Per quanto riguarda la contestazione inerente il c.d. ammortamento alla francese, la stessa si fonda su un travisamento del meccanismo di determinazione delle rate. E’ sufficiente in questa sede rilevare che con tale metodo di ammortamento la quota di interessi viene calcolata sulla quota di capitale che residua dopo il pagamento della prima o delle precedenti rate. Non si può, inoltre, in radice parlare di fenomeno anatocistico, posto che l’istituto di cui all’art. 1283 cod. civ. consiste nell’applicazione di interessi su interessi che sono scaduti. ( in tal senso, quindi, si deve evidenziare che non ogni forma di interesse composto determina il prodursi di un effetto anatocistico).

 

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto bancario si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di mutuo: aspetti generali.

Mutuo fondiario e superamento dei limiti di finanziabilità.

Il contratto autonomo di garanzia: un nuova forma di garanzia personale atipica

La fideiussione tra accessorietà e clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni

Il contratto di leasing o locazione finanziaria

Per approfondire la tematica degli interessi usurari e del superamento del tasso soglia si consiglia la lettura del seguente articolo: Interessi usurari pattuiti nei contatti di mutuo

Tribunale Padova, Sezione 2 civile Sentenza 23 luglio 2018, n. 1564

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Padova, Sezione Seconda Civile, in persona del dott. Luca Marani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 4.4.2016 al n. 2971/2016 del ruolo generale promossa con atto di citazione

DA

(…), nata a F. il (…), e (…), nata a T. P. (P.) il (…), rappresentati e difesi in causa dall’avv. Gi.Ci. ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. An.Za. in Cittadella (PD), via (…), per procura rilasciata a margine dell’atto di citazione

– attori –

CONTRO

(…) S.P.A., con sede in M., viale (…), in persona dei suoi procuratori (…) e (…), rappresentata e difesa in causa dall’avv. St.Fe. del foro di Como e dall’avv. Ri.Pr. del foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Padova, via (…), per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta

– convenuta –

Oggetto: contratti bancari;

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia verte sul contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria a rogito del notaio (…), rep. (…) e racc. (…), stipulato da (…) e da (…) in data 30.07.1999 per la somma di Lire 100.000.000 e per la durata di anni venti.

Secondo le attrici con il predetto contratto è stato pattuito un tasso usurario.

In subordine, è stata eccepita l’indeterminatezza a causa della mancata indicazione dell’ISC contrattuale. Ulteriormente le attrici hanno censurato il prodursi di un fenomeno anatocistico in conseguenza dell’utilizzo del c.d. ammortamento alla francese (che contrasterebbe con gli artt. 1346, 1418, 1419, 1283, 1284, 1322 cod. civ. nonché con l’art. 9, comma 1, della L. n. 1292 del 1998 che vieta l’abuso di dipendenza economica).

La prima contestazione si fonda (come le altre) sulle risultanze della consulenza di parte (a firma dell’ing. (…)). Le attrici, a fronte di un tasso soglia pari al 7,380%, hanno evidenziato, tra l’altro, la previsione di un tasso di mora contrattuale dell’8,950%, di un tasso effettivo di mora del 19,695% ed di un tasso effettivo di estinzione anticipata del 54,295%, con conseguente diritto di ottenere la restituzione ex art. 1815, comma 2, cod. civ. di Euro 30.734,09.

Dalle altre contestazioni deriva per le mutuatane l’obbligo della restituzione degli interessi ultralegali.

La banca si è costituita in giudizio ricordando alcuni dati relativi al mutuo di cui è causa (tra l’altro, si è posto in evidenza che tale mutuo è stato estinto per surroga il 3.2.2009). La convenuta ha negato la pattuizione di interessi usurari ed il prodursi di effetti anatocistici. Inoltre, secondo (…) non sussiste alcuna indeterminatezza del piano di ammortamento in quanto il mutuo è stato stipulato prima dell’introduzione dell’obbligo di indicare l’ISC.

Le contestazioni delle attrici in merito alla violazione della L. n. 108 del 1996 sono prive di fondamento.

Va innanzitutto premesso che è pacifica secondo questo Giudicante la rilevanza degli interessi moratori ai fini della normativa anti-usura. Ci si limita in tal senso a richiamare un orientamento che ha trovato l’avvallo della Corte Costituzionale (sentenza n. 29 del 2002) e della Corte di Cassazione (ex plurimis sentenza n. 350 del 2013). Da ultimo, la stessa (…) nei suoi chiarimenti del 3 luglio 2013 ha riconosciuto la loro rilevanza ai fini delle verifiche sul rispetto della L. n. 108 del 1996.

Va, peraltro, osservato che all’epoca di stipulazione del mutuo di cui è causa non era ancora stata effettuata l’indagine statistica che ha portato all’individuazione della maggiorazione media del 2,1% per gli interessi moratori, sicché non è possibile confrontare dati tra di loro non omogenei.

Va, infatti, ricordato che le rilevazioni dei tassi soglia hanno riguardato i soli interessi corrispettivi, come confermato da tutti i decreti ministeriali emanati a partire dall’anno 2003.

Anche volendo considerare la predetta maggiorazione come una sorta di parametro di equità in favore del mutuatario, il tasso contrattuale anche nella sua componente moratoria risulta rispettoso del limite di legge, dovendo quest’ultimo individuarsi nel 4,92% (componente corrispettiva) + 2,1% = 7,02% x 1,5 = 10,53%.

La consulenza delle attrici contiene, inoltre, il riferimento a tipologie di tassi che non trovano alcun appiglio normativo e che sono il frutto di arbitrarie operazioni compiute dal loro consulente di parte.

