il progetto esecutivo, che deve essere fornito dal committente, non deve risultare tale da rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, ne’ implicare attivita’ volte a colmare le lacune eventualmente presenti nel progetto esecutivo, ma deve intendersi come produzione della documentazione che l’esecutore elabora per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, che e’ l’attivita’ propria dell’impresa che ha piena competenza nel determinare l’organizzazione dei lavori; in tale attivita’ rientrano gli oneri e i compiti relativi all’organizzazione delle attivita’ costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti. Le eventuali mancanze del progetto esecutivo, possono essere risolte dall’appaltatore, ma deve trattarsi pur sempre “di attivita’ marginali di adattamento, precisazione e integrazione di elementi di dettaglio che si rendono necessari, in corso d’opera, nella concreta realizzazione dell’opera”, previa delibera del direttore dei lavori, non potendosi impegnare l’appaltatore in una redazione progettuale ulteriore rispetto a quella esecutiva che e’ a carico del committente.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 9 novembre 2018, n. 28799

OPERE E LAVORI PUBBLICI – APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29876/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., gia’ (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a. – gia’ (OMISSIS) S.p.a. quale incorporante (gia’ (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a.), (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 600/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/09/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 600/2014, – pronunciata in un giudizio promosso dalla (OMISSIS) spa, quale capogruppo di un’associazione temporanea di imprese costituita con la (OMISSIS) spa, aggiudicataria di un appalto a corpo, avente ad oggetto opere di ampliamento del cimitero di (OMISSIS) “2 stralcio-1fase funzionale”, nei confronti del Comune di Terni, committente, con la chiamata in causa dei quattro progettisti dell’opera (Arch. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), nonche’ degli Ing.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) (incaricati dal gruppo di progettazione di eseguire i calcoli e le verifiche strutturali relativi al progetto), delle compagnie di assicurazione, (OMISSIS) spa (assicuratrice per la responsabilita’ professionale del (OMISSIS)) e (OMISSIS) spa (la quale aveva rilasciato garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti dalla A.T.I.), e della (OMISSIS) spa, al fine di sentire accertare l’illegittimita’ del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto, adottato dal Comune di Terni nel 2007, per inadempimento della appaltatrice, e dell’incameramento della cauzione definitiva, di sentire dichiarare risolto, per inadempimento della stazione appaltante o per eccessiva onerosita’ il contratto di appalto, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni – e’ stata, solo in parte, riformata la decisione di primo grado, che aveva, all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio, in accoglimento della domanda riconvenzionaie svolta dal Comune di Terni, dichiarato risolto il contratto di appalto, in forza di determinazione adottata, Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, ex articolo 119 nel 2007 (stante i plurimi inadempimenti dell’impresa appaltatrice: infondate denunce di errori progettuali, con richiesta di perizia di variante non necessaria, omesso adempimento agli ordini di servizio emessi dal Direttore Lavori, in particolare l’ultimo del gennaio 2007, con il quale si era richiesta la ripresa dei lavori, al termine di un periodo di sospensione, senza esito positivo), condannando la (OMISSIS) spa, quale capogruppo della ATI, e la (OMISSIS), in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore del Comune committente, quantificati, all’esito delle compensazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, articolo 121 (con il credito dell’appaltatrice per i lavori regolarmente eseguiti), in Euro 850.710,22.

La Corte territoriale, dichiarata l’estinzione per mancata riassunzione del giudizio tra la (OMISSIS) e gli eredi di (OMISSIS) (deceduto nelle more del giudizio) ed estinto per rinuncia all’azione il giudizio tra gli arch. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e gli eredi di (OMISSIS), ha, in accoglimento parziale del gravame incidentale della (OMISSIS), dichiarato la (OMISSIS) e la (OMISSIS) tenute, in solido, a manlevare indenne l’assicuratore delle somme che la stessa e’ tenuta a corrispondere al Comune in forza della garanzia prestata, oltre rivalutazione monetaria sulla somma capitale liquidata ed interessi di mora sulla somma rivalutata.

In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto che il progetto era da considerarsi “esecutivo e cantierabile” ed adeguato sia per;a gara d’appalto sia per l’esecuzione dei lavori, che non vi era necessita’ di una variante al progetto originario, come richiesto dall’appaltatrice.

Avverso la suddetta sentenza, la (OMISSIS) srl (gia’ (OMISSIS) spa) propone ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, nei confronti del Comune di Terni, degli Arch. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dell’Ing. (OMISSIS), della (OMISSIS) spa, della (OMISSIS) spa (che resistono con controricorsi) e della (OMISSIS) spa (che non svolge attivita’ difensiva). La ricorrente ed i controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta:

1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articolo 345 c.p.c., in ordine alla non novita’ della deduzione svolta dall’appellante nel primo motivo;

2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, articoli 35 e segg., L. n. 149 del 1994, articolo 16, Decreto Legislativo n. 93 del 2006, articolo 63, in relazione alla definizione data del progetto esecutivo, malgrado le carenze presenti;

