In tema di appalto, il recesso del committente disciplinato dall’art. 1671 cod. civ. può essere convenuto, tra le parti, con determinati requisiti di tempo e di forma, attesa la derogabilità convenzionale della norma in parola, sicché, in caso di mancata (o non formale) disdetta, i contraenti possono legittimamente convenire conseguenze diverse da quelle previste dalla norma stessa.

Tribunale|Bergamo|Sezione 4|Civile|Sentenza|16 marzo 2023| n. 562

Data udienza 16 marzo 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del Giudice Unico dott. Cesare Massetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n.1136/2022 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all’udienza del 20 dicembre 2022

da

(…) s.p.a., in persona del legale rappresentante dott. (…), rappresentata e difesa dall’Avv.to Fr.Be. e dall’Avv.to Lo.Be. del Foro di Bergamo, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata all’atto introduttivo del giudizio

ATTRICE

contro

(…) s.p.a., in persona del legale rappresentante dott. (…), in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo con mandanti (…) s.r.l. e (…) s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv.to Al.No. e dall’Avv.to Ma.Co. del Foro di Milano, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta

CONVENUTA

In punto: appalto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la soc. (…) s.p.a. conveniva in giudizio avanti l’intestato Tribunale la soc. (…) s.p.a., in proprio e quale mandataria del raggruppamento Temporaneo con mandanti la soc. (…) s.r.l. e la soc. (…) s.r.l..

Premesso di aver affidato alla convenuta i servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e complementari relativamente ad un nuovo impianto di deposito e distribuzione carburante avio da realizzare in area aeroportuale e da collegare all’analogo impianto già esistente e funzionante, esponeva l’attrice che la convenuta aveva eseguito le prestazioni relative ai rilievi, alla progettazione esecutiva, al piano di sicurezza e di coordinamento e alla domanda di autorizzazione dei vigili del fuoco; che, successivamente, anche a seguito della pandemia, la (…) aveva deciso di soprassedere alla realizzazione dell’opera, tenuto conto della possibilità di appaltarla, anche se non nell’immediato, ad un soggetto terzo qualificato e idoneo ad assumerla in toto, compresa la direzione lavori e la gestione; che le specifiche tecniche di gara (art. 7), facenti parte integrante del contratto, consentivano di ridurre l’oggetto del contratto escludendo la direzione lavori, allo stato non eseguibile; che essa, aveva, quindi, proceduto a quantificare il corrispettivo dovuto all’appaltatore per le prestazioni eseguite, sempre a mente delle specifiche tecniche di gara (art. 4); che, tuttavia, aveva pagato Euro 12.449,21= in più del dovuto, subito chiesti in restituzione; che la convenuta non solo non aveva restituito tale somma, ma aveva emesso fattura per un importo ben più consistente, disattendendo, tra l’altro, la previsione contrattuale (art. 4) che subordinava l’emissione della fattura al benestare scritto del committente.

Chiedeva, pertanto, l’accertamento della non debenza della somma portata dalla fattura emessa dalla controparte e la restituzione della somma versata in eccesso.

Costituendosi in giudizio la soc. (…) s.r.l., in proprio e quale mandataria del raggruppamento Temporaneo con mandanti la soc. (…) s.r.l. e la soc. (…) s.r.l., contestava in toto gli assunti avversari.

Osservava la convenuta che il contratto si era sciolto per effetto del recesso unilaterale del committente; che, a norma del codice degli appalti (art. 109), in tale evenienza, era dovuto all’appaltatore il corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite, oltre al decimo di quelle non eseguite; che non vi era alcuna controversia circa le prestazioni effettivamente eseguite, bensì soltanto sulla loro quantificazione; che la tesi dell’attrice, secondo cui il corrispettivo doveva essere determinato secondo le specifiche tecniche (art. 4), non era condivisibile, essendo tale previsione relativa all’eventualità di modifiche e/o integrazioni del contratto; che, per contro, nel caso di recesso unilaterale del committente, i valori non potevano che essere quelli indicati nell’offerta economica presentata dall’appaltatore, condivisa dal committente e facente parte integrante del contratto; che, in linea a tale orientamento, aveva emesso fattura per Euro 349.775,00, comprensiva anche del 10 % relativo alle prestazioni non eseguite (direzione lavori e coordinamento sicurezza); che la diversa interpretazione delle specifiche tecniche (artt. 4 e 7), intese come limitazione del diritto dell’appaltatore a vedersi riconosciuto, nel caso di recesso unilaterale del committente, il valore effettivo ed integrale delle opere eseguite, si poneva in contrasto con la disciplina di legge.

