Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore, che ai sensi dell’art. 1667 c.c. importa la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità e pertanto è sussistente anche se l’appaltatore, ammessa l’esistenza del vizio, contesti o neghi in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione di doverne rispondere.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Tribunale Milano, Sezione 7 civile Sentenza 8 febbraio 2019, n. 1306

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

CONDOMINIO (…) – VIA ((…)), rappresentato e difeso dall’avv. GI.LU., presso lo studio del quale a MILANO, VIA (…), ha eletto domicilio, come da delega agli atti;

– attore –

CONTRO

(…) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ((…)), rappresentata e difesa dall’avv. CU.EM., presso lo studio del quale in MELZO, VIA (…), ha eletto domicilio, come da delega agli atti;

– convenuta –

E

(…) S.R.L. ((…)), rappresentata e difesa dall’avv. GI.CE., elettivamente domiciliata a MILANO, CORSO (…), presso lo studio dell’avv. KA.NI., come da delega agli atti;

– convenuta –

E

(…) ((…)), rappresentata e difesa dall’avv. MA.VI., presso lo studio del quale a MILANO, CORSO (…), ha eletto domicilio, come da delega agli atti;

– convenuta –

E NEI CONFRONTI DI

(…) ((…)), rappresentato e difeso dall’avv. EL.QU., presso lo studio del quale a CASSANO D’ADDA, VIA (…), ha eletto domicilio, come da delega agli atti;

– terzo chiamato –

E

(…) ((…)), rappresentato e difeso dall’avv. CE.PI., presso lo studio del quale a MILANO, PIAZZETTA (…), ha eletto domicilio, come da delega agli atti;

– terzo chiamato –

E

(…) S.P.A. ((…)), rappresentata e difesa dall’avv. SE.AN., presso lo studio del quale a MILANO, VIALE (…), ha eletto domicilio, come da delega agli atti;

– terza chiamata –

E

(…) (…) ((…)), rappresentata e difesa dall’avv. DA.CA., presso lo studio del quale a MILANO, VIA (…), ha eletto domicilio come da delega agli atti;

– terza chiamata –

Concise ragioni della decisione

Il presente procedimento è stato instaurato, con atto di citazione notificato in data 29.01.2015, dal CONDOMINIO (…) per ottenere la condanna della società costruttrice venditrice (…) SRL, dell’appaltatrice (…) SRL e del direttore dei lavori (…) al risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 1669 c.c. (o in subordine ex art. 2043 c.c.), quantificati in Euro 446.561,14, pari ai costi per le opere rimediali dei vizi e difetti di impermeabilizzazione del piano interrato, nonché a titolo di minor valore dell’immobile.

Si è costituita in giudizio, in data 20.10.2015, (…) SRL, chiedendo, in via preliminare, ex art. 269 c.p.c., l’estensione del contraddittorio nei confronti dei (…) e (…) ed eccependo:

a) la qualifica di mero venditore;

b) la decadenza e prescrizione dalle azioni di garanzia in materia di appalto e vendita, ex artt. 1669 e 1490 c.c.;

c) la natura eccezionale del fenomeno di innalzamento della falda;

d) la mancanza di prova dei danni. Pertanto, ha concluso, chiedendo il rigetto della domanda attoree e, in via subordinata, di essere manlevata dai co-convenuti (…) SRL ed (…) e dai terzi (…) e (…).

Si è costituita in giudizio, in data 20.10.2015, (…) SRL, chiedendo, in via preliminare, l’estensione del contraddittorio nei confronti di (…), ed eccependo:

a) la decadenza dall’azione di garanzia ex art. 1669 c.c., in assenza di una denuncia dei vizi e in mancanza di un riconoscimento degli stessi da parte della società appaltatrice;

b) la prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c., atteso che il giudizio risarcitorio è stato incardinato dopo oltre cinque anni dalla manifestazione dei vizi risalente al 2009 e dopo quasi tre anni dalla perizia dell’ing. P. del 2012;

c) insussistenza di profili di responsabilità dell’appaltatrice; infatti, nel contratto di appalto non era ricompresa alcuna attività di impermeabilizzazione del piano interrato, nonostante l’indicazione contenuta nel progetto, discrasia comunicata sia al direttore dei lavori sia al committente.

Pertanto, ha concluso, chiedendo il rigetto della domanda attoree e, in via subordinata, di essere manlevata dai co-convenuti (…) e (…) SRL e dal terzo (…).

