Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile Ordinanza 16 aprile 2018, n. 9339

le clausole della contrattazione collettiva che prevedono per specifiche inadempienze del lavoratore la sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo non esimono il giudice dall’obbligo di accertare in concreto la reale entita’ e gravita’ delle infrazioni addebitate al dipendente nonche’ il rapporto di proporzionalita’ tra sanzione e infrazione, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e della portata soggettiva della condotta.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile Ordinanza 16 aprile 2018, n. 9339

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4902/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 04/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con la sentenza impugnata, in riforma della decisione del primo giudice, e’ stata rigettata la domanda, proposta da (OMISSIS), di impugnativa del licenziamento intimatogli per giusta causa, integrata da assenza ingiustificata protrattasi per oltre tre giorni;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il lavoratore, affidato ad un unico motivo;

la (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso;

e’ stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

la difesa della societa’ ha depositato memoria in data 25 gennaio 2018, ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, insistendo per il rigetto del ricorso;

Considerato che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

(OMISSIS) – denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2106 e 2119 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti – lamenta, tra l’altro, che il giudice di appello abbia valorizzato, nel riconoscere la sussistenza della proporzionalita’ della sanzione, il profilo intenzionale della condotta, pur a fronte del mancato riscontro dell’azienda alla sua domanda di fruizione di ferie (motivata da “gravi ed improrogabili esigenze familiari”, cui ha fatto seguito, dopo qualche giorno, il decesso del proprio padre), e senza pertanto valutare il reciproco comportamento delle parti sotto il profilo della correttezza e buona fede.

Ritenuto che:

le clausole della contrattazione collettiva che prevedono per specifiche inadempienze del lavoratore la sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo non esimono il giudice dall’obbligo di accertare in concreto la reale entita’ e gravita’ delle infrazioni addebitate al dipendente nonche’ il rapporto di proporzionalita’ tra sanzione e infrazione, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e della portata soggettiva della condotta (cosi’, tra le altre, Cass. n. 1604/1998);

cio’ posto, il motivo e’ fondato, giacche’ il giudice di appello, nel ritenere proporzionato il licenziamento intimato al lavoratore, ha omesso di considerare l’incidenza, sotto il profilo del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, della condotta della datrice di lavoro;

quest’ultima, infatti, ha, dapprima, omesso di fornire riscontro alla richiesta, inoltrata dal lavoratore in data 16.9.2015, di un periodo di ferie (rivelatosi coincidente con la durata dell’assenza, dal 28.9.2015 fino al 1.10.2015), e, successivamente, ha proceduto alla formulazione della contestazione proprio allo scadere dei tre giorni dall’inizio della assenza ingiustificata, senza far precedere la contestazione stessa – come la particolare situazione avrebbe plausibilmente richiesto – da alcun richiamo (anche volto a rendere edotto il lavoratore che la sua mancata presenza era da considerarsi ingiustificata, non potendo egli esser collocato in ferie per rilevanti esigenze aziendali da soddisfare senza indugio), sebbene la datrice medesima fosse a conoscenza del grave lutto da cui il lavoratore era stato pochissimi giorni prima (ossia in data 23.9.2015) colpito;

pertanto il giudice di secondo grado ha emesso la propria decisione senza procedere alla valutazione della gravita’ del licenziamento in un necessario giudizio di comparazione delle reciproche condotte alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede;

il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, che procedera’ alla sopra illustrata valutazione nonche’ al regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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Avv. Umberto Davide

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