Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 5 febbraio 2016, n. 2313

va, anzitutto rilevato che la sovrapposizione tra l’ipotesi della mancanza di qualita’ e la consegna di aliud pro alio, effettuata dalla ricorrente, non e’ corretta, dato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 28419 del 2013; n. 10916 del 2011, n. 26953 del 2008, n. 9227 del 2005, n. 13925 del 2002, n. 2712 del 1999) vizi redibitori e mancanza di qualita’ – le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex articolo 1495 codice civile – si distinguono dall’ipotesi della consegna di aliud pro alio – che da luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato articolo 1495 codice civile – la quale ricorre quando la diversita’ tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull’individualita’, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneita’ ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto.

 

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 5 febbraio 2016, n. 2313

Integrale
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4905/2009 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (p.i. (OMISSIS)), gia’ (OMISSIS) S.P.A., in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimate –

contro

(OMISSIS) – (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in (OMISSIS), presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1308/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2015 dal Consigliere Dott. SAMBITO Maria Giovanna C.;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) S.p.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'(OMISSIS), nonche’ le Societa’ (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.r.l., e, premettendo di esser rimasta aggiudicataria di una gara per la fornitura di pasta destinata ad indigenti per la quale l'(OMISSIS) le aveva consegnato una partita di grano duro, custodito in (OMISSIS), espose che tale grano si era rivelato inidoneo al previsto consumo umano, ma atto all’impiego zootecnico dopo opportuno trattamento, e chiese la condanna dell’Azienda alla restituzione del maggior prezzo pagato per la mancanza delle qualita’ essenziali del grano, evidenziando di aver conferito alla (OMISSIS) un mandato irrevocabile all’incasso del relativo credito.

La domanda fu rigettata dal giudice adito e la decisione fu confermata, nel contraddittorio con l'(OMISSIS) succeduta all'(OMISSIS), dalla Corte d’Appello di Roma, che, con la sentenza indicata in epigrafe, dopo aver accertato la sopravvenuta retrocessione del credito, qualifico’ la domanda come un’actio quanti minoris, ed affermo’ che la compratrice non aveva provato ne’ di aver richiesto la consegna di grano per uso alimentare umano ne’ l’accettazione di siffatta proposta da parte dell'(OMISSIS). La Corte ritenne, quindi, inammissibili, perche’ proposte per la prima volta in appello, sia l’exceptio doli relativa alla prevista esclusione della garanzia redibitoria, sia l’eccezione relativa alla mancata approvazione per iscritto della clausola esimente, sia, per difetto di sussidiarieta’, la domanda d’arricchimento senza causa.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso (OMISSIS) S.r.l. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.), affidato a cinque mezzi. Gli intimati non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo, ex articolo 360 codice procedura civile, comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 1453, 1492 e 1497 codice civile, la ricorrente afferma che, nell’ipotesi di asta con gara bandita dall'(OMISSIS), ricorrente nella specie, “sono applicabili, in via alternativa entrambe le azioni previste sia dall’articolo 1453 codice civile, sia dalle equiparate azioni di cui agli articoli 1490 e 1492 codice civile, (riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta) ovvero dall’articolo 1497 codice civile, (aliud pro alio) e che la riduzione del prezzo (espressamente prevista dall’articolo 1492 codice civile, comma 1, per i vizi della cosa venduta di cui all’articolo 1490 codice civile) costituisce rimedio applicabile in ogni caso, sia nell’ambito della generale azione di cui all’articolo 1453 cc che dell’azione di cui all’articolo 1497 codice civile (aliud pro alio)”, sicche’ l’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello sulla domanda di risoluzione contrattuale, da lei proposta, ha comportato la nullita’ del procedimento e della sentenza.

Col secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, comma 1 nn. 3 e 4, la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 codice procedura civile”, per avere l’impugnata sentenza omesso di pronunciarsi “sull’esistenza dell’obbligo di legge di indicare ove il grano non sia destinabile all’alimentazione umana, il suo utilizzo per uso esclusivamente zootecnico; Regolamento CE 3149/92 in forza del quale il bando di gara e’ stato emanato”, e per non aver tenuto conto che, in assenza della predetta indicazione, il grano duro indicato nel bando di gara avrebbe dovuto possedere le qualita’ indispensabili a rendere il prodotto idoneo al consumo e all’alimentazione umana.

Col terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 324 codice procedura civile, in riferimento all’articolo 360 codice procedura civile, comma 1, nn. 3 e 4, per avere la Corte d’Appello escluso la sussistenza dell’obbligo dell'(OMISSIS) di consegnare grano per alimenti umani, sul rilievo che non sarebbe stata depositata la sua offerta in tal senso e la nota del 12 marzo 1997 dell'(OMISSIS), che la avrebbe accettata, quando invece, tali atti erano stati regolarmente depositati rispettivamente al n. 2 e 7 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado, circostanze, peraltro, accertate nella sentenza di primo grado, che senza essere sul punto impugnata, aveva respinto la domanda per la rilevata mancanza di assunzione di garanzia da parte dell'(OMISSIS).