Si opponeva, pertanto, all’accoglimento delle domande attrici; in via riconvenzionale, poi, chiedeva il pagamento della somma portata dalla propria fattura.

La causa non veniva istruita.

Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all’udienza del 20 dicembre 2022 passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale è fondata. Viceversa, la domanda riconvenzionale è infondata.

Nulla quaestio circa il fatto che l’attrice ha legittimamente ridotto l’oggetto dell’appalto ex art. 7 delle specifiche tecniche.

Così come nulla quaestio circa il fatto che la convenuta ha correttamente adempiuto le prestazioni fino al momento in cui l’attrice ha deciso di ridurre l’oggetto dell’appalto.

La controversia afferisce soltanto al quantum, ossia alla valorizzazione economica delle prestazioni effettivamente eseguite.

In tesi dell’attrice, questa deve avvenire, ex artt. 4 e 7 delle specifiche tecniche (doc. 3 attrice e doc. 2 convenuta), sulla base della determinazione dei corrispettivi posti a base d’asta, senza alcun ulteriore indennizzo.

Viceversa, in tesi della convenuta, questa deve avvenire, ex art. 109 codice contratti pubblici, sulla base dei contenuti della propria offerta economica (doc. 4 convenuta), siccome accettata dall’amministrazione, e con l’aggiunta del decimo per le prestazioni non eseguite.

Per rendere meglio l’idea della discrepanza tra i due valori, si evidenzia l’importo della voce più consistente, tra le prestazioni eseguite, ossia quella che riguarda la “progettazione esecutiva”: essa ammonta ad Euro 419.533,48=, secondo la stima posta a base d’asta, e ad Euro 610.000,00, secondo l’offerta economica dell’appaltatore. Si evidenzia, inoltre, l’importo della voce più consistente, tra le prestazioni non eseguite, ossia quella che riguarda la “direzione lavori”: essa ammonta ad Euro 866.414,00=, secondo la stima posta a base d’asta, e ad Euro 261.000,00, secondo l’offerta economica dell’appaltatore

Il corrispettivo globale dell’appalto (doc. 2 attrice e doc. 1 convenuta) è stato comunque determinato “a corpo” nella misura di Euro 1.093.500,00= iva esclusa (art. 4)

Il Tribunale ritiene che sia fondata la prospettazione dell’attrice, e ciò per le seguenti ragioni.

In primo luogo l’art. 109 del codice contratti pubblici non si applica alla fattispecie concreta, in quanto l’appalto inter partes è afferente ad un settore speciale, e segnatamente, ad un aeroporto (art. 119). L’art. 114 co. 8 dispone, infatti, che a detti appalti si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106, 108 e 112, non già quella di cui all’art. 109. L’impianto di deposito e distribuzione carburante avio è indubbiamente un’infrastruttura dell’aeroporto, e quindi non si può seriamente dubitare che l’appalto oggetto di causa riguardi un settore speciale.

Anche a voler ritenere che si tratti di recesso, piuttosto che di riduzione, la norma del codice dei contratti pubblici che riconosce all’appaltatore un plus per il mancato utile non è, quindi, pertinente.

D’altro canto, le specifiche contrattuali (art. 7) paiono chiare nell’escludere la spettanza di qualsiasi altro compenso, indennizzo o risarcimento comunque denominato.

Né ha pregio il richiamo all’art. 1671 c.c., sia perché esiste una disposizione contrattuale contraria, sia perché tale norma non è affatto inderogabile, libere essendo le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, di diversamente disciplinare il caso del recesso unilaterale del committente (Cass. n. 12368/2002: “In tema di appalto, il recesso del committente disciplinato dall’art. 1671 cod. civ. può essere convenuto, tra le parti, con determinati requisiti di tempo e di forma, attesa la derogabilità convenzionale della norma in parola, sicché, in caso di mancata (o non formale) disdetta, i contraenti possono legittimamente convenire conseguenze diverse da quelle previste dalla norma stessa”).

