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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 10 giugno 2015, n. 12086
In ordine, piu’ specificamente, all’elemento soggettivo della causa di annullamento del contratto per reticenza o dichiarazioni inesatte ex articolo 1892 cit., va qui ribadito che: – quanto al dolo, non e’ necessario che l’assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, sufficiente essendo la sua coscienza e volonta’ di rendere una dichiarazione inesatta o reticente; quanto alla colpa grave (ipotesi di specie), occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza presupponente la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, in una con la consapevolezza dell’importanza dell’informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 10 giugno 2015, n. 12086
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6460/2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS)LLOYD (OMISSIS), rappresentanti da (OMISSIS), (gia’ (OMISSIS), gia’ (OMISSIS)), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, signor (OMISSIS) e signor (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in LONDRA del 11/04/2012;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SAS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 833/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 22/07/2011, R.G.N. 310/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS); udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del 1 motivo, accoglimento del 2 motivo, assorbito il 3.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Nel giugno 2003 (OMISSIS) conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice (OMISSIS) e l’agente generale per l’ (OMISSIS) sas, chiedendone la condanna – previa dichiarazione di illegittimita’ dell’impugnazione del contratto assicurativo operato dalla compagnia per reticenza dell’assicurato ex articolo 1892 c.c. – al pagamento dell’indennizzo di euro 413.166,00 a lui spettante a seguito della perdita, in data (OMISSIS), di un’imbarcazione di sua proprieta’, ed assicurata il 15 giugno 2002 presso la compagnia convenuta.
Nella costituzione in giudizio delle societa’ convenute, veniva emessa la sentenza n. 3910/07 con la quale l’adito tribunale di Genova rigettava le domande dell’attore, essendo emerso che quest’ultimo non aveva dichiarato – ne’ in sede di stipula contrattuale ne’ al momento di denunciare la perdita dell’imbarcazione – due precedenti sinistri da lui subiti nel 1998, e rilevanti nella determinazione del rischio assicurato.
Interposto appello dal (OMISSIS), interveniva la sentenza n. 833/11 con la quale la corte di appello di Genova confermava la prima decisione.
Avverso questa sentenza viene dal (OMISSIS) proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, ai quali resiste con controricorso la (OMISSIS)LLOYD (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)); nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta in questa sede dalla (OMISSIS) sas. Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.1. Con il primo motivo di ricorso il (OMISSIS) deduce violazione degli articoli 2697 e 1892 c.c., nonche’ omessa e contraddittoria motivazione; per non avere la corte di appello considerato che i precedenti sinistri da lui subiti e non dichiarati all’assicuratore: – erano relativi ad una imbarcazione diversa da quella fatta oggetto della copertura assicurativa dedotta in giudizio; – non integravano fatti materiali relativi al rischio assicurato ed alle categorie di danni indennizzabili, con conseguente ininfluenza negoziale della reticenza.
Con il secondo motivo di ricorso il (OMISSIS) deduce violazione dell’articolo 2697 codice civile ed omessa o contraddittoria motivazione; per avere la corte di appello posto a suo carico l’onere di provare la irrilevanza della reticenza sul contratto di assicurazione, la’ dove era invece onere dell’assicuratore, nella specie non assolto, dimostrare la falsita’ delle dichiarazioni rese dall’assicurato e la loro rilevanza contrattuale.
Con il terzo motivo di ricorso il (OMISSIS) lamenta violazione dell’articolo 1892 codice civile e della clausola generale di buona fede, nonche’ omessa, errata e contraddittoria motivazione;
per avere la corte di appello ravvisato la sua colpa grave nella mancata dichiarazione dei precedenti sinistri, nonostante che tale stato soggettivo richiedesse altresi’ la prova della consapevolezza nell’assicurato della rilevanza ai fini del contratto dei fatti sottaciuti, e della loro inclusione tra i fatti materiali richiamati nei questionari sottopostigli dalla compagnia assicuratrice. Inoltre, a nulla rilevava – in assenza di tale prova – la circostanza che la reticenza in occasione della stipula contrattuale fosse poi stata reiterata al momento della denuncia del sinistro.
p.2. Si tratta di motivi suscettibili di considerazione unitaria, in quanto tutti basati – nella prospettiva della violazione di legge e della carenza motivazionale, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – sull’erronea affermazione del giudice di merito circa la sussistenza, nella specie, dei presupposti dell’annullamento del contratto di assicurazione ex articolo 1892 c.c., a seguito delle dichiarazioni reticenti rilasciate dal (OMISSIS) sull’esistenza di precedenti sinistri.