Si è costituita in giudizio, in data 22.10.2015, (…), chiedendo, in via preliminare, l’estensione del contraddittorio nei confronti di (…) SPA e di (…), ed eccependo:

a) la decadenza e prescrizione dall’azione di garanzia di vizi e difetti ex art. 1669 c.c.;

b) i vizi allegati integrano, in ogni caso, carenze del progetto strutturale, non imputabili al direttore dei lavori.

Pertanto, ha concluso, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, di essere manlevata dai co-convenuti (…) SRL, (…) SRL e dal terzo (…).

A seguito di decreto ex art. 269 c.p.c. su richiesta di (…) SRL, (…) SRL e (…) si è costituito in giudizio il terzo (…), chiedendo, in via preliminare, l’estensione del contraddittorio nei confronti della compagnia di assicurazione (…) PLC, ed eccependo, nel merito,

a) la decadenza e prescrizione dall’azione di garanzia ex art. 1669 c.c.;

b) l’assenza di profili di responsabilità in capo al direttore.

A seguito di decreto ex art. 269 c.p.c. su domanda di (…) SRL, si è costituito in giudizio, in data 24.02.2016, (…), chiedendo la chiamata in causa di L., e, nel merito, il rigetto della domanda di manleva, in quanto il professionista si occupò solo di redigere la relazione geotecnica nella quale fu descritta la fascia di risorgiva della falda freatica.

Con atto notificato alla L. in data 12.07.2016, il D. ha dichiarato di rinunciare “alla chiamata della stessa L. nel presente procedimento come effettuata con l’atto di chiamata di terzo notificata alla compagnia il 22 marzo 2016”.

Si è costituita in giudizio (…) SPA, in qualità di terza chiamata da parte della convenuta (…), deducendo: a) l’inoperatività della garanzia; b) la decadenza e prescrizione delle azioni di garanzie svolte nei confronti dell’assicurato.

Si è costituita in giudizio, in data 18.04.2016, la terza chiamata (…) (…), la quale ha eccepito: a) l’inoperatività della polizza invocata dal L. in quanto operante in regime di claims made; b) la limitazione della garanzia alla solo quota di responsabilità dell’assicurato.

In corso di causa, il CONDOMINIO ha proposto accertamento tecnico preventivo.

La causa è stata istruita mediante integrazione di CTU ed è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all’udienza del 4.10.2018.

Si precisa che il CONDOMINIO, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ha espressamente dichiarato (e non rinunciato trattandosi di ipotesi di estensione automatica della domanda ex art. 1669 c.c.) di estendere la domanda risarcitoria nei confronti di tutti i terzi chiamati, comprese le compagnie di assicurazione. L’estensione della domanda è stata confermata anche in sede di precisazione delle conclusioni.

1. La domanda di un convenuto nei confronti di un altro convenuto non è espressamente qualificata né disciplinata dal codice di procedura civile, ma è comunque ritenuta ammissibile, attribuendo a detta domanda il nome di “domanda trasversale” ed al convenuto destinatario della stessa il nome di “coevocato”.

In merito ai tempi della formulazione della domanda trasversale, secondo un primo orientamento, il convenuto ha l’onere di attivare il meccanismo di cui ai primi due comma dell’art. 269 c.p.c., presentando apposita istanza di differimento della prima udienza (Tribunale di Torino 16/3/1999); il secondo, invece, ritiene sufficiente che il convenuto formuli la domanda nell’ambito della propria comparsa di costituzione e risposta da depositarsi in Cancelleria nel termine di 20 giorni precedenti la prima udienza (Tribunale di Napoli 20/9/2001 e Tribunale di Milano 19/6/1997).

Questo giudice, in conformità a quanto ribadito da Cass. II Civ. 16/3/2017 n. 6846 (“la domanda formulata da un convenuto trasversalmente nei confronti di un altro va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest’ultima” conformi Sez. 3, n. 12558 del 12/11/1999 e Sez. 2, n. 5460 del 13/5/1993) ritiene preferibile che sia sufficiente proporre la ridetta domanda trasversale nella comparsa di costituzione e risposta depositata venti giorni prima l’udienza indicata in atti, fatto salvo il caso in cui il convenuto resti contumace, di tal che il Giudice assegnerà termine per la notifica della comparsa di costituzione, ai sensi dell’art. 292 C.P.C.

2. Quanto alla legittimazione dell’amministratore di Condominio, non può che evidenziarsi che i vizi allegati da quest’ultimo attengono alle cose comuni ex art. 117 c.p.c.

Sul punto, in ogni caso, la Suprema Corte insegna che “l’art. 1130, n. 4 c.c., che attribuisce all’amministratore del condominio il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l’amministratore ha il potere – dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l’edificio condominiale unitariamente considerato.

