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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 27 aprile 2018, n. 10154

la Corte di appello ha chiaramente ritenuto l’evento ascrivibile al fatto del terzo che ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dello stesso, richiamando pertinente giurisprudenza al riguardo, ritenendo certa, sia pure in base a un ragionamento presuntivo, “l’addebitabilita’ della presenza della sostanza oleosa ad un terzo” e precisando che, alla luce del principio di diritto riportato in quella sentenza, “la non identificazione del terzo non costituisce elemento ostativo alla ritenuta sussistenza del fortuito”, considerato dalla Corte territoriale connotato, nella specie, da imprevedibilita’ ed inevitabilita’.

 

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:

La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 27 aprile 2018, n. 10154

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29280/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5834/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Nell’anno 2003, (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta sulle scale condominiali, verificatasi in data (OMISSIS) mentre scendeva una rampa delle scale condominiali, a causa della presenza di sostanze oleose sul pavimento.

Si costitui’ il Condominio convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria compagnia di assicurazione, garante per la responsabilita’ civile, per essere manlevato da ogni responsabilita’. Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costitui’ (OMISSIS) S.p.a., deducendo l’infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 12843/2007, rigetto’ la domanda e compenso’ le spese.

Avverso la sentenza di primo grado il (OMISSIS) propose appello, cui resistettero sia il Condominio che la societa’ assicuratrice.

La Corte di merito, con sentenza pubblicata il 30 ottobre 2013, rigetto’ l’impugnazione e condanno’ la parte appellante al rimborso, in favore degli appellati, delle spese di quel grado del giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso il Condominio.

(OMISSIS) S.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Seguendo l’ordine logico, vanno esaminati per primi il terzo e il quarto motivo.

3. Con il terzo motivo si lamenta “violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all’articolo 2051 c.c. e articolo 2697 c.c.”.

Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, pur avendo correttamente ricondotto la fattispecie nell’ambito dell’articolo 2051 c.c., avrebbe ritenuto che il custode abbia fornito la prova del caso fortuito valorizzando l’elemento soggettivo, ossia l’assenza di colpa dello stesso, laddove, invece, il comportamento del custode sarebbe estraneo alla fattispecie di cui all’articolo 2051 c.c..

Deduce il (OMISSIS) che la sussistenza del fortuito “conseguirebbe secondo la Corte (territoriale) – dalla ritenuta inesigibilita’ di un differente comportamento da parte del Condominio il quale altro non poteva fare se non apprestare un servizio continuativo di pulizia con cadenza non incongrua bisettimanale”.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto, invece, in corretta applicazione degli articoli 2051 e 2697 c.c., non ritenere che fosse stato assolto l’onere probatorio da parte del custode in ordine alla sussistenza del caso fortuito, non potendo assumere alcun rilievo l’assenza di colpa ai fini della responsabilita’ del custode

3.1. Il motivo e’ infondato e va, pertanto, rigettato.

Ed invero la Corte di appello ha chiaramente ritenuto l’evento ascrivibile al fatto del terzo che ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dello stesso, richiamando pertinente giurisprudenza al riguardo, ritenendo certa, sia pure in base a un ragionamento presuntivo, “l’addebitabilita’ della presenza della sostanza oleosa ad un terzo” e precisando che, alla luce del principio di diritto riportato in quella sentenza, “la non identificazione del terzo non costituisce elemento ostativo alla ritenuta sussistenza del fortuito”, considerato dalla Corte territoriale connotato, nella specie, da imprevedibilita’ ed inevitabilita’.

Si evidenzia che le ulteriori argomentazioni della Corte di merito sono sovrabbondanti ed ultronee, non avendo lo scopo di sorreggere la decisione gia’ basata sulle ricordate decisive ragioni, sicche’ sono improduttive di effetti giuridici (Cass. 18/05/2005, n. 10420).