Tali doglianze sono infondate.
Sul piano della dedotta violazione normativa, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimita’ in materia (Cass. n. 25582 del 30/11/2011; Cass. n. 16769 del 21/07/2006; Cass. n. 7245 del 29/03/2006), secondo cui: a. la reticenza dell’assicurato e’ causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: 1) che la dichiarazione sia effettivamente inesatta o reticente; 2) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; 3) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore; b. l’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell’inoperativita’ della garanzia assicurativa, e’ a carico dell’assicuratore.
La corte di appello – a conferma della prima decisione – ha rilevato (condizione sub 1)) che il (OMISSIS) non aveva dichiarato all’assicuratore, al momento della stipula, di aver subito nel 1998 due sinistri da lui pacificamente riportati, e giudicati di non lieve entita’. Tale omessa dichiarazione rilevava quale vera e propria reticenza negoziale, posto che nel modulo di proposta contrattuale (proposal form) egli era stato espressamente richiesto dall’assicuratore di riferire se, negli ultimi cinque anni anteriori alla stipulazione, avesse subito sinistri o danni con imbarcazioni in suo possesso (analoga richiesta gli era stata formalmente rivolta, con riguardo al decennio antecedente, anche nel modulo di denuncia del sinistro: claim form).
Procedendo nella verifica dei presupposti dell’articolo 1892 cit., il giudice di merito ha poi ritenuto la rilevanza (condizione sub 3)) di tale reticenza nella conclusione del contratto e, in particolare, nella determinazione del consenso dell’assicuratore “non solo ai fini della valutazione del premio e 4 della franchigia, ma anche in ordine alla stessa opportunita’ o scelta della societa’ assicuratrice di concludere o meno il contratto” (sent. pag. 7). Tale convincimento di rilevanza negoziale e’ stato dalla corte di appello basato sulla tipologia dei sinistri non dichiarati (ricostruiti documentalmente ed oralmente) in relazione all’oggetto “corpo e macchina” della polizza in questione, la quale escludeva dalla copertura i soli danni derivati da mancata diligenza nella gestione dell’imbarcazione e nella tenuta delle sue condizioni di navigabilita’. Va in proposito affermato che la riferibilita’ dei sinistri precedenti ad un’imbarcazione diversa ((OMISSIS)) da quella andata perduta ((OMISSIS)) non appare qui rilevante; proprio sulla base della natura dell’informazione richiesta nel questionario, facente richiamo a qualsivoglia sinistro o danno subito da imbarcazioni precedentemente in possesso del proponente (dunque, anche diverse da quella oggetto della proposta contrattuale). E cio’ al fine di porre l’assicuratore in condizione di valutare, tra gli altri, il fattore di rilevanza contrattuale rappresentato dalla pregressa condotta e “sinistrosita’” dell’assicurato.
Quanto all’elemento soggettivo della reticenza (condizione sub 2), il giudice di merito ha richiamato l’esito delle prove testimoniali, ravvisando la colpa grave del (OMISSIS) il quale, da un lato, poteva agevolmente rendersi conto, a fronte del tenore del questionario mirato in tal senso, della rilevanza dei precedenti sinistri sulla determinazione delle condizioni contrattuali della nuova polizza (e sulla stessa opportunita’ per la compagnia assicuratrice di stipularla), ed aveva, dall’altro, tenuto un comportamento particolarmente negligente nell’aver omesso di segnalare la medesima circostanza, sempre a fronte di specifica richiesta della controparte contrattuale, anche in occasione della denuncia di sinistro. Fatto, quest’ultimo, che il giudice di merito ha discrezionalmente valutato non gia’ nella sua incidenza causale sulla determinazione del contenuto contrattuale (che il vincolo negoziale si era, a quel punto, gia’ perfezionato risultando percio’ insensibile alle modalita’ della denuncia successiva), bensi’ quale contegno successivo comunque rivelatore di un atteggiamento tanto radicato, quanto particolarmente superficiale e negligente, nel rappresentare all’assicuratore l’effettivita’ di una situazione che doveva essere immediatamente percepita dall’assicurato come rilevante per la conclusione del contratto e la determinazione del suo contenuto.
