita di reddito di quest’ultimo, posta a base del danno liquidato in suo favore e ricaduto sul Condominio e poi sul ricorrente.

Ora, questo profilo non attiene alla motivazione relativa al terzo motivo di appello, che consisteva nella mancata concessione di un termine a difesa (sentenza pag. 9), su cui permane la carenza di specificita’ delle doglianze. Non viene infatti specificato cosa avrebbe potuto utilmente dire il (OMISSIS) in quel termine omesso, che non abbia potuto dire nei successivi anni di durata del giudizio di primo grado.

Il secondo profilo (da pag. 73 in poi del ricorso) attiene alla documentazione dei danni subiti dal (OMISSIS) e domandati al Condominio. Essa si profila in primo luogo come eccezione de iure tertii, in quanto era il Condominio a potersi dolere, semmai, della facolta’ istruttoria accordata all’interveniente (OMISSIS), convenuto nel giudizio del 1999, nel quale comunque rifluiva la condanna subita dal Condominio, non avrebbe potuto impedire la produzione con reale apprezzabile interesse.

Questi rilievi sono svolti incidentalmente solo per dar conto dell’esame del corposo ricorso, le cui deduzioni si scontrano con la risposta data dalla Corte di appello al quarto motivo di appello, che riguardava la produzione anzidetta. La Corte ha escluso che essa fosse stata decisiva in causa e ha osservato, tra l’altro, che il danno liquidato aveva riguardato il periodo successivo al rilascio preannunciato con il recesso documentato dalla lettera, venendo poi apprezzato in relazione alla situazione dell’immobile, rimasto solo parzialmente utilizzabile.

La problematica attiene quindi alla prova del danno e ai motivi di ricorso che riguardano il fondo della lite e non le questioni qui agitate.

5) Il quarto motivo lamenta omessa pronuncia con riguardo a un profilo del secondo motivo di appello relativo alla (in)ammissibilita’ nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dell’intervento di un terzo con propria domanda contro una sola delle parti e della relativa domanda di manleva.

La censura e’ infondata. Al di la’ di quanto gia’ utilmente osservato nei parafi precedenti in ordine alla questione dell’intervento, la Corte di appello si e’ pronunciata sull’ammissibilita’ di esso e quindi non sussiste il vizio di omessa pronuncia qui lamentato, atteso che non ogni sfumatura delle questioni poste deve essere ribattuta dal giudice di appello, che puo’ limitarsi a rispondere al tema di rilievo posto dal gravame con le argomentazioni che ritiene piu’ opportune e che sono soggette al ricorso per cassazione sul merito della questione.

Infatti va ricordato che “Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non e’ suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma puo’ configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’articolo 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte. (Cass, n. 321 del 12/01/2016)”.

6) Il quinto motivo e’ articolato in due censure nominate due volte come “5 motivo”. Possono essere congiuntamente esaminate secondo l’ordine esposto dal ricorrente.

La prima questione posta, di natura processuale, riguarda il rilievo di inammissibilita’ per novita’ che sarebbe stato opposto dal giudice di appello alla considerazione dell’appellante (OMISSIS) secondo cui indebitamente la responsabilita’ di parte appaltatrice (OMISSIS) era stata fatta giungere sino al gennaio 2001, data in cui erano terminati gli interventi della successiva ditta appaltatrice (OMISSIS), cui erano state affidate opere maggiori e diverse, con una indebita liquidazione del danno.

Parte ricorrente adduce (pag. 79-88) la natura di mere difese di queste tesi, relative alla quantificazione del danno, indebitamente respinte dalla Corte di appello con argomenti di natura processuale.

La seconda parte del quinto motivo (da pag. 89) censura questa statuizione criticando la mancata sottoposizione al preventivo contraddittorio, ex articolo 101 c.p.c., della tesi della “natura di eccezione in senso stretto delle allegazioni difensive dell’ing. (OMISSIS)”.

