Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 19 aprile 2018, n. 9763

nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e quest’ultimo non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non e’ configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi lo stesso informato della rischiosita’ dei titoli acquistati.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 19 aprile 2018, n. 9763

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17370/2014 R.G. proposto da:

(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il loro studio in (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bolzano n. 2/14 depositata il 13 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 2 febbraio 2018 dal Consigliere Paolo Fraulini.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Bolzano ha condannato la (OMISSIS) S.P.A. a pagare a (OMISSIS) la somma di Euro 18.689,69 e a (OMISSIS) la somma di Euro 25.561,81, oltre accessori.

Il giudice di appello, dopo aver respinto un’eccezione di improcedibilita’ dell’impugnazione, ha rilevato che gli (OMISSIS) avevano proposto due distinte domande: la prima avente a oggetto la risoluzione delle operazioni di acquisto di titoli (OMISSIS) e (OMISSIS), con conseguente tutela restitutoria; la seconda avente a oggetto la tutela risarcitoria delle operazioni di acquisto di titoli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Ha quindi rilevato che la circostanza che in fase di appello gli (OMISSIS) non avessero invocato la tutela risarcitoria con riferimento ai titoli acquistati (OMISSIS) e (OMISSIS) precludeva la possibilita’ di accogliere la loro domanda sul punto, posto che l’inadempimento della banca era relativo all’omissione di informazioni, che si poneva su un piano precontrattuale e poteva dunque essere fonte di sola tutela risarcitoria e non anche restitutoria, siccome conseguenza della risoluzione del contratto di negoziazione. Con riguardo invece ai titoli (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte territoriale ha osservato che la banca era inadempiente ai propri obblighi comportamentali inerenti il servizio reso e l’ha conseguentemente condannata a risarcire il danno derivante dall’inadempimento, diversificandone l’importo in dipendenza dell’accertato diverso concorso nella causazione del danno.

Avverso tale sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono con tre motivi resistiti dalla (OMISSIS) S.P.A. con controricorso e ricorso incidentale affidato a un motivo, resistito dagli (OMISSIS) con controricorso; le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale lamenta:

1.1. Primo motivo: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1453 c.c.. Illegittimita’ della sentenza della Corte di appello nella parte in cui nega che la violazione delle regole di condotta poste dal contratto quadro e dalla normativa di settore possa dar luogo alla risoluzione dei contratti di investimento contestati” deducendo l’erroneita’ della sentenza impugnata laddove, in ipotesi di inadempimento degli obblighi previsti dal contratto quadro, limiterebbe la tutela dell’investitore alla sola azione risarcitoria.

1.2. Secondo motivo: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. – Illegittimita’ della sentenza della Corte di appello nella parte in cui nega la tutela risarcitoria con riferimento ai titoli (OMISSIS) e (OMISSIS)” deducendo l’erroneita’ della sentenza impugnata laddove avrebbe circoscritto la propria pronuncia alla domanda di risoluzione/restituzione formulata dai ricorrenti in secondo grado omettendo di prendere in considerazione il profilo risarcitorio.

1.3. Terzo motivo: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c., comma 2, in combinato disposto con gli articoli 1175 e 1375 cod. civ. e Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21 (“TUF”) e relative norme di attuazione Illegittimita’ della sentenza della Corte di appello nella parte in cui afferma che i signori (OMISSIS) hanno concorso nella determinazione del danno da essi subito nega la tutela risarcitoria con riferimento ai titoli (OMISSIS) e (OMISSIS)” deducendo l’erroneita’ della sentenza impugnata laddove avrebbe applicato alla fattispecie la disciplina dell’articolo 1227 cod. civ. e comunque applicato un giudizio valutativo sulla migliore condotta del cliente ex post, non avvedendosi che e’ l’intermediario in esecuzione dei propri obblighi a dover semmai avvisare il cliente del negativo andamento del titolo e consigliare il disinvestimento.

1.4. Il ricorso incidentale lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, deducendo l’erroneita’ della sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di considerare che nel giudizio erano stati allegati fatti sintomatici della qualita’ di esperti del settore finanziario in capo agli (OMISSIS), come il portafoglio titoli di ammontare superiore ai trentatre’ milioni di Euro, la qualita’ di amministratori di holding finanziarie, la qualita’ di promotori di una societa’ finanziaria, i contatti con banche d’affari straniere e precedenti investimenti in titoli altamente speculativi;

tutte circostanze che avrebbero dovuto indurre a qualificare come alto il loro profilo di rischio, con conseguente esonero della banca da ogni responsabilita’.

2.Il ricorso principale e’fondato, nei limiti delle considerazioni che seguono.

