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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 31 ottobre 2014, n. 23167

Deve, peraltro, escludersi che l’indicazione dell’ora del pagamento contenuta nel certificato di assicurazione potesse valere a derogare alla disciplina legale, secondo cui la riattivazione della garanzia si verifica dopo le ore ventiquattro del giorno del pagamento; se e’ vero, infatti, che questa Corte ha avuto modo di affermare che “la disposizione dell’articolo 1899 cod. civ. (a norma della quale l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto), poiche’ non involge un interesse generale e cogente, non esclude una pattuizione scritta anticipatrice degli effetti contrattuali” (Cass. n. 12305/2005), deve tuttavia escludersi che detta pattuizione derogatrice possa essere costituita dalla mera indicazione dell’ora di pagamento (nella fotocopia riprodotta nel ricorso si leggono “data di pagamento” e “ora” e non anche data e ora di decorrenza della copertura assicurativa).

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 31 ottobre 2014, n. 23167

Integrale
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10148-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (gia’ (OMISSIS) SPA) (OMISSIS), in persona del procuratore, Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SPA (gia’ (OMISSIS) SPA) (OMISSIS), in persona del procuratore, Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 938/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 11/11/2010 R.G.N. 1017/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) agi’ in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati in occasione di un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), allorquando, trovandosi alla guida del proprio motociclo, era stato investito da un’autovettura condotta dal proprietario (OMISSIS).

A tal fine, convenne in giudizio il predetto (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S.; venne successivamente chiamata in causa anche la (OMISSIS), assicuratrice del (OMISSIS), in quanto i convenuti avevano sostenuto l’operativita’ della copertura assicurativa da parte di detta compagnia.

Il Tribunale di Pescara emise sentenza parziale con cui rigetto’ la domanda proposta nei confronti della (OMISSIS) e dispose l’estromissione dal giudizio di tale assicuratrice, accertando invece la responsabilita’ della (OMISSIS) per essere operante la copertura della medesima.

La Corte di Appello de L’Aquila ha riformato la sentenza, rigettando la domanda proposta dal (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), disponendo l’estromissione di quest’ultima dal giudizio e dichiarando tenuta al risarcimento la (OMISSIS).

Ricorre per cassazione il (OMISSIS), affidandosi a tre motivi; la (OMISSIS) deposita controricorso contenente ricorso incidentale adesivo (basato sugli stessi tre motivi del principale); resiste la (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) con distinti controricorsi. Il ricorrente principale ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello ha accertato che, scaduto il termine di tolleranza di cui all’articolo 1901 c.c., comma 2, il premio di assicurazione era stato pagato il giorno stesso dell’incidente e dopo che questo si era verificato; ha ritenuto, pertanto, che la garanzia non fosse operante al momento del sinistro (in quanto si sarebbe riattivata dopo le ore ventiquattro di quello stesso giorno) e che la (OMISSIS) non fosse quindi tenuta nei confronti del danneggiato (Legge n. 990 del 1969, ex articolo 7 e articolo 1901 c.c., comma 2); ha conseguentemente rigettato la domanda proposta dal (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), ha estromesso detta societa’ dal giudizio ed ha dichiarato la (OMISSIS) s.p.a. “tenuta al risarcimento del danno quale impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”.

2. Col primo motivo di ricorso, il (OMISSIS) deduce “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1901 c.c., Legge n. 990 del 1969, articolo 7″ e ogni possibile vizio di motivazione”: censura la sentenza per aver ritenuto applicabile l’articolo 1901 c.c., il comma 2 in luogo del comma 1 (con conseguente opponibilita’ della carenza di copertura al danneggiato) e per non aver considerato che la copertura assicurativa sarebbe scaduta – come da contrassegno – soltanto nel mese di settembre 1999; assume, inoltre, che la Corte ha erroneamente accertato che il pagamento era stato effettuato dopo l’incidente.

Col secondo motivo (“violazione e falsa applicazione degli articoli 1899 e 1901 c.c., Legge n. 990 del 1969, articolo 1” e ogni possibile vizio motivazionale), il (OMISSIS) censura la sentenza per aver attribuito rilevanza decisiva alla dichiarazione confessoria sottoscritta dal (OMISSIS) (con la quale questi aveva ammesso di avere pagato il premio dopo che si era verificato il sinistro) e per avere trascurato di considerare che nel certificato di assicurazione era stato espressamente indicato che il pagamento era avvenuto alle ore 10, momento dal quale doveva farsi decorrere l’operativita’ della copertura assicurativa.

2.1. I due motivi – che si esaminano congiuntamente in quanto attengono entrambi alla ritenuta inoperativita’ della copertura assicurativa della (OMISSIS) – sono privi di pregio.

Occorre esaminare distintamente il profilo attinente all’accertamento del momento in cui avvenne il pagamento del premio e – successivamente – quelli concernenti gli effetti conseguenti a detto pagamento.

