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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 18 gennaio 2018, n. 1182

Per quanto suscettibile di venir in considerazione come ipotesi intermedia tra le forme di composizione stragiudiziale e le soluzioni concordatarie della crisi dell’impresa, e per quanto oggetto di annosi dibattiti dottrinali, l’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come e’ dato desumere dalla disciplina alla quale nel tempo e’ stato assoggettato dal legislatore; disciplina che, in punto di condizioni di ammissibilita’, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessita’ di omologazione, da un lato, e meccanismi di protezione temporanea, esonero dalla revocabilita’ di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione, dall’altro, (v. l’articolo 182-bis L. Fall., nei suoi vari commi, e l’articolo 67 L. Fall., comma 3, lettera e)) suppone realizzate, nel pur rilevante spazio di autonomia privata accordato alle parti, forme di controllo e pubblicita’ sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 18 gennaio 2018, n. 1182

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8112/2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio del primo, rappresentati e difesi da se medesimi congiuntamente ed in proprio;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore fallimentare dott.ssa (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 19/2015 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i motivi nei limiti della somma pretesa con l’accordo;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

Gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiesero di essere ammessi al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a., in prededuzione, per il compenso vantato in relazione a prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex articolo 182-bis L. Fall..

Col decreto di esecutivita’ dello stato passivo, il credito venne ammesso in privilegio, ai sensi dell’articolo 2751-bis c.c., n. 2.

Il tribunale di Verona, adito ai sensi dell’articolo 98 L. Fall., ha respinto l’opposizione ritenendo la fattispecie ex articolo 182-bis L.F. estranea, per il carattere privatistico, alla disciplina delle procedure concorsuali. Ha poi affermato che in ogni caso l’accordo di ristrutturazione, pur omologato, non aveva apportato alcuna utilita’ alla massa dei creditori, essendo stato dichiarato il fallimento a distanza di poco tempo dall’omologa: segnatamente il 26-7-2013 a fronte della data di omologazione del 16-3-2012.

Per la cassazione del decreto del tribunale di Verona, depositato il 16-2-2015 e comunicato via Pec in pari data, i predetti avvocati hanno proposto ricorso affidato a due motivi.

La curatela ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato una memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nelle memorie depositate ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per comporre bonariamente la controversia. L’accordo prevede l’ammissione dei ricorrenti al passivo fallimentare in prededuzione, secondo l’ammontare per ciascuno indicato – Euro 10.000,00 quanto all’avv. (OMISSIS) ed Euro 5.000,00 ciascuno quanto agli altri. Come tale postula un provvedimento di modifica dello stato passivo.

Per giungere a un tale epilogo il collegio reputa di esaminare il fondamento dei motivi di ricorso onde fissare i principi di diritto rilevanti in materia, visto che la questione sottostante, relativa al particolare atteggiarsi del rapporto tra l’articolo 111 L.F. e l’istituto dell’accordo di ristrutturazione, non ha precedenti nella giurisprudenza della Corte.

2. Puo’ dunque osservarsi che col primo mezzo i ricorrenti, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 182-bis L. Fall., ascrivono al tribunale di avere erroneamente escluso che l’accordo di ristrutturazione dovesse rientrare tra le procedure concorsuali.

La tesi sostenuta dai ricorrenti e’ fondata.

Per quanto suscettibile di venir in considerazione come ipotesi intermedia tra le forme di composizione stragiudiziale e le soluzioni concordatarie della crisi dell’impresa, e per quanto oggetto di annosi dibattiti dottrinali, l’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come e’ dato desumere dalla disciplina alla quale nel tempo e’ stato assoggettato dal legislatore; disciplina che, in punto di condizioni di ammissibilita’, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessita’ di omologazione, da un lato, e meccanismi di protezione temporanea, esonero dalla revocabilita’ di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione, dall’altro, (v. l’articolo 182-bis L. Fall., nei suoi vari commi, e l’articolo 67 L. Fall., comma 3, lettera e)) suppone realizzate, nel pur rilevante spazio di autonomia privata accordato alle parti, forme di controllo e pubblicita’ sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali.