Pertanto rientra nel novero degli atti conservativi di cui al citato art. 1130 n. 4 cod. civ. l’azione di cui all’art. 1669 cod. civ. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l’intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l’amministratore del condominio ed i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto” (tra le varie, v. Cass. civ., Sez. Seconda , Sent. 23 marzo 1995, n. 3366 e Sent. 18 giugno 1996, n. 5613; Sez. 2, Sentenza n. 441 del 10/02/1968 Rv. 33145; più di recente, v. sez. 2, Sentenza n. 8512 del 2015, Sez. 2, Sentenza n. 25216 del 2017).

Analogo principio è ribadito anche nella sentenza Sez. 2, n. 22656 del 08/11/2010 Rv. 615545 ove si riconosce la legittimazione dell’amministratore a promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. nei confronti del costruttore a tutela dell’edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivano da vizi afferenti le parti comuni dell’immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, ed a chiederne la relativa rimozione, eliminandone radicalmente le comuni cause o condannando il costruttore alle relative spese (così in motivazione).

Rimane parimenti principio pacifico che l’amministratore di condominio, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, non può, invece, proporre delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva (cfr. Cass. . Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 08/11/2010).

3. Va esaminata, in via preliminare, l’eccezione della società convenuta (…) SRL, in forza della quale quest’ultima avrebbe rivestito solo le qualifiche di committente delle opere e venditrice degli immobili.

Come è noto, l’art. 1669 c.c. è applicabile, non solo, nei casi in cui il venditore dell’immobile abbia personalmente, con propria gestione di uomini e mezzi, provveduto alla costruzione dell’edificio, ma anche, ai casi in cui, pur essendosi servito di altri soggetti, facendo ricorso a specifiche figure professionali quali l’appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorvegliare lo svolgimento dell’altrui attività, cosicché la costruzione dell’opera sia a lui riferibile (cfr. Cass. 12406/01; Cass. 13003/00; Cass. 6797/00).

La contestazione della società convenuta è infondata.

Ed infatti, sono documentate e non contestate ex art. 115 c.p.c. le seguenti circostanze di fatto:

– che (…) SRL pur affidando ad altra impresa – (…) SRL – l’appalto per la realizzazione dell’immobile, nominò il progettista delle varianti del complesso immobiliare; anzi, la qualifica di progettista fu assunta proprio dal legale rappresentante dalla (…) SRL (docc. 2, 4 e 7 fasc. attore);

– dal contratto di appalto emerge in modo pacifico il mantenimento da parte della committente medesima di un potere di gestione diretta dell’appalto (si richiamano gli artt. 5 e 6 del contratto).

Le risultanze appena esposte provano che la società convenuta (…) SRL ha la qualifica di venditore – costruttore, sicché è a lei attribuibile la responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. (si veda in particolare, Cass. sentenza 8109/1997).

Ciò in quanto, anche se incaricò per l’esecuzione dei lavori una impresa terza, aveva fatto predisporre il progetto delle opere e si era riservata il potere di sovraintendere e controllare direttamente l’esecuzione dei lavori, nominando lo stesso legale rappresentante come progettista.

4. Le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla società convenuta (…) SRL non meritano accoglimento.

In primo luogo, (…) SRL ha riconosciuto i vizi – comportamento idoneo a rendere superflua la denuncia tempestiva – ed è, in secondo luogo, intervenuta materialmente per eliminare le infiltrazioni.

Nello specifico, la società costruttrice (…) SRL, nella comparsa di costituzione e risposta, non ha contestato ex art. 115 c.p.c., di aver riconosciuto l’esistenza dei vizi – intesi come manifestazioni esteriore – né di essere intervenuta per approntare una soluzione alle infiltrazioni denunciate dal CONDOMINIO nel 2011 (cfr. pag. 2 atto di citazione).

Infatti, da un lato, parte attorea ha allegato che il Condominio denunciò a (…) SRL il manifestarsi delle infiltrazioni e che quest’ultima intervenne nel mese di luglio 2011, specificando “l’appaltatore installava le diverse pompe nei pozzetti di scolo presenti nel corsello box (…) l’intervento, tuttavia, ha solamente limitato i fenomeni di allagamento ma non ha risolto definitivamente il manifestarsi delle infiltrazioni”; dall’altro la (…) SRL ha riconosciuto di aver preso atto delle “problematiche portate alla sua attenzione”, rendendosi disponibile a “sostenere in proprio i costi per il potenziamento/sostituzione delle pompe”, non contestando di essere intervenuta per eliminare le problematiche infiltrative.

Solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., (…) SRL ha allegato, tardivamente, di non essere mai intervenuta per porre rimedio, aggiungendo che “può bastare il mero spirito conciliativo del legale rappresentante della società esponente a ritenere riconosciuti i vizi?”.

Sennonché, proprio la società (…) SRL ha prodotto, quale prova precostituita, la relazione dell’ing. (…), nella quale è richiamato l’intervento materiale approntato dalla costruttrice, non qualificabile come mero sopralluogo ai fini ricognitivi, in quanto finalizzato alla installazione di diverse pompe nei pozzetti di scolo per eliminare le infiltrazioni (doc. 4a).

Ancora, dopo l’intervento non risolutivo del 2011, nell’assemblea condominiale del 5.11.2013, dove era presente il legale rappresentante della (…) SRL, è stato dato atto dell’intervenuto riconoscimento dei vizi (“le parti discutono riguardo le problematiche e i vizi già noti ad entrambi”); mentre nell’assemblea del 21 settembre 2014, acquisiti i preventivi per la eliminazione delle infiltrazione, il legale rappresentante della (…) ha manifestato la disponibilità a “valutare una transazione”.

Si ricorda, circa la forma del riconoscimento, che la giurisprudenza è ancorata alla rilevanza di un comportamento di carattere materiale, senza cioè richiedere l’ammissione di una responsabilità da parte dell’appaltatore o comunque del rapporto causale fra l’opera ed il vizio.

Quanto all’efficacia di un riconoscimento per facta concludentia, si è precisato, infatti, in giurisprudenza che esso deve comportare comunque:

(a) il concreto accertamento dell’esistenza di vizi;

(b) l’esecuzione di operazioni che non abbiano il carattere di meri interventi di messa a punto o sistemazione.

La Suprema Corte, infatti, insegna che

“Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore, che ai sensi dell’art. 1667 c.c. importa la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità e pertanto è sussistente anche se l’appaltatore, ammessa l’esistenza del vizio, contesti o neghi in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione di doverne rispondere “Cass. civ. sez. II, 24.11.2008, n. 27948).

Ancora, (Sez. 3, Sentenza n. 6263 del 20/04/2012 (Rv. 622318 – 01)

“L’appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare l’originaria obbligazione gravante sull’appaltatore – ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 cod. civ.”.

Ancora, (Sez. 2, Sentenza n. 20853 del 29/09/2009 (Rv. 610290 – 01)

“In tema di appalto, l’esecuzione da parte dell’appaltatore di riparazioni a seguito di denuncia dei vizi dell’opera da parte del committente deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi e, pertanto, il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 1669 cod. civ. comincia a decorrere “ex novo” dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti. Ne consegue che, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia raggiunta solo dopo l’esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell’inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non dall’esecuzione delle riparazioni”.

5. Le eccezioni di decadenza e prescrizione dall’azione di garanzia dei vizi ex art. 1669 c.c. svolte da (…) SRL sono fondate.

Il Condominio non ha provato mediante prove precostituite (né offerto di provare con prove costituende) di aver denunciato tempestivamente i vizi di impermeabilizzazione alla società appaltatrice.

Invero, non può ritenersi che la scoperta dei vizi si cristallizzò solo all’esito della perizia depositata dall’architetto (…) in data 28.10.2014, cui fece seguito la notifica dell’atto di citazione in data 29.01.2015.

Circa il momento della scoperta, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale che lo individua con quello nel quale il committente ha la certezza obiettiva del vizio attraverso l’estrinsecazione dello stesso nelle sue manifestazioni esteriori.

Non è perciò richiesto l’accertamento causale, che attiene ad un momento successivo alla scoperta; e tuttavia il termine deve considerarsi decorrente nel momento in cui è dato percepire il nesso causale tra segno esteriore del vizio ed opera dell’appaltatore.

Nel caso di specie, in primo luogo, la conoscenza della riconducibilità delle infiltrazioni all’attività dei costruttori risale al deposito della perizia dell’ing. P., datata 13.09.2012, nella quale viene espressamente accertato che “l’edificio è stato costruito in un’area che si trova al centro di una grossa fascia di risorgiva della falda freatica (…)la falda freatica, nei mesi primaverili ed estivi tende ad alzarsi raggiungendo quote di -2,10 m dal piano campagna (…) le cause delle numerose infiltrazioni nel piano interrato è l’errata impermeabilizzazione della platea e delle pareti contro terra.

Il fenomeno è amplificato dalla presenza della falda acquifera a una quota superiore al piano di calpestio dei box (…) le opere necessarie per l’eliminazione della causa si possono quantificare in Euro 243.225,00”.

