L’affidamento ad un solo genitore è previsto dall’art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario; valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell’interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico. Tale giudizio va formulato, in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione. Integrano comportamenti altamente sintomatici dell’inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell’obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell’esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all’interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso.

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Tribunale|Novara|Civile|Sentenza|9 gennaio 2023| n. 8

Data udienza 21 dicembre 2022

TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Simona Delle Site – Presidente

Dott.ssa Francesca Iaquinta – Giudice

Dott.ssa Veronica Zanin – Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2019 promossa da:

H.B. (C.F.: (…))

Rappresentato e difeso dall’Avv… .e dall’Avv. …ed elettivamente domiciliato pesso lo studio dei predetti difensori in Trecate (NO) giusta procura in atti;

Ricorrente

contro

S.K. (C.F. (…))

Rappresentata e difesa dall’Avv. …ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;

Resistente

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/2/2014 a Novara, trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Novara al n. 11, parte I, anno 2014.

Dal matrimonio è nato a Novara il 10/9/2015 il minore I.B..

Con ricorso depositato in data 17/10/2019, H.B. ha convenuto in giudizio S.K., chiedendo che venga pronunciata la separazione personale dalla stessa. Con riferimento alla prole, lo stesso ha chiesto l’affido condiviso del minore, con collocamento presso la madre ed assegnazione della casa coniugale. Sotto il profilo economico, il ricorrente ha chiesto che venga previsto un contributo a favore della prole pari ad Euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Parte ricorrente ha dedotto che: a) il rapporto coniugale si è presto rivelato infelice, a causa della condotta della resistente, che si è sempre disinteressata della famiglia, sia sotto un profilo morale che materiale, rendendosi responsabili di aggressioni fisiche e verbali a danno del ricorrente; b) per evitare che la situazione familiare degenerasse, lo stesso si è, dunque, allontanato dalla casa familiare nel settembre del 2018; c) dalla separazione, la madre non consente al padre di pernottare con il figlio; d) il ricorrente lavora con contratto a tempo indeterminato e percepisce 1200 Euro mensili a titolo di stipendio; e) la ricorrente svolge, invece, lavori saltuari; f) per evitare conseguenze pregiudizievoli per il minore, affetto da grave patologia, si rende necessario disporre l’intervento dei Servizi Sociali, anche al fine di consentire le visite tra padre e figlio.

Con memoria depositata il 19/1/2020, si è costituita in giudizio S.K., aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo l’addebito della stessa al marito. Con riferimento alla prole minore, parte resistente ne ha chiesto l’affido esclusivo, con collocamento presso di sé. Sotto il profilo economico, la resistente ha, infine, chiesto il riconoscimento di un contributo di Euro 150,00 a proprio favore e di Euro 350,00 a favore del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Parte resistente ha dedotto che: a) il ricorrente percepisce in realtà un retribuzione di Euro 1.600,00 mensili; b) la resistente, durante il matrimonio, non ha mai lavorato, dovendo provvedere alle cure del figlio minore, portatore di handicap; c) allo stato, la stessa lavora con contratto a tempo indeterminato per 24 ore settimanali, percependo una retribuzione di Euro 700,00 mensili circa; d) il ricorrente non ha mai consentito che la resistente lavorasse, le ha sempre impedito l’autonoma uscita i casa, la gestione dei bisogni della famiglia, isolandola a livello culturale e relazionale; e) alla fine del settembre del 2018, il ricorrente ha abbandonato la casa familiare, facendo mancare ogni forma di sostegno materiale o morale alla famiglia; f) il ricorrente occupa attualmente un appartamento di edilizia popolare, ottenuto grazie all’invalidità del figlio; g) il ricorrente non ha comunicato il proprio indirizzo, non ha mai versato gli assegni familiari alla moglie, non ha più nulla comunicato per il conseguimento della pratica di invalidità del figlio; h) la resistente, nel febbraio del 2019, si è presentata a casa del ricorrente per farvi rientro con il figlio disabile, ma lo stesso ne ha negato l’accesso, anche alla presenza della Polizia.

All’udienza del 28.1.2020, le parti sono comparse avanti al Presidente. Parte ricorrente ha dedotto la perdita della propria occupazione, a partire dal febbraio del 2019. Parte resistente ha dichiarato di essere divenuta assegnataria di casa popolare.

Il Presidente, in via provvisoria ed urgente ha disposto l’affido condiviso del minore, con collocamento dello stesso presso la madre ed assegnazione della casa familiare alla stessa. Ha, poi, demandato ai servizi sociali per la regolamentazione delle visite tra padre e figlio, secondo un Calendario dagli stessi individuato. Sotto il profilo economico, ha stabilito un contributo al mantenimento a carico del ricorrente e favore della prole di Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

All’udienza del 20/10/2020, le parti sono comparse avanti al GI che ha assegnato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

All’ udienza del 16/1/2021, le parti hanno dato atto di non aver avanzato istanze istruttorie e chiesto l’acquisizione della relazione già richiesta ai Servizi Sociali competenti.

All’udienza del 15/6/2021, le parti hanno chiesto la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 12.7.2022, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.

