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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 4 novembre 2014, n. 23434
la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non e’ che un mero indizio.
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Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 4 novembre 2014, n. 23434
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3253/2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del procuratore generale (OMISSIS) ScpA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 280/2010 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEDE DISTACCATA DI AVERSA, depositata il 24/11/2010 R.G.N. 2092/C/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato (OMISSIS); udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. – quale impresa designata per la liquidazione dei danni da risarcirsi dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada – per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti all’investimento da parte di una vettura rimasta non identificata.
Il Giudice di Pace di Aversa respinse la domanda.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sez. Dist. di Aversa ha rigettato l’appello ritenendo che non fosse stata “raggiunta la prova che il veicolo e’ rimasto sconosciuto per fatto non imputabile all’istante”, sul rilievo che la (OMISSIS) non aveva sporto querela ne’ aveva specificato ai sanitari del Pronto soccorso di essere stata investita da un veicolo non identificato.
Ricorre per cassazione la (OMISSIS) affidandosi a due motivi; resiste l’intimata a mezzo di controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha affermato:
– che nelle ipotesi contemplate dalla Legge n. 990 del 1969, articolo 19, lettera a), “la prova… a carico del danneggiato debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilita’ incolpevole”;
– che tale seconda circostanza “puo’ ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l’incidente sia stato denunciato alle competenti autorita’ di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall’Autorita’ Giudiziaria per l’identificazione del veicolo danneggiante abbiano avuto esito negativo”, non potendo – per contro – “addebitarsi al danneggiato l’onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell’accaduto alle autorita’ competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili”;
– che “va ritenuta nella specie non raggiunta la prova che il veicolo e’ rimasto sconosciuto per fatto non imputabile all’istante, posto che in primo luogo, non e’ stata presentata querela” e che “dalla lettura del referto di pronto soccorso in atti si evince che l’attore ha riferito ai sanitari incidente stradale… ma senza specificare che lo stesso avvenne a causa di veicolo rimasto sconosciuto”;
– che pertanto “l’istante… deve imputare a se’ stesso gli effetti del proprio comportamento sostanzialmente omissivo”.
2. La ricorrente censura la sentenza con due motivi.
Col primo, deduce “omessa valutazione dell’esito della prova testimoniale formatasi nel giudizio di primo grado – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione… di un punto decisivo del giudizio, in ordine alla prova dell’illecito e dei restanti presupposti della domanda violazione e/o falsa applicazione degli articoli 116 e 112 c.p.c., con articolo 2729 c.c.”.
Col secondo motivo, prospetta “violazione dell’abrogato Legge n. 990 del 1969, articolo 19, lettera a), e norme successive modificative – violazione dell’articolo 2043 c.c.”.
Il nucleo delle censure attiene al fatto che il Tribunale abbia del tutto omesso di dare conto delle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado (di cui la ricorrente trascrive il contenuto), convergenti nell’affermazione che la donna venne investita, mentre attraversava le strisce pedonali, da un’autovettura di color bianco e che il veicolo si allontano’ dopo l’urto senza che alcuno dei presenti fosse riuscito a rilevarne il numero di targa.
Assume la (OMISSIS) che “la prova della riconducibilita’ dell’illecito… al veicolo rimasto sconosciuto deve scaturire da una ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata ad un prudente apprezzamento del magistrato che e’ tenuto a darne conto nella motivazione” e sostiene che, nel caso specifico, “una giusta valutazione dei fatti raccontati dai testi… avrebbe potuto determinare una diversa decisione favorevole all’accoglimento della domanda”.
Evidenzia, peraltro, una contraddittorieta’ interna alla motivazione laddove, “pur avendo preliminarmente indicato che l’onere probatorio puo’ essere raggiunto anche utilizzando presunzioni, alla fine si rifugia negativamente in una posizione di rigetto fondata unicamente sulla mancata querela, senza utilizzare neppure i vari indizi e/o presunzioni attingibili dall’istruttoria di primo grado”.
3 – I motivi – che possono essere esaminati congiuntamente per la connessione che li connota – sono fondati nella parte in cui censurano l’automatismo con cui, senza dar alcun conto degli altri elementi emersi dall’istruttoria, il Tribunale ha finito per far conseguire all’omessa presentazione della querela il mancato assolvimento dell’onere probatorio circa l’imputabilita’ del sinistro ad un veicolo rimasto sconosciuto.
3.1. E’ noto che – secondo il consolidato orientamento di questa Corte – “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorita’ di polizia od inquirente non e’ sufficiente, in se’, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se’ stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al piu’, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro” (Cass. n. 20066/2013, conforme a Cass. n. 18532/2007, che ha sottolineato come la valutazione debba essere compiuta “senza automatismi, sicche’ il giudice di merito puo’ sia escludere la riconducibilita’ della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa”).
3.2. Alla luce di tale orientamento, cui deve darsi continuita’, non risultano corrette le affermazioni del giudice di appello laddove – pur premettendo che la presentazione della denuncia o di una querela “non costituisce condizione di proponibilita’ dell’azione” – finisce col predicare l’esistenza, a carico del danneggiato, di un “onere di diligenza nell’identificazione del veicolo”, che si traduce – sul piano processuale – nella necessita’ che l’attore fornisca la “prova dell’impossibilita’ incolpevole dell’identificazione”, con la conseguenza che l’istante che non consenta o comunque non agevoli “le ricerche e l’individuazione del responsabile… deve imputare a se’ stesso gli effetti del proprio comportamento omissivo”.
Ribadito, infatti, che “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non e’ che un mero indizio” (Cass. n. 9939/2012), deve sottolinearsi che l’accertamento non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo e’ dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potra’ – ovviamente – tener conto delle modalita’ con cui, fin dall’inizio, il sinistro e’ stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma cio’ dovra’ fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilita’ di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.
Cio’ premesso, deve rilevarsi che la sentenza non ha dato alcun conto delle dichiarazioni rese dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), che – alla luce dei sopra richiamati principi di diritto u’ non avrebbero potuto essere escluse a priori dagli elementi utilizzabili dal giudice di merito per pervenire ad una motivata conclusione circa la veridicita’ dell’assunto attoreo: a fronte dell’omesso esame di circostanze astrattamente idonee ad assumere una valenza decisoria, deve dunque ritenersi fondata anche la censura relativa al vizio motivazionale.
Giova peraltro chiarire – riportando le stesse espressioni usate da Cass. n. 20066/2013 – che “non si intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, ne’ precludergli di attribuire determinante rilievo anche all’omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti… ma non e’ consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela”, omettendo di dar conto (anche al solo fine di escluderne l’attendibilita’) di dichiarazioni testimoniali astrattamente idonee a orientare verso una decisione di segno opposto.
4. La sentenza va dunque cassata, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che rivalutera’ il merito nel rispetto dei sopra richiamati principi di diritto e regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.