Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 10 maggio 2018, n. 11272

Nell’accertamento della responsabilita’ civile il primo presupposto da verificare e’ l’esistenza del nesso eziologico tra quello che s’assume essere il comportamento potenzialmente dannoso ed il danno che si assume esserne derivato. Una volta verificato che il nesso non sussiste non ha piu’ rilevanza ne’ l’accertamento di un’eventuale colpa, ne’ l’accertamento di una eventuale responsabilita’ cd. speciale (con tutto quello che ne consegue in ordine all’inversione dell’onere probatorio).

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 10 maggio 2018, n. 11272

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 877/2015 proposto da:

(OMISSIS), in proprio ed esercente la potesta’ sul minore (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), eredi del Sig. (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, (gia’ (OMISSIS) SPA), in persona del procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (successore ex lege dell’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO – AAMS), in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ rappresentata e difesa;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 396/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Nel novembre 2002 (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS), A.A.M.S., il Ministero delle Finanze, il Ministero della Salute e (OMISSIS) sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti a causa della gravissima malattia che aveva contratto a causa del fumo. Espose l’attore di avere cominciato fin da giovane a fumare anche due pacchetti di (OMISSIS) al giorno e che tale abitudine aveva determinato il formarsi di un carcinoma al lobo inferiore del polmone sinistro, diagnosticato in data (OMISSIS). Aveva al riguardo sostenuto che prima di tale diagnosi aveva preso coscienza della pericolosita’ del fumo solo dopo aver cominciato ad avvertire i primi sintomi della malattia. Avrebbe, quindi, cercato di smettere di fumare senza tuttavia riuscire nel proprio intento essendo stato in cio’ contrastato dal forte bisogno di consumare sigarette. Aveva inoltre aggiunto di aver smesso di fumare una volta reso edotto del tipo di malattia che aveva contratto e solo dopo che il medico lo aveva avvertito delle conseguenze nefaste che sarebbero derivate nel caso in cui avesse continuato a farlo. L’attore, quindi, nell’addebitare la propria assuefazione al fumo ed a sostanze contenute nelle sigarette, ha imputato la causa della sua malattia ai soggetti che le avevano prodotte e poste in commercio. A supporto di tale tesi aveva sostenuto che il produttore aveva subdolamente studiato e inserito nel prodotto sostanze tali da generare uno stato di bisogno imperioso con dipendenza psichica e fisica tali di indurlo a diventare un tabagista incallito. Aveva, pertanto, citato in giudizio l’ (OMISSIS) spa succeduta al monopolio di Stato, la (OMISSIS) entrambi quali produttori e distributori delle sigarette, ai quali aveva ascritto la responsabilita’ di aver importato e commercializzato i prodotti da fumo, in particolare le sigarette (OMISSIS). Aveva citato il Ministero della Salute al quale ha attribuito la responsabilita’ di avere omesso di salvaguardare la salute pubblica non obbligando le multinazionali e lo Stato stesso ad offrire uno prodotto quanto piu’ naturale, privo di rischi per la salute e di quelle sostanze che producono assuefazione. Aveva quindi chiesto che fosse accertato e dichiarato che le sigarette (OMISSIS) prodotte dalla (OMISSIS) spa e dall’ (OMISSIS), su licenza della prima, contenevano sostanze nocive all’organismo che procuravano nel tempo assuefazione. In conseguenza di tale statuizione aveva chiesto che fosse accertato e dichiarato che l’attore non aveva mai prestato un libero consenso allorquando aveva acquistato le sigarette essendo stato lo stesso viziato e carpito dai convenuti con raggiri e dolo. Aveva, infine, chiesto che fosse accertato il nesso di causalita’ tra il carcinoma e il fumo costante di sigarette e che pertanto condannasse i convenuti al risarcimento del danno subito.

Il Tribunale di Roma rigetto’ la domanda.

La decisione e’ stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 396 del 21 gennaio 2014. La Corte ha ritenuto incentrare l’esame del gravame sulla manifesta insussistenza del nesso di causa fra le pretese condotte illegittime dei convenuti ed il danno, alla stregua dell’individuazione del principio di diritto della causa prossima di rilievo. Ha evidenziato la corte che la dannosita’ del fumo costituisce da lunghissimo tempo dato di comune esperienza perche’ anche in Italia era conosciuta, dagli anni 70, la circostanza che l’inalazione da fumo fosse dannosa alla salute e provocasse il cancro, poteva ritenersi un dato di comune esperienza. Campagne pubblicitarie promosse da organizzazioni non lucrative lanciarono in quegli anni moniti di qualche risonanza. Pertanto la Corte ha ritenuto che la circostanza che il fumo faccia male alla salute e’ un fatto socialmente notorio, anche se per ragioni culturali, sociali o di costume il vizio del fumo era piu’ accettato. Ne’ ritiene la Corte possa enfatizzarsi, per sostenere la pretesa risarcitoria, il ruolo dell’avvertenza introdotta dalla L. n. 428 del 1990, articolo 46, avente da un lato carattere riaffermativo di una nozione da lungo tempo di comune esperienza. Ed anche a voler configurare una responsabilita’ ex articoli 2043 o 2050 c.c., in capo al produttore, si perverrebbe ugualmente ad escludere il nesso di causalita’ in applicazione del principio della causa prossima di rilievo, costituito nella fattispecie da un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacita’ di agire, quale scelta di fumare nonostante la notoria nocivita’ del fumo. A maggior ragione in una fattispecie come quella in esame caratterizzata da abuso. Comportamento da ritenersi da solo sufficiente a determinarsi l’evento e cio’ alla luce delle regole generali in tema di nesso di causalita’ poste dall’articolo 41 c.p., comma 2. Sostiene anche la Corte ad abundantiam non puo’ sostenersi che la nicotina annulli la capacita’ di autodeterminazione del soggetto, “costringendolo” a fumare, senza possibilita’ di smettere, dai due ai quattro pacchetti al giorno.