In data 20.7.2022, il PM ha formulato le proprie conclusioni.

Le istanze istruttorie

Le parti non hanno depositato le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..

Parte resistente ha, invero, formulato istanza di ammissione di prova testimoniale.

All’udienza del 16/2/2021, tuttavia, entrambi i procuratori hanno dichiarato di non avere avanzato istanze istruttorie, insistendo unicamente nell’acquisizione della relazione dei Servizi Sociali. All’udienza del 15/6/2021, le stesse hanno, poi, chiesto la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.

Il Collegio ritiene di poter interpretare il contegno processuale di parte resistente quale rinuncia implicita alle istanze formulate nel proprio atto introduttivo. La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di affermare che: “in tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l’espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso; sicché, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l’espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa”.

Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato l’implicita rinuncia all’ammessa prova testimoniale nel fatto che la parte istante aveva chiesto non già la fissazione dell’udienza per l’assunzione della prova, bensì la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni (Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007).

Si tratta, dunque, del medesimo contegno processuale tenuto nel caso di specie, vieppiù rafforzato da quanto dedotto all’udienza del 16/2/2021.

In ogni caso, anche volendo diversamente ragionare, le istanze istruttorie formulate nella memoria depositata in data 8/10/2020 non risultano ammissibili, atteso che:

– i capitoli 1, 2 e 3 sono formulati in modo generico e valutativo;

– i capitoli 4,5,6 e 7 sono superflui ai fini della decisione.

La domanda di separazione.

La domanda è fondata e va accolta.

La separazione di fatto tra i coniugi e la natura delle doglianze esposte da ciascuna delle parti sono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione d’intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.

La domanda di separazione deve pertanto trovare accoglimento.

La domanda di addebito

Parte resistente ha chiesto l’addebito della separazione al ricorrente, deducendo che lo stesso, nel settembre del 2018, ha abbandonato la casa familiare, facendo totalmente mancare il proprio supporto, morale e materiale, alla moglie e al figlio.

Parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha confermato di essersi spontaneamente allontanato dalla casa familiare, deducendo, tuttavia, che detto allontanamento si è reso necessario a fronte delle condotte violente della moglie.

Si osserva che, sulla base di un principio più volte affermato dalla Suprema Corte “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 648 del 15/01/2020).

Grava, dunque, sulla parte che abbia abbandonato la casa coniugale provare che l’intollerabilità della convivenza si è verificata in un momento antecedente.

Parte ricorrente, al contrario, non ha provato, né chiesto di provare, la predetta circostanza, cosicché la domanda di addebito deve ritenersi fondata.

La domanda di riconoscimento del contributo al mantenimento del coniuge.

Parte resistente ha chiesto il riconoscimento di un contributo a proprio favore da parte del coniuge.

Ai fini della decisione, pare preliminarmente necessario chiarire i presupposti per il riconoscimento del contributo al mantenimento a favore del coniuge.

Ai sensi dell’art. 156 c.c., il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione” (vedi, in particolare, Cass. civ. Sez. I Sent., 16/05/2017, n. 12196).

L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo, si rende, dunque, necessario verificare, in primo luogo, la condizione patrimoniale e reddituale di parte ricorrente, nonché le rispettive capacità economiche delle parti.

Parte resistente ha prodotto comunicazione da parte del datore di lavoro, da cui risulta la trasformazione del proprio contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 11/9/2019. Al fine di provare la propria retribuzione, la stessa ha prodotto 6 buste paga, che attestano una retribuzione mensile media pari ad Euro 700,00 mensili. La stessa ha, poi, dedotto ma non provato le spese abitative sostenute, certamente presumibili ma di cui non è noto l’ammontare.

Parte ricorrente ha dedotto, ma non provato, di aver svolto attività lavorativa sino al febbraio del 2019, percependo una retribuzione di Euro 1.200,00 mensili. Ha, invece, provato la cessazione del proprio rapporto di lavoro a febbraio del 2019.

In assenza di istanze istruttorie da parte, tuttavia, non può ritenersi provato uno squilibrio reddituale tra le parti, idoneo a giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della resistente. La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.

L’affido ed il collocamento del minore; il diritto di visita del genitore non collocatario.

In ordine all’affidamento della prole, il Tribunale deve applicare il precetto di cui all’art. 337ter, co. 2, c.c., disponendo, di regola, l’affidamento condiviso del minore, in ossequio al principio della bigenitorialità.

Resta, al contrario, pienamente vigente l’art. 337quater, co. 1, c.c., e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell’affidamento condiviso, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell’organo giudicante che deve attuare l’interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L’affidamento ad un solo genitore è previsto dall’art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario; valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell’interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008).

A parere della Suprema Corte, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902).

Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore; sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell’inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell’obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell’esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all’interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).

Nel caso di specie, parte resistente ha dedotto di essersi sempre occupata in via esclusiva del figlio minore, affetto da disabilità grave. Ha, poi, dedotto l’avvenuto abbandono morale e materiale da parte del padre seguito all’abbandono dalla casa coniugale. Da ultimo, ha affermato il mancato esercizio del diritto di visita nel corso del procedimento.

