In tema di appalto o di contratto d’opera, l’impegno a eliminare i vizi della cosa o dell’opera, assunto dall’appaltatore o dal prestatore, alla stregua di principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, costituisce fonte di un’autonoma obbligazione di facere, la quale si affianca all’originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo, e rimane, pertanto, soggetto non ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella garanzia, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale. In assenza di un espresso accordo novativo – pertanto – non si verifica un fenomeno estintivo sostitutivo, bensì si assiste al sorgere di una nuova obbligazione, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’articolo 1667 del c.c., che si aggiunge a quella originaria di garanzia.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Tribunale Milano, Sezione 7 civile Sentenza 12 febbraio 2019, n. 1405

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SETTIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 73649 del Registro Affari Contenziosi dell’anno 2015 vertente

TRA

(…), elettivamente domiciliato in Arese (MI), Via (…), presso lo studio dell’avv. Al.De., che lo rappresenta e difende come da delega in calce all’atto di citazione in riassunzione;

ATTORE

E

(…) del Geom. (…), con sede legale in U. d’O. (B.), Via (…), in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore geom. (…), rappresentata e difesa dall’avv. An.Po. del Foro di Brescia, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Fe.Fe., in Milano Via (…);

CONVENUTA

OGGETTO: pagamento corrispettivo appalto e risarcimento danni.

FATTO E DIRITTO

La motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con breve riferimento allo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. n. 69 del 2009.

Con atto di citazione di riassunzione notificato in data 11/12/2015 il sig. (…), ha riassunto avanti il Tribunale di Milano il procedimento dal medesimo promosso avanti al Tribunale di Brescia in opposizione al decreto ingiuntivo n. 10/2015, emesso dal Tribunale di Brescia il 02/01/2015 su ricorso della ditta (…) del Geom. (…) per la somma di Euro 7.603,00 (oltre interessi e spese di procedura), a titolo di corrispettivo per i lavori di posa pavimenti e rivestimenti eseguiti nell’appartamento dell’ingiunto, come da fattura n. (…) del 31.7.2011; in particolare, la presente causa veniva riassunta innanzi a questo Tribunale in seguito ad eccezione di incompetenza territoriale svolta dall’opponente cui aderiva la ditta opposta, con conseguente ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo e fissazione del termine per la riassunzione.

Con il predetto atto di citazione in riassunzione, il (…) contestava la quantificazione dei lavori extra – contratto, pari ad Euro 1.100,00 + IVA, e rappresentava che i lavori eseguiti dalla ditta (…) di Geom. (…) presentavano diversi vizi e difetti meglio descritti nell’atto introduttivo e nella relazione tecnica di parte allegata; concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo n. 10/2015 emesso dal Tribunale di Brescia e, in ogni caso, per la condanna della ditta (…) al risarcimento di tutti i danni subiti – ex artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. e/o ex art.2043 c.c. – a causa della mala esecuzione dei lavori da parte della ditta avversaria, quantificabili in Euro 12.586,10 (di cui Euro 9.165,20 per le riparazione / eliminazioni dei vizi, Euro 275,00 per spese già sostenute per riparazione scarichi, Euro 1.681,90 per spese già sostenute per pulizia appartamento ed Euro 1.464,00 per smontaggio/rimontaggio e custodia mobili durante l’esecuzione dei lavori) o in quella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia; in subordine, nel caso in cui si riconoscesse l’esistenza di un credito in capo alla controparte, chiedeva che detto importo eventualmente accertato venisse imputato a parziale compensazione dei danni subiti dal deducente, così come liquidati dal Giudice.

Si costituiva la ditta convenuta, eccependo l’intervenuta decadenza/prescrizione del diritto di garanzia per vizi, non essendo gli stessi stati contestati nei termini di legge; nel merito, contestava quanto dedotto da controparte, concludendo per il rigetto dell’opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato; in ogni caso chiedeva la condanna di controparte al pagamento dell’importo di Euro 7.150,00, o di quello maggiore o minore che venisse accertato in corso di giudizio, oltre gli interessi legali dalla fattura al saldo effettivo, e il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, con vittoria delle spese di lite.

Quindi, la causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, l’escussione di testimoni e l’espletamento di c.t.u; all’esito, sulle conclusioni rassegnate all’udienza del 15 novembre 2018, veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.