4. Con il quarto motivo si lamenta vizio o nullita’ sentenza per violazione degli articoli 132 e 115 c.p.c..

Sostiene in particolare il ricorrente che la Corte di merito avrebbe ritenuto che “il Condominio custode abbia fornito la prova dell’esimente caso fortuito; ovvero che vi sia stato accertamento positivo che l’evento lesivo abbia avuto origine da fatto del terzo, avente efficacia causale esclusiva e carattere eccezionale imprevedibile ed assolutamente inevitabile” con motivazione “contraddittoria… perplessa, obiettivamente incomprensibile o comunque meramente apparente”.

4.1. Il motivo e’ infondato e va, pertanto, rigettato.

La sentenza risulta motivata e non risulta affetta dai vizi lamentati dal ricorrente, non ricorrendo nella specie alcuna anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’ e che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

Nel caso all’esame, va ribadito, la motivazione sussiste e non risulta viziata, semplicemente conduce ad un esito avversato dalla parte ricorrente.

5. Con il primo motivo, lamentando “violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli articoli 90, 91 e 92 c.p.c., nonche’ agli articoli 331 e 332 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che la Corte di merito lo abbia condannato alle spese del secondo grado in favore delle (OMISSIS) S.p.a., terza chiamata in causa, pur non avendo egli rivolto alcuna domanda nei confronti della predetta societa’.

5.1. Il motivo e’ infondato e deve, quindi, essere rigettato.

Risulta infatti che la Corte di merito si e’ correttamente adeguata all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalita’, e cio’ anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cassazione n. 2492/2016; Cassazione n. 23552/2011; Cass. 21/03/2008, n. 7674).

Va peraltro osservato che, nella specie, non risulta neppure specificato da cosa possa desumersi che l’atto di appello sia stato effettivamente notificato alla societa’ assicuratrice come mera litis denuntiatio, con conseguente difetto di specificita’, a tale riguardo, del ricorso all’esame.

6. Con il secondo motivo si deduce “vizio o nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c.”.

Il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla soccombenza dell’appellante nei confronti del chiamato assicuratore, sostenendo il difetto di ogni argomentazione al riguardo.

6.1. Il motivo e’ infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Ed invero la sentenza impugnata e’, sia pure sinteticamente, motivata sul punto, stante l’esplicito richiamo alla soccombenza con riferimento alle spese di quel grado. Ne’ rileva, diversamente da quanto sembra ritenere il ricorrente, che la Corte territoriale non abbia emesso alcuna pronuncia sulla domanda di manleva, evidentemente assorbita, ne’ che il terzo chiamato non abbia spiegato appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese di lite operata dal Tribunale.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi e’ luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attivita’ difensiva in questa sede.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

 

Per ulteriore giurisprudenza in merito alla responsabilità da cose in custiodia si segnalano le seguenti sentenze:

Cassazione n. 7926/2018 Cassazione n. 7527/2018

Cassazione n. 8393/2018Cassazione n. 4495/2018Cassazione n. 6703/2018

Cassazione n. 6141/2018Cassazione n. 6034/2018Cassazione n. 5957/2018 

Cassazione n. 3305/2018Cassazione n. 2478/2018Cassazione n. 2477/2018

Cassazione n. 2479/2018Cassazione n. 2481/2018  Cassazione n. 1561/2018

Cassazione n. 2480/2018Cassazione n. 861/2018Cassazione n. 1064/2018

Cassazione n. 2483/2018Cassazione n. 2482/2018Cassazione n. 1257/2018

Cassazione n. 29891/2017Cassazione n. 22839/2017Cassazione n. 25856/2017

Cassazione n. 25837/2017Cassazione n. 22419/2017Cassazione n. 18954/2017

Cassazione n. 18856/2017Cassazione n. 12027/2018 Cassazione n. 11785/2017

Cassazione n. 11526/2017Cassazione n. 11225/2017Cassazione n. 10916/2017

Cassazione n. 10520/2017Cassazione n. 7805/2017Cassazione n. 13262/2016

Cassazione n. 18317/2015Cassazione n. 999/2014

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.