Anche queste censure non meritano espresso accoglimento. Lo si osserva in primo luogo perche’ e’ del tutto infondata la pretesa di far rientrare nell’obbligo di cui al novellato articolo 101 c.p.c., che riguarda le eccezioni (questioni) di merito rilevabili di ufficio poste a base delle decisioni del giudice, anche i rilievi di inammissibilita’ delle domande o delle eccezioni (Cass. 15019/16).

Quanto all’altro profilo, va rilevato che la Corte di appello ha assunto motivazione ambigua: ha detto che la questione del prolungamento del tempo cui riferire il danno si risolve in eccezione inammissibilmente nuova, ma la ha poi esaminata e ritenuta infondata, con motivazione piu’ estesa ma non perspicua. Non si e’ quindi in presenza di una ratio decidendi piena, che meriti censura decisiva: essa e’ assorbita nella considerazione successiva, che e’ poi oggetto di altra censura in questo ricorso.

7) il sesto motivo denuncia vizi di motivazione con riguardo al passo della motivazione con cui e’ stata ritenuta infondata la doglianza circa la durata del tempo in cui si sarebbe manifestato il pregiudizio risarcibile causato dalle opere mal eseguite. Le censure gemelle (nel sunto fattone in sentenza a pag. 7) del motivo di appello n. 8 di (OMISSIS) e 5 di (OMISSIS) concernevano il decorso del danno dal 1995 fino al gennaio 2001 e quindi anche il tempo addebitabile all’inerzia del condomino nel disporre il rifacimento dell’opera.

Con asfittica argomentazione la Corte di appello ha ritenuto infondate queste doglianze “alla luce dell’impegno economico non lieve per il rifacimento dell’opera e dell’opportunita’ di non eliminare in modo prematuro la prova dell’inadempimento” degli appellanti.

Trattasi di motivazione sommaria e liquidatoria, che lascia solo intravedere quali siano possibili ragioni di attesa nel provvedere, ragioni che, se non analizzate dettagliatamente non possono valere a dare risposta per un arco di tempo cosi’ lungo, nel corso del quale il Condominio era consapevole del maturare di ingenti poste risarcitorie a proprio carico, atteso che il (OMISSIS) aveva gia’ da anni avanzato le proprie rimostranze.

Era quindi indispensabile un’analisi dettagliata della diligenza impiegata dal danneggiato nel riparare il lastrico, nel limitare i fattori dannosi (utilizzo del bene) aggravanti la condizione dell’immobile sottostante e dei limiti temporali precisi entro cui il manifestarsi del difetto dell’opera era addebitabile alla mancata esecuzione o invece alla eccessiva lentezza del Condominio nell’affrontare risolutamente la questione, gia’ ormai nota sotto il profilo tecnico risarcitorio.

8) Fondato e’ anche il settimo motivo di ricorso, che lamenta omessa pronuncia con riguardo alla domanda di restituzione degli importi corrisposti dall’ing. (OMISSIS) in adempimento della sentenza del tribunale riformata dalla corte di appello in accoglimento del motivo di appello incidentale di parte (OMISSIS).

La censura e’ fondata. La Corte di appello non sembra aver dato risposta all’istanza e il Condominio resiste genericamente, rilevando che si tratta di domanda nuova. Su questo punto, come sull’eventuale fondatezza, anche considerato che trattasi di domanda che trova radice nella decisione di appello scaturente da due distinti appelli, deve pronunciarsi il giudice di merito, con gli accertamenti del caso.

9) In conseguenza dell’accoglimento di sesto e settimo motivo, resta assorbito l’ottavo motivo, proposto solo “tuzioristicamente”, relativo alla mancata riforma anche in favore dell’ing. (OMISSIS) del capo di condanna recante la condanna in solido dell’appaltatore e del direttore lavori. Le verifiche richieste offrono il destro alla Corte di merito per chiarire definitivamente in relazione alle colpe che saranno accertate, la sorte della domanda di restituzione che e’ oggetto, per quanto e’ dato comprendere in considerazione anche della sua proposizione subordinata, di questo motivo (cfr pag. 101 in fine del ricorso e inizio pag. 105).

Non e’ oggetto di ricorso quanto dedotto nel paragrafo 9, che infatti, a differenza degli altri, non e’ rubricato come motivo.

10) Ricorso incidentale.

