l’accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, o, per quanto riguarda il comma 3, l’aver abusato dello strumento processuale. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza).

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Corte d’Appello|Cagliari|Sezione 2|Civile|Sentenza|31 gennaio 2023| n. 48

Data udienza 26 gennaio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Seconda Sezione Civile

composta dai magistrati:

DONATELLA ARU Presidente

EMANUELA CUGUSI Consigliere relatore

GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 36 del ruolo generale degli affari civili per l’anno 2020 promossa da: (…), rappresentato e difeso dall’avv. (…), come da procura in calce all’atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via (…), presso lo studio dell’avv. (…);

APPELLANTE

nei confronti di

(…), rappresentata e difesa in proprio e anche digiuntamente dall’avv. (…), presso il cui studio in Cagliari, via (…), ha eletto domicilio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione;

APPELLATA

e

(…) S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (…), presso il cui studio in Cagliari, via (…), ha eletto domicilio, come da procura agli atti;

APPELLATA

CONCLUSIONI

NELL’INTERESSE DELL’ APPELLANTE:

“I) Contrariis reiectis;

II) In riforma della sentenza Tribunale di Cagliari depositata in data 27-06-2019 n. 1471 del 2019 accertare e dichiarare (…), responsabile del sinistro del 04-08-2004, quale conducente del motoveicolo Piaggio X9 250 Evolution tg. BK82408;

III) Sempre in riforma della impugnando, sentenza n. 1471 del 2019 condannare ai sensi dell’art. 2043, art. 22 legge 990 del 1969 e 141 DLGS 209 del 2005 (…) Spa già (…) in solido con (…) al pagamento di euro 91.902,00 oltre interessi legali dalla data al saldo, salvo veriore o maggiore somma accertanda a favore di (…);

IV) porre a carico della società (…) Spa i costi di ATP;

V) con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio “.

NELL’INTERESSE DELL’APPELLATA (…):

“Respinta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile, improcedibile il proposto appello e, comunque, infondato in fatto e in diritto, così confermando l’appellata sentenza in ogni sua parte.

In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare (…) spa, a manlevare la signora (…) per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice, oltre che da ogni eventuale conseguenza onerosa, ivi comprese le spese legali del presente giudizio.

In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari “.

NELL’INTERESSE DELL’APPELLATA (…) SPA.: “Voglia l’Illustrissima Corte d’Appello, contrariis rejectis: in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile l’appello per carenza dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., nonché si sensi e per gli effetti di cui all’art. 348 bis c.p.c.; in via principale

nel merito, rigettare lo spiegato appello poiché infondato in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 1471/19 emessa dal Tribunale di Cagliari, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 281 sexies c.p.c., in data 27giugno 2019;

in ogni caso con vittoria di onorari e spese dei due gradi di giudizio”.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 13.06.2015, (…) convenne in giudizio (…) e (…) s.p.a., al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità della (…) quale conducente del motoveicolo Piaggio X9 250 Evolution tg. (…) per il sinistro stradale avvenuto il 4 agosto 2004 04.08.2004 lungo la S.S. Gonnesa -Portixeddu, direzione Masua, a seguito del quale l’attore, in qualità di trasportato della convenuta, aveva subito delle lesioni al piatto tibiale, alla testa del perone e alla parte destra della clavicola, con associata frattura del ginocchio destro.

L’attore domandò, pertanto, che i convenuti venissero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro.

Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituì in giudizio (…), eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto azionato e contestando, nel merito, il fondamento delle pretese di controparte, sostenendo che al momento dell’incidente il veicolo fosse condotto dall’attore.

Si costituì in giudizio anche la (…) s.p.a., la quale si associò alle difese della (…), sostenendo che il (…) non avesse fornito la prova di essere stato il terzo trasportato nel motoveicolo, e concluse per il rigetto della domanda.

La causa, istruita con produzioni documentali, è stata così decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1471/2019 del 27 giugno 2019:

“1) rigetta la domanda dell’attore;

2) condanna (…) a imborsare ad (…) le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 6.500,00, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

3) condanna (…) a rimborsare a (…) S.P.A. le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 6.500,00, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.

Il Giudice ha ritenuto, preliminarmente, che l’eccezione di prescrizione sollevata da (…) fosse infondata per la mancata maturazione del termine, posto che i danni subiti dall’attore a seguito del sinistro stradale, avvenuto in data 04.08.2004, si sarebbero dovuti ricondurre alla fattispecie di reato di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p., il cui termine prescrizionale è di sei anni, e rilevato che il (…) avesse, comunque, intimato più volte alla (…) (attuale (…) s.p.a.) di provvedere al pagamento dell’importo a lui dovuto a titolo di risarcimento del danno, così interrompendo il maturarsi del termine di prescrizione.