In secondo luogo, dal ricorso per sequestro giudiziario chiesto nei confronti della sola (…) SRL (doc. 5 fasc. conv. (…) srl), si ricava che il Condominio fosse a conoscenza delle cause dei vizi di infiltrazioni già dalla data di deposito della perizia dell’ing. P..

Infatti, nel ricorso, viene espressamente dichiarato che “le cause dei vizi sono da individuare in una mancata impermeabilizzazione del basamento del piano interrato”.

Con la perizia del (…), il Condominio non ha avuto conoscenza delle cause delle infiltrazioni né della riferibilità delle stesse a vizi costruttivi, ma ha solo acquisito una indagine più completa sulle opere rimediali e sui costi.

Parte attorea, in conclusione, non ha provato che la società appaltatrice riconobbe i vizi e, di conseguenza, non può ritenersi superflua la diffida, ai fini dell’operatività della garanzia ex art. 1669 c.c.

La natura astrattamente solidale della responsabilità di venditore/costruttore ed appaltatore non comporta l’estensione degli effetti del riconoscimento del primo al secondo.

6. Le eccezioni di decadenza e prescrizione dalla garanzia per vizi dedotte del direttore dei lavori (…) sono fondate.

Si rileva che tra il Condominio e il professionista incaricato della direzione dei lavori non sussiste alcun rapporto contrattuale. La nomina dello stesso, infatti, è stata effettuata nel contratto di appalto concluso tra (…) SRL e (…) SRL.

La domanda attorea deve qualificarsi come extracontrattuale, atteso il richiamo al disposto degli artt. 1669 e 2043 c.c. e l’assenza di un contratto. Di conseguenza, anche al professionista si applicano i termini di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c..

Si rammenta, infatti, che (Corte Sez. 2, Sentenza n. 8016 del 21/05/2012 (Rv. 622409 – 01),

“Quando l’opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l’appaltatore, verso il committente, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l’appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni – costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ. -, entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.

Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ. e si rivela ininfluente la natura dell’obbligazione – se di risultato o di mezzi – che il professionista assume verso il cliente committente dell’opera data in appalto”.

Orbene, parte attorea non ha fornito la prova della tempestiva denuncia (ovvero del riconoscimento dei vizi) inoltrata al direttore dei lavori. Parimenti, è prescritta la relativa azione.

Sul punto valgono le medesime considerazioni svolte, in punto di scoperta dei vizi, per l’appaltatore (…) SRL.

Si rammenta che, in tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti, e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non essendo al riguardo sufficienti viceversa manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 4364 del 2015; Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 23/01/2008; Sez. 1, Sentenza n. 2460 del 01/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005).

Nel caso di specie, la conoscenza dei vizi, come fatto storico riferibile all’attività svolta dai convenuti, risale al 2012; le allegazioni contenute nella perizia dell’ing. P. sulle cause dei vizi, rappresentate dalle problematiche della impermeabilizzazione unitamente alla presenza di una falda freatica – richiamate peraltro anche nel ricorso per sequestro giudiziario – non possono qualificarsi come meri sospetti ovvero manifestazioni di scarsa importanza.

Appare ragionevole e verosimile che il Condominio abbia acquisito sufficiente certezza della sussistenza dei vizi e della riconducibilità degli stessi alla non perfetta esecuzione delle opere – in ciò dovendosi intravvedere la “scoperta” dalla quale decorre il termine annuale per la denuncia- a seguito degli accertamenti di parte del 2012.

7. La domanda ex art. 1669 c.c. del Condominio va accolta, quindi, limitatamente alla società costruttrice venditrice (…) SRL, atteso che, dalla prove precostituite acquisite e dalla relazione tecnica degli ausiliari, le problematiche attinenti alla mancanza di impermeabilizzazione sono qualificabile come gravi.

L’orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato nel ritenere gravi tutte “quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19868 del 15/09/2009).

Infatti “I gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c., non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell’edificio, espressamente previste dalla citata norma, ma possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell’opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell’opera medesima da parte di chi ha diritto di usarne” (Cass. 1982/4369).

Devono, pertanto, ritenersi gravi solo i vizi che, sebbene riguardanti anche elementi secondari, siano tali da produrre una compromissione effettiva sull’utilizzo e sul godimento dell’immobile.

Nel caso di specie, l’ausiliario del Giudice ha accertato che gli “allagamenti possono coinvolgere, oltre al corsello, le autorimesse, le cantine, il locale dove si trova il contatore dell’energia elettrica e due vani ascensore.

