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Corte d’Appello L’Aquila, civile Sentenza 15 febbraio 2017, n. 190
La causa di annullamento del contratto di assicurazione, prevista dall’art. 1892 c.c., esige il simultaneo concorso di tre elementi essenziali: a) una dichiarazione inesatta o una reticenza dell’assicurato; b) l’influenza di tale dichiarazione o reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio; c) che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto del dolo o della colpa grave dell’assicurato” (così Cass. Sez. Ili 10.11.2009 n. 23742): ciò con la precisazione che il detto principio opera con riferimento non solo alla azione di annullamento, ma anche alla mera eccezione “inadimplenti non est adimplendum.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si consiglia la lettura del seguente articolo:
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Corte d’Appello L’Aquila, civile Sentenza 15 febbraio 2017, n. 190
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di L’Aquila, Sezione Civile, composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Elvira BUZZELLI Presidente
Dr. Ciro MARSELLA Consigliere rel.
Dr. ssa Angela DI GIROLAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado riservata a sentenza all’udienza del 18 ottobre 2016 e vertente tra
ME.MA. elettivamente domiciliato in L’Aquila, presso lo studio dell’avv. Lu.De., che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti
(appellante)
E
- S.p.A. già CO.UN. S.p.A.
elettivamente domiciliata in L’Aquila, presso lo studio dell’avv. Pa.Ro., che la rappresenta e difende disgiuntamente e congiuntamente all’avv. Ma.Ro., giusta procura agli atti
(appellata)
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 51/2011 depositata dal Tribunale di L’Aquila in data 26.01.2011.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con citazione introduttiva regolarmente notificata, Me.Ma. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di L’Aquila la Compagnia odierna appellata, deducendo quanto segue:
- a) Il giorno 22 settembre 1998, verso le ore 17.30, mentre si accingeva a scendere dallo sportello posteriore destro dell’autovettura Fiat Croma targata (…) di proprietà dello zio Br.Me., che si era fermata nell’area di parcheggio antistante il circolo privato “Ma.”, egli era inciampato nella cintura di sicurezza anteriore, che non era arrotolata nell’apposita sede, restandovi impigliato con la gamba sinistra proprio mentre il veicolo riprendeva la sua marcia.
- b) Egli, a causa di ciò, era caduto avendo il corpo all’esterno dell’autovettura e gli arti inferiori all’interno, così subendo la distorsione del ginocchio sinistro con rottura del legamento collaterale interno e del crociato posteriore.
- c) Esso attore, poiché all’epoca era assicurato presso la Ge. con polizza infortuni n. (…) stipulata in L’Aquila in data 2 agosto 1996, provvedeva ad inoltrare regolare denuncia di infortunio, fornendo successivamente alla Compagnia la relativa documentazione medica e le informazioni richieste.
- d) La Compagnia assicuratrice, tuttavia, rifiutava di corrispondere l’indennizzo, ritenendo la inoperatività della garanzia nella specie.
Ciò dedotto, l’attore lamentava come in seguito all’infortunio avesse subito lesioni che, nel giudizio instaurato per ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivati dalla circolazione del veicolo anzidetto, erano state stimate dal CTU incaricato in 50 giorni di inabilità temporanea totale e 45 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% nonché nel grado del 6% di invalidità permanente.
Assumeva quindi l’attore che, in base agli importi previsti nella suddetta polizza infortuni, per le lesioni come sopra quantificate gli sarebbe spettato l’importo complessivo di Euro 11.245,67, di cui Euro 206,60 per il ricovero in ospedale, Euro 1.161,90 per inabilità temporanea totale detratta la relativa franchigia, Euro 580,95 per inabilità temporanea parziale al 50% ed Euro 9.296,22 per invalidità permanente.
Pertanto, l’attore chiedeva la condanna della Compagnia al pagamento dell’importo anzidetto ovvero di quello da determinarsi ai sensi dell’art. 21 delle condizioni generali di assicurazione, oltre interessi e spese. Si costituiva in giudizio la Compagnia assicuratrice, eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione, non risultandole atti validi ai fini della relativa interruzione.