Quanto al merito, il tribunale ha ritenuto che l’attore, in violazione di quanto disposto dall’art. 2697 c.c., non avesse dimostrato di essere stato il terzo trasportato nel sinistro, anche tenuto conto delle specifiche contestazioni di parte convenuta: infatti, dalla lettura del verbale di dichiarazioni spontanee rilasciate dalla (…) in data 28.09.2007, era emerso che la stessa, contattata per la prima volta da un agente dell’assicurazione (…) s.p.a., avesse dichiarato per iscritto che al momento dell’incidente non si trovava alla guida del ciclomotore, che era invece condotto dal (…). Rilevato, inoltre, che nel corso dell’istruttoria l’attore si era limitato a produrre, a fondamento della propria domanda, la relazione tecnica del geom. (…), la quale, essendo una consulenza di parte, costituiva una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, e ritenuto che le predette lacune probatorie non potessero essere colmate dalle risultanze emerse a seguito della Ctu medico legale espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., la quale aveva avuto ad oggetto il solo accertamento del nesso causale tra il sinistro stradale e le lesioni riportate dal (…), il Tribunale ha concluso per il rigetto della domanda per mancanza di prova.

Avverso la sentenza n. 1471/2019 del 27.6.2019 del Tribunale di Cagliari propone appello (…) al fine di ottenere, con la riforma del provvedimento impugnato, l’accertamento della responsabilità di (…) nella causazione del sinistro avvenuto in data 04.08.2004 nella S.S. Gonnesa – Portixeddu, direzione Masua, per aver condotto il motoveicolo Piaggio X9 250 Evolution tg. (…) e la conseguente condanna in solido, con la (…) s.p.a., al risarcimento dei danni subiti per le lesioni subite a causa del sinistro.

Si è costituita in giudizio (…), domandando, preliminarmente, che l’appello venga dichiarato inammissibile o improcedibile; nel merito, ha insistito per il rigetto e per la conferma della sentenza impugnata.

Si è altresì costituita (…) s.p.a., al fine di ottenere, preliminarmente, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 342 o 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dello stesso per infondatezza in fatto e in diritto.

La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

In limine, l’eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. deve essere, evidentemente disattesa; lo strumento introdotto da tale norma, come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 91/2016) costituisce un provvedimento-filtro in appello, di contenuto tipicamente decisorio e applicabile alle impugnazioni che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolte in quanto manifestamente infondate. Deve, tuttavia, osservarsi che la citata norma con l’inciso “fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello”, allude all’ipotesi in cui il giudice dell’appello abbia dato corso alla trattazione dell’appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell’appello di essere accolto in limine litis all’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., come gli impone l’art. 348 ter c.p.c. In tal caso detto inciso impone al giudice dell’appello di decidere con il procedimento di decisione ordinario e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impedendo una regressione del procedimento all’ipotesi degli art. 348 bis e 348 ter c.p.c. Nel caso di specie, all’udienza di trattazione il giudizio è proseguito in modo ordinario e la causa, all’udienza del 7 ottobre 2022 è stata trattenuta a decisione dal Collegio.

Parimenti, l’eccezione di inammissibilità ai sensi dell’art. 342 c.p.c. deve essere disattesa: i motivi di gravame risultano contenere una chiara enunciazione dei punti controversi, e delle relative doglianze, laddove alla parte volitiva, viene affiancata una parte argomentativa che va a confutare il ragionamento assunto dal giudice a quo, con una individuazione chiara del quantum appellatum in relazione ai singoli e specifici capi e punti della sentenza impugnata.

Col primo motivo di gravame (…) censura la sentenza nella parte in cui il Giudice avrebbe omesso di valutare, a fondamento della decisione, le conclusioni emerse in sede di Atp e le integrazioni richieste e non accolte: in particolare, lamenta che il Tribunale non abbia considerato che la documentazione medica agli atti, comprensiva delle relazioni di parte e di quanto accertato dal Ctu, potesse essere sufficiente e determinante al fine di valutare se il (…) fosse passeggero al momento del sinistro.

Il motivo è infondato.

Dalla mera lettura della relazione tecnica a firma del dott. (…), prodotta nel giudizio di primo grado, può senza dubbio evincersi che la stessa fosse finalizzata al solo accertamento del nesso di causalità intercorrente tra le lesioni subite dal (…) e il sinistro per cui è causa: lo stesso Ctu, in risposta al quesito formulato dal Giudice nel procedimento per Atp incardinato dal (…), ha concluso circa l’entità e la natura delle lesioni riportate dal ricorrente e ha accertato esclusivamente che esistesse un nesso di causalità tra l’incidente e le lesioni subite.