A seguito degli allagamenti che rendono di fatto inagibili i locali, permangono macchie di umidità sulle pareti perimetrali e sulla pavimentazione del corsello box, del piano interrato e delle pareti divisorie dei box privati (…)complessivamente il fenomeno del sollevamento della falda, con conseguenti infiltrazioni, interessa, quando presente, tutto il piano interrato (…) tutte le volte che la falda si solleva, le acque invadono il piano interrato e l’attuale sistema di pompaggio (…) la gravità del difetto è tale da impedire l’uso regolare dei locali interrati.

La causa del difetto è l’assenza di un sistema di impermeabilizzazione in fondazione. (…) nello stato attuale la funzionalità e il godimento dell’immobile è compromessa in tutto il periodo in cui le quote della falda raggiungono e superano la quota della pavimentazione del piano interrato.

La diffusività dei vizi e la compromissione effettiva del godimento del bene giustificano l’applicazione dell’art. 1669 c.c.

8. La decadenza e prescrizione della domanda extracontrattuale ex art. 1669 c.c., impone, considerata anche la richiesta in tal senso pervenuta dal Condominio, la valutazione della sussistenza dei presupposti per applicare la clausola generale dell’art. 2043 c.c., nei confronti dell’appaltatore (…) SRL e del direttore dei lavori CA.

a) In relazione alla società appaltatrice, non vi sono i presupposti per poter qualificare la domanda a norma dell’art. 2043 c.c., che trova applicazione solo ove non risulti applicabile la norma speciale di cui all’art. 1669 c.c. ma che comunque presuppone i gravi difetti della costruzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 28/01/2005) oltre alla prova, a carico del danneggiato, della colpa e del dolo del danneggiante.

La Suprema Corte insegna, infatti, (Cfr. Cass. S.U. sentenza n. 2284/2014):

“La previsione dell’art. 1669 cod. civ. concreta un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell’art. 2043 cod. civ., fermo restando che – trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale – ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera) può farsi luogo all’applicazione dell’art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall’art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l’onere di provare tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore”.

Difetta la prova del fatto illecito e della colpa, considerato che (…) SRL, nel contratto di appalto, non commissionò all’appaltatore la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione ex art. 8.

Era onere della parte danneggiata, ex art. 2043 c.c., allegare e provare tutti i presupposti per la responsabilità extracontrattuale.

I principi richiamati dalla giurisprudenza maggioritaria sull’art. 1669 c.c. (Sez. 1 – , Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017 (Rv. 645788 – 02)

“L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo.

Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori) non possono estendersi alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., non operando la presunzione di responsabilità ex art. 1669 c.c.

b) In relazione al direttore dei lavori, difetta, in primo luogo, ogni allegazione sulla sussistenza dei presupposti dell’art. 2043 c.c., ossia fatto illecito, dolo o colpa e danno ingiusto.

In secondo luogo, non è stata provata la colpa del direttore dei lavori.

Infatti, la presunzione di responsabilità ex art.1669 c.c. non trova applicazione.

Nondimeno, l’accertamento di profili di responsabilità nella causazione del danno non può prescindere dalla indagine, di natura preliminare, dell’inquadramento normativo della fattispecie.

In altri termini, la quota di corresponsabilità individuata dal CTU non può operare qualora il Giudice, come nel caso di specie, qualificata la domanda ex art. 2043 c.c. (per intervenuta decadenza e prescrizione della domanda di vizi ex art. 1669 c.c.), ritenga non raggiunto l’onere di allegazione e prova gravante sul danneggiato.

9. Venendo alla quantificazione dei danni imputabili alla (…) SRL ex art. 1669 c.c., si premette che vengono condivise e fatte proprie dal Giudice le conclusioni tecniche raggiunte nella relazione peritale del ctu ing. Provenzano, che ben possono costituire fonte di prova, quando si tratta di accertare fatti per i quali è necessario il possesso di specifiche cognizioni tecniche (ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6155 del 13/03/2009).

L’ausiliario del Giudice ha stimato “i costi necessari al ripristino dei difetti pari a Euro 269.008,00. A tale importo dovranno aggiungersi IVA e oneri di cassa per competenze professionali”.

Il CTU ha altresì confermato la congruità degli esborsi documentati pari a Euro 4.561,14, finalizzati alla ricerca dei danni.

Non possono riconoscersi ulteriori danni (patrimoniali e non patrimoniali) in quanto difetta sia l’allegazione e la prova gravante sulla parte danneggiata, non essendo ristorabile i danni in re ispa, in assenza di prova della causalità materiale e della causalità giuridica.