Col quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 codice procedura civile, in riferimento all’articolo 360 codice procedura civile, comma 1, n. 3, evidenziando che i giudici d’appello avevano ritenuto inammissibile l’exceptio doli, in riferimento all’atto di esclusione della garanzia, ex articolo 1490 codice civile, nonche’ l’eccezione relativa alla mancanza di specifica approvazione scritta della supposta clausola esimente, ex articolo 1341 codice civile, comma 2, erroneamente omettendo di considerare che: a) il divieto di nuove eccezioni, “riguarda solo ed esclusivamente quelle che comportano la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, la deduzione di fatti nuovi, l’introduzione nel processo di un nuovo tema d’indagine e di decisione, l’alterazione dell’oggetto sostanziale e dei termini della controversia, in modo da dar luogo ad una allegazione difensiva diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado; b) la violazione di norme di legge che comportano la nullita’ di un atto e/o di una clausola, come quelle dell’exceptio doli di cui all’articolo 1490 codice civile, comma 2, e quelle relative alla clausole vessatorie non sottoscritte ed approvate specificatamente ex articolo 1341 codice civile, sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento”.

Col quinto mezzo di deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2042 codice civile, in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, comma 1, n. 3. La ricorrente afferma che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda d’indebito arricchimento con argomentazione (rigetto della domanda contrattuale proposta per mancanza di prova) laconica ed indecifrabile “integrante a tutti gli effetti una omessa o quanto meno insufficiente motivazione”, in quanto se la domanda ordinaria “fosse accoglibile, andrebbe accolta senza possibilita’ di esame di quella sussidiaria di indebito arricchimento”.

Il primo motivo, pur formalmente dedotto solo in termini di violazione di legge e’ volto, pure, a censurare, come chiarito dal quesito formulato in tal senso, l’omesso esame della domanda ex articolo 1453 codice civile, domanda che la Corte d’Appello ha ritenuto non esser stata proposta (cfr. Cass. SU n. 17931 del 2013, secondo cui non e’, in tal caso, necessaria l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica delle predette ipotesi).

6.1. Entrambe le sub censure sono infondate.

6.2. Secondo quanto riferito dalla ricorrente, il bando di gara, emanato ai sensi del Reg. CEE n. 3149/92, ha avuto ad oggetto la fornitura di derrate alimentari (pasta) verso la cessione di un prodotto (grano) da ritirare presso un magazzino d’intervento. Poiche’ il pagamento della fornitura e’ stato convenuto mediante il trasferimento di una res, il contratto costituisce una permuta, trovando dunque applicazione, ex articolo 1555 codice civile, le norme sulla compravendita. Tanto premesso, va, anzitutto rilevato che la sovrapposizione tra l’ipotesi della mancanza di qualita’ e la consegna di aliud pro alio, effettuata dalla ricorrente, non e’ corretta, dato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 28419 del 2013; n. 10916 del 2011, n. 26953 del 2008, n. 9227 del 2005, n. 13925 del 2002, n. 2712 del 1999) vizi redibitori e mancanza di qualita’ – le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex articolo 1495 codice civile – si distinguono dall’ipotesi della consegna di aliud pro alio – che da luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato articolo 1495 codice civile – la quale ricorre quando la diversita’ tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull’individualita’, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneita’ ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto.

6.3. L’impugnata sentenza non si e’ discostata da tali principi, ma si e’ limitata ad escludere che nel caso concreto fosse stata proposta l’azione di risoluzione del contratto, ed a qualificare la domanda della compratrice come un’acro quanti minoris.

6.4. Essendo stato dedotta la violazione dell’articolo 112 codice procedura civile, questa Corte deve procedere direttamente all’interpretazione dell’atto processuale, perche’ l’omessa pronuncia, al pari dell’ultra o dell’extra petizione, attiene al rapporto tra domande delle parti e pronuncia del giudice e puo’ ben dipendere, oltre che da un errore di percezione, anche da un’erronea interpretazione (Cass. n. 16164 del 2015; cfr. pure Cass. SU n. 8077 del 2012). Ed il diretto esame degli atti consente di escludere la sussistenza del vizio denunciato: ancorche’ sia stata dedotta una diversita’ strutturale tra grano richiesto e grano consegnato, ed evocato l’articolo 1497 codice civile, la societa’ non ha poi formulato, com’era in sua facolta’ (e non gia’ rimesso alla scelta del giudice, come pare opinare la ricorrente), la domanda di risoluzione del contratto non avendo, appunto, avanzato alcuna istanza in tal senso, ma si’ e’ limitata a chiedere la riduzione del prezzo (id est valore della fornitura di pasta) corrisposto per la fornitura del grano (mostrando di voler perseguire un bene della vita compatibile con la modificazione del contratto di vendita (in ispecie, della sua obbligazione), e non gia’ con la sua caducazione, dato che da tale statuizione sarebbero, piuttosto, conseguiti (oltre che i danni) gli obblighi di restituzioni e rimborsi, mai da lei richiesti.

