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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2632
in materia di opere pubbliche, l’esecuzione di lavori non previsti nel contratto originario ne’ in una successiva perizia di variante, in ogni caso non fa sorgere alcun diritto in capo all’appaltatore che non puo’ pretendere il corrispettivo per le opere aggiuntive ovvero il prolungamento del termine prestabilito per il completamento delle opere appaltate.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27526/2013 proposto da:
Provincia di Modena, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio del Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore fallimentare Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (presso (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 643/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/09/2017 dal Cons. Dott. DOGLIOTTI MASSIMO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
In un procedimento tra Provincia di Modena e Fall.to (OMISSIS) srl, avente ad oggetto opposizione allo stato passivo, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 04/02/2013, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda della Provincia.
Ricorre per cassazione la Provincia di Modena.
Resiste con controricorso il Fall.to (OMISSIS) srl..
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.
Va accolto il primo motivo di ricorso, attinente alla tardivita’ della consegna, assorbito il secondo, relativo al risarcimento dei danni.
Va precisato che, in materia di opere pubbliche, l’esecuzione di lavori non previsti nel contratto originario ne’ in una successiva perizia di variante, in ogni caso non fa sorgere alcun diritto in capo all’appaltatore che non puo’ pretendere il corrispettivo per le opere aggiuntive ovvero il prolungamento del termine prestabilito per il completamento delle opere appaltate. Cio’ sulla base del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 13, espressamente richiamato nel capitolato speciale di appalto e quindi applicabile al caso di specie come norma pattizia,; Regio Decreto n. 350 del 1895, articolo 20 (a sua volta richiamato dal predetto D.P.R.) e L. n. 2248 del 1865, articolo 343, all. F).
Appare pacifico, in fatto, che i lavori in appalto, relativi ad edificio scolastico, furono ultimati dall’impresa con la consegna alla Provincia di Modena in data 4/5/2001, e dunque in ritardo rispetto al termine contrattuale di ultimazione dei lavori previsto per il 30.10.2000.
Resta dunque preclusa l’applicazione della penale richiesta dalla Provincia per il periodo successivo alla data di consegna dell’opera, ma non per il periodo precedente intercorso tra il 30/10/2000 e il 4/5/2001.
Accolto il ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterra’ a quanto statuito, e pure si pronuncera’ sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che pure si pronuncera’ sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
Motivazione semplificata.