Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 17 aprile 2018, n. 9412

ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 1, comma 2, non e’ applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilita’ solidale prevista dall’articolo 29, comma 2 richiamato decreto. Il Decreto Legge 76 del 2013, articolo 9 nella parte in cui prevede la inapplicabilita’ dell’articolo 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 1 non ha carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, ma lo stesso non ha innovato il quadro normativo previgente, avendo solo esplicitato un precetto gia’ desumibile dal testo originario del richiamato articolo 29 e dalle successive integrazioni.

 

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 17 aprile 2018, n. 9412

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9674-2013 proposto da:

AIPO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1342/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/01/2013 R.G.N. 874/2011.

RILEVATO

che con sentenza n. 1342/12 la Corte d’appello di Torino ha respinto l’impugnazione proposta dall’AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po avverso la sentenza del Tribunale locale che, in accoglimento della domanda, aveva condannato l’Agenzia suddetta, quale committente obbligata solidale ai sensi del D.Lgs n. 276 del 2003, articolo 29 e l’appaltatrice (OMISSIS) srl, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 7.042,25, oltre accessori, per il lavoro svolto alle dipendenze della societa’ (OMISSIS) in esecuzione dell’appalto;

che avverso tale sentenza l’AIPO ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, articolato in piu’ punti;

che il sig. (OMISSIS) e il Fallimento (OMISSIS) srl sono rimasti intimati;

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articoli 1 e 29 perche’ la Corte territoriale, nel ritenere applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilita’ solidale dell’appaltante prevista dal richiamato articolo 29, avrebbe interpretato la disposizione senza considerarne il chiaro tenore letterale e la ratio, omettendo anche di valutare le differenze fra appalto pubblico e privato che giustificano la diversita’ di disciplina quanto alla responsabilita’ solidale, limitata per gli enti pubblici a quella residuale prevista dall’articolo 1676 c.c.;

che il ricorso e’ fondato in quanto la sentenza impugnata si pone in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui “ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 1, comma 2, non e’ applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilita’ solidale prevista dall’articolo 29, comma 2 richiamato decreto. Il Decreto Legge 76 del 2013, articolo 9 nella parte in cui prevede la inapplicabilita’ dell’articolo 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 1 non ha carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, ma lo stesso non ha innovato il quadro normativo previgente, avendo solo esplicitato un precetto gia’ desumibile dal testo originario del richiamato articolo 29 e dalle successive integrazioni” (Cass. 10.10.2016 n. 20327; Cass. 22.11.2016 n. 23746; Cass. 21.11.2016 n. 23651; Cass. 11.10.2016 n. 20434; e quanto all’inapplicabilita’ dell’articolo 29 agli appalti pubblici Cass. 23.5.2016 n. 10664; Cass. 24.5.2016 n. 10731; Cass. 7.7.2014 n. 15432);

che a detto orientamento il Collegio intende dare continuita’, perche’ la motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritta ex articolo 118 disp. att. c.p.c., affronta tutte le questioni prospettate nella motivazione della sentenza impugnata e negli scritti difensivi delle parti, escludendo ogni profilo di illegittimita’ costituzionale della interpretazione qui accolta e ponendo in risalto le differenze fra appalto pubblico e privato che giustificano la diversita’ della disciplina;

che per gli appalti pubblici l’ordinamento prevede un complesso articolato di tutele, volte tutte ad assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori, tutele che difettano nell’appalto privato e che compensano la mancata previsione della responsabilita’ solidale prevista dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 non applicabile alla pubblica amministrazione in quanto in contrasto con il principio generale (oggi rafforzato dal nuovo testo dell’articolo 81 Cost. che affida alla legge ordinaria il compito di fissare “i criteri volti ad assicurare l’equilibrio fra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita’ del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni”) in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non previamente preventivati e deliberati;

che la responsabilita’ prevista dall’articolo 1676 c.c., applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, al pari dell’intervento sostitutivo di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 2006, opera nei limiti di quanto e’ dovuto dal committente all’appaltatore, mentre l’articolo 29 comporta la responsabilita’ dell’appaltante anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia gia’ adempiuto per intero la sua obbligazione nei confronti dell’appaltatore;

che detta responsabilita’ non puo’ essere estesa alle pubbliche amministrazioni in relazione alle quali vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell’opera pubblica, quale conseguenza dell’inadempimento dell’appaltatore;

che la diversita’ delle situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo giustifica, quindi, la diversa disciplina ed esclude ogni contrasto del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 in relazione all’articolo 3 Cost.;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda formulata dal ricorrente in primo grado nei confronti dall’AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po, ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29;

che la complessita’ delle questioni trattate, l’assenza di orientamenti univoci della giurisprudenza di merito e la mancanza di precedenti di questa Corte alla data di instaurazione del giudizio di primo grado giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo tra l’Aipo e il lavoratore;

che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimita’ nei confronti del Fallimento rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal ricorrente in primo grado nei confronti dell’AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29.

Compensa fra le suddette parti le spese dell’intero processo.

 

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Avv. Umberto Davide

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