Avverso tale pronunzia (OMISSIS), in proprio ed esercente la potesta’ sul minore (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resistono con controricorsi autonomi la (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS)) e l’Agenzia dei Tabacchi e dei Monopoli. La (OMISSIS) ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono “violazione ed errata applicazione di norme di diritto di cui agli articoli 2050 e 2043 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Lamentano sia che la Corte territoriale non abbia correttamente applicato l’articolo 2050, in connessione con l’articolo 2043 c.c., ovvero i principi in tema di responsabilita’ aquiliana per l’esercizio di attivita’ pericolosa (la produzione e commercializzazione di prodotti da fumo). Sia che non abbia accolto la domanda degli attori nonostante avesse constatato che la convenuta (OMISSIS) non abbia fornito la prova liberatoria prevista dall’articolo 2050.

Il motivo e’ infondato.

A parte i profili di difetto di specificita’ del motivo, i ricorrenti non colgono la ratio decidendi della sentenza.

Nell’accertamento della responsabilita’ civile il primo presupposto da verificare e’ l’esistenza del nesso eziologico tra quello che s’assume essere il comportamento potenzialmente dannoso ed il danno che si assume esserne derivato. Una volta verificato che il nesso non sussiste non ha piu’ rilevanza ne’ l’accertamento di un’eventuale colpa, ne’ l’accertamento di una eventuale responsabilita’ cd. speciale (con tutto quello che ne consegue in ordine all’inversione dell’onere probatorio). Ora con la pronuncia impugnata il giudice del merito ha effettuato una valutazione della sussistenza del nesso causale, necessario ai fini della esistenza della responsabilita’ risarcitoria tanto ex articolo 2043, quanto ex articolo 2050, escludendolo. Cio’ ha fatto in applicazione del principio della causa prossima di rilievo’ costituito nella fattispecie da un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacita’ di agire, quale, appunto, la scelta di fumare nonostante la notoria nocivita’ del fumo (…). Conseguentemente va considerato irrilevante il tema della prova liberatoria ai sensi dell’articolo 2050, tema che si sarebbe dovuto affrontare ove il presupposto del nesso causale fosse stato asseverato.

Ed in ogni caso, sul punto, il giudice del merito ha effettuato un accertamento di fatto.

E quando il giudice di secondo grado esegue un accertamento di fatto, la Corte di Cassazione, per poter verificare la legittimita’ della decisione di merito sulla questione, dev’essere investita da una censura di difetto di motivazione su di un punto decisivo, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, non essendo sufficiente, a scardinare tale accertamento, una censura di violazione di norma sul procedimento, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Infatti, il motivo per cui la sentenza puo’ venir cassata e’ prima di difetto di motivazione e solo consequenzialmente di violazione della norma di diritto processuale. Pertanto nel caso di specie, ove anche ci volesse ritenere centrata la ratio decidendi questa e’ stata comunque censurata in modo eccentrico.

4.2. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio – articolo 360 c.p.c., n. 5”.

Si dolgono che la Corte d’Appello non avrebbe preso in considerazione il lungo spazio temporale in cui le imprese produttrici, pur essendo a conoscenza del grado di pericolosita’ delle sigarette e di assuefazione provocata dalla nicotina sulla liberta’ di interromper la pratica del fumo, non avevano informato in modo adeguato i consumatori dei rischi collegati all’uso del prodotto di sigarette.

11 motivo che discute della responsabilita’ contrattuale e’ assorbito a seguito del rigetto del primo, posto che l’insussistenza del nesso causale esclude anche la responsabilita’ ex articolo 1218 c.c.. Ma sarebbe stato, comunque, ugualmente inammissibile perche’ posto fuori da quanto previsto da Cassazione Sezioni Unite 8053/2014 e Cassazione Sezioni Unite 8054/2014 secondo cui la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

4.3. Con il secondo motivo, denunciano la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all’articolo 105 c.p.c., articolo 185 c.p.c., comma 5, lettera C e articolo 268 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3”.

I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello avrebbe errato la’ dove ha confermato la inammissibilita’ delle domande di risarcimento del danno iure proprio perche’ formulate dagli eredi solo nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. e percio’ tardivamente.

Il motivo e’ assorbito dal rigetto dei precedenti perche’ nessuna responsabilita’ puo’ essere attribuita ai controricorrenti. Sussiste pertanto il difetto di interesse.

Ed in ogni caso i tre motivi congiuntamente esaminati e sarebbero ugualmente inammissibili in quanto volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei dati processuali e a contestare sul piano meramente fattuale – al di la’ della veste formale conferita alla censura – il contenuto della motivazione della sentenza di appello che appare, di converso, immune da vizi logico-giuridici.

Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge, e al pagamento nei confronti dell’Agenzia dei Tabacchi e dei Monopoli in Euro 7.800 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.