Natura, presupposti ed effetti della diffida ad adempiere.

La diffida ad adempiere è disciplinata dall’ art. 1454 c.c. che  testualmente dispone:

Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto

La diffida ad adempiere è un rimedio sinallagmatico apprestato in favore del contraente adempiente, affinché  non subisca le conseguenze negative derivanti dall’ inadempimento altrui.

La diffida ad adempiere è uno strumento che consente al contraente di ottenere la risoluzione del contratto, senza necessità di adire l’autorità giudiziaria e proprio per ciò che viene considerata una forma di risoluzione di diritto.

In tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a tale clausola di ricollegano, e, cioè, l’ immediata risoluzione del rapporto che opera di diritto al momento della scadenza del termine essenziale nell’interesse della parte adempiente (Cassazione 13000/2010).

La diffida ad adempiere, infatti, nella sua struttura logica e sistematica, è uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell’altro inadempiente per una celere risoluzione del contratto, affinché il contraente adempiente non resti vincolato all’altro fino alla pronuncia del giudice e possa provvedere con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale.

Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, la diffida ad adempiere, costituisce mera facoltà della parte adempiente, avente lo scopo di provocare lo scioglimento di diritto del rapporto.

Infatti la parte adempiente può anche direttamente proporre la domanda, diretta alla risoluzione del contratto attraverso una pronuncia costitutiva del giudice, sulla base del solo fatto obiettivo dell’inadempimento di non scarsa importanza  ex art. 1455 c.c.

La diffida ad adempiere si sostanzia quindi in un negozio giuridico unilaterale recettizio avente forma scritta, espressione di un diritto potestativo della parte adempiente di provocare immediatamente ed unilateralmente una modifica del rapporto contrattuale, introducendo un termine di adempimento aggiuntivo.

La diffida ad adempiere costituisce un’intimazione per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine, con l’avvertimento che – decorso inutilmente detto termine – il contratto si intenderà risolto ed in caso di perdurante inadempimento, alla scadenza del termine concesso il contratto si risolve senza necessità di ulteriori attività.

L’ inadempimento che in caso di diffida ad adempiere giustifica la risoluzione del contratto, deve tuttavia essere oltre che imputabile, anche grave.

Infatti, anche ai fini dell’accertamento della risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere, intimata dalla parte adempiente e rimasta senza esito, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell’inadempimento, verificando, in particolare, sotto il profilo oggettivo, che l’inadempimento non sia di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall’ art. 1455 c.c. (Cassazione 21237/2012).

Quanto alla legittimazione ad intimare la diffida ad adempiere il contraente che si avvale di tale strumento deve essere già vittima dell’altrui inadempimento.

Prevedendo infatti l’ art. 1454 c.c.  che la diffida ad adempiere sia fatta “alla parte inadempiente”, deve escludersi che la diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto.

Ad ongi modo, si ritiene che, ove anche il diffidante risulti inadempiente, dalla diffida rimasta infruttuosa non scaturisce la risoluzione del contratto, in quanto, in tale ipotesi, in applicazione del principio “inademplenti non est adimplendum” ex art. 1460 c.c. perde di rilevanza giuridica l’inadempimento del diffidato.

L’ intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere e l’inutile decorso del termine fissato per l’adempimento non eliminano la necessità dell’ accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine e al permanere dell’interesse della parte all’esatto e tempestivo adempimento (Cassazione 7463/2020).

Conclusivamente la diffida ad adempiere dà vita ad una risoluzione di diritto, perchè produce la risoluzione del contratto senza necessità di ricorrere ad una pronuncia costitutiva del giudice, il cui intervento è necessario solo in caso di contestazione tra le parti in merito all’avverarsi dei presupposti richiesti dalla legge per la risoluzione automatica

Forma e contenuto della diffida ad adempiere

La diffida ad adempiere costituisce un’intimazione per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine, con l’avvertimento che – decorso inutilmente detto termine – il contratto si intenderà risolto.

Come già scritto sopra, la diffida si sostanzia quindi in un negozio giuridico unilaterale recettizio avente forma scritta, espressione di un diritto potestativo della parte adempiente di provocare immediatamente e unilateralmente una modifica del rapporto contrattuale, introducendo un termine di adempimento aggiuntivo.

Ai sensi dell’ art. 1454 c.c. la diffida ad adempiere esige la manifestazione univoca della volontà dell’intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento entro un certo termine.

Ai fini propri della diffida ad adempiere non è pertanto sufficiente per produrre l’effetto risolutivo del rapporto costituito fra le parti, previsto dalla norma richiamata, la manifestazione della generica intenzione di agire in tutte le sedi più opportune, senza specificare se si intenda ottenere l’adempimento o la risoluzione del contratto

L’unico onere che, ai sensi dell’ art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante la diffida ad adempiere è quello di fissare per iscritto un termine entro cui l’altra dovrà adempiere alla propria prestazione, con l’avvertimento espresso che nell’eventualità in cui l’adempimento non avvenga nel termine previsto seguirà la risoluzione ope legis del contratto, poichè la ratio perseguita dal legislatore è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell’adempimento (Cassazione 22542/2019).

Essendo la diffida ad adempiere un atto recettizio, in tema di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., il termine di quindici giorni assegnato al debitore perché provveda all’adempimento decorre dal momento in cui il documento è giunto nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché non risulta decisiva la data di invio della comunicazione scritta contenente la diffida, bensì quella in cui l’atto è pervenuto al recapito cui era indirizzato (Cassazione 8943/2020).

Il giudizio sulla congruità del termine di quindici giorni previsto dall’ art. 1454 c.c. per la diffida ad adempiere, non può essere unilaterale ed avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l’interesse del creditore all’adempimento ed il sacrificio che egli sopporta per l’attesa della prestazione.

Ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata – tutte le volte in cui l’obbligazione del debitore sia divenuta attuale già prima della diffida – non rispetto all’intera preparazione all’adempimento, ma soltanto rispetto al completamento di quella preparazione che si presume in gran parte compiuta, non potendo il debitore, rimasto completamente inerte sino al momento della diffida, pretendere che il creditore gli lasci tutto il tempo necessario per iniziare e completare la prestazione (Cassazione 11493/2014)

In tema di diffida ad adempiere, la fissazione al debitore di un termine per l’adempimento inferiore ai quindici giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all’ art. 1454, comma 2, c.c., ovvero allorché ricorra una specifica previsione derogatoria o quando il termine abbreviato sia congruo rispetto alla natura del contratto o agli usi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto congruo il termine ridotto assegnato avuto riguardo al fatto che sulla base di una precedente missiva il debitore era già inadempiente e non aveva contestato il termine assegnatogli). (Cassazione 8943/2020)

In caso di reiterazione della diffida ad adempiere, il termine previsto dall’ art. 1454 c.c. decorre dall’ultimo di essi, sicché lo “spatium agendi” di quindici giorni, che necessariamente deve intercorrere tra il ricevimento della diffida e l’insorgenza della fattispecie risolutoria, deve essere rispettato a far data dall’ultima diffida.

Tuttavia la reiterazione della diffida non esclude che l’inadempimento del diffidato si sia già manifestato alla scadenza del termine assegnato con la prima diffida, potendosi individuare nella rinnovazione un interesse del diffidante ad un tardivo adempimento della controparte, con la concessione quindi di un nuovo termine che impedisca l’effetto risolutorio di diritto collegato alla prima diffida (Cassazione 4205/2016).

Affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall’altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all’ art. 1454 c. c., è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma del contratto destinato a risolversi (Cassazione 14292/2010).

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.