Si evidenzia al riguardo che l’ing. (…) ha individuato un T.E.E.A. per estinzione anticipata del 54,295%. Sfugge come sia stato possibile pervenire a tale percentuale, considerando che nel contratto è prevista una penale per estinzione anticipata del 4%; vale comunque la considerazione che tale penale non è un costo connesso all’erogazione del credito in quanto viene corrisposta proprio per estinguere anticipatamente il mutuo (e così non pagare gli interessi previsti nel contratto, sicché la consulenza si rileva erronea anche nella parte in cui somma questi ultimi e la penale). Peraltro, tali calcoli sono stati effettuati sull’assunto di un’estinzione anticipata effettuata dopo 29 giorni dalla stipula del mutuo; sono, quindi, il frutto di una scelta del tutto discrezionale (per non dire arbitraria) del consulente di parte, posto che non vi è alcuna norma che impone di fare riferimento a tale arco temporale di inadempimento.

Pure il TE.MO (tasso effettivo di mora), anch’esso evidenziato dal consulente degli attori, è una grandezza che non ha alcun riferimento normativo, risultando, inoltre, la percentuale del 19,695% frutto di una scelta arbitraria del consulente di parte che, tra le centinaia di opzioni astrattamente possibili, ha scelto quella che ipotizza un ritardo di 29 giorni nel pagamento. Gli attori non hanno, peraltro, considerato che, trattandosi di usura originaria, si deve fare riferimento al tasso contrattualmente pattuito senza che rilevino i comportamenti concretamente tenuti nel corso del rapporto dal mutuatario (il quale potrebbe pagare una o più rate con un giorno, un mese od un anno di ritardo). Inoltre, le mutuatarie sono pervenuti alla determinazione di quel tasso sul presupposto, tra l’altro, del prodursi di effetti anatocistici, presupposto che, come meglio si dirà in seguito, non sussiste.

Analoghe criticità caratterizzano il tasso annuo effettivo nominale di mora (T.A.N.MO), calcolato dal consulente delle attrici nella sorprendente percentuale del 71,532%, anch’essa frutto di scelte del tutto arbitrarie e comunque poco comprensibili, posto che si parte da un tasso contrattuale di mora dell’8,950%! Vengono, inoltre, sommati elementi del tutto eterogenei tra di loro (oltre alla percentuale del tasso di mora contrattuale è indicato, tra gli altri, l’importo della prima rata di ammortamento, che oltretutto non si comprende in che termini percentuali sia stato considerato). Peraltro, tale metodo si rivela assai “nebuloso” già nel nome, essendo una contraddizione in termini fare riferimento ad un tasso che è nominale ma che è anche effettivo!

Con riferimento a tutte le diverse tipologie di tasso moratorio, si deve, ulteriormente, considerare che l’usurarietà dell’interesse moratorio non produce conseguenze sull’interesse corrispettivo, attesa la diversità strutturale delle due tipologie di interesse (remunerazione per il godimento del denaro quello corrispettivo e risarcimento predeterminato del danno da inadempimento quello moratorio). Considerato, quindi, che la (…) e la (…) non hanno nemmeno dedotto di essere state in mora, ogni eventuale sforamento dal limite di legge (afferente la componente moratoria) che si voglia, per mera ipotesi, ritenere sussistente sarebbe per loro del tutto irrilevante, non potendo mai dare luogo ad una pronuncia restitutoria (e anzi, le stesse sarebbero persino carenti di interesse ad una pronuncia di accertamento, posto che il mutuo è stato estinto, sicché non si pone neppure il problema di indagare la validità della clausola sugli interessi per determinarne gli effetti sul residuo periodo di applicazione del contratto di credito).

Le ulteriori contestazioni delle mutuatarie sono anch’esse prive di fondamento.

Per quanto riguarda la contestazione inerente il c.d. ammortamento alla francese, la stessa si fonda su un travisamento del meccanismo di determinazione delle rate. La questione risulta essere stata compiutamente indagata in giurisprudenza, tra i tanti, dal Tribunale di Siena nella sentenza del 17.7.2014 (citata dalla stessa banca alle pagg. 23-25 della comparsa di costituzione e risposta). E’ sufficiente in questa sede rilevare che con tale metodo di ammortamento la quota di interessi viene calcolata sulla quota di capitale che residua dopo il pagamento della prima o delle precedenti rate.

Non si può, inoltre, in radice parlare di fenomeno anatocistico, posto che l’istituto di cui all’art. 1283 cod. civ. consiste nell’applicazione di interessi su interessi che sono scaduti. ( in tal senso, quindi, si deve evidenziare che non ogni forma di interesse composto determina il prodursi di un effetto anatocistico).

La contestazione sull’omissione dell’ISC è persino temeraria in quanto solo con la Del.CICR n. 10688 del 4 marzo 2003 (quindi, quattro anni dopo la stipula del mutuo di cui è causa) è stato demandato alla (…) di individuare le operazioni ed i servizi a fronte dei quali dovesse essere segnalato l’indice “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente”.

Tutte le domande delle attrici sono infondate e vanno rigettate: la (…) e la (…) vanno condannate in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta. Tali spese vanno determinate sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 in Euro 4.600,00, di cui Euro 4.000,00 per compenso ed Euro 600,00 per spese generali al 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott. Luca Marani, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi decide:

1) Rigetta tutte le domande delle attrici.

2) Liquidate le spese di lite sostenute dalla convenuta in Euro 4.600,00, di cui Euro 4.000,00 per compenso ed Euro 600,00 per spese generali, oltre ad IVA e CPA come per legge, condanna le attrici in solido alla loro rifusione integrale.

Così deciso in Padova il 19 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2018.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.