3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, L. n. 109 del 1994, articolo 25, Decreto Legislativo n. 162 del 2008, articolo 161, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, in relazione alla ritenuta non necessita’ di una perizia di variante, malgrado l’impresa appaltatrice avesse dovuto realizzare una palificazione delle fondazioni del fabbricato L1 non prevista nel progetto originario;

4) con il quarto motivo, la nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 132 c.p.c., n. 4, per motivazione del tutto omessa o meramente apparente, essendosi il giudice d’appello limitato ad una acritica adesione alla decisione di primo grado ed alla CTU espletata;

5) con il quinto motivo, l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, rappresentati dalla predisposizione di ulteriori 29 tavole progettuali e dalla necessita’ di palificazione delle fondazioni nonche’ l’omessa motivazione sulla richiesta di rinnovo delle indagini peritali;

6) con il sesto motivo, la nullita’ del procedimento, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’articolo 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di pronunciare sulle domande di risoluzione per inadempimento della committente e per eccessiva onerosita’, di accertamento “della legittimita’ dell’esecuzione della eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c.” e sulla domanda tesa a fare accertare l’insussistenza di qualsiasi danno “per la compensatio lucri cum damno derivante minore importo dell’esborso sostenuto dal Comune per il quarto lotto”;

7) con il settimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 1123 c.c., avendo la Corte territoriale omesso di valutare che il quarto lotto, rimasto ineseguito, era stato assegnato dal Comune ad altra impresa con un ribasso eccezionale del “48,17%”

8) con l’ottavo motivo, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, Decreto Legislativo n. 231 del 2002, articolo 4, avendo la Corte d’appello riconosciuto, sui danni liquidati, gli interessi moratori al tasso indicato dalla normativa speciale dettata per le transazioni commerciali;

9) con il nono motivo, in via ulteriormente subordinata, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articolo 1224 c.c. e la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, dell’articolo 99 c.p.c., avendo la Corte territogriale riconosciuto a favore dei comune anche la rivalutazione monetaria, pur avendo “il Comune”, con la comparsa di costituzione in grado di appello, chiesto soltanto il riconoscimento degli interessi legali.

2. La prima censura e’ inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata.

Invero, la Corte d’appello, pur rilevando che la questione relativa alla specifica violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, articoli 35 e segg. e della normativa antisismica, appariva nuova, l’ha esaminata nel merito, ritenendola infondata, cosicche’ l’inciso sull’inammissibilita’ della questione risulta svolto ad abundantiam.

3. Il quarto motivo, implicante error in procedendo ed avente rilievo pregiudiziale, e’ infondato.

Questa Corte a S.U. (Cass. 6742/2015) ha gia’ chiarito che “nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non e’ nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non puo’ ritenersi, di per se’, sintomatica di un difetto d’imparzialita’ del giudice, al quale non e’ imposta l’originalita’ ne’ dei contenuti ne’ delle modalita’ espositive, tanto piu’ che la validita’ degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”.

Nella specie, la motivazione articolata della sentenza della Corte d’appello non si e’ imitata ad un richiamo acritico alla decisione di primo grado, ma si e’ concretata nella condivisione, con proprie ed autonome valutazioni, anche ad integrazione, delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e del Tribunale.

4. La seconda e la terza censura sono infondate.

Deve essere evidenziato che il progetto esecutivo di un’opera pubblica – inteso come quello immediatamente cantierabile, cioe’ concernente un’opera che non necessita di ulteriori specificazioni per essere realizzata, in quanto contenente la puntuale e dettagliata descrizione e rappresentazione dell’opera stessa – e’, in ragione di tali caratteristiche, determinante per individuare esattamente lo stesso oggetto dell’appalto (in tal senso Cass. n. 18644/2010).

L’obbligo del committente dell’esecuzione di opere pubbliche di fornire all’appaltatore il progetto esecutivo nel senso poc’anzi delineato ha quindi una precisa fonte legale in norme (L. n. 109 del 1994, articoli 16, 17 e 19) che, rispondendo a finalita’ pubblicistiche, sono state ritenute, in linea di principio, imperative e non derogabili dai contraenti, se non nei casi e nei modi da esse previsti (Cass. n. 18644/2010).

Sul piano civilistico, esse hanno valore integrativo delle pattuizioni contrattuali concernenti l’individuazione degli obblighi primari di prestazione (per quanto qui rileva) propri del committente (ex articolo 1374 c.c.).

Questa Corte, nella pronuncia n. 8779 del 2012, ha chiarito che il progetto esecutivo, che deve essere fornito dal committente, “non deve risultare tale da rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, ne’ implicare attivita’ volte a colmare le lacune eventualmente presenti nel progetto esecutivo, ma deve intendersi come produzione della documentazione che l’esecutore elabora per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, che e’ l’attivita’ propria dell’impresa che ha piena competenza nel determinare l’organizzazione dei lavori; in tale attivita’ rientrano gli oneri e i compiti relativi all’organizzazione delle attivita’ costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti”. Le eventuali mancanze del progetto esecutivo, possono essere risolte dall’appaltatore, ma deve trattarsi pur sempre “di attivita’ marginali di adattamento, precisazione e integrazione di elementi di dettaglio che si rendono necessari, in corso d’opera, nella concreta realizzazione dell’opera”, previa delibera del direttore dei lavori, non potendosi impegnare l’appaltatore in una redazione progettuale ulteriore rispetto a quella esecutiva che e’ a carico del committente.

