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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3417

in tema di assicurazione contro i danni, salvo che l’assicuratore abbia contestato l’operativita’ della garanzia, la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennita’ decorre dalla data in cui il diritto stesso puo’ essere esercitato e, cioe’, dal momento del verificarsi del fatto ovvero, quando le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14487 del 29/07/2004), osserva il Collegio che, nel caso di specie, la “procedura della perizia contrattuale” – ove la clausola di polizza dovesse ricondursi a tale schema negoziale – non ha avuto luogo, in quanto la societa’ assicurativa aveva eccepito “a monte” la inefficacia della polizza, con la conseguenza che il diniego al riconoscimento del diritto all’indennizzo, opposto da (OMISSIS) s.p.a. con la nota in data 30.12.1999, non integra un atto preordinato o che si inserisce nel procedimento di accertamento “negoziato”, inteso a definire e rendere liquido ed esigibile il diritto all’indennizzo dell’assicurato, ma viene piuttosto ad esplicitare un rifiuto di adempimento peraltro gia’ tacitamente manifestato dalla societa’ con una condotta omissiva protrattasi per oltre nove mesi dalla denuncia di sinistro – che non incide in alcun modo sul momento iniziale della prescrizione del diritto dell’assicurato il quale, pertanto, avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente, cosi’ interrompendo il decorso del termine prescrizionale, in sede stragiudiziale, richiedendo l’adempimento delle obbligazioni contrattuali (notificando la nomina del proprio componente del collegio peritale), ovvero in via giudiziale, una volta palesata la contestazione del diritto dell’indennizzo da parte della societa’.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3417
Integrale 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 435/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) gia’ SPA (OMISSIS), in persona del Direttore Affari Legali e Societari Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), GIORGIO RUSCONI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3573/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) sottoscriveva in data 15.2.1999 con (OMISSIS) s.p.a. polizza assicurativa comprensiva di “garanzia base vita, nonche’ infortuni e malattia” (che prevedeva pagamento del capitale -per durata anni di vita – e del premio, entrambi rivalutati annualmente; assicurazione complementare contro gli infortuni – in caso di invalidita’ permanente da infortunio, oltre diaria da ricovero per infortunio o malattia – ed assicurazione complementare “con esonero pagamento premio in caso di invalidita’”).

Essendosi verificato il rischio malattia da cui era derivato lo stato di invalidita’ permanente (insorgenza di malattia degenerativa della base aortica con ricovero d’urgenza in data (OMISSIS) e successivo intervento chirurgico in data (OMISSIS)), il (OMISSIS) denunciava il sinistro e richiedeva il pagamento dell’indennizzo che veniva negato dalla societa’ assicurativa essendosi verificato l’evento in data anteriore all’inizio di decorrenza della polizza (trentesimo giorno successivo alla stipula del contratto) e comunque risultando prescritto il diritto di credito ai sensi dell’articolo 2952 c.c., comma 2, nel testo vigente pro tempore.

La causa introdotta in primo grado dal (OMISSIS), con atto di citazione in data 8.1.2002, veniva definita dal Tribunale di Napoli, con sentenza 31.5.2005 n. 6134, che dichiarava prescritta la domanda di accertamento dell’esonero dal pagamento dei premi, rigettando la domanda di pagamento dell’indennizzo di polizza, nonche’ la domanda riconvenzionale, proposta dalla societa’, di annullamento del contratto ex articolo 1892 c.c..