Quanto al primo profilo, le censure sono inammissibili in quanto, senza dedurre specifici vizi motivazionali, si limitano a sollecitare una ricostruzione in fatto diversa da quella compiuta dalla Corte, che ha ragionevolmente tenuto conto delle dichiarazioni confessorie del (OMISSIS), tanto piu’ che questi – per quanto si evince dallo stesso ricorso – era sprovvisto del contrassegno al momento dell’intervento dei Carabinieri sul luogo del sinistro. Non risulta, quindi, sindacabile l’accertamento della Corte circa il fatto che il premio venne versato dopo che si era verificato l’incidente e in una situazione in cui era scaduto il termine di tolleranza di quindici giorni previsto dall’articolo 1901 c.c., comma 2.

Su questa premessa, si osserva, quanto agli altri profili, che il giudice di appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in punto di opponibilita’ al danneggiato della carenza di copertura assicurativa per mancato pagamento dei premi (o rate di premio) successivi al primo.

E’ noto -infatti- che mentre nell’ipotesi in cui “l’assicurato non paga il premio pattuito in un’unica soluzione o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi dell’articolo 1901 cod. civ., comma 1 non e’ opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno”, viceversa “nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, cosi’ come previsto dall’articolo 1901 c.c., comma 2, la sospensione della copertura assicurativa e’ opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dalla Legge n. 990 del 1969, articolo 7” (Cass. n. 23313/2007); e’ noto, inoltre, che “l’effetto sospensivo dell’assicurazione per l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento e’ stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del comma 1 del cit. articolo” (Cass. n. 13545/2006), con la conseguenza che “ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all’articolo 1901 cod. civ. (espressamente richiamato nella Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 7), per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento la garanzia assicurativa non e’ operante” (Cass. n. 13545/2006).

Deve, peraltro, escludersi che l’indicazione dell’ora del pagamento contenuta nel certificato di assicurazione potesse valere a derogare alla disciplina legale, secondo cui la riattivazione della garanzia si verifica dopo le ore ventiquattro del giorno del pagamento; se e’ vero, infatti, che questa Corte ha avuto modo di affermare che “la disposizione dell’articolo 1899 cod. civ. (a norma della quale l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto), poiche’ non involge un interesse generale e cogente, non esclude una pattuizione scritta anticipatrice degli effetti contrattuali” (Cassazione n. 12305/2005), deve tuttavia escludersi che detta pattuizione derogatrice possa essere costituita dalla mera indicazione dell’ora di pagamento (nella fotocopia riprodotta nel ricorso si leggono “data di pagamento” e “ora” e non anche data e ora di decorrenza della copertura assicurativa).

3. Col terzo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’articolo 354 c.p.c.”), il ricorrente si duole che la Corte di Appello non abbia applicato la disposizione dell’articolo 354 c.p.c., “in quanto, pur avendo dichiarato l’estromissione dal giudizio della (OMISSIS) s.p.a. e la tenutezza al risarcimento del danno della (OMISSIS) s.p.a. – che non doveva essere estromessa dal giudizio di 1 – non ha provveduto alla rimessione della causa al primo Giudice”.

Il motivo e’ infondato.

Va, infatti, considerato che “l’illegittima estromissione di una parte che, ai sensi dell’articolo 354 cod. proc. civ., impone la rimessione della causa dal giudice d’appello a quello di primo grado, si realizza solo quando quest’ultimo emetta una sentenza a contraddittorio non integro, per avere impedito ad una delle parti di parteciparvi” e che, in difetto di tale ipotesi, “la pronuncia con la quale il giudice di primo grado estrometta dal giudizio uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura, nonostante l’improprieta’ della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda, per difetto di una condizione dell’azione”, con la conseguenza “che il giudice di appello, che ritenga non corretta detta pronuncia, deve trattenere la causa e giudicare nel merito, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi degli articoli 353 e 354 cod. proc. civ.” (Cass. n. 13766/2004).

Nel caso di specie, concernente l’impugnazione di una sentenza parziale, non si e’ verificata alcuna violazione del contraddittorio nei confronti della parte dichiarata estromessa (che ha partecipato al giudizio di primo grado fino all’emanazione della sentenza non definitiva e al successivo giudizio di appello) e non sussiste – dunque – la necessita’ di rimettere le parti avanti al primo giudice per sanare un vizio del contraddittorio.

Ogni questione relativa alla mancata partecipazione della parte originariamente estromessa al segmento di processo proseguito dopo la pronuncia di estromissione che e’ stata poi riformata dalla Corte di Appello potra’ – dunque – essere valutata solo in relazione alla sentenza definitiva (alla cui emanazione la parte estromessa non ha effettivamente partecipato).

4. Rigettati il ricorso principale e quello incidentale adesivo, deve provvedersi al regolamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

Atteso che il difensore della (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) ha assistito la propria patrocinata nei confronti di due soggetti aventi la medesima posizione processuale, deve essere liquidato un compenso “unico” aumentato del 20 per cento, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 2, ult. parte.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale adesivo; condanna entrambi i ricorrenti a rifondere le spese di lite in favore dell’ (OMISSIS) s.p.a., liquidandole in complessivi euro 7.560,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese generali ed oltre accessori di legge, e ponendone il pagamento a carico di ciascun obbligato nella misura del 50% ciascuno.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.