Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 10 giugno 2005, n. 12305

La disposizione dell’art. 1899 c.c. (a norma della quale l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto), siccome non involge un interesse generale e cogente, non esclude una pattuizione scritta anticipatrice degli effetti contrattuali. Infatti, il potere dell’agente di assicurazione di concludere un contratto ricomprende la possibilità di specificare pattiziamente l’ora di decorrenza del medesimo (Cass. 24.12.94, n. 11142) e la prova di tale deroga deve essere data per iscritto, senza la possibilità di far ricorso a testimonianze o a presunzioni.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 10 giugno 2005, n. 12305

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vittorio Duva – Presidente

Dott. Renato Perconte Licatese – Consigliere

Dott. Fabio Mazza – Consigliere

Dott. Angelo Spirito – Consigliere Relatore

Dott. Giacomo Travaglino – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Gi. Be., elettivamente domiciliato in Ro. Viale Gi. Ma. 117, presso lo studio dell’Avvocato Ro. Ad., che lo difende, giusta delega in atti;

ricorrente

contro

Sa. Va., Po. Assicurazioni S.p.A.;

intimati

avverso la sentenza n. 3097/00 della Corte d’Appello di Roma, sezione quarta civile, emessa il 24.03.00, depositata il 11/10/00; R.G. 2497/97.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.12.04 dal Consigliere Dott. Angelo Spirito;

udito l’Avvocato Ro. Ad.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DAL PROCESSO

Con la sentenza attualmente impugnata la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva escluso che fosse coperta da garanzia assicurativa la responsabilità di Gi. Be. (assicurato presso la Po. Assicurazioni S.p.A.) per i danni arrecati a Sa. Va. a seguito di sinistro stradale. In particolare, essendosi verificato il sinistro un’ora dopo rispetto a quella segnata nel contratto d’assicurazione come ora di decorrenza della garanzia, il giudice, premesso che la deroga alla regola sancita dall’art. 1889 (sic) c.c. sulla decorrenza della garanzia dalle ore 24 del giorno della stipula deve risultare in modo certo ed univoco da apposita clausola scritta, sostiene: che “la mera indicazione del numero 9 non è sufficiente a rendere applicabile la deroga convenzionale, potendo l’inserimento essere frutto di un indebito riempimento o di successiva aggiunta sul modulo prestampato”; che è “impossibile” che Gi. Be. nell’arco di tempo compreso tra l’ora della stipula (le ore 9) e quella dell’incidente (le ore 10) possa essersi recato dall’agenzia assicurativa al centro storico della città di Ro. (dove avvenne il sinistro) ;che “usualmente le agenzie assicurative e gli Uffici in genere sono a quell’ora (l’ora indicata in polizza come quella di decorrenza della garanzia) chiusi”; che dalla mancata esibizione dell’altro originale del contratto in possesso della compagnia d’assicurazione non possono desumersi effetti processuali favorevoli a Gi. Be., posto che la compagnia stessa ha “giustificato il mancato rinvenimento del documento a causa delle complesse vicende connesse con il nuovo assetto societario … ed alla revoca dei mandati fiduciari”.

Gi. Be. propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, svolgendo tre motivi. Non si difendono nel giudizio di cassazione le intimate Sa. Va. e Po. Assicurazioni S.p.A.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo (violazione di norme di diritto) il ricorrente censura la sentenza per avere violato le disposizioni dell’art. 2697 c.c. (prodotta la polizza da parte dell’assicurato, la compagnia non ha a sua volta prodotto l’altro originale in suo possesso, né ha offerto la prova per negare la veridicità di quello prodotto dall’assicurato) e dell’art. 2727 c.c. (il convincimento del giudice si sarebbe fondato su presunzioni in una materia in cui non è possibile farvi ricorso).

Il secondo motivo denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in relazione ai punti in cui la sentenza afferma l’impossibilità di raggiungere in un ora il centro storico dal luogo dove ha sede l’agenzia assicurativa, nonché la circostanza che alle ore nove le agenzie stesse non sono operative.

Il terzo motivo denunzia, infine, i vizi della motivazione in relazione al punto in cui la sentenza afferma che l’inserimento della cifra indicante l’ora può “essere il frutto di un indebito riempimento o di successiva aggiunta sul modulo prestampato”.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e vanno accolti.

