Corte di Cassazione, Sezione L civile Sentenza 22 dicembre 2006, n. 27458

Poiché la causa del contratto di assicurazione privata consiste nel trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicurante (art. 1882 cod.civ.; Cass. 17 maggio 1988 n. 3443), non vi è alcun dubbio che il rischio stesso debba preesistere alla stipula del contratto, pena la nullità del contratto per assenza del rischio da trasferire. Quello che deve essere successivo alla stipula, pena la nullità del contratto per essersi la eventualità di un fatto sfavorevole (nel che consiste il rischio) già verificatasi, è l’evento.

 

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Corte di Cassazione, Sezione L civile Sentenza 22 dicembre 2006, n. 27458

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Stefano CICIRETTI – Presidente –

Dott. Francesco Antonio MAIORANO – Consigliere –

Dott. Vincenzo DI NUBILA – Consigliere –

Dott. Aldo DE MATTEIS – Rel. Consigliere –

Dott. Vittorio NOBILE – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Te.Pi., elettivamente domiciliato in Ro. via F.S.Ni.(…), presso lo studio dell’avvocato St.Ga., rappresentato e difeso dall’avvocato Be.Ca., giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Sa. ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. Via Co.Di.La.(…), presso lo studio dell’avvocato Ca.Pe., rappresentato e difeso dall’avvocato Ri.Im., giusta delega atti;

– controricorrente –

nonché contro

Pe.Di.Na. S.P.A.;

– intimato –

e sul 2° ricorso n° 05175/04 proposto da:

Pe.Na. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. Pi.Ma.(…), presso lo studio dell’avvocato Al.Sp., che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonché contro

Te.Pi., Sa. ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2775/03 del Tribunale di Napoli, depositata il 07/07/03 R. G. N. 42744/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/06 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Svolgimento del processo

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 3000 T. S. L. 24 luglio 1991 ha introdotto (art. 56) l’obbligo per i datori di lavoro di stipulare polizza assicurativa per “ritiro libretto di navigazione per malattia od infortunio professionale od extra professionale per L. 50 milioni” con effetti decorrenti dal 1 gennaio 1992.

Su tale base normativa, il sig. Pi.Te. ha adito il Pretore di Napoli onde ottenere la condanna in solido di Pe.di.Na. s.p.a., di cui era stato dipendente fino al 24 giugno 1995, e di Sa. assicurazioni s.p.a. al pagamento di L. 50 milioni, oltre accessori.

Narrava di essere stato sottoposto alla visita della commissione medica permanente di 1° grado il 19 gennaio 1996 e di essere stato giudicato non idoneo permanentemente ai servizi di navigazione a causa di alcune patologie ricontrategli (epatopatia ad evoluzione cirrogena da HBV), giudizio confermato dalla commissione medica centrale.

Ritualmente costituita, la Pe.di.Na. s.p.a. si opponeva alla domanda, perché la malattia era insorta nel 1988, in epoca anteriore all’inizio del rapporto di lavoro, ed era quindi inapplicabile l’art. 56 del ccnl, da ritenersi limitato ai soli casi di inidoneità lavorativa conseguente ad infortuni e malattie contratte durante il rapporto.

Per analoghe ragioni, la Sa. assicurazioni sosteneva che la malattia non rientrava nel periodo di validità della polizza, che copriva le patologie insorte successivamente al 1 gennaio 1992.

Il Pretore, con sentenza 5 maggio 1998, accoglieva la domanda solo nei confronti della Pe.di.Na. s.p.a., sulla base di una interpretazione dell’art. 56 secondo il quale il rischio assicurato era il ritiro del libretto di navigazione, avvenuto in costanza di rapporto. Riteneva che la polizza stipulata dalla Pe.di.Na. s.p.a. non coprisse tale rischio.

In accoglimento dell’appello della Pe.di.Na. s.p.a., ed in riforma della sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli, con sentenza 19 maggio/7 luglio 2003, ha respinto la domanda del Te.. Il giudice d’appello ha preliminarmente definito la fattispecie fattuale nei seguenti termini: “Come affermato dal Pretore, e non impugnato da alcuna delle parti, il Te. ha iniziato il rapporto di lavoro con la Pe.di.Na. s.p.a. sin dal 1882. Pertanto al 1988, epoca di insorgenza delle patologie, il cui aggravamento ha poi determinato il giudizio definitivo di inidoneità permanente ai servizi di navigazione, il rapporto di lavoro era già in corso”.

Ha poi affermato che la data dell’infortunio o l’insorgenza della malattia, quale rischio assicurato, devono essere successive alla decorrenza dell’obbligo assicurativo, che inizia dal 1° gennaio 1992.