Conviene esaminare in primo luogo il quarto motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) che si riferisce ai versamenti (OMISSIS) non computati ed e’ analogo, per argomentazioni, al settimo motivo (OMISSIS), poiche’ riguarda l’omessa pronuncia sulla “domanda di restituzione delle somme corrisposte in forza del capo riformato della sentenza di primo grado”. Va quindi accolto.

Sono invece infondati i primi tre motivi.

10.1) Il primo motivo e’ rivolto contro una premessa della parte motiva in cui la Corte di appello ha affermato di non poter esaminare le deduzioni difensive delle signore (OMISSIS) nella parte in cui implicavano un ampliamento del tema del decidere, atteso che l’appello incidentale del loro defunto dante causa aveva consumato il potere di impugnazione, non reiterabile con atti separati dalle due eredi.

La censura non puo’ essere accolta, perche’, come lo stesso ricorso incidentale riconosce, il thema decidendum era rimasto quello tracciato “dalla prima costituzione”.

Dunque trattasi di affermazione della Corte che, al di la’ della sua fondatezza, non ha avuto una ricaduta lesiva. Ne e’ conferma la circostanza che nell’ipotizzare elementi della sentenza che potrebbero essere incorsi in questa sfera di giudizio, parte ricorrente evidenzia solo argomenti che attenevano alle responsabilita’ dell’appaltatore (dichiarazioni dell’amministratore, scelta delle mattonelle, consapevolezza del Condominio circa l’idoneita’ della struttura), cioe’ prove che erano gia’ acquisite agli atti o erano da valutare. Ne consegue che il loro mancato o carente appressamento rifluisce in eventuali vizi di motivazione della sentenza e non manifesta quale sia l’interesse concreto a contrastare la affermazione di principio che la Corte di appello ha fatto ma che non risulta si sia tradotta in un qualche capo di pronuncia.

10.2) Il secondo motivo attiene la mancata ammissione di prove orali richieste dall’impresa (OMISSIS) e relative alle scelte dell’appaltatore e altri comportamenti ritenuti rilevanti in causa. (OMISSIS) deduce che male avrebbe fatto il giudicante di prime cure a non ammetterle e la Corte di appello a confermare, causando un’omissione su un punto decisivo della controversia relativo all’addebitabilita’ all’impresa della scelta delle mattonelle e delle conseguenze.

La censura, per quanto abilmente argomentata, non e’ accoglibile. Essa infatti mira a dimostrare che le prove testimoniali avrebbero potuto avere rilievo, ma non supera il rilievo principale che le era stato mosso, cioe’ il non aver censurato (si badi: in atto di appello incidentale, quando lo doveva fare, non potendo recuperare in questa sede) “in modo puntuale la specifica deduzione del Tribunale di formulazione generica delle prove orali in punto di interventi della committenza circa l’esecuzione dell’opera) per omissione di puntuali riferimenti spazio temporali e piu’ in generale di riferimenti circostanziali”.

In tal modo la Corte di appello ha confermato e fatto proprie le considerazioni del tribunale, che occorre rileggere perche’ integrano la decisione confermativa, secondo cui i capitoli avevano carattere “generico e valutativo”, non essendo specificate le circostanze di tempo e di luogo, le modalita’ dell’azione e altri elementi che dessero “concretezza ai fatti indicati”, sottolineando il carattere “del tutto indeterminato” del capitolo 4, quello relativo alle “direttive del committente”, questione alla quale l’odierno ricorso annette decisiva portata per ribaltare il giudizio sull’imputabilita’ all’impresa appaltatrice delle responsabilita’ attribuitele con motivazione ampia e puntuale dai giudici di primo e secondo grado. Il testo del capitolo 4), che e’ riportato in ricorso, conferma la indiscutibilita’ delle decisioni di merito. Esso faceva vago riferimento a “direttive della committenza” che l’appaltatore non condivideva e a sue dichiarazioni – di voler declinare responsabilita’ – neppure messe per iscritto, sebbene fossero – se vere e congrue – di tale rilevanza da dover portare a rifiutare di eseguire un’opera palesemente inadeguata per materiali e tecniche costruttive.