Il quarto motivo, che va ora esaminato, perche’ a carattere assorbente, e’ infondato. 7.1. Si legge nell’impugnata sentenza che il Tribunale ha rigettato la domanda considerando, tra l’altro, che l'(OMISSIS) aveva specificamente individuato la partita di grano indicata nel bando in quella giacente in Siracusa nel magazzino della Silos ed aveva espressamente escluso qualsiasi garanzia al riguardo. La ricorrente conferma, a sua volta, che la sua domanda e’ stata rigettata in prime cure “per motivi di diritto costituiti sinteticamente dalla mancata assunzione di garanzia alcuna a riguardo”. La contestazione dell’inefficacia di tale patto, sollevata in appello dalla ricorrente sia sotto il profilo di cui all’articolo 1490 codice civile, comma 2, che sotto quello di cui all’articolo 1341 codice civile, comma 2, e’ stata ritenuta inammissibile dalla Corte territoriale, perche’ tardiva, statuizione che la Societa’ (OMISSIS) afferma erronea, ex articolo 345 codice procedura civile, comma 2, sul presupposto che tali questioni non costituiscano eccezioni in senso stretto e che la violazione dei limiti posti dalle menzionate norme comporti la nullita’ della clausola di esclusione della garanzia, in quanto tale rilevabile ex officio. 7.2. Il tema d’indagine relativo alla mancata specifica approvazione scritta del patto di esclusione della garanzia (caso che, in effetti, comporterebbe la nullita’ della clausola) risulta, tuttavia, ultroneo, in quanto la mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale non giustifica di per se’ sola l’automatica applicazione della tutela apprestata negli articoli 1341 e 1342 codice civile, occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, ipotesi che all’evidenza qui non ricorre, trattandosi di un singolo bando relativo ad una specifica gara.

7.3. La contestazione circa l’inefficacia del patto di esclusione della garanzia, che l’articolo 1490 codice civile, comma 2, commina in ipotesi di vizi taciuti in mala fede, costituisce, invece, un’ipotesi di eccezione in senso stretto, vietata in appello, in quanto con essa la ricorrente intende far valere l’esistenza di raggiri impiegati (mediante callido silenzio) per indurla ad accettare la clausola esonerativa di responsabilita’, sicche’, quale caso di exceptio doli specialis seu preteriti (denunciando la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede al tempo della conclusione del negozio) necessita, al pari di un’eccezione di annullamento, di una manifestazione della volonta’ della parte che intenda avvalersene (cfr. Cass. SU n. 10531 del 2013). 7.4. Quand’anche, tuttavia, volesse assimilarsi la sanzione d’inefficacia di siffatta clausola ad un caso di nullita’ parziale del contratto, e dunque, per tale via affermarsi la rilevabilita’ di ufficio da parte del giudice d’appello di tale vizio (e percio’ l’ammissibilita’ della relativa eccezione ex articolo 345 codice procedura civile, comma 2), la soluzione non gioverebbe alla ricorrente, tenuto conto che la legge non vieta di escludere o limitare la garanzia per i vizi della cosa venduta, ma ne esclude ogni effetto in dipendenza della mala fede del venditore, di tal che in tanto sarebbe predicabile la rilevabilita’ ex officio (argomentando ex Cass. SU n. 26243 del 2014) da parte del giudice d’appello del vizio della clausola, in quanto fosse emerso ex actis (Cass. SU n. 14828 del 2012) o fosse, comunque, acquisito in giudizio il silenzio sui vizi della cosa venduta, mantenuto in mala fede da parte della venditrice permutante, e di tanto non vi e’ traccia in seno al ricorso e nella sentenza, che, al contrario, da conto (in narrativa) che l'(OMISSIS) aveva assegnato alle ditte concorrenti quattro giorni per l’esame diretto della merce, senza che la ricorrente specifichi quando ed in che modo abbia appreso che il grano acquistato era inidoneo all’impiego nell’alimentazione umana.

L’esame dei motivi secondo e terzo, relativi alle caratteristiche, dovute per legge e per impegno contrattuale, del grano ceduto resta assorbita, dato che l’esclusione della garanzia redibitoria e’, ormai, irrevocabile.

Il quinto motivo e’ inammissibile, perche’ non corredato da quesito di diritto, ed e’ comunque infondato. 9.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del 2003; Cass. 16340 del 2002), l’azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un’azione nei confronti dell’arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talche’, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un’azione autonoma per diversita’ di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere. 9.2. E’, bensi’, vero, poi, che l’azione di ingiustificato arricchimento, volta ad eliminare l’iniquita’ prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione, puo’ essere proposta, in via subordinata, quando l’azione tipica, avanzata in via principale, abbia avuto esito negativo, ma tale principio non opera quando, come nella specie, la domanda ordinaria, fondata su un titolo contrattuale, sia stata rigettata per la sua infondatezza, dovuta allo specifico regolamento contrattuale assentito dalle parti (esclusione della garanzia), dato che in tal caso il titolo specifico, fonte del credito azionato, in tesi sussiste (ma e’ infondato).

Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese, data la mancanza di attivita’ difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.