Nel merito, la convenuta non contestava l’evento, ma unicamente l’operatività della polizza, avendo a suo dire il Me. fornito dichiarazioni false o reticenti all’atto della stipula del contratto in ordine all’assenza di precedenti infortuni, che viceversa si erano verificati, alcuni di essi “inficiami gli arti inferiori” con postumi di invalidità permanente; in subordine, la Compagnia contestava il quantum indennizzabile, con riferimento ad un precedente infortunio del 28 luglio 1997 al medesimo ginocchio, risarcito con l’importo di Lire 6.500.000 ( Euro 3.356,97). Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammetteva la prova orale né la CTU medico – legale chieste dall’attore e, precisatesi le conclusioni, assegnava la causa a sentenza.
Con la sentenza oggi impugnata, il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea, condannando l’attore al rimborso delle spese di giudizio in favore della Compagnia.
Il Tribunale motivava la propria decisione ritenendo la inoperatività della polizza eccepita dalla Compagnia ex art. 1892 c.c., sul rilievo che l’assicurato aveva taciuto al momento della stipulazione della polizza l’essere egli incorso in precedente infortunio allo stesso ginocchio destro. Avverso tale sentenza ha interposto appello il Me.Ma., affidando il gravame ai seguenti motivi:
1) Erroneità della valutazione compiuta dal Tribunale, dal momento che l’infortunio ritenuto precedente ai sensi dell’art. 1892 c.c. si era verificato in data 28 luglio 1997 e quindi in epoca successiva alla stipulazione della polizza, avvenuta in data 2 agosto 1996.
2) Inapplicabilità, in ogni caso, della norma citata, in difetto sia della rilevanza della reticenza ai fini della rappresentazione del rischio, sia del dolo o della colpa grave dell’assicurato.
3) Irrilevanza di altri infortuni precedenti la stipulazione della polizza, trattandosi di lesioni non aventi alcun collegamento funzionale coi legamenti del ginocchio, interessati dall’infortunio in questione.
4) Eccessività delle somme liquidate dal primo giudice a titolo di spese legali, in ragione sia dello scaglione di riferimento, sia dell’attività defensionale effettivamente svolta.
Pertanto, l’appellante ha spiegato nei confronti della Compagnia le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d’Appello dell’Aquila, contrariis rejectis ed in totale riforma della sentenza impugnata:
1) in via principale, dichiarare la Av. S.p.A., già Co.Un. S.p.A., tenuta a corrispondere a Maurizio Me. le indennità previste dalla polizza n. (…) stipulata a L’Aquila il 2 agosto 1996 in conseguenza dell’infortunio del 22.9.1998 descritto in premessa e, per l’effetto, condannarla al pagamento in favore dell’appellante per le causali sopra esposte dell’importo di Euro 11.245,67, ovvero di quello da determinarsi ai sensi dell’art. 21 delle condizioni generali di assicurazione, con gli interessi legali dalla stessa data al saldo, con l’ulteriore condanna della compagnia alla restituzione dell’importo di Euro 5.161,00 versato dall’appellante a titolo di rimborso delle spese e competenze del primo grado ed alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ex art. 14 T.F., C.A.P. ed I.V.A. come per legge;
2) in subordine, in caso di mancato accoglimento dell’appello principale, ridurre la misura delle competenze liquidate in primo grado in favore della compagnia a quanto effettivamente maturato e dovuto, con condanna dell’istituto assicuratore al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre spese generali ex art. 14 T.F., C.A.P. ed I. V.A. come per legge. In via istruttoria, l’appellante ha reiterato “si opus sit” le istanze già formulate in primo grado e non accolte dal Tribunale. Si è costituita la Compagnia appellata, la quale ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, deducendo segnatamente la corretta applicazione operata dal Tribunale del disposto dell’art. 1892 c.c. in relazione al materiale istruttorio agli atti.
Pertanto la Compagnia ha chiesto il rigetto del gravame e la corrispondente conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA.