Nella specie, la Corte d’appello ha rilevato che il progetto doveva ritenersi “esecutivo e cantierabile”, in conformita’ alle prescrizioni di cui alla L. n. 109 del 1994, articolo 16, che all’appaltatore, ex articolo 12 del contratto era stata affidata solo un’attivita’ ulteriore, necessaria per la realizzazione delle opere, e che, nell’ottobre 2005, la (OMISSIS) aveva sottoscritto “il verbale di cantierabilita’ dei lavori”, senza sollevare riserve sulla documentazione, inclusi gli elaborati progettali, ricevuti, accettando infine la completa consegna dei lavori, il 31/10/2005.

La Corte ha rilevato che, con motivazione congrua, il consulente tecnico aveva ritenuto adeguato il progetto originarlo, cosicche’ la consegna successiva di ulteriori 29 tavole, contenenti i disegni strutturali degli elaborati, dovevano considerarsi “mera chiarificazione di elementi gia’ insiti nel progetto originale”, senza necessita’ dunque di predisposizione di una variante, mentre la realizzazione della palificazione delle fondazioni aveva inciso in maniera dei tutto modesta (“intorno all’1,5% dell’importo dei lavori”), cosi’ da non rendere necessaria alcuna variante essenziale.

Quanto dedotto dalla ricorrente non configura violazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, avendo la Corte distrettuale vagliato complessivamente la condotta della pubblica amministrazione, cosicche’ il riferimento alle norme civilistiche ed in materia di OO.PP., risulta palesemente inconferente, giacche’ quel che viene in discussione e’ unicamente il modo in cui la Corte di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti. Si e’ trattato, dunque, di una valutazione di merito, come tale di stretta competenza della Corte territoriale, che il riferimento alla documentazione prodotta rende adeguatamente motivata.

5. Il quinto motivo e’ infondato, avendo la Corte d’appello esaminato i fatti storici allegati, fornendo anche adeguata motivazione sulle correlate questioni giuridiche dedotte.

Quanto alla motivazione sulla decisione di non disporre rinnovo della consulenza tecnica espletata, i controricorrenti hanno replicato che a Corte distrettuale si e’ pronunciata, in corso di causa, due volte sul rigetto dell’istanza ed, in ogni caso, come affermato da questa Corte (Cass. 20227/2010; Cass. 17693/2013; Cass. 22799/2017) “in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non e’ tenuto” anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicche’ non e’ neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto”.

6. Il sesto motivo e’ infondato.

Come ribadito da questa Corte (Cass. 24155/2017; Cass. 20311/2011) “ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma e’ necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: cio’ non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia”.

Ora, l’accoglimento della domanda del Comune, di risoluzione per inadempimento dell’appaltatrice, implicava il rigetto implicito delle contrapposte domande di risoluzione o di accertamento dell’altrui inadempimento, avanzate dall’appaltatrice in danno del Comune committente. Inoltre, quanto alla argomentazione difensiva concernente l’asserito lucro conseguito dall’amministrazione, per effetto della assegnazione ad altra impresa del quarto lotto, il piu’ cospicuo, con eccezionale ribasso, non ricorre il vizio lamentato, avendo la Corte distrettuale esaminato l’eccezione, ritenendola infondata.

7. Il settimo motivo e’ infondato. La Corte d’appello ha esaminato la doglianza dell’appellante, ma ha ritenuto sussistente il credito del Comune, considerato che, malgrado il ribasso d’asta conseguito nella nuova aggiudicazione dei lavori del quarto lotto, il Comune ha sostenuto la maggiore spesa di “Euro 9.994.687.40 “, rispetto ai costo originario di “7537.109,66”.

8. L’ottavo ed il nono motivo sono infondati.

Invero, da un lato, gli interessi moratori di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2002, sono stati riconosciuti, in accoglimento di motivo di gravame incidentale, non a favore del Comune danneggiato, ma a favore dell’assicuratrice (OMISSIS) spa, nell’ambito dell’azione di rivalsa promossa verso la propria assicurata-debitrice principale, sulla base delle pattuizioni contrattuali; dall’altro lato, la predetta (OMISSIS) spa (e non il Comune, come lamentato in ricorso) aveva richiesto, in primo grado e con appello incidentale, il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma che essa avesse dovuto pagare in esecuzione della garanzia prestata.

9. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali nel rapporto ricorrente – (OMISSIS), non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate:

1) in favore del Comune controricorrente, in complessivi Euro 10.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

2) in favore della (OMISSIS) controricorrente, in complessivi Euro 9.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura dei 15% ed accessori di legge;

3) in favore della (OMISSIS), in complessivi Euro 16.500,00 (comprensivi anche della fase inibitoria), a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

4) in favore dei controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), in complessivi Euro 15.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

5) in favore dei controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), in complessivi Euro 11.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

6) in favore del controricorrente (OMISSIS), in complessivi Euro 13.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.