Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4359

La domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui e’ realizzata l’opera pubblica appartiene infatti alla giurisdizione ordinaria qualora, nella prospettazione dell’attore, fonte del danno non siano ne’ il “se” ne’ il “come” dell’opera progettata, ma le sue concrete modalita’ esecutive.

 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4359

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione

Dott. PETITTI Stefano – Presidente Sezione

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8453-2015 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA;

con ordinanza n. 166/2015 depositata il 10/03/2015 nella causa tra:

(OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

contro

COMUNE DI GROTTOLE;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. D’ASCOLA PASQUALE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO LUIGI, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con ordinanza depositata il 10 marzo 2015, il Tar della Basilicata ha investito le Sezioni unite della Corte di cassazione delle questioni di giurisdizione sorte nella controversia instaurata, con ricorso L. n. 69 del 2009, ex articolo 59, da (OMISSIS) e (OMISSIS) contro il comune di Grottole, a seguito della sentenza n. 378 del 2011 del Tribunale ordinario di Matera, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente all’azione risarcitoria proposta dagli attori.

Fissata la trattazione, le Sezioni unite con ordinanza n. 25514/16 hanno disposto la acquisizione di prova della comunicazione del procedimento alle parti, le quali non hanno svolto difese.

In vista della nuova adunanza camerale, il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui, previa puntuale verifica della tempestivita’ del rilievo officioso del Tar, ha chiesto la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.

2) Il tribunale ordinario ha rilevato che la controversia, avviata dagli attori per il risarcimento del danno da illegittima demolizione della loro abitazione, gia’ danneggiata dal terremoto del 1980, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo perche’ “qualunque lite suscitata da lesioni del diritto di proprieta’ provocate, in materia urbanistica, da provvedimenti autoritativi degradatori” rientrerebbe “nell’alveo della giurisdizione dei Tar”.

La lesione dei diritti soggettivi deriverebbe, nel caso di specie, “da esplicazione del pubblico potere riconducibile alla volonta’ provvedimentale amministrativa (ordinanza di demolizione)”. Ha pertanto accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal comune di Grottole.

3) Sul ricorso n. 411/11 dei signori (OMISSIS) e (OMISSIS), il Tribunale amministrativo ha reso contestualmente, con duplice camera di consiglio (quella definitiva il 14 gennaio 2015), la sentenza n. 133/15 e l’ordinanza con cui ha sollevato il conflitto.

Ha infatti individuato in primo luogo una domanda, risalente alla denunciata lesione di un interesse legittimo, volta a conseguire il risarcimento per i danni arrecati dal Comune con le ordinanze rese Decreto Legislativo n. 43 del 2000, ex articolo 54, di demolizione della casa di proprieta’ degli attori, sita in (OMISSIS), rimasta danneggiata dal terremoto del 1980 e per la quale era stata chiesta l’erogazione dei contributi di cui alla L. n. 219 del 1981.

La domanda sul punto, ritenuta appartenente alla giurisdizione amministrativa, e’ stata respinta perche’ l’azione risarcitoria era stata proposta senza aver prima o contestualmente impugnato il provvedimento ammnistrativo da cui era derivato il preteso danno.

4) Il tribunale amministrativo ha individuato nel ricorso in riassunzione altre due domande.

La prima, relativa al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata erogazione ai proprietari dell’immobile del contributo ex L. n. 219 del 1981, da parte dell’ente locale.

La seconda, relativa ai danni causati “dall’erronea esecuzione dei lavori di costruzione della rete fognaria comunale”, opera realizzata a distanza dalle fondazioni dell’immobile inferiore a quella di progetto.

In relazione a queste domande il Tar ha declinato la giurisdizione e ha interpellato le Sezioni unite.

5) Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene fondati i rilievi sollevati dal Tar in parte qua, cioe’ con esclusivo riferimento alle due domande attoree su cui il tribunale amministrativo ha declinato la giurisdizione.

Il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’autorita’ concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimita’ ovvero di revocarli per contrasto originario con l’interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativa alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento o della sovvenzione ed alla conservazione degli importi a tale titolo gia’ riscossi), con conseguente competenza del giudice ordinario a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti ma in concreto non erogati.

Questo principio, in applicazione del quale la S.C. ha riconosciuto l’appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario della controversia instaurata dal privato, destinatario di contributo statale – disposto, come nel caso odierno, dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, articolo 21, per la ricostruzione e riparazione di immobili danneggiati dal sisma del novembre 1980 (Sez. U, n. 183 del 10/05/2001, ma v. anche n. 15095/04) – e’ stato invocato in ricorso da parte attrice.

Essa ha infatti dedotto che il contributo ex L. n. 219 del 1981, era stato riconosciuto come spettante dall’amministrazione comunale, che aveva approvato la perizia presentata per la concessione del “Buono-Contributo” e aveva, (con nota prot. (OMISSIS) del 10 marzo 1990) promesso l’erogazione non appena fossero stati disponibili i fondi, erogazione che corrispondeva quindi a un atto “dovuto ed obbligatorio”, non essendo mai stato revocato il provvedimento che aveva riconosciuto il diritto, confermato “ripetutamente nel tempo”.

L’indebito rinvio dell’erogazione sarebbe stata causa del dissesto dell’immobile, non riparato per mancanza di contributi, fino al degrado che aveva portato all’ordine di demolizione.

In relazione a questa prospettazione e al petitum che e’ stato esposto, la domanda rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, chiamato a verificare che il diritto all’erogazione fosse sussistente e fosse stato accertato e che la pretesa era rimasta insoddisfatta per le ragioni esposte in ricorso.

6) Altrettanto deve dirsi quanto alla giurisdizione sulla domanda per il risarcimento danni da fatto illecito (ricorso pag. 18), per il “peggioramento” delle fessurazioni dell’immobile a causa di irregolari lavori pubblici “arbitrariamente condotti”.

La domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui e’ realizzata l’opera pubblica appartiene infatti alla giurisdizione ordinaria qualora, nella prospettazione dell’attore, fonte del danno non siano ne’ il “se” ne’ il “come” dell’opera progettata, ma le sue concrete modalita’ esecutive (Cass. 2052/16).

7) Conclusivamente deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario su entrambe le domande oggetto dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto.

La controversia dovra’ essere riassunta davanti al giudice ordinario, dovendosi cassare, in parte qua, la sentenza del tribunale ordinario di Matera che ha declinato la giurisdizione.

Non v’e’ luogo per provvedimenti sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario su entrambe le domande oggetto dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto e, per l’effetto, cassa in parte qua la sentenza del tribunale ordinario di Matera n. 378/2011 che ha declinato la giurisdizione.

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Avv. Umberto Davide

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