La causa è stata quindi riservata a sentenza con la assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L’appello come proposto – previo esame congiunto dei motivi addotti, involgenti questioni connesse – appare infondato e va quindi respinto. Va premesso che, in effetti, appare erronea la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’infortunio verificatosi in data 28 luglio 1997, ritenuto in sentenza precedente e non dichiarato dal Me. ai fini dell’art. 1892 c.c.: ciò in quanto tale infortunio era occorso al Me. medesimo, evidentemente, in epoca successiva alla stipulazione della polizza, avvenuta in data 2 agosto 1996.
In proposito, la sentenza gravata, con motivazione alquanto stringata, così si esprime:
“i pregressi infortuni sono emersi dalla documentazione clinica. L’assicuratore ha prodotto copia di una relazione medica relativa ad un infortunio del luglio 97 dal quale l’attore ha riportato un trauma distorsivo al medesimo ginocchio sinistro. La circostanza taciuta dall’assicurato non poteva evidentemente sfuggire alla sua conoscenza, trattandosi di un trauma specifico e non di una sintomatologia trascurabile ed equivoca. Non può escludersi la colpa nella reticenza dell’attore, agente assicurativo. La circostanza non dichiarata era altrettanto evidentemente rilevante, avendo comportato una invalidità, tant’è che all’assicurato era stata corrisposta in dipendenza di quel trauma un indennizzo assicurativo. Tale invalidità era legata a postumi particolarmente significativi: era infatti residuata una notevole fragilità dell’articolazione, visto che l’infortunio per cui è causa è consistito in una caduta mentre l’infortunato semplicemente scendeva dall’autovettura”. Pertanto, il fulcro di tale motivazione consiste nel convincimento del Tribunale – che pure muove dal corretto rilievo dell’avere il Me. patito pregressi plurimi infortuni – secondo cui il Me. medesimo era stato reticente in modo colpevole, all’atto della stipulazione della polizza, in ordine al solo infortunio del 28 luglio 1997.
Ma relativamente a ciò, il primo giudice ha commesso un evidente errore, avendo omesso di considerare che la polizza era già stata sottoscritta il 2 agosto 1996, ragione per cui a tale data il Me. non poteva che aver taciuto dell’infortunio anzidetto, siccome non ancora verificatosi. Sennonché il Tribunale – fermandosi alla sola premessa della pluralità dei pregressi infortuni, quali emergenti dalla documentazione clinica – non ha considerato che la Compagnia aveva appunto invocato, sempre ai fini di cui all’art. 1892 c.c., precedenti infortuni subiti dal Me., relativi a “anca sinistra nel 1977; frattura dello scafoide destro nel 1985, operazione chirurgica per rottura del gemello sinistro nel 1996”, i quali avrebbero gravemente inficiato gli arti inferiori.
Peraltro la stessa Compagnia aveva addotto, sia pure ai soli fini della eventuale determinazione del “quantum debeatur”, l’altro anzidetto infortunio avvenuto in data 28 luglio 1997 ed “afferente un identico trauma distorsivo ginocchio sinistro”, indennizzato nella misura del 2% (cfr. documentazione prodotta dalla Compagnia).
Pertanto, in primo grado la Compagnia aveva eccepito la inoperatività della polizza – relativamente ai tre infortuni precedenti suindicati – per avere il Me., in sede di stipula, reso dichiarazioni inesatte e reticenti: ciò ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1892 c.c., il quale così recita: “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
Orbene, secondo condivisibile e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte – citata dallo stesso appellante – “La causa di annullamento del contratto di assicurazione, prevista dall’art. 1892 c.c., esige il simultaneo concorso di tre elementi essenziali: a) una dichiarazione inesatta o una reticenza dell’assicurato; b) l’influenza di tale dichiarazione o reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio; c) che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto del dolo o della colpa grave dell’assicurato” (così Cass. Sez. Ili 10.11.2009 n. 23742): ciò con la precisazione che il detto principio opera con riferimento non solo alla azione di annullamento, ma anche alla mera eccezione “inadimplenti non est adimplendum” (così la stessa sentenza).