Tutte le circostanze dedotte non sono mai state contestate, né con il deposito di comparsa di costituzione, né con successivi atti, né in sede d’udienza. Dalla relazione dei Servizi Sociali depositata nel 2021, peraltro, non emerge che il ricorrente abbia preso contatti con gli stessi al fine di attivare gli incontri previsti in sede di ordinanza presidenziale.

Orbene, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In virtù del principio di non contestazione, dunque, il Collegio ritiene che le condotte di grave disinteresse successive all’abbandono della casa coniugale possano ritenersi ammesse, oltreché confermate dal contegno processuale e dall’assenza di contatti con i Servizi Sociali competenti.

Detto disinteresse, considerata la condizione di disabilità del minore e le precarie condizioni economiche del nucleo familiare (anche e soprattutto sotto il profilo abitativo) non consentono evidentemente di formulare un giudizio positivo in ordine alla capacità genitoriale del ricorrente.

Al contrario, dalla Relazione prodotta dai Servizi Sociali competenti, emerge l’idoneità della resistente nella cura del minore, di cui la stessa si è sempre occupata personalmente, senza alcun rilievo da parte degli enti coinvolti a sostegno del nucleo, del Servizio Sanitario e della scuola.

Può, dunque, trovare accoglimento la domanda di affido esclusivo del minore alla madre.

Per le medesime ragioni, si ritiene di confermare il collocamento del minore presso la resistente, con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare.

Il Collegio non ritiene, invece, opportuno regolamentare allo stato i l diritto di visita del padre, stante il disinteresse dello stesso manifestato nel corso del giudizio. Lo stesso, in caso di richiesta dallo stesso formulata, potrà essere regolamentato secondo un Calendario predisposto dai Servizi Sociali, avendo riguardo al preminente interesse del minore.

Il contributo al mantenimento della prole minore.

Ai sensi dell’art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Come sopra evidenziato, parte resistente ha prodotto comunicazione da parte del datore di lavoro, da cui risulta la trasformazione del proprio contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 11/9/2019. Al fine di provare la propria retribuzione, la stessa ha prodotto 6 buste paga, che attestano una retribuzione mensile media pari ad Euro 700,00 mensili. La stessa ha, poi, dedotto ma non provato le spese abitative sostenute, certamente presumibili ma di cui non è noto l’ammontare. Occupandosi in via primaria della cura della prole con disabilità, deve presumersi l’impossibilità di incrementare l’orario di lavoro.

Parte ricorrente ha dedotto, ma non provato, di aver svolto attività lavorativa sino al febbraio del 2019, percependo una retribuzione di Euro 1.200,00 mensili. Ha, invece, provato la cessazione del proprio rapporto di lavoro a febbraio del 2019. Lo stesso, negli atti successivi, non ha mai dedotto, né provato la ricerca di una nuova occupazione. Risulta dalla relazione dei Servizi Sociali che il ricorrente lavorasse nel 2017 presso altro datore di lavoro. Considerata detta circostanza e l’età dello stesso (40 anni) deve presumersi una capacità lavorativa, peraltro mai contestata. Considerata l’assenza di svolgimento in via diretta di compiti di cura ed il mancato esercizio del diritto di visita, le condizioni e le esigenze del minore e la condizione reddituale materna, il Collegio ritiene equo confermare il contributo previsto in sede presidenziale.

Le spese di lite

Considerata la natura necessaria della pronuncia sullo status, l’accoglimento della domanda di addebito e di affido esclusivo ma, d’altro canto, la soccombenza di parte attrice relativamente alla domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento a proprio favore, le spese di lite devono compensarsi nella misura di 1/3. I restanti 2/3 devono essere regolati sulla base della soccombenza e posti a carico di parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 nella versione ratione temporis applicabile, avendo riguardo alle cause di valore indeterminabile a complessità media, valori minimi per la fase istruttoria e mede per le restanti fasi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara la separazione tra H.B. e S.K., che hanno contratto matrimonio in data 12/2/2014 a Novara, trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Novara al n. 11, parte I, anno 2014;

2. dichiara l’addebito della separazione a H.B.;

3. dispone l’affido esclusivo del minore I. alla madre, con collocamento presso la stessa;

4. assegna la casa familiare a S.K.;

5. dispone la perdurante presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Novara;

6. dispone che il diritto di visita del padre venga esercitato solo in caso di richiesta ai Servizi Sociali competenti, secondo un Calendario dagli stessi approntato nell’interesse del minore;

7. dispone che H.B. contribuisca indirettamente al mantenimento del figlio versando a S.K., in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l’importo di Euro 300,00 mensili, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI; e pagando o rimborsando il 60% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) relative al figlio, come di seguito specificate :

I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all’esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;

II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all’esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;

III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all’esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa – buoni pasto;

IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all’esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) asse scolastiche universitarie di istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto; f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico);

V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all’esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) viaggi e vacanze; c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo; una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;

8. compensa le spese di lite nella misura di 1/3;

9. pone i restanti 2/3 a carico di H.B., che liquida in Euro 6.185,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;

10. manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novara, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.

Conclusione

Novara, così deciso nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.