In ordine, piu’ specificamente, all’elemento soggettivo della causa di annullamento del contratto per reticenza o dichiarazioni inesatte ex articolo 1892 cit., va qui ribadito che: – quanto al dolo, non e’ necessario che l’assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, sufficiente essendo la sua coscienza e volonta’ di rendere una dichiarazione inesatta o reticente; quanto alla colpa grave (ipotesi di specie), occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza presupponente la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, in una con la consapevolezza dell’importanza dell’informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (Cass. n. 3165 del 04/03/2003). E’ vero che, in base al medesimo insegnamento, l’obbligo informativo in capo all’assicurato deve essere delimitato dall’assicuratore con riguardo agli elementi negozialmente rilevanti; essendo questi tenuto ad indicare le circostanze che ha necessita’ di conoscere per valutare l’opportunita’ della stipula. E tuttavia, nel caso di specie l’oggetto dell’informativa era stato dall’assicuratore univocamente delimitato – nel menzionato questionario – proprio con riguardo ai precedenti sinistri o danni che il proponente avesse riportato, su imbarcazioni in suo possesso, nell’ultimo quinquennio. Sicche’ non puo’ dirsi ne’ che l’informativa richiesta fosse generica, confusa o tale da ingenerare dubbi di sorta nell’assicurato sulle circostanze che l’assicuratore chiedeva di apprendere; ne’ che essa fosse obiettivamente estranea, nel richiedere della sussistenza di precedenti sinistri analoghi a quelli che si andavano a coprire e comunque significativi della probabilita’ di rischio, all’oggetto della nuova polizza. Ed entrambi questi elementi apparivano a tal punto palesi e di immediata percezione, che l’omissione dichiarativa del (OMISSIS) non poteva che essere ascritta a colpa grave.
La dedotta violazione normativa va poi esclusa anche sotto il profilo dell’articolo 2697 c.c., dal momento che – come reso evidente dalle argomentazioni sviluppate nella sentenza qui impugnata – il giudice di merito non ha posto la prova delle condizioni di annullamento del contratto ex articolo 1892 cit., a carico dell’assicurato, invece che dell’assicuratore; ma ha ritenuto comunque positivamente raggiunta quest’ultima prova. E cio’ sulla base, vuoi di elementi obiettivi di causa documentalmente acquisiti o testimonialmente ricostruiti (come l’effettiva sussistenza dei sinistri pregressi; la loro tipologia ed entita’), vuoi di considerazioni logiche circa la pregnante rilevanza contrattuale della pretermissione informativa di tali elementi posta in essere dal (OMISSIS) con colpa grave.
Tutto cio’ considerato, va al contempo escluso anche il lamentato vizio motivazionale.
E’ principio consolidato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensi’ la sola facolta’ di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta’ della medesima, puo’ dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (ex multis, Cass. n. 8718 del 27/04/2005). Si e’ inoltre stabilito (Sez. U., n. 24148 del 25/10/2013; Cass. n. 12799 del 6/6/2014) che la motivazione omessa o insufficiente e’ configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento; non gia’ quando vi sia difformita’ rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati; risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.
Ebbene, nel ragionamento logico-giuridico seguito dalla corte di appello non sono individuabili i vizi qui rilevanti; trattandosi di ragionamento coerente e sufficientemente chiaro nel ricostruire la fattispecie concreta e nel ricondurla ad una determinata disciplina normativa.
Il che risulta dirimente in una fattispecie nella quale i giudizio sulla rilevanza negoziale delle dichiarazioni inesatte, o sulla reticenza del contraente, costituisce tipico apprezzamento di fatto; dunque sindacabile in questa sede soltanto nei su riportati limiti (Cass. n. 25582 del 30/11/2011; Cass. n. 7245 del 29/03/2006, cit.).
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.