Deve aggiungersi, riguardo all’elemento soggettivo, come per un verso non sia richiesta l’adozione di “artifici o altri mezzi fraudolenti”, e come, per altro verso, la Compagnia che adduca la colpa grave dell’assicurato abbia un particolare obbligo informativo di natura preventiva, così compendiabile: “Quanto al dolo, è sufficiente – al fine dell’annullamento del contratto – la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente e, quanto alla colpa grave, che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza inerente al momento della coscienza dell’inesattezza o della dichiarazione o della notizia, occorrendo che l’assicurato abbia consapevolezza della importanza dell’informazione. A tale ultimo fine e allo scopo di delimitare l’obbligo dell’assicurato, l’assicuratore, peraltro, è tenuto a indicare le circostanze che egli intende conoscere” (così Cass. Sez. III 19.12.2008 n. 29894; nello stesso senso, anche la più recente Cass. Sez. III 10.06.2015 n. 12086). Ciò posto, con riferimento alla fattispecie, deve correttamente valorizzarsi il dato che l’ultima parte della polizza stipulata fra le parti contiene un espresso capitolo dedicato alle “dichiarazioni dell’assicurato ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile”, del seguente tenore letterale: “L’assicurazione è stipulata in base alle seguenti dichiarazioni dell’assicurato: a) non ha subito infortuni con postumi invalidanti; b) non soffre né ha sofferto di gravi malattie e non è affetto da minorazioni anatomiche, funzionali, imperfezioni fisiche; c) non ha in corso né ha avuto annullate altre assicurazioni contro gli infortuni. In caso diverso, l’assicurato dichiara…: “(non segue alcuna dichiarazione, ma seguono solo le rispettive sottoscrizioni delle parti).
Ne consegue che: A) il Me. è stato in modo pacifico reticente sui pregressi infortuni anzidetti; B) la rilevanza di tale reticenza, ai fini della rappresentazione del rischio assicurato, emerge non solo dall’esame del detto capitolo della polizza – da cui si evince che la polizza medesima è stipulata proprio in base alle dichiarazioni rese dall’assicurato – ma anche dalla stessa considerazione che l’ultimo degli infortuni non dichiarati attiene proprio all’arto inferiore sinistro colpito dall’infortunio per cui è causa, quindi allo stesso distretto corporeo; C) il predetto obbligo di informazione preventiva risulta adeguatamente soddisfatto con la previsione in polizza delle specifiche dichiarazioni anzidette, afferenti proprio le circostanze che la Compagnia intendeva conoscere da parte dell’assicurato.
Né va sottaciuta la particolare qualità del Me., che era lui stesso agente assicurativo (come definito in polizza), per cui aveva particolare contezza non solo dei diritti ma anche dei doveri, soprattutto di trasparenza, nascenti dalla polizza da lui sottoscritta.
Pertanto, il complesso di tali reticenze induce a ritenere la colpa grave del Me. nel rendere le dichiarazioni reticenti, in violazione della ricordata normativa legale e contrattuale.
Né la tesi qui accolta appare scalfita – come invece vorrebbe il Me. – dalla previsione contenuta nell’art. 17 della polizza, la quale esclude la indennizzabilità di “quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche o patologiche” e dimostrerebbe, quindi, la volontà della Compagnia di stipulare anche in presenza di tali preesistenti condizioni, sia pure cautelandosi con la clausola testé indicata.
Invero, bene può ritenersi – così armonizzandosi il rapporto fra tale art. 17 e la detta ultima parte della polizza – che le “preesistenti condizioni” testé indicate siano solo quelle non riferibili al consolidamento di postumi di precedenti infortuni, che sono comunque da dichiarare. Nei sensi così spiegati va opportunamente integrata la motivazione della sentenza impugnata dal Me.
Le considerazioni fin qui svolte inducono – a reiezione dell’appello – alla conferma della sentenza di prime cure, integrata nella motivazione come sopra.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, venendo liquidate come da dispositivo in base ai parametri di legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull’appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 51/2011 depositata dal Tribunale di L’Aquila in data 26.01.2011, così decide:
- a) Rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza gravata.
- b) Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate quali compensi professionali in Euro 4.200,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in L’Aquila il 24 gennaio 2017.
Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2017.