Ha concluso che la interpretazione dell’art. 56 operata dal primo giudice non può essere seguita, perché nessuna impresa assicurativa avrebbe accettato di stipulare polizze riferite ad eventi dannosi già verificatisi.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Te., con unico motivo.

Le intimate si sono costituite con controricorso, resistendo.

Motivi della decisione

Con unico motivo il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nella interpretazione dell’art. 56 del ccnl, investe in realtà una violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di contratto di assicurazione, nonché una violazione del criterio di interpretazione letterale del contratto di cui all’art. 1362 cod. civ..

Ricorda che egli soffriva della medesima patologia da otto anni, e che aveva sempre superato gli esami di idoneità al servizio, fino alla data dell’aggravamento nel 1995, che ha invece portato al ritiro del libretto.

Il motivo è fondato sotto entrambi i profili.

L’errore della sentenza impugnata emerge dai brani di essa sopra riportati, dai quali risulta la confusione tra i concetti di rischio assicurato e di evento.

Poiché la causa del contratto di assicurazione privata consiste nel trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicurante (art. 1882 cod.civ.; Cass. 17 maggio 1988 n. 3443), non vi è alcun dubbio che il rischio stesso debba preesistere alla stipula del contratto, pena la nullità del contratto per assenza del rischio da trasferire. Quello che deve essere successivo alla stipula, pena la nullità del contratto per essersi la eventualità di un fatto sfavorevole (nel che consiste il rischio) già verificatasi, è l’evento.

La stessa sentenza impugnata afferma che il ritiro del libretto è dipeso non dalla patologia, bensì dal suo aggravamento; quindi quello che rileva è una malattia o gli esiti di un infortunio di gravità tale da comportare il ritiro del libretto di navigazione, e cioè il momento in cui si realizzano le condizioni fisiche rilevanti ai fini della inidoneità alla navigazione.

Nelle assicurazioni private è consentito alle parti convenire la copertura di aggravamenti di malattie preesistenti (Cass. 19 aprile 2000 n. 5080, che ha confermato la sentenza di merito che, interpretando una clausola contrattuale prevedente l’assicurazione per gli infortuni dovuti a “causa fortuita violenta ed esterna”, aveva ravvisato tale causa nella corsa di riscaldamento in palestra che aveva provocato il malore e la successiva morte dell’allievo, tenendo anche conto di altra clausola contrattuale che non escludeva l’infortunio nell’ipotesi di esistenza di uno stato patologico occulto concorrente con la causa fortuita violenta ed esterna, alla produzione dell’evento).

Anche nelle assicurazioni sociali la preesistenza della patologia non porta alla negazione della copertura assicurativa (Cass. 24 marzo 2003 n. 4284 in tema di aggravamento della malattia preesistente ai fini della pensione di inabilità; Cass. 26 ottobre 2000 n. 14085, Cass. 16 ottobre 2000 n. 13741, Cass. 24 luglio 2004 n. 13928, Cass. 9 settembre 2003 n. 13184, Cass. 5 ottobre 1998 n. 9888, in tema di patologie preesistenti nell’infortunio sul lavoro da sforzo).

Per le esposte ragioni si deve parzialmente e motivatamente dissentire dal precedente di questa Corte 29 marzo/19 agosto 2000 n. 11008, non massimata, la quale, in fattispecie analoga, da una parte ha affermato il principio che rileva la data dell’evento patologico che ha causato l’inidoneità fisica permanente ai servizi di navigazione, dall’altra ha fatto coincidere tale evento con l’inizio della malattia, prima del 1992, il che appare contraddittorio con il principio enunciato, perché, come accennato, non è qualsiasi malattia causa del ritiro del libretto, ma la malattia di gravità tale da impedire la navigazione.

Trattandosi di contratto di assicurazione stipulato dal contraente Pe.di.Na. s.p.a. in favore del lavoratore, i diritti derivanti dal contratto spettano al Te. direttamente nei confronti dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 1891 cod. civ. Tuttavia, poiché il ricorrente contesta che la Pe.di.Na. s.p.a. abbia adempiuto all’obbligo dell’art. 56, in quanto la copertura assicurativa sarebbe limitata alla malattia, e non al ritiro del libretto (ed in tali termini si è espresso il primo giudice), il giudice di rinvio dovrà accertare la corrispondenza della copertura della polizza stipulata con la Sa. assicurazioni agli obblighi scaturenti dall’art. 56.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d’appello di Napoli, la quale deciderà la causa attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati; essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.