Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 27 aprile 2018, n. 10156

le tabelle del Tribunale di Milano, modificate nel 2009 in seguito alle note sentenze delle sezioni unite del 2008 ed espressamente applicate sia dal Tribunale di Avezzano sia dalla Corte d’Appello de L’Aquila, non hanno “cancellato” il danno morale, bensi’ provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all’integrita’ psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale); dette tabelle, cioe’, pur tenendo ferma la distinzione concettuale tra danno biologico e danno morale, hanno provveduto alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di “danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale”, determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno.

 

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La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 27 aprile 2018, n. 10156

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 555/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato AVV. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

COMUNE DI AVEZZANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 719/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 597/2014 il Tribunale di Avezzano ha parzialmente accolto la domanda proposta nei confronti del Comune di Avezzano dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali genitori esercenti la potesta’ sul figlio minore (OMISSIS), diretta ad ottenere, tra l’altro, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal figlio, il quale, in data (OMISSIS), all’eta’ di undici anni, mentre era alla guida della sua bicicletta, era caduto a causa di una sconnessione esistente sulla strada, di proprieta’ del Comune, riportando lesioni personali; il Tribunale, premesso di aderire alla c.d. concezione unitaria” del danno non patrimoniale, ha liquidato quest’ultimo nella misura “base” individuata dalle cc.dd. tabelle milanesi, senza procedere ad alcun aumento in relazione al caso concreto; al riguardo ha evidenziato che l’inabilita’ totale aveva avuto una breve durata (gg 30) e che non vi era alcuna prova tra l’infortunio e la mancata promozione scolastica del ragazzo (il cui profitto era largamente insufficiente gia’ prima dell’infortunio) alla classe superiore.

Con sentenza 719/2015 la Corte di appello de L’Aquila ha rigettato il gravame proposto dai coniugi (OMISSIS); in particolare la Corte, premesso di aderire anch’essa alla concezione unitaria del danno non patrimoniale di cui a Cass. 26972/2008, ha evidenziato che il giudice di primo grado, dopo aver analizzato tutti gli elementi del giudizio offerti da parte attrice (giovane eta’ del danneggiato, modesta incidenza – 5% – dei postumi permanenti, durata e gravita’ dei singoli periodi di inabilita’ temporanea: 30 gg di inabilita’ totale, 25 gg di inabilita’ parziale al 50% e 25 gg di inabilita’ parziale al 25%), aveva correttamente ritenuto che siffatti elementi non consentivano di elevare la liquidazione dalla soglia “base” di cui alle “tabelle” del Tribunale di Milano; nello specifico la Corte, nel confermare l’insussistenza del nesso causale tra le lesioni ed il mancato passaggio alle classi superiori, ha rilevato che non erano stati indicati i motivi per i quali doveva ritenersi che il profitto del ragazzo sarebbe migliorato nel secondo quadrimestre.

Il Comune di Avezzano non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’articolo 2059 c.c., anche in relazione all’articolo 2 Cost., si duole che la Corte territoriale, uniformandosi a quanto stabilito dal Tribunale, nonostante la diversita’ ontologica tra danno biologico e danno morale, non abbia nella specie riconosciuto e liquidato a parte il danno morale, da ritenere non ricompreso nel biologico.

Il motivo e’ infondato.

Come piu’ volte statuito da questa S.C., le tabelle del Tribunale di Milano, modificate nel 2009 in seguito alle note sentenze delle sezioni unite del 2008 ed espressamente applicate sia dal Tribunale di Avezzano sia dalla Corte d’Appello de L’Aquila, non hanno “cancellato” il danno morale, bensi’ provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all’integrita’ psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale); dette tabelle, cioe’, pur tenendo ferma la distinzione concettuale tra danno biologico e danno morale, hanno provveduto alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di “danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale”, determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno (Cass. 18641/2011; 5243/22014).

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale, nel liquidare il complessivo danno non patrimoniale facendo espresso riferimento alle tabelle milanesi, non ha omesso di considerare anche il danno morale, ma ha solo provveduto, in applicazione delle tabelle milanesi, alla liquidazione congiunta sia del danno biologico sia del danno non patrimoniale.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 40 e 41 c.p., il ricorrente si duole del “mancato riconoscimento del nesso di causalita’ tra il fatto illecito e l’evento del danno“; in particolare lamenta che la Corte di appello, a fronte della richiesta di personalizzazione del lamentato danno, abbia ritenuto insussistente la prova del nesso causale tra l’infortunio subito ed il mancato conseguimento del passaggio alla classe superiore.

Detta censura e’ inammissibile.

In materia di responsabilita’ extracontrattuale, l’accertamento della sussistenza o meno del nesso di causalita’ tra l’evento dannoso ed il danno comporta valutazioni di fatto che, come tali, sono riservate al giudice di merito, il cui apprezzamento e’ insindacabile in sede di legittimita’ se non nei ristretti limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis vigente.

Nel caso specifico la Corte, con valutazione (come detto) insindacabile in questa sede, ha ampiamente motivato l’insussistenza della mancata prova del nesso causale tra l’incapacita’ temporanea e la perdita dell’anno scolastico, evidenziando in particolare che la prospettiva di un miglioramento del profitto scolastico era rimasta allo stato di mera allegazione difensiva e che peraltro gia’ agli inizi di gennaio 2009 il ragazzo aveva ripreso a frequentare la scuola calcio, sicche’ avrebbe potuto frequentare con profitto anche la scuola ed intensificare lo studio.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese non avendo il Comune svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, poiche’ il ricorso e’ stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed e’ stato rigettato, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

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