Parimenti, la somma liquidata a titolo di danno patrimoniale è sufficiente e idonea ad emendare definitivamente i vizi e difetti del piano interrato. Come rilevato dal CTU, infatti, “gli elementi di fondazione in opera dispongono di caratteristiche, in termini di qualità del calcestruzzo e di spessore del copriferro, tali da garantire le strutture di fondazione dalle condizioni minime di durata anche per fondazioni e strutture interrate, ambiente umido/bagnato raramente asciutto, prevalentemente immerso in acqua o terreno. Alla luce delle indagini integrative, pertanto, è possibile concludere che non va riconosciuta un’ulteriore perdita di valore del bene”.

Di conseguenza, la liquidazione di una somma ulteriore a titolo di “minor valore” integrerebbe una illegittima duplicazione risarcitoria.

In conclusione, (…) SRL deve essere condannata a corrispondere al CONDOMINIO la somma di Euro 283.053,94.

La somma odierna ha natura di debito di valore.

Vanno così riconosciuti la rivalutazione monetaria – dalla data di deposito della relazione peritale del CTU – oltre agli interessi legali, in quanto “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell’obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell’originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (cfr. Cass. sentenza n. 20943/2009).

Sulla somma sopra indicata – espressa in moneta attuale- sono dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione dell’equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell’evento di danno; peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell’interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, a far data dalla presentazione della domanda giudiziale al saldo effettivo.

10. La domanda di manleva svolta da (…) SRL nei confronti di (…) è infondata. La domanda ha natura contrattuale e, di conseguenza, trovano applicazione i seguenti principi “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento” (cfr. Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533).

Provato il titolo, la società venditrice non ha neppure allegato specificatamente l’inadempimento del D.. Inoltre, quest’ultimo ha provato che l’inadempimento prospettato non è comunque a lui imputabile, atteso che, in qualità di geologo, evidenziò, nel 2006, le caratteristiche idrogeologiche del terreno destinato alla edificazione del complesso immobiliare, ponendo in rilievo la problematica del livello della falda acquifera.

Nondimeno, l’ausiliario dell’odierno giudicante – ing. Provenzano – ha accertato che “considerato che il piano della pavimentazione del corsello è prevista nel progetto architettonico a – 2,80 m dal piano terra (che è circa alla quota del piano strada) si desume facilmente che il geologo aveva informato con la sua relazione che potevano sussistere condizioni nelle quali la falda poteva sollevarsi sino a superare la quota del piano interrato.

Tali condizioni sarebbero state possibili nei mesi estivi e con maggiore possibilità nei primi di settembre. E’ pacifico, dunque, che il progetto approvato dal Comune di Vignate prevedeva l’impermeabilizzazione dell’intero piano interrato, per ragioni che era stato meglio approfondire dallo studio geologico allegato. Per le ragioni sopra esposte non si individuano nell’operato del geologo dott. D. profili di responsabilità sulla mancata impermeabilizzazione del piano interrato”.

11. La domanda di manleva svolta da (…) (da (…) e da (…) srl solo in via subordinata) nei confronti di (…), è infondata.

La domanda ha natura contrattuale e, di conseguenza, trovano applicazione i seguenti principi “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento” (cfr. Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533).

E’ provato che la società (…) SRL affidò, in data 3.04.2006, l’incarico di progettazione e direzione dei lavori delle opere strutturali al L.. Di converso, non ha allegato specificatamente gli inadempimenti del soggetto chiamato in causa, essendosi limitato a dichiarare, nella comparsa di costituzione ex art. 269 c.p.c., che “il progetto strutturale non ha contemplato alcuna opera previsionale (cfr: vasca) in relazione alle risultanze della relazione geologica; anzi, il progetto di cui trattasi ha previsto le cc.dd. “fondazioni continue”, che sono risultate assolutamente inidonee alla (pur) conosciuta situazione idrogeologica”.

Si ricorda, tuttavia, che le cause degli allagamenti è proprio l’assenza di un sistema di impermeabilizzazione e non l’incompatibilità delle fondazioni progettate dal (…).

Anzi, all’esito dell’indagine di natura tecnica, risulta provato il corretto adempimento del (…), atteso che il CTU ha specificato che “all’ing. (…) è stato affidato il solo incarico della progettazione e direzione lavori per la realizzazione delle strutture portanti che lo stesso ha predisposto ed eseguito in modo comunque compatibile con le previsioni del progetto architettonico, anche con riguardo alla eventuale impermeabilizzazione. Per le ragioni esposte non si individuano nell’operato dell’ing. (…) profili di responsabilità sulla mancata impermeabilizzazione del piano interrato”.

