L’istituto dell’adempimento dell’obbligo del terzo, infatti, non comporta ontologica incompatibilita’ con la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o di mandato, potendo il solvens legittimamente assumere la veste di un rappresentante (articolo 1387 c.c.) o quella di un mandatario (articolo 1703 c.c.). La sussistenza di un mandato, non e’, dunque, ex se idonea e sufficiente al fine di riconoscere la fondatezza della domanda di ripetizione di indebito oggettivo.

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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|8 settembre 2022| n. 26505

Data udienza 14 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16931/2019 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS)Lantini Bruno (OMISSIS)Giaconi Luca (OMISSIS)Pappalardo Lorenzo (OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS) Spa, in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2204/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/06/2022 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:

1. La (OMISSIS) S.p.A., in amministrazione straordinaria, convenne in giudizio (OMISSIS) per la restituzione di una somma di danaro che sosteneva essere stata versata su ordine e disposizione della (OMISSIS) spa in pagamento del cd. Premio Scudetto corrisposto a 14 giocatori della (OMISSIS); pagamento che sosteneva essere avvenuto senza causa, per non essere mai intervenuto alcun rapporto obbligatorio tra (OMISSIS) ed il convenuto, ne’ tra questo e la (OMISSIS) spa.

Il Tribunale di Roma respinse la domanda, ritenendo che quello effettuato dalla (OMISSIS) costituiva pagamento del terzo trovante causa nell’adempimento dell’obbligo assunto dalla (OMISSIS) con i calciatori (tra i quali il (OMISSIS)), del quale la stessa attrice era a conoscenza per far parte del medesimo gruppo societario al quale la Societa’ Sportiva apparteneva.

2. La sentenza fu riformata dalla Corte d’appello di Roma, la quale ordino’, dunque, al (OMISSIS) di restituire alla (OMISSIS) la somma in questione.

3. Per la cassazione dell’ultima, citata sentenza propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) attraverso un solo motivo. Resiste con controricorso la (OMISSIS) spa in amministrazione straordinaria.

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 1180, 1414, 1415, 1416 e 1417 c.c..

Il motivo di ricorso esordisce con la considerazione che era pacificamente inesistente l’operazione di finanziamento di (OMISSIS) (collegata all’acquisto delle Azioni della (OMISSIS) da parte dei giocatori) ed era simulato il relativo ordine impartito da (OMISSIS) a (OMISSIS) di effettuare il pagamento. Se ne dedurrebbe, dunque, che quello della (OMISSIS) costitui’ spontaneo adempimento dell’obbligo del terzo (sul punto e’ rimarcata la circostanza che i consigli di amministrazione sia della (OMISSIS), sia della (OMISSIS) erano presieduti da tal (OMISSIS)).

5. Questa Corte ha gia’ definito medesime controversie tra la stessa (OMISSIS) ed altri calciatori della (OMISSIS). In particolare, le sentenze Cass. n. 8101-8102-8103-8104/2020 hanno accolto i ricorsi di altri calciatori avverso le sentenze della Corte d’appello di Roma che, con medesima motivazione di quella attualmente impugnata, aveva ordinato al ricorrente di restituire alla (OMISSIS) la somma da questa corrispostagli.

Il motivo e fondato e va accolto nella parte in cui invoca la violazione dell’articolo 1180 c.c., da parte della Corte territoriale che ha accolto la domanda attorea.

L’istituto dell’adempimento dell’obbligo del terzo, infatti, non comporta ontologica incompatibilita’ con la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o di mandato, potendo il solvens legittimamente assumere la veste di un rappresentante (articolo 1387 c.c.) o quella di un mandatario (articolo 1703 c.c.).

La sussistenza di un mandato, per come accertata dalla Corte territoriale non e’, dunque, ex se idonea e sufficiente al fine di riconoscere la fondatezza della domanda di ripetizione di indebito oggettivo.

Nel giudizio di merito risulta accertato che (OMISSIS) S.p.A. verso la somma oggetto di causa a (OMISSIS) su disposizione, in nome e per conto della societa’ (OMISSIS) S.p.A..

Conseguentemente, (OMISSIS) S.p.A., effettuo’ il pagamento non per proprio conto bensi’ su mandato della societa’ suddetta, nell’interesse ed in rappresentanza di questa.

Applicando predetti principi al caso di specie, risulta erronea la ricostruzione della Corte territoriale che ha qualificato il pagamento in oggetto come pagamento sine causa. Infatti, la causa del versamento che (OMISSIS) effettuo’ in favore dell’odierno controricorrente va individuata proprio nel mandato che la (OMISSIS) S.p.A. conferi’ alla (OMISSIS) S.p.A..

Del pari erronea risulta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello nega la sussumibilita’ della vicenda nella fattispecie di cui all’articolo 1180 c.c., stante la carenza del requisito della spontaneita’ del pagamento.

L’errore della Corte sta proprio nell’indagare il requisito della “spontaneita’”, non gia’ rispetto a (OMISSIS) S.p.A., in qualita’ di mandante, bensi’ rispetto a (OMISSIS) S.p.A., essendo quest’ultima mera mandataria.

Infine, essendo il mandatario un mero esecutore, quandanche si ritenesse che la (OMISSIS) S.p.A. abbia disposto detti pagamenti in maniera non spontanea, comunque, solo tale societa’ sarebbe legittimata a domandare la restituzione delle somme, essendo il mandante in nome e per conto del quale il pagamento fu effettuato.

Al piu’, la (OMISSIS) S.p.A., nel dedurre che la (OMISSIS) esegui’ un pagamento non dovuto, avrebbe dovuto proporre la domanda di restituzione in nome o per conto della prima e in qualita’ di sua mandataria.

6. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione personale.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione personale.

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Avv. Umberto Davide

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