in caso di fallimento del debitore gia’ assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal “debitor debitoris” al creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato ex articolo 553 c.p.c., e’ inefficace, ai sensi della L.Fall., articolo 44, se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l’anteriorita’ dell’assegnazione, che, disposta “salvo esazione”, non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, sicche’ l’effetto satisfattivo per il creditore procedente e’ rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perche’ eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell’inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l’ipotesi prevista dalla L.Fall., articolo 56, il principio della “par condicio creditorum”, la cui salvaguardia costituisce la “ratio” della sottrazione al fallito della disponibilita’ dei suoi beni, e’ violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell’assegnazione coattiva del credito ex articolo 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest’ultimo.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 10 agosto 2017, n. 19947

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio di questa in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona di suo proc.spec., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio di questi, in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza App. Roma 22.3.2012, n. 1564/2012, Rep. 2270, R.G. 693/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 5 luglio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

uditi gli avvocati (OMISSIS) per il ricorrente e (OMISSIS) per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. Soldi Anna Maria che ha concluso per l’accoglimento del 1 e 2 motivo del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

  1. (OMISSIS) impugna la sentenza App. Roma 22.3.2012, n. 1564/2012, Rep. 2270, R.G. 693/2005, con cui veniva accolto l’appello di (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza Trib. Roma 12.2.2004, n. 4789/04, cosi’ condannando l’appellato a restituire all’appellante Euro 9.566,84, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, in ragione del riconosciuto doppio pagamento effettuato da (OMISSIS) della medesima somma, una prima volta a (OMISSIS) (che aveva agito in sede esecutiva con pignoramento a carico del terzo (OMISSIS)) ed una seconda volta al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. (gia’ debitrice esecutata da (OMISSIS)) che aveva agito – a tenore della sentenza di primo grado – con “l’azione revocatoria” (per dichiarazione di fallimento anteriore al provvedimento esecutivo di assegnazione del credito).
  2. La corte d’appello ha fondato la riforma della sentenza del tribunale sulla qualificazione dell’azione recuperatoria perseguita dal curatore fallimentare rispetto a pagamenti coattivi eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, precisando che il relativo oggetto non e’ il provvedimento giudiziale di assegnazione del credito vantato dal debitore esecutato verso un terzo, poi solvens, bensi’ l’atto solutorio di quest’ultimo verso l’accipiens, cosi’ riepilogando in premessa che: a) l’ordinanza di assegnazione pretorile era del 9.10.1995, mentre la sua notifica ad (OMISSIS) era avvenuta il 2.11.1995 e l’esecuzione di (OMISSIS) del 10.11.1995, tutti eventi successivi al fallimento di (OMISSIS) s.r.l., dichiarato il (OMISSIS); b) a seguito dell’azione del curatore promossa (invero) L.Fall., ex articolo 44, contro (OMISSIS) e con riguardo a due creditori (tra cui (OMISSIS)) saldati, il tribunale romano dichiarava inefficace il pagamento in favore dell’altro e cessata la materia del contendere quanto a (OMISSIS), perche’ (OMISSIS) aveva nel frattempo pagato la procedura; c) il conseguente pagamento ciononostante effettuato dal terzo diviene percio’ indebito soggettivo anche ex latere accipientis, ragion per cui la somma corrisposta da (OMISSIS) a (OMISSIS) andava restituita ad (OMISSIS) stesso con interessi dalla domanda; d) infine, nessuna diversa retentio poteva essere invocata da (OMISSIS), assumendo che il pagamento in suo favore da parte di (OMISSIS) era avvenuto anche in virtu’ di un rapporto diretto, avendo egli lavorato presso le sedi dell’appellante sulla base di un appalto stipulato fra (OMISSIS) s.p.a. ed (OMISSIS), e cosi’ potendosi rivolgere all’uno o all’altro degli obbligati in solido, avendo oltretutto la sentenza di primo grado escluso che il pagamento gli fosse stato effettuato ai sensi dell’articolo 1676 c.c., e sul punto risultando la sentenza non censurata, mentre la corte ha precisato che il titolo azionato dall’appellato era relativo a credito di retribuzione verso la societa’ (OMISSIS).
  3. Il ricorso e’ affidato a tre motivi, cui resiste (OMISSIS) con controricorso e ricorso incidentale condizionato su un motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la violazione di legge, quanto all’articolo 1676 c.c. e al Decreto Legge n. 35 del 2005, avendo erroneamente la sentenza escluso che (OMISSIS) (in qualita’ di lavoratore) potesse agire in via autonoma e senza essere attinto da azione revocatoria fallimentare indifferentemente verso gli obbligati in solido rispetto all’appaltatore dichiarato fallito.
  2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erroneita’ della sentenza ove essa ha qualificato siccome indebito soggettivo ex latere accipientis il titolo per il debito di restituzione in capo all’appellato, mentre invece (OMISSIS) aveva in giudizio solo prospettato l’indebito soggettivo ex latere solventis, cosi’ omettendo la corte di valutare l’esistenza o meno dell’errore scusabile in capo all'(OMISSIS) stesso, posto che nessun dubbio era stato sollevato nei giudizi circa la qualita’ di creditore di (OMISSIS).
  3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 2917 c.c. e la L.Fall., articolo 67, avendo erroneamente la sentenza addossato al terzo creditore del fallito una vicenda estintiva del credito oggetto del pignoramento avvenuta dopo il fallimento, essendo il deducente estraneo al relativo rapporto.