Va ricordato che il giudizio sulla idoneita’ della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato. (Cass. 1513/97; n. 2201/2007). Nella specie in forza di quanto rigorosamente argomentato dai giudici di merito non sussistono i margini per sindacare la decisione istruttoria assunta sotto il profilo del vizio di motivazione, nel quale rifluisce la mancata ammissione di prove lamentata (Cass. 11457/07; 66/2015).

10.3) Il terzo motivo del ricorso incidentale attiene l’ammissibilita’ dell’intervento (OMISSIS). Parte (OMISSIS) condivide quanto gia’ dedotto dal ricorrente principale (OMISSIS) e vi aggiunge alcune considerazioni che risultano infondate.

Essa nega che l’intervento (OMISSIS) fosse riconducibile all’oggetto della causa, argomento che e’ in radice errato, giacche’ i danni per il cui risarcimento il Condominio aveva agito contro (OMISSIS) e (OMISSIS) non potevano non includere quelli cagionati al proprietario del fondo sottostante il parcheggio, con il quale era gia’ sorto contenzioso. Ne’ hanno pregio come gia’ si e’ avuto modo di dire nei paragrafi precedenti, le concezioni restrittive dei presupposti dell’intervento, che non considerano non solo la comunanza di causa manifestatasi, ma soprattutto la dinamica della due controversie riunite, che non potevano sottrarre l’opposto -convenuto in riconvenzionale e successivamente nuovamente convenuto dal Condominio – alla condanna a manlevare il Condominio da eventuali pronunce pregiudizievoli rese a favore del danneggiato intervenuto nel primo giudizio.

11) (OMISSIS) ha distinto dai motivi di ricorso incidentale la sua adesione ad altri motivi di ricorso (OMISSIS) (dal terzo al sesto). Tali censure, al di la’ della questione, su cui la Corte di Cassazione non e’ chiamata a pronunciarsi, del complessivo effetto riveniente in causa dall’accoglimento del ricorso principale, sono inammissibili.

Esse sono prive di articolata formulazione con autonoma trattazione e quindi non potrebbero avere rilievo quale impugnazione incidentale tardiva, che e’ stata peraltro espressamente esclusa con una formulazione esplicitamente diversa, che si limita a richiamare i suddetti motivi del ricorso principale.

Questi motivi adesivi di ricorso autonomo sono tardivi, giacche’ giunti con atto notificato il 20 novembre 2012 rispetto a sentenza dell’14 luglio 2011. Il termine lungo di un anno, anche considerata la doppia sospensione feriale di 92 giorni, risulta superato. Spirava infatti nell’ottobre 2012, tempo entro il quale e’ stato proposto il ricorso principale, notificato il 12 ottobre 2012.

Il Collegio aderisce infatti all’orientamento giurisprudenziale, rafforzatosi negli ultimi anni, secondo cui le regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli articoli 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioe’, proveniente dalla parte contro cui e’ stata proposta l’impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell’articolo 325 c.p.c. (Cass. 26505/09; Cass. 1120/14; 20040/15; 21990/15; 10243/16; 24155/17) con la conseguenza che essa non puo’ essere proposta nel termine previsto dall’articolo 334 c.p.c., per l’impugnazione incidentale tardiva (oltre alle precedenti cfr., Cass. 1610/08; 7049/07, che cita Cass. Sez. Un. 9 agosto 1996, n. 7339, Cass. 16 giugno 2003, n. 9650; 28 maggio 2004, n. 10367; 13 dicembre 2005, n. 27448).

Discende da quanto esposto l’accoglimento soltanto del sesto e settimo motivo del ricorso principale e del quarto motivo del ricorso incidentale tardivo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per lo svolgimento del giudizio di rinvio e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale (OMISSIS) quanto ai motivi numerati come 6 e 7. Assorbito l’ottavo motivo, rigettati gli altri.

Rigetta i primi tre motivi del ricorso incidentale tardivo (OMISSIS) e accoglie il quarto motivo.

Dichiara inammissibili i motivi di ricorso incidentale adesivo (OMISSIS).

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.