Le predette considerazioni, tuttavia, non possono di certo essere dirimenti al fine di determinare se il (…) fosse il conducente o il passeggero del motoveicolo, posto che tale circostanza non è stata oggetto del quesito sottoposto al Ctu e che quest’ultimo, correttamente, non ha formulato nessuna considerazione al riguardo, non essendo rilevanti, in tal senso, nemmeno le osservazioni del Ctp riportate in questa sede dall’appellante.

Per le ragioni sopra esposte, il motivo non può che essere rigettato.

Con il secondo motivo di gravame l’appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente considerato non raggiunta la prova della posizione del (…) quale trasportato del motoveicolo, non avendo considerato rilevante ai fini della decisione la perizia di parte prodotta in giudizio e non avendo sufficientemente motivato circa la sua inattendibilità.

Anche il secondo motivo è infondato.

Preliminarmente, appare opportuno premettere che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.

Sulla scorta del predetto principio, è bene sottolineare, anzitutto, che la perizia prodotta dal (…) in primo grado risulta essere stata redatta dal geom. (…) nel 2010, ben sei anni dopo il sinistro per cui è causa, sulla base di quattro fotografie eseguite al momento della perizia (e non sul luogo e all’epoca dell’incidente), su un motoveicolo che, per il lungo lasso tempo trascorso, non poteva considerarsi, ragionevolmente, nello stato e nelle condizioni in cui si trovava all’epoca del sinistro.

Tali circostanze, esaminate unitamente al fatto che sul luogo dell’incidente non ci fossero testimoni e che non sia stato fatto alcun rilievo dalle forze dell’ordine, anche in ordine alle condizioni del tratto stradale interessato, alle condizioni di tempo, tutti elementi utili a ricostruire la dinamica del fatto, non possono essere sufficienti per ritenere che la perizia di parte prodotta da (…) possa considerarsi attendibile.

Peraltro, lo stesso contenuto della relazione appare in netto contrasto con le ulteriori risultanze istruttorie emerse in primo grado: la (…), infatti, ha da subito dichiarato di essere stata la passeggera al momento del sinistro (anche in sede di dichiarazioni rese alla compagnia assicuratrice), e, in più (circostanza non contestata dal (…)) ha affermato di non essere neppure in grado di guidare il motoveicolo in questione.

Considerata, dunque, la carente e lacunosa ricostruzione della dinamica del sinistro operata dall’appellante, che avrebbe dovuto, al fine di provare la fondatezza delle proprie pretese, dimostrare il fatto storico di essere stato trasportato (Cass. Civ. n. 16037/2016), anche il secondo motivo d’appello non può che dichiararsi rigettato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve invece ritenersi che sussistano i presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., il risarcimento del danno in favore degli appellati per lite temeraria: sul punto, è sufficiente rilevare che l’accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, o, per quanto riguarda il comma 3, l’aver abusato dello strumento processuale (Cass. Civ., n. 25041 del 16/09/2021). Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte (seppur, nel caso di specie, formulata da (…)), né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza) (…) (Cass. Civ., Sez. Un., n. 22405 del 13/09/2018).

In considerazione, pertanto, della evidente pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata e della manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame proposte da (…), il danno deve essere liquidato, in via equitativa e in favore di entrambe le appellate, in misura pari a 1/2 rispetto a quanto liquidato a titolo di spese processuali per compensi di avvocato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 e succ.mod., applicabile a tutte le prestazioni professionali esauritesi dopo il 23/10/2022, applicando i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale sullo scaglione di valore da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte d’Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull’appello proposto da (…) avverso la sentenza n. 1471/2019 pubblicata in data 27/06/2019 del Tribunale di Cagliari:

1) Rigetta l’appello;

2) Condanna (…) al pagamento, in favore di (…), delle spese processuali, che liquida in Euro 9.91,00 per compensi di avvocato, oltre spese e accessori di legge;

3) Condanna (…) al pagamento, in favore della (…) s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, delle spese processuali, che liquida in Euro 9.515,00 per compensi di avvocato, oltre spese e accessori di legge;

4) Condanna (…) al pagamento, in favore di (…), della somma di Euro 4.757,50 a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria;

5) Condanna (…) al pagamento, in favore della (…) s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, della somma di Euro 4.995,50 a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria;

6) Dichiara che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, L. n. 228/2012 per il pagamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d’appello il 26 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.