il principio generale dell’accessione posto dall’articolo 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure la proprieta’ della costruzione su di esso edificata e la cui operativita’ puo’ essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti da una altrettanto specifica disposizione di legge, non torva deroga nella disciplina legale tra coniugi, in quanto l’acquisto ella proprieta’ per accessione avviene a titolo originario senza la necessita’ di apposita manifestazione di volonta’, mentre gli acquisti ai quali e’ applicabile l’articolo 177 c.c., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di origine negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprieta’ personale di uno di essi e’ a sua volta proprieta’ personale ed esclusiva di quest’ultimo in virtu’ dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell’onere della prova di aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 3 luglio 2013, n. 16670
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9801/2011 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciUata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 107/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO dell’1.12.2010, depositata il 18/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;

udito per la ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si riporta agli scritti e ribadisce come da delega, cessata la materia del contendere;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per la cessazione della materia del contendere.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., la seguente relazione.

“La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 107 depositata in data 18 gennaio 2011, confermava la decisione del Tribunale di Como, emessa in data 23 gennaio 2008 ed impugnata da (OMISSIS) nei confronti del marito (OMISSIS), con la quale era stata rigettata la domanda dell’appellante, dal quale era separata, al pagamento di una somma pari a meta’ del valore dell’immobile ultimato in costanza di matrimonio su suolo di proprieta’ esclusiva proprieta’ del marito.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), sulla base di unico e complesso motivo.

Si ritiene che in ordine all’impugnazione in esame possa emettersi ordinanza ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., stante l’evidente infondatezza del ricorso.

La (OMISSIS) denuncia violazione degli articoli 143, 177, 179 e 192 c.c., nonche’ omessa motivazione sui un fatto decisivo, sostenendo che si sarebbe dovuto presumere che i materiali impiegati per la costruzione, acquistata dal coniuge in virtu’ del principio dell’accessione, erano entrati a far parte della comunione legale, di talche’ la propria domanda di ottenere la condanna del (OMISSIS) al pagamento della somma corrispondente alla meta’ del loro valore avrebbe dovuto essere accolta.

Tale tesi non puo’ essere condivisa, essendosi la corte territoriale conformata all’orientamento secondo cui il principio generale dell’accessione posto dall’articolo 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure la proprieta’ della costruzione su di esso edificata e la cui operativita’ puo’ essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti da una altrettanto specifica disposizione di legge, non torva deroga nella disciplina legale tra coniugi, in quanto l’acquisto ella proprieta’ per accessione avviene a titolo originario senza la necessita’ di apposita manifestazione di volonta’, mentre gli acquisti ai quali e’ applicabile l’articolo 177 c.c., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di origine negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprieta’ personale di uno di essi e’ a sua volta proprieta’ personale ed esclusiva di quest’ultimo in virtu’ dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell’onere della prova di aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine (Cassazione n. 20508/2010).

La ricorrente solo in maniera generica, attraverso l’affermazione, priva di qualsiasi riferimento a specifiche risultante processuali, sostiene di aver “documentato, dedotto ed almeno parzialmente comprovato, nel giudizio di merito, ogni tipo di apporto da esso conferito alla comunione legale”, senza contrastare specificamente le risultanze di segno contrario poste a fondamento della decisione impugnata”.

Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite.

Deve, pertanto, procedersi al rigetto del ricorso, non potendosi per altro attribuire valenza all’affermazione contenuta nella nomina a sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), avulsa da qualsiasi riferimento a circostanze concrete, circa una non meglio precisata cessazione della materia del contendere.

Non si provvede in merito alle spese processuali, non avendo la parte intimate svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.