Ciò detto in punto di fatto, occorre premettere che il decreto ingiuntivo n. 10/2015 emesso dal Tribunale di Brescia in favore di (…) e oggetto di opposizione da parte del S. deve ritenersi revocato a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto (come già evidenziato con l’ordinanza emessa in data 6.4.2016).

Ne consegue che l’avvenuta riassunzione dinanzi a questo Tribunale competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore e, ove le parti riassumano formalmente l’opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice “ad quem” è tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell’atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell’azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte” (ex plurimis, Cass. Sez.3, 17.7.2009, n.16744).

Ciò premesso, parte attrice sostanziale (benchè convenuta in riassunzione) deve ritenersi la ditta (…), che ha fatto valere la pretesa creditoria con l’originario procedimento monitorio.

La domanda avanzata dalla medesima deve ritenersi parzialmente fondata e va accolta nei termini di seguito indicati.

(…) ha agito per il pagamento del corrispettivo per i lavori di posa pavimenti e rivestimenti eseguiti nell’appartamento del S., quantificati in misura di Euro 7.150,00, di cui 5.400 + Iva al 10 % per i lavori di cui al preventivo del maggio 2011 ed Euro 1.100,00 + Iva al 10% per lavori extra contratto.

Innanzitutto va rilevato che il S. non ha contestato di avere commissionato ulteriori lavori extra contratto (rispetto a quelli di cui al preventivo del maggio 2011) ma ne ha contestato la quantificazione operata dalla controparte.

Al riguardo, il nominato c.t.u., arch. Anita Tamellini, ha avuto modo di descrivere e valutare tali opere extra, quantificandole – senza che vi sia stata specifica contestazione delle parti – nella misura indicata e richiesta dalla ditta appaltatrice, ossia Euro 1.100,00.

Quanto ai lavori di cui al preventivo menzionato, il S. ha contestato (anche sulla base di allegata relazione di ctp) l’esistenza di vizi e difetti delle opere, da inquadrarsi nella garanzia ex art. 1667 c.c. (fatta valere in alternativa alla responsabilità ex art. 1669 c.c.), non trattandosi di vizi di particolare gravità da essere ricondotti alla fattispecie di cui all’art. 1669 c.c..

(…) ha eccepito la decadenza dalla garanzia e la prescrizione per mancata contestazione nei termini di legge.

Tale eccezione è infondata.

Dall’istruttoria espletata è emerso che la ditta appaltatrice aveva acconsentito ad eseguire degli interventi di riparazione a seguito dei vizi lamentati dal S. e che gli stessi non erano stati risolutivi.

Ciò emerge dalla relazione del direttore dei lavori (a pag. 2, par. 4 e 5) allegata dal (…) (doc. 20) e confermato dai testi (…) e (…) (sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare), i quali hanno riferito di essere stati presenti al sopralluogo avvenuto in data 26 gennaio 2012 (nelle rispettive qualità di tecnico e artigiano chiamati dal S.) e che, in tale occasione, il B. riconobbe che i lavori relativi alla posa del parquet e dei rivestimenti del bagno non erano stati fatti a regola d’arte e si impegnò a risolvere le problematiche riscontrate.

Tali risultanze non sono state smentite da emergenze contrarie.

Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nello stabilire che

“In tema di appalto o di contratto d’opera, l’impegno a eliminare i vizi della cosa o dell’opera, assunto dall’appaltatore o dal prestatore, alla stregua di principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, costituisce fonte di un’autonoma obbligazione di facere, la quale si affianca all’originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo, e rimane, pertanto, soggetto non ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella garanzia, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale.

In assenza di un espresso accordo novativo – pertanto – non si verifica un fenomeno estintivo sostitutivo, bensì si assiste al sorgere di una nuova obbligazione, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’articolo 1667 del c.c., che si aggiunge a quella originaria di garanzia” (così, ex plurimis, Cass. 2018 n. 62; Cass 2015 n. 25541; Cass. 2012, n. 6263).

Nel caso di specie, pertanto non era necessaria alcuna denuncia ed è del tutto evidente che il termine di prescrizione decennale non è decorso.