La disposizione dell’art. 1899 c.c. (a norma della quale l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto), siccome non involge un interesse generale e cogente, non esclude una pattuizione scritta anticipatrice degli effetti contrattuali. Infatti, il potere dell’agente di assicurazione di concludere un contratto ricomprende la possibilità di specificare pattiziamente l’ora di decorrenza del medesimo (Cass. 24.12.94, n. 11142) e la prova di tale deroga deve essere data per iscritto, senza la possibilità di far ricorso a testimonianze o a presunzioni.

Nella specie, Gi. Be. ha prodotto in giudizio il duplicato in suo possesso della polizza contrattuale, dal quale risultavano indicate le ore nove del giorno di stipula come ora di decorrenza della garanzia, pretendendo la copertura assicurativa in relazione al sinistro verificatosi alle ore dieci del giorno stesso.

A norma dell’art. 2697 c.c. l’attore ha dunque soddisfatto l’onere probatorio a suo carico, provando i fatti che costituiscono il fondamento della domanda.

L’inefficacia di tali fatti sarebbe dovuta essere provata dalla convenuta compagnia assicurativa attraverso la produzione in giudizio dell’originale della polizza in suo possesso, eventualmente difforme dal duplicato prodotto dall’assicurato. Tale produzione non v’è stata, così come non è stata fornita altra prova a fondamento dell’eccezione d’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.

Così stando le cose, il giudice ha fatto derivare dalla mancata allegazione della compagnia convenuta conseguenze pregiudizievoli per l’attore (che il suo onere probatorio aveva soddisfatto) e non per la compagnia stessa, operando, di fatto, un’arbitraria inversione dell’onere prescritto dalla menzionata disposizione normativa.

A questo risultato, che concreta il vizio di violazione di legge, la sentenza è pervenuta attraverso una serie di affermazioni che, per sostenere l’inefficacia del fatto provato dall’attore, contengono l’utilizzazione, inammissibile nella fattispecie in esame, di presunzioni, oltre a contraddistinguersi perla palese illogicità della motivazione. Essa, infatti, parte da una prima, apodittica affermazione secondo la quale la mera indicazione del numero “9” non e sufficiente a derogare alla regola dell’art. 1899 c.c., potendo essere essa frutto di indebito riempimento o di successiva aggiunta sul modulo prestampato. Tale postulato non risulta, però, sorretto da alcun argomento a sostegno, ma rimane un mero sospetto privo di elementi a conforto. Peraltro, non solo la sentenza non spiega in che modo sarebbe dovuta risultare dal contratto l’anticipazione della decorrenza di garanzia (per poterla ritenere valida ed efficace), ma, peraltro, contraddice la sua stessa precedente affermazione, secondo cui la deroga stessa deve risultare per iscritto, in modo certo ed univoco (senza spiegare, dunque, come si denotino l’incertezza e l’equivocità dell’indicazione, in questione).

A questo punto la motivazione del provvedimento impugnato si svolge attraverso due diverse presunzioni: che non è possibile, partendo dall’agenzia assicurativa, raggiungere in un’ora il centro cittadino; che alle ore nove le agenzie assicurative e gli Uffici in genere sono chiusi.

Bisogna, a tal riguardo, tener conto non solo che il contratto d’assicurazione deve essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.) e che, pertanto, ricorre nella specie il divieto del ricorso a presunzioni sancito dal secondo comma dell’art. 2729 c.c., ma che, peraltro, le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae dal fatto noto per risalire ad un fatto ignorato. Nella vicenda in esame non costituiscono “fatti noti” né il tempo necessario per percorrere la distanza tra l’agenzia assicurativa ed il centro, né la circostanza che alle ore nove sono chiuse agenzie ed Uffici in genere; piuttosto, si tratta di arbitrarie affermazioni, non confortate né dai risultati del processo, né dalle comuni cognizioni. Sicché, quella utilizzata dalla sentenza risulta essere una presumptio de presunto, pervenendosi all’affermazione del fatto ignorato (l’indebito riempimento o la successiva aggiunta del numero nove sul modulo prestampato) attraverso fatti altrettanto ignoti.

In conclusione, la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, la quale procederà ad una nuova valutazione della controversia adeguandosi ai principi sopra enunciati.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

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Avv. Umberto Davide

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