12. (…) SRL ha, altresì, chiesto di essere manlevata da (…) SRL e (…).

La domanda (non qualificabile come regresso in assenza di prova del pagamento) non merita accoglimento.

La società, infatti, non ha neppure allegato specificatamente gli inadempimenti dei soggetti co-convenuti.

Non sono state neppure individuate, in base agli specifici titoli contrattuali, quali violazioni, in relazione al danno conseguenza subito dal Condominio, fossero imputabili ai co-convenuti.

Di conseguenza, non appare chiaro a quale titolo la società venditrice/costruttrice – la quale optò per non includere nel contratto di appalto le opere impermeabilizzazione – ha invocato il diritto ad essere manlevata dall’appaltatore e dal direttore dei lavori.

13. Il rigetto delle domande svolte nei confronti del L. e di (…) giustificano l’assorbimento di ogni questione inerente alla domande di garanzia proposte, in via subordinata, contro le rispettive compagnie di assicurazioni, (…) PLC e (…) SPA.

14. Passando all’esame delle domande di rifusione delle spese processuali, la soccombenza del CONDOMINIO – in relazione ai rapporti processuali instaurati nei confronti di (…) e (…) SRL – impone che a carico dello stesso debbano essere poste le spese di lite sostenute dalle parti convenute, liquidate direttamente in dispositivo sulla base del disputatum.

La società (…) SRL, stante la soccombenza nei confronti del CONDOMINIO, è tenuta a rifondere le spese processuali sostenute dall’attore, liquidate direttamente in dispositivo sulla base del decisum.

In relazione alle domande svolte, in via principale e non subordinata, dal CONDOMINIO e da (…) SRL, nei confronti del L. e del D., trovano applicazione i principi della soccombenza. Parimenti, il CONDOMINIO e (…) SRL sono tenuti a rifondere, in via solidale, le spese processuali alle compagnie di assicurazione.

Infatti, il primo, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (confermata in sede di precisazione delle conclusioni) ha espressamente esteso la domanda principale di condanna al risarcimento del danno nei confronti di tutti i terzi chiamati comprese le compagnie di assicurazione; la seconda ha determinato l’estensione del contraddittorio nei confronti del L. e del D.G. ed è soccombente nella domanda di manleva articolata nei confronti dell’assicurata (…).

Gli onorari e le spese delle relazioni di c.t.u., come liquidati in corso di causa, sono posti definitivamente a carico di parte convenuta (…) SRL.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) condanna (…) SRL IN LIQUIDAZIONE al pagamento a favore del CONDOMINIO (…) della somma di Euro 283.053,94 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;

2) rigetta ogni ulteriore domanda del CONDOMINIO (…) nei confronti dei convenuti (…) e (…) SRL;

3) rigetta le domande di manleva articolate da (…) SRL IN LIQUIDAZIONE nei confronti di (…), (…), (…) SRL, (…);

4) condanna (…) SRL IN LIQUIDAZIONE a rimborsare al CONDOMINIO (…), le spese di lite, che si liquidano in complessive Euro 21.387,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%

5) condanna il CONDOMINIO (…) a rimborsare a (…) SRL, le spese di lite, che si liquidano in Euro 1.214,00 per spese ed Euro 21.387,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%

6) condanna il CONDOMINIO (…) a rimborsare ad (…), le spese di lite, che si liquidano in Euro 21.387,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%

7) condanna (…) SRL IN LIQUIDAZIONE e il CONDOMINIO (…), in via solidale, a rimborsare a (…) le spese di lite, che si liquidano in Euro 19.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%;

8) condanna il CONDOMINIO (…) e (…) SRL IN LIQUIDAZIONE, in via solidale, a rimborsare a (…), le spese di lite, che si liquidano in Euro 1.214,00 per spese ed Euro 19.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%

9) condanna il CONDOMINIO (…) e (…) SRL IN LIQUIDAZIONE, in via solidale, a rimborsare alla terza chiamata (…) SPA, le spese di lite, che si liquidano in Euro 12.678,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%

10) condanna il CONDOMINIO (…) e (…) SRL IN LIQUIDAZIONE a rimborsare alla terza chiamata (…) PLC, le spese di lite, che si liquidano in Euro 12.678,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%;

11) pone definitivamente a carico di (…) SRL le spese delle consulenze tecniche d’ufficio come liquidate dal Giudice, con separati decreti, in corso di causa.

Così deciso in Milano il 7 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria l’8 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.