l’atto di costituzione in mora di cui all’articolo 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’articolo 2943 c.c., u.c., non e’ soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni ne’ l’osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volonta’ di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Sulla base di tali principi, perche’ un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonche’ l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volonta’ del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo).

Corte di Cassazione|Sezione 6 2|Civile|Ordinanza|8 giugno 2022| n. 18365

Data udienza 13 maggio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24543-2021 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’avvocato (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 4 marzo 2021, resa all’esito di un giudizio sommario di cognizione ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14.

Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

L’avvocato (OMISSIS), con ricorso del 26 giugno 2020, notificato il 19 ottobre 2020, aveva convenuto il Condominio (OMISSIS) per ottenerne la condanna al pagamento del compenso spettante in relazione al procedimento d’ingiunzione instaurato nei confronti della (OMISSIS) S.r.l., definito con l’emanazione del decreto ingiuntivo n. 8490/2011, ed al conseguente giudizio di opposizione, definito con sentenza n. 5018/2011 del Tribunale di Napoli.

Accogliendo l’eccezione sollevata dal Condominio, il Tribunale ha ritenuto sussistente la prescrizione presuntiva del credito, negando efficacia interruttiva ad alcune comunicazioni inoltrate dall’avvocato (OMISSIS).

1. Il primo motivo di ricorso dell’avvocato (OMISSIS) denuncia la violazione /o falsa applicazione degli articoli 2959, 2960 e 2967 c.c.. Si evidenzia che il Condominio nelle proprie difese non aveva dichiarato di aver provveduto al pagamento del debito azionato, essendosi piuttosto limitato a prospettare che, essendo l’attivita’ professionale posta a fondamento della domanda inserita nell’ambito di una pluralita’ di controversie affidate al medesimo difensore, l’avvenuto pagamento poteva intuirsi. Lo stesso Tribunale ha, del resto, rigettato, perche’ sprovvista di prova, l’eccezione inerente all’avvenuto pagamento del credito dedotto in lite, osservando che le quietanze prodotte potevano plausibilmente riguardare altre prestazioni professionali rese dall’avvocato in favore del cliente Condominio. Il ricorrente invoca anche il contenuto delle difese opposte dal Condominio in sede di negoziazione assistita.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2943, 2944, 2956 e 1219 c.c.. Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto portata interruttiva alle “richieste di pagamento, intervenute con le missive di cui alle mai del 13/06/2012, 10/10/2012, 30/01/2013 e 16/05/2013 (doc nn. 5,6,8,9 del fascicolo di I grado del ricorrente), mentre ha negato a tal fine rilievo alle “missive del 21/7, 23/7 e 24/7/2014 (doc nn. 12, 13, 14 del fascicolo I grado del ricorrente)”, in quanto, si legge nell’ordinanza impugnata, esse avrebbero fatto generico riferimento a compensi professionali “per i numerosi procedimenti” ed esternato la volonta’ dell’avvocato di “ottenere quanto spettante(gli) per le opere professionali svolte e concluse”, senza percio’ indicare la fonte dei singoli crediti. Il ricorrente evidenzia che le costituzioni in mora del 21, 23 e 24 luglio 2014, inviate a mezzo e-mail all’amministratore del Condominio (OMISSIS), richiamavano “i numerosi solleciti inviati”, e dunque le precedenti missive del 2012/2013.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, non superano lo scrutinio ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1.

Va premesso che, in tema di prescrizioni presuntive, l’indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della non avvenuta estinzione del debito agli effetti dell’articolo 2959 c.c., da’ luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato sulle ragioni all’uopo adottate dal giudice del merito in quanto confacenti e coerenti (Cass. Sez. 2, 16/10/2006, n. 22118).

D’altro canto, a norma dell’articolo 2959 c.c., la eccezione di prescrizione presuntiva e’ incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non e’ stata estinta. In tal senso, la difesa del debitore che, come nella specie, in via preliminare eccepisca l’avvenuto pagamento del credito azionato, senza tuttavia riuscire a fornire prova, non costituisce affatto ammissione di mancata estinzione dell’obbligazione (Cass. Sez. 2, 01/10/2018, n. 23751).

E’ del pari manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso.

Il Tribunale di Napoli ha negato efficacia interruttiva della prescrizione alle mail inoltrate dall’avvocato (OMISSIS) a luglio 2014, indicando in motivazione gli elementi fattuali in concreto valorizzati al fine di operare la sussunzione della concreta fattispecie nella cornice dell’articolo 2943 c.c., norma che percio’ risulta correttamente applicata.

Secondo, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte, l’atto di costituzione in mora di cui all’articolo 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’articolo 2943 c.c., u.c., non e’ soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni ne’ l’osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volonta’ di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

Sulla base di tali principi, perche’ un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonche’ l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volonta’ del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass. Sez. 6-2, 30/06/2021, n. 18631; Cass. Sez. 6 – 1, 14/06/2018, n. 15714; Cass. Sez. L, 25/11/2015, n. 24054; Cass. Sez. L, 25/08/2015, n. 17123; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24656; Cass. Sez. 3, 12/02/2010, n. 3371; Cass. Sez. 2, 05/02/2007, n. 2481; Cass. Sez. 2, 04/05/2006, n. 10270).

Nel fare applicazione di tale principio, i giudici del merito hanno congruamente apprezzato che il riferimento nelle comunicazioni e-mail di luglio 2014 ai “numerosi procedimenti” ed a “quanto spettantemi per le opere professionali svolte e concluse”, non valesse ai fini dell’interruzione della prescrizione, ai sensi dell’articolo 2943 c.c., mancando in essa l’esplicitazione del fatto costitutivo della pretesa intimata, esplicitazione, nella specie, tanto piu’ necessaria, stante la pluralita’ di rapporti obbligatori tra le stesse parti.

E la valutazione dell’idoneita’ di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce, appunto, apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimita’, se non nei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tant’e’ che il ricorrente nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, chiede di procedere ad una “analisi sequenziale delle missive inviate precedentemente”, il che suppone un accesso diretto agli atti e una loro rinnovata delibazione, non consentiti davanti alla Corte di cassazione.

Il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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Avv. Umberto Davide

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