Ciò posto, va rilevato che il CTU ha riscontrato alcuni dei vizi denunciati dal S. e imputabili alla ditta appaltatrice (i cui interventi successivi non sono stati pertanto risolutivi), in particolare: incompleta posa degli zoccolini, imprecisa complanarità delle piastrelle del rivestimento della parete attrezzata della cucina, difettosa posa del parquet al primo piano per mancata adesione al sottofondo in diversi punti, difettosa posa del rivestimento del bagno al primo piano con non complanarità della superficie e disallineamento delle piastrelle (pagg. 10-12 della relazione di CTU) Quanto alle critiche mosse alla relazione del ctu si rileva che l’ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti. Deve essere osservato che i motivi di critica sulle risultanze della ATP sono mossi senza alcuna indicazione di nuovi profili di rilievo scientifico alle osservazioni già precedentemente esposte dal CTP.

L’ausiliario del Giudice ha provveduto a saggi, misurazioni e rilievi fotografici che consentono di formulare un giudizio di piena condivisione dell’elaborato.

Infine, si rammenta l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall’effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d’un’appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell’esperto nominato dall’ufficio, assistite dalla presunzione d’imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non a ltro in quanto influenzate dall’esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (cfr. Cass. n. 23362 del 2012).

Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dal perito del Giudice e la completezza dell’elaborato in esame, sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni del CTP di parte convenuta.

Ciò posto, il CTU ha quantificato il costo per l’eliminazione dei vizi in Euro 2.734,50 (cui va aggiunta l’IVA al 10%) e la congruità dei costi già sostenuti e documentati dal S. in misura di Euro 1.094,20 (cui va aggiunta l’IVA al 10%).

L’importo complessivo pari a Euro 4.200,00 IVA compresa, determinato con relazione del CTU depositata il 4 luglio 2018, deve ritenersi all’attualità.

Stante la domanda riconvenzionale avanzata dal S. ex art. 1668 c.c., detto importo andrà detratto dall’importo dovuto a saldo dei lavori e pari (come sopra accertato) ad Euro 7.150,00 (IVA compresa), con l’effetto che residua un saldo da versare a favore della ditta (…) per Euro 2.950,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.

A tale somma dovranno, difatti, aggiungersi gli interessi legali dalla domanda (decreto ingiuntivo notificato il 30.1.2015) fino al saldo, trattandosi di obbligazione pecuniaria liquidata dal giudice mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico.

Inoltre, in tema di appalto, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento della relativa obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, semprechè il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell’art. 1224 c.c., l’esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell’art. 1224 c.c. (cfr. per tutte, Cass. 2004, n. 11594).

Circostanze che nel caso in esame la ditta creditrice non ha nè dimostrato, nè chiesto di provare.

Per quanto riguarda le spese di lite, in relazione all’esito complessivo del giudizio (attesa la riduzione della pretesa creditoria e la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale di parte convenuta), sussistono i presupposti per la compensazione in misura della metà delle spese di lite, che devono essere liquidate come da dispositivo (secondo i valori medi, in relazione allo scaglione di riferimento, di cui al decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 55/2014), ponendo la residua metà a carico del S., comunque soccombente rispetto alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti dalla ditta (…), ancorché questa sia stata ridimensionata nel quantum per la parziale fondatezza della riconvenzionale.

Le spese di c.t.u., liquidate come da decreto del vanno poste a carico di entrambe le parti in misura della metà.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell’art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano – Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1) ACCOGLIE parzialmente la domanda avanzata dalla ditta (…) del Geom. (…) e, per l’effetto, previa detrazione delle somme dovute per il costo dei lavori non eseguiti a regola d’arte, condanna (…) a pagare alla controparte, per i lavori eseguiti, la somma di Euro 2.950,00, oltre interessi legali dalla domanda (30.1.2015) al saldo;

2) CONDANNA (…) al pagamento, in favore di (…) del Geom. (…), in persona del titolare, della metà delle spese del presente giudizio, che liquida, già operata la compensazione, in Euro 1.215,00 per competenze, oltre contributo forfetario del 15%, iva e cpa come per legge;

3) Pone le spese di c.t.u., nella misura di cui al decreto di liquidazione emesso il 6.8.2018, a definitivo carico di entrambe le parti in misura della metà;

4) Dà atto della provvisoria esecutività della presente sentenza come per legge.

Così deciso in Milano il 12 febbraio 2017.

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.