Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Sentenza 8 febbraio 2016, n. 2492
in tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalita’, che governa la regolamentazione delle spese di lite; e cio’ anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio.
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Sentenza 8 febbraio 2016, n. 2492
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10832-2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del suo Responsabile, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 275/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO del 23/10/2013, depositata il 31/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VIVALDI Roberta;
udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega Avvocato (OMISSIS)) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.
FATTO E DIRITTO
(OMISSIS) spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo avverso la sentenza del 31.10.2013 con la quale la Corte di Appello di Campobasso – in un giudizio di risarcimento danni proposto nei confronti della (OMISSIS) spa, con la chiamata in causa del Comune di Santa Croce di Magliano – aveva rigettato l’appello in ordine all’addebito delle spese del terzo chiamato alla parte attrice soccombente.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
Il motivo non e’ fondato.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ che, in tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalita’, che governa la regolamentazione delle spese di lite; e cio’ anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (fra la varie Cass. 10.11.2011 n. 23552; Cass. 21.3.2008 n. 7674; Cass. 28.8.2007 n. 18205; Cass. 2.3.2007 n. 4958).
Soltanto la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l’applicabilita’ del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l’attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. 8.4.2010 n. 8363).
Ma nella specie la domanda non era palesemente arbitraria, posto che la chiamata era motivata dalla ritenuta responsabilita’ alternativa del Comune ed il rigetto della domanda principale ha escluso qualsiasi valutazione sulla implicazione di responsabilita’ del Comune chiamato.
Conclusivamente, il ricorso e’ rigettato.
Nessun provvedimento e’ adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva.
Sussistono le condizioni per l’applicazione del disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla Legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13,comma 1- bis.