  4. Con il motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) deduce, avendo riguardo al secondo motivo del ricorso principale, la violazione degli articoli 2033 e 2036 c.c., nonche’ il vizio di motivazione, posto che la ripetizione dell’indebito le competerebbe comunque avendo pagato per proprio errore inescusabile.
  5. Il primo motivo del ricorso principale e’ infondato. L’azione svolta da (OMISSIS), e per effetto della quale ha ottenuto il pagamento di un proprio credito, e’ stata pacificamente un’azione esecutiva, promossa in danno del proprio debitore principale, la societa’ (OMISSIS) s.r.l., verso la quale vantava un titolo esecutivo. Tale circostanza di per se’ esclude l’invocabilita’ dell’articolo 1676 c.c., nei limiti in cui tale istituto resiste alla dichiarazione di fallimento dell’appaltatore. Posto infatti che il rapporto processuale si e’ instaurato, a seguito della citata iniziativa del pignoramento presso terzi, anche con (OMISSIS) s.p.a. ma nei detti limiti, esso non ha attinto quest’ultima quale obbligato in solido, e cioe’ prospettando e chiedendo l’accertamento di una responsabilita’ concorrente e quale societa’ “committente”, secondo l’azione diretta di cui alla norma, bensi’ solo quale terzo debitor debitoris dell’esecutato. Va cosi’ aggiunto che il mero pagamento coattivo a favore del creditore procedente, attuato in sede esecutiva da (OMISSIS) e a seguito di pignoramento del debitore principale, non puo’ equivalere all’accertamento della responsabilita’, in capo al medesimo soggetto, ove quest’ultimo non sia stato il destinatario di un’apposita azione volta ad affermarne in sede di cognizione il titolo diretto.
  6. Ne’ diversa sorte consegue la generica invocazione del decreto L. n. 35 del 2005, richiamato in modo del tutto aspecifico, cosi’ da non permettere nemmeno la selezione, se non della disposizione, almeno del principio normativo violato, anche a voler assumerne il rilievo con riguardo alle prestazioni di lavoro ora protette dall’esenzione da revocatoria L.Fall., ex articolo 67, comma 3, lettera f), posto che (OMISSIS) ha agito facendo valere comunque il diverso istituto dell’indebito di pagamento, per avere due volte corrisposto, al fallimento del gia’ datore di lavoro di (OMISSIS) e a (OMISSIS) stesso la medesima somma e tenuto conto che il citato corpus normativo, per quel che rileva in astratto, non trova applicazione per i fallimenti gia’ dichiarati (Cass. 19729/2015).
  7. Il secondo motivo e’ infondato, posto che le ragioni dell’esercitata azione indennitaria da parte di (OMISSIS) conseguono alla sovrapposizione quantitativa del pagamento reso in fatto alla curatela a seguito di azione d’inefficacia dalla stessa esperita L.Fall., ex articolo 44 (circostanza pacifica), per avere cosi’ (OMISSIS) oggettivamente pagato ad un terzo e non al curatore un debito verso la societa’ fallita e del pagamento in restituzione, appunto derivante dall’aver subito la citata azione e dall’avervi prestato ossequio. Il titolo comune ai due pagamenti e’ pertanto l’inopponibilita’ alla massa di quello effettuato dopo il fallimento, che invero dovrebbe essere attuato solo a mani dell’organo concorsuale e, ove cio’ avvenisse, resterebbe nella sola e finale sopportazione del solvens, lasciando intatta la qualita’ di creditore insoddisfatto del terzo da esercitarsi mediante insinuazione al passivo. Se invece, come avvenuto, il debitor debitoris, dopo il fallimento ed obiettivamente errando il destinatario dell’atto solutorio, abbia pagato il terzo in sede esecutiva e poi abbia anche subito la dichiarazione d’inefficacia di tale pagamento – che vale unicamente per la sua strumentalita’ a far accertare che quel pagamento comunque andava fatto, a fallimento dichiarato, esclusivamente all’organo concorsuale – la duplicita’ materiale dell’esborso non trova piu’ ed ancora giustificazione nel medesimo titolo, perche’ si fonda sulla reiterazione esecutiva della medesima responsabilita’. Quanto premesso in relazione al mancato accertamento di una diversa ed autonoma responsabilita’ da committente esclude cosi’ la necessita’ di ulteriormente dibattere il motivo e, con esso, l’unica censura recata con il ricorso incidentale, assorbito.
  8. Il terzo motivo e’ infondato, posto che la condizione di soggetto non avente diritto al pagamento, pur a seguito di ordinanza di assegnazione in sede esecutiva, discende dal principio per cui “in caso di fallimento del debitore gia’ assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal “debitor debitoris” al creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato ex articolo 553 c.p.c., e’ inefficace, ai sensi della L.Fall., articolo 44, se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l’anteriorita’ dell’assegnazione, che, disposta “salvo esazione”, non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, sicche’ l’effetto satisfattivo per il creditore procedente e’ rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perche’ eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell’inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l’ipotesi prevista dalla L.Fall., articolo 56, il principio della “par condicio creditorum”, la cui salvaguardia costituisce la “ratio” della sottrazione al fallito della disponibilita’ dei suoi beni, e’ violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell’assegnazione coattiva del credito ex articolo 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest’ultimo.” (Cass. 1227/2016). Ed invero “il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore del fallimento, poiche’ il debitore, dopo tale dichiarazione, perde, ai sensi della L.Fall., articolo 44, il diritto di disporre del proprio patrimonio e non puo’ effettuare alcun pagamento (anche non volontario), restando irrilevante che all’epoca della pronuncia delle predette ordinanze il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza dell’esecutato.” (Cass. 5994/2011).
  9. Il ricorso principale va dunque rigettato, assorbito l’incidentale, con condanna alle spese del procedimento secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro 4.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.