La Corte d’appello di Napoli, adita con impugnazione principale del (OMISSIS), con sentenza 15.10.2013 n. 3573, rigettava l’appello confermando la decisione di prime cure in punto di prescrizione ex articolo 2952 c.c. e rilevando che, secondo le clausole di polizza, l’evento da comunicare alla societa’ era costituito dal fatto obiettivo della insorgenza di una malattia dalla quale presumibilmente – sarebbe potuta derivare una invalidita’ permanente, e non anche della successiva conoscenza delle effettive conseguenze invalidanti che erano derivate dalla malattia, sicche’ il “dies a quo” del termine prescrizionale doveva essere fissato non oltre la data 19.7.1999 (sottoposizione del (OMISSIS) a visita medico-legale da parte della CMO, ai fini dell’accertamento della invalidita’) e quindi la comunicazione alla societa’ effettuata con raccomandata in data 10.10.2000 doveva ritenersi tardiva, essendo irrilevante che l’assicurato avesse appreso in data 21.4.2000 l’esito della visita medica che attestava lo stato di invalidita’, atteso che proprio la domanda di riconoscimento dell’assegno di invalidita’ presentata all’INPS dimostrava che il (OMISSIS) ricollegava all’evento subito le conseguenze invalidanti di natura permanente oggetto del rischio assicurato. Alla accertata prescrizione del diritto all'”esonero del pagamento dei premi”, conseguiva il rigetto della domanda di “restituzione del capitale”, in quanto pretesa derivante – secondo la stessa prospettazione dell’assicurato – dal diritto prescritto, nonche’ la domanda di risarcimento danni per inadempimento della societa’ assicurativa, mentre doveva dichiararsi inammissibile -in quanto non incidente sulla “ratio decidendi” – il motivo di gravame secondo cui il contratto doveva intendersi concluso alla data del 15.3.1999.

La sentenza di appello, non notificata, e’ stata impugnata per cassazione dal (OMISSIS) con cinque motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a..

Le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce cumulativamente il vizio di violazione degli articoli 2952, 2935 e 2943 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonche’ il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Con il secondo motivo viene dedotto analogo vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il diritto all’indennizzo inizia a prescriversi “verificatasi l’invalidita’” e che tale condizione doveva ritenersi avverata gia’ con la presentazione in data 27.5.1999 della domanda all’INPS per ottenere il riconoscimento dell’assegno di invalidita’, in quanto formulata sul presupposto che dalla patologia fossero esitati postumi invalidanti di natura permanente.

Il ricorrente assume che la prescrizione non poteva iniziare a decorrere anteriormente alla conoscenza dei postumi invalidanti e dunque prima di avere appreso, in data 21.4.2000, presso lo sportello INPS l’esito della visita collegiale della CMO, ed in ogni caso la prescrizione doveva intendersi “sospesa” finche’ non fosse stata espletata la procedura arbitrale prevista dalle Condizioni di polizza in caso di mancato riconoscimento della invalidita’ da parte della societa’ assicurativa, non avendo considerato il Giudice di appello che con atto 10.4.2001, notificato in data 18.4.2001, il (OMISSIS) aveva comunicato alla societa’ la intenzione di dare corso alla “procedura arbitrale”.

Il primo motivo e’ infondato.

La critica non inficia la statuizione della Corte d’appello secondo cui, tra la denuncia di sinistro in data 6.4.1999 (ricevuta dalla societa’ il 15.4.1999: ricorso pag. 19) comunque tra la data 19.7.1999 della visita medica collegiale eseguita dalla CMO (nell’ambito del procedimento introdotto dal (OMISSIS) con la domanda presentata il 27.5.1999 all’INPS per il riconoscimento della pensione di invalidita’) ed il successivo atto interruttivo del 10.10.2000 (ricevuto dalla societa’ il 16.10.2000) con il quale veniva richiesto l’indennizzo per la diaria e l’esonero dal pagamento dei premi assicurativi scaduti successivamente alla data di denuncia del sinistro, era decorso il termine breve annuale di prescrizione, di cui all’articolo 2952 c.c., comma 2 (nel testo vigente al tempo, anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legge 28 agosto 2008, n. 134, articolo 3, comma 2 ter, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166).

La censura, per quanto concerne il vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), si palesa, infatti, inammissibile non avendo il ricorrente indicato il “fatto storico decisivo”, provato in giudizio, dimostrativo del tempestivo esercizio del diritto “ex contractu”, che il Giudice di appello avrebbe del tutto omesso di considerare: irrilevante a tal fine essendo l’atto stragiudiziale, notificato alla societa’ in data 10.4.2001, con il quale il (OMISSIS) dichiarava di voler iniziare la “procedura di perizia-arbitrato contrattuale”, in quanto compiuto dopo la scadenza del termine prescrizionale annuale.