2.1. I primi due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati nei sensi che seguono. La Corte di appello afferma a pagina 16 della sentenza che l’inadempimento agli obblighi informativi da parte dell’intermediario darebbe luogo a responsabilita’ precontrattuale e che quindi la domanda di restituzione del controvalore dell’investimento non sarebbe accoglibile a tale titolo in quanto non sarebbe possibile far discendere la risoluzione del contratto dalla violazione di obblighi di comportamento precontrattuali. Tale affermazione, in astratto condivisibile, finisce tuttavia per collidere con la corretta interpretazione della latitudine della domanda formulata dagli odierni ricorrenti e quindi per porsi in contrasto con l’insegnamento in materia di questa Corte. Invero Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24947 del 23/10/2017, ha chiarito in linea preliminare che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non e’ tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. Nella fattispecie oggetto di quell’esame, esattamente come accade in questo processo, questa Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di appello nella parte in cui aveva pronunciato la risoluzione per inadempimento del contratto di intermediazione finanziaria dedotto in giudizio, unica fonte obbligatoria di natura negoziale della fattispecie, sebbene con la domanda fosse stata formalmente chiesta la restituzione del controvalore dell’investimento effettuato per il tramite dell’intermediario. Dunque l’errore della Corte territoriale risiede nell’aver respinto la domanda degli investitori relativamente ai titoli (OMISSIS) e (OMISSIS) con un’argomentazione esclusivamente formale, distinguendo tra domanda restitutoria e risarcitoria e ritenendo che si vertesse in ipotesi di responsabilita’ esclusivamente precontrattuale. Era invece suo preciso compito indagare la complessiva volonta’ degli investitori, come desumibile dall’esame dell’intero atto introduttivo e delle successive difese, verificando se con la richiesta di restituzione delle somme investite gli attori intendessero implicitamente chiedere la risoluzione del contratto quadro, ovvero dei singoli ordini di acquisto. Infatti questa Corte ha gia’ chiarito che le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benche’ esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest’ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento non puo’ rinvenirsi nel contratto quadro (Sez. 1 – Sentenza n. 20620 del 31/08/2017; Sez. 1 – Sentenza n. 20617 del 31/08/2017; Sez. 1 -, Sentenza n. 16861 del 07/07/2017; Sez. 1 -, Sentenza n. 12937 del 23/05/2017), senza che la risoluzione del singolo contratto esecutivo integri una risoluzione parziale del contratto quadro (Sez. 1, Sentenza n. 8394 del 27/04/2016). La discriminante tra possibilita’ di risoluzione dei singoli ordini rispetto alla necessita’ di risoluzione del contratto quadro e’ stata identificata nella diversa incidenza che puo’ avere l’inadempimento degli obblighi d’informazione posti a carico degli intermediari finanziari; se esso si colloca in epoca antecedente rispetto alle operazioni di investimento comporta la risoluzione dell’intero rapporto; in caso contrario e’ possibile dichiarare risolti i singoli ordini impartiti alla banca (Sez. 1, Sentenza n. 16820 del 09/08/2016). Il giudice del rinvio dovra’ quindi rinnovare il giudizio alla luce dei citati principi.

2.2. Il terzo motivo e’ parimenti fondato. Questa Corte ha gia’ affermato che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e quest’ultimo non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non e’ configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi lo stesso informato della rischiosita’ dei titoli acquistati (Sez. 1, Sentenza n. 9892 del 13/05/2016). L’errore della Corte di appello e’ stato dunque quello di applicare immediatamente alla fattispecie la disciplina dell’articolo 1227 cod. civ. senza indagare quale sia stata l’incidenza della omissione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario nella determinazione degli investitori di mantenere i titoli in portafoglio nonostante l’andamento negativo della loro redditivita’. Per vincere la presunzione di responsabilita’ esclusiva che grava sull’intermediario in conseguenza dell’accertamento del mancato assolvimento degli obblighi informativi, e’ necessario che venga fornita la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca, e correlativamente quella del comportamento negligente del cliente. Ma tale relazione deve basarsi sull’individuazione di elementi di anomalia che dimostrino come l’intermediario abbia fornito al cliente ogni notizia utile per avvertirlo del sopravvenuto rischio di investimento e che il cliente investitore abbia consapevolmente eluso tali indicazioni interrompendo in tal modo il vincolo di responsabilita’ della banca e integrando quindi l’ipotesi di cui all’articolo 1227 cod. civ. (vedi sul punto Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 19417 del 03/08/2017). Tali obblighi di informazione sull’andamento negativo sono infatti dovuti al cliente in esecuzione del contratto di investimento e del tutto a prescindere dalla diversa ipotesi del servizio di consulenza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18702 del 23/09/2016). Il giudice del rinvio effettuera’ dunque una nuova valutazione sulla sussistenza del concorso di colpa degli investitori applicando i citati principi.

Il ricorso incidentale e’ inammissibile. La censura lamenta la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Tuttavia la presente controversia e’ regolata dal nuovo testo dell’articolo citato, essendo la sentenza stata depositata dopo l’11 settembre 2012, e quindi il vizio di motivazione e’ denunciabile in cassazione ai sensi del citato articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cassazione Sezioni Unite n. 8053/2014). Nella specie il motivo non identifica tali patologie, ma sostanzialmente critica l’insufficienza e la contraddittorieta’ della motivazione quanto al suo esito finale.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in altra composizione, cui e’ devoluta anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.