In secondo luogo, venendo alla quantificazione delle prestazioni effettivamente eseguite, la lex specialis di gara contiene un’apposita previsione: l’art. 7, infatti, richiama espressamente la tabella di cui all’art. 4 (“per le valutazioni economiche si farà riferimento al calcolo del corrispettivo allegato alla presente e alla tabella dell’art. 4 precedente”). E l’art. 4 aggiunge che la stima dell’importo dei lavori si considera quale valore limite di riferimento per la progettazione.

Non ha pregio l’osservazione secondo cui il richiamo all’art. 4 è riferito soltanto ai casi di modifica e/o integrazione delle specifiche: la norma, infatti, disciplina in uno stesso contesto le ipotesi di modifiche ai servizi, sospensione e facoltà di recesso da parte della committente, sicché l’inciso afferente alle valutazioni economiche assume una portata generale. Del resto, la “riduzione” dell’oggetto del contratto è anche una “modifica”.

Detta tabella, peraltro, è stata redatta sulla scorta dei criteri di determinazione dei corrispettivi indicati dal D.M. 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016), che offrono un sicuro parametro per la determinazione del valore di mercato delle prestazioni effettivamente eseguite, e che sono stati accettati dall’appaltatore (doc. 14 attrice).

In terzo luogo, non è assolutamente condivisibile la tesi della convenuta, la quale vorrebbe applicarsi i contenuti della propria offerta economica, siccome espressamente condivisi dalla stazione appaltante. Se è pur vero che detti contenuti fanno parte dei documenti contrattuali, al pari delle specifiche tecniche (art. 18), è altrettanto vero che la stazione appaltante ha accettato l’offerta del raggruppamento, in quanto economicamente più conveniente, nel suo complesso, non già nei valori attribuiti alle singole prestazioni in essa contemplate, per poi giungere alla determinazione di un corrispettivo “a corpo”. Opinare diversamente significherebbe che il valore di mercato viene determinato, non già sulla base di criteri oggettivi (come sono quelli di cui al D.M. 17 giugno 2016), ma sulla base della determinazione unilaterale effettuata da un contraente (l’appaltatore).

D’altro canto, il raffronto con le offerte formulate dagli altri concorrenti dimostra, per lo meno a livello indiziario, che la quantificazione della prestazione “progettazione” effettuata dalla (…) nell’importo di ben Euro 610.000,00= non corrisponde al valore di mercato.

In conclusione, la lex specialis di gara, che vincola i partecipanti e la stazione appaltante, anche in ipotesi di contrasto con l’ordinamento vigente, nazionale e comunitario, disciplina compiutamente l’ipotesi del recesso/riduzione, anche sotto il profilo delle valutazioni economiche, peraltro conformi alle indicazioni ministeriali.

In presenza di specifiche previsioni contrattuali, nell’ambito di un appalto dedicato a settori speciali, non vi è la necessità di fare riferimento ai principi generali desumibili vuoi dal codice dei contratti pubblici vuoi dal codice civile.

Meno che meno pare possibile basarsi sui contenuti economici dell’offerta presentata dall’aggiudicatario, pretendendo di scomporre i valori delle singole prestazioni confluiti in un appalto “a corpo”.

Di qui l’accoglimento della domanda principale e il rigetto della domanda riconvenzionale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi Euro 14.170,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15%, ad iva e cpa e alle successive occorrende.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

– accoglie la domanda principale e, per l’effetto, condanna la convenuta a restituire all’attrice la somma di Euro 12.449,21=;

– respinge la domanda riconvenzionale;

– condanna la convenuta a rifondere all’attrice le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 14.170,00, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15%, ad iva e cpa e alle successive occorrende.

Così deciso in Bergamo il 16 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2023.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: aspetti generali del contratto di appalto

 

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Avv. Umberto Davide

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