Quanto alla censura di violazione degli articoli 2935 e 2952 c.c., la stessa si incentra interamente sulla indimostrata affermazione secondo cui soltanto con la nota in data 30.12.1999 trasmessa dalla societa’ assicurativa – con la quale la impresa assicurativa contestava la operativita’ della polizza, per essere insorta la malattia in data anteriore al termine iniziale di efficacia del contratto – avrebbe potuto iniziare a decorrere il termine prescrizionale, senza tuttavia che a tale asserto sia fornito il minimo supporto argomentativo in diritto – con evidente inosservanza dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4 -, essendo appena il caso di osservare, al riguardo, come il diniego opposto dalla societa’ di assicurazione, non implichi alcun riconoscimento, neppure parziale, del diritto all’indennizzo, ai fini dell’articolo 2944 c.c..

Quanto alla prospettata tesi, per vero soltanto accennata nella esposizione del motivo, secondo cui la polizza prevedeva un “procedimento complesso” inteso al progressivo accertamento della invalidita’, essendo tenuto l’assicurato – dopo la presentazione della denuncia di sinistro – a produrre i documenti attestai la invalidita’ che dovevano essere sottoposti e valutati dalla societa’ assicurativa, sicche’ – secondo la tesi difensiva del ricorrente – soltanto al momento della acquisizione presso gli uffici dell’INPS della attestazione di invalidita’ permanente, poteva iniziare a decorrere la prescrizione del diritto, osserva il Collegio che, se, da un lato, la critica all’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di appello (secondo cui la conoscenza dell’evento-rischio, ossia degli esiti invalidanti permanenti, doveva ritenersi acquisita dall’assicurato gia’ al tempo della visita medica collegiale della CMO) non trova accesso al sindacato di legittimita’, in quanto non viene allegato il fatto storico decisivo, dimostrativo del diverso momento di conoscenza del rischio, che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare, dall’altro lato, in relazione alla censura di “error juris” non appare idoneamente supportato il richiamo, operato dal ricorrente, alla giurisprudenza di legittimita’ che afferma la non decorrenza della prescrizione del diritto all’indennizzo nel caso in cui la societa’ assicurativa si sia riservata di provvedere soltanto all’esito delle indagini medico-legali cui l’assicurato deve sottoporsi su richiesta della stessa societa’, ovvero nel caso in cui l’importo dell’indennizzo debba essere accertato a seguito di una apposita “perizia contrattuale” espressamente prevista dalle condizioni di polizza.

La parte ricorrente, infatti, ha del tutto omesso, in violazione di quanto richiesto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di riprodurre le clausole di polizza (tra le altre: articolo 6 Condizioni “Assicurazione complementare”; articolo 21 “Norme speciali di assicurazione”), impedendo a questa Corte di verificare:

a) quale sia l’evento-rischio al quale i contraenti hanno inteso ricondurre la insorgenza del diritto all’indennizzo, e quindi il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione: se cioe’ debba ritenersi tale il mero sinistro – malattia/infortunio cui corrisponde un obbligo di pagamento della societa’ assicuratrice di un importo in misura fissa e gia’ predeterminata-, ovvero invece soltanto la insorgenza di determinati postumi invalidanti di natura permanente: neppure viene specificato nel ricorso quali prestazioni fossero dovute dalla societa’ assicurativa – tra quelle elencate alla pag. 6 del ricorso – distintamente al verificarsi della malattia ovvero dei postumi invalidanti di natura permanente, e dunque se debba o meno individuarsi un diverso inizio del decorso del termine prescrizionale per ciascuna pretesa indennitaria indicata in polizza;

b) conseguentemente, quale sia la funzione da riconoscere alla clausola di polizza che prevede un “arbitrato collegiale” al fine di richiedere (come emerge dalla sentenza impugnata, in motiv. pag. 7) “la constatazione dello stato di invalidita’, qualora essa non venga riconosciuta dalla societa’”: se cioe’ trattasi di clausola compromissoria, devolutiva agli arbitri della controversia “sul diritto” od invece soltanto di “perizia cd. contrattuale”, relativa alla individuazione e quantificazione dei postumi invalidanti in funzione della liquidazione del “quantum” indennizzabile (e quindi in astratto suscettiva di non far decorrere la prescrizione), ondivaga essendo la terminologia utilizzata al riguardo dal ricorrente per definire la procedura in questione (ricorso pag. 4: “clausola compromissoria”: ricorso pag. 20 “perizia-arbitrato contrattuale”).