L’appartenenza al diritto concorsuale puo’ del resto considerarsi implicitamente contrassegnata dalle decisione nelle quali questa Corte ha accostato l’accordo al concordato preventivo, quale istituto affine nell’ottica delle procedure alternative al fallimento (v. per spunti Cass. n. 2311-14; n. 16950-16).

3. Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 L. Fall., i ricorrenti ascrivono al tribunale di Verona di aver erroneamente escluso la prededuzione in base al mero fatto della successiva dichiarazione di fallimento, quando invece nessun addebito era stato mosso, o sarebbe stato possibile muovere, a essi ricorrenti in relazione alla presunta carenza di fattibilita’ dell’accordo raggiunto e, poi, omologato.

4. Anche il secondo motivo pone una critica fondata.

Giova premettere che in ordine al concordato preventivo questa Corte ha affermato che il credito del professionista (nella specie, un avvocato) che abbia svolto attivita’ di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda, rientra de plano tra i crediti sorti “in funzione” della procedura e, come tale, a norma dell’articolo 111 L. Fall., comma 2, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (v. Cass. n. 22450-15).

La ragione specifica di tale affermazione va rinvenuta nell’essere l’ammissione al concordato in se’ sintomatica della funzionalita’ delle attivita’ di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della domanda e alle eventualmente successive sue integrazioni, giacche’ la norma detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio (v. pure Cass. n. 8533-13 e n. 8958-14).

La spiegazione rileva anche a proposito delle prestazioni funzionali all’accordo di ristrutturazione, nel senso che, avutasi l’omologazione, non e’ necessario verificare la definitiva tenuta del “risultato” delle prestazioni medesime (il risultato ultimo).

Invero le prestazioni vanno correlate al segno della funzionalita’ di accesso alla procedura minore per la quale sono state svolte. L’utilita’ concreta per la massa dei creditori, ove poi consegua il fallimento, non e’ richiesta, atteso che i concetti – di funzionalita’ e di utilita’ concreta – non possono essere sovrapposti, e men che meno confusi tra loro. In particolare la norma di cui all’articolo 111 L. Fall., comma 2, come e’ stato osservato per il concordato preventivo (appunto da Cass. n. 22450-15), risulterebbe priva di senso e non potrebbe mai ricevere applicazione nel fallimento consecutivo se la funzionalita’ delle prestazioni svolte allo scopo di ottenere l’ammissione alla procedura alternativa dovesse essere nuovamente valutata ex post con riguardo al fallimento che sia stato infine comunque dichiarato.

Cio’ sta a significare che non puo’ escludersi la funzionalita’ della prestazione, per gli effetti di cui all’articolo 111 L. Fall., per il semplice fatto che all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione sia conseguito il fallimento. Mentre e’ possibile che l’opera intellettuale prestata dal difensore sia valutata di nessuna utilita’ per la massa dei creditori poiche’ prestata in condizioni che sin dall’inizio non consentivano nessun salvataggio dell’impresa.

5. Il decreto del tribunale di Verona va dunque cassato previa fissazione dei suddetti principi di diritto.

L’accordo raggiunto inter partes rende ovviamente non necessari ulteriori accertamenti di fatto, sicche’ la Corte puo’ decidere la causa anche nel merito, ammettendo i crediti in prededuzione al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a. nella misura per ciascun creditore indicata e ordinando in tal senso al curatore di effettuare le opportune variazioni dello stato passivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette in prededuzione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a. l’avv. (OMISSIS), per l’importo di Euro 10.000,00, e gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’importo di Euro 5.000,00 ciascuno; ordina la variazione dello stato passivo del fallimento medesimo; compensa le spese dell’intero giudizio.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.