In ogni caso, fermo il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui “in tema di assicurazione contro i danni, salvo che l’assicuratore abbia contestato l’operativita’ della garanzia, la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennita’ decorre dalla data in cui il diritto stesso puo’ essere esercitato e, cioe’, dal momento del verificarsi del fatto ovvero, quando le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14487 del 29/07/2004), osserva il Collegio che, nel caso di specie, la “procedura della perizia contrattuale” – ove la clausola di polizza dovesse ricondursi a tale schema negoziale – non ha avuto luogo, in quanto la societa’ assicurativa aveva eccepito “a monte” la inefficacia della polizza, con la conseguenza che il diniego al riconoscimento del diritto all’indennizzo, opposto da (OMISSIS) s.p.a. con la nota in data 30.12.1999, non integra un atto preordinato o che si inserisce nel procedimento di accertamento “negoziato”, inteso a definire e rendere liquido ed esigibile il diritto all’indennizzo dell’assicurato, ma viene piuttosto ad esplicitare un rifiuto di adempimento peraltro gia’ tacitamente manifestato dalla societa’ con una condotta omissiva protrattasi per oltre nove mesi dalla denuncia di sinistro – che non incide in alcun modo sul momento iniziale della prescrizione del diritto dell’assicurato il quale, pertanto, avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente, cosi’ interrompendo il decorso del termine prescrizionale, in sede stragiudiziale, richiedendo l’adempimento delle obbligazioni contrattuali (notificando la nomina del proprio componente del collegio peritale), ovvero in via giudiziale, una volta palesata la contestazione del diritto dell’indennizzo da parte della societa’.

Non essendo stati compiuti atti interruttivi dall’assicurato, successivi alla denuncia di sinistro del 6.4.1999 o comunque successivamente alla apprezzabilita’ della conseguenza invalidante permanente (riferita al piu’ tardi alla visita collegiale della CMO del 19.7.1999) ed anteriori alla richiesta stragiudiziale di indennizzo comunicata dal (OMISSIS) con nota in data 10.10.2000, la statuizione della Corte d’appello che ha dichiarato estinto il diritto per prescrizione va esente da censure.

Del tutto inconferente e’ il richiamo operato dal ricorrente al precedente di questa Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1193 del 03/03/1989 che concerne la peculiare disciplina di cui all’articolo 2952 c.c., commi 3 e 4, applicabile alla assicurazione della responsabilita’ civile (secondo cui il termine prescrizionale del diritto all’indennizzo inizia a decorrere dalla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, e viene sospeso dalla comunicazione di tale richiesta – idest del sinistro – diretta alla societa’ assicurativa), e che afferma il principio di diritto non estendibile alla assicurazione infortuni/malattia- secondo cui, mentre l’assicuratore non puo’ considerarsi in mora fintantoche’ il credito per indennizzo – corrispondente al debito di valore per risarcimento danni cui e’ tenuto l’assicurato nei confronti del terzo danneggiato – non e’ divenuto liquido ed esigibile, diversamente per l’assicurato il diritto all’indennizzo viene ad esistenza e la prescrizione inizia a decorrere – in deroga all’articolo 2935 c.c. – con la richiesta di risarcimento del terzo-danneggiato, rimanendo sospesa dopo la comunicazione di sinistro all’assicuratore, fino all’accertamento (o alla prescrizione) del credito risarcitorio del terzo.

Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile, in quanto il fatto riferito come omesso dalla Corte d’appello (notifica dell’atto di nomina del componente del collegio arbitrale/peritale) non assume carattere “decisivo” in relazione alla “ratio decidendi” per cui la conoscenza del fatto produttivo delle conseguenze invalidanti permanenti, da parte dell’assicurato, era da far risalire gia’ al momento della presentazione della istanza di riconoscimento dell’assegno di invalidita’ presentata dal (OMISSIS) all’INPS e comunque alla data della visita medica collegiale della CMO (19.7.1999) e nessun atto interruttivo della prescrizione era stato compiuto dall’assicurato anteriormente alla richiesta di indennizzo formulata con nota 10.10.2000.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratto assicurativo.

Il motivo e’ inammissibile in quanto:

a) non vengono indicate le norme di diritto asseritamente violate dal Giudice di appello, non assolvendo, pertanto, il motivo ai requisiti minimi prescritti dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, per la definizione del vizio di legittimita’ contemplato dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

b) viene reiterata la critica – gia’ formulata con i precedenti motivi – all’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di appello in ordine alla individuazione del momento in cui era apprezzabile da parte dell’assicurato la esistenza di postumi invalidanti di natura permanente e conseguentemente del “dies a quo” di decorrenza della prescrizione del diritto all’indennizzo ex articolo 2952 c.c., comma 2, senza tuttavia la necessaria indicazione del “fatto storico decisivo”, ritualmente dimostrato in giudizio, che la Corte territoriale avrebbe omesso del tutto di considerare: la circostanza che (OMISSIS) abbia richiesto il pagamento della successiva rata in scadenza a febbraio 2001 non incide o modifica in alcun modo la statuizione impugnata secondo cui, nel periodo intercorso tra la denuncia di sinistro del 6.4.1999 e la richiesta di indennizzo del 10.10.2000, non erano stati compiuti atti interruttivi ex articolo 2943 c.c.;

c) non viene in alcun modo argomentata la tesi difensiva, e dunque la censura difetta di specificita’ ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, secondo cui la – ovvia – attuale persistenza dei postumi invalidanti (in quanto per l’appunto di natura permanente) determinerebbe, in ogni caso, la esigibilita’ del diritto dell’assicurato a percepire il “pagamento del capitale rivalutato alla scadenza del contratto”, diritto che dovrebbe ritenersi sottratto al termine prescrizionale ex articolo 2952 c.c., tanto piu’ che la Corte territoriale ha esaminato “funditus” la tale domanda rilevandone la infondatezza in quanto esplicitamente ricollegata dallo stesso (OMISSIS) al diritto -dichiarato estinto per intervenuta prescrizione – all’esonero dal pagamento dei premi, e tale statuizione non viene affatto investita da censura con il motivo di ricorso in esame.

Laddove poi il ricorrente avesse inteso censurare la interpretazione del contenuto della polizza come rilevato ed apprezzato dal Giudice di appello, e’ appena il caso di evidenziare come il motivo sarebbe egualmente inammissibile sulla scorta del consolidato principio secondo cui, qualora la parte ricorrente intenda impugnare la sentenza per violazione od errata applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., e’ suo preciso onere dedurre tale vizio in modo specifico: ed infatti la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non puo’ limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volonta’ delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 22889 del 25/10/2006; id. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013).

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratto assicurativo.

Il motivo e’ palesemente inammissibile in quanto si limita a reiterare la domanda subordinata di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, formulata con l’atto di citazione di primo grado e rigettata dalla Corte d’appello sul presupposto della fondatezza della eccezione di prescrizione ex articolo 2952 c.c., formulata dalla societa’ assicurativa, non svolgendo il ricorrente alcuna critica argomentata in diritto alla predetta statuizione, sostenendo anapoditticamente la responsabilita’ contrattuale della societa’.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ liquidate in dispositivo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

La richiesta di riliquidazione della spese dell’intero giudizio formulata dalla societa’ assicurativa nel controricorso in modo meramente assertivo, non obbliga il Collegio a provvedere, difettando i requisiti minimi previsti dall’articolo 366 c.p.c., per la proposizione del ricorso incidentale

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.