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Articolo 1669 cc responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico invocabile dal committente contro l’appaltatore e dal’acquirente contro il venditore.

la disposizione di cui all’articolo 1669 c.c., configura una responsabilita’ extracontrattuale di ordine pubblico, sancita per finalita’ di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti. Pertanto, l’azione di responsabilita’ prevista dalla suddetta norma puo’ essere esercitata, non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilita’, allorche’ lo stesso venditore abbia assunto nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti una posizione di diretta responsabilita’ nella costruzione dell’opera e sempre che si tratti di gravi difetti i quali, al di fuori dell’ipotesi di rovina ed evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilita’ dell’edificio, pregiudicano o menomano in modo rilevante il normale godimento, la funzionalita’ o l’abitabilita’ del medesimo (v. Cass. n. 9370 del 2013 n. 8140 del 2004). In altri termini, l’articolo 1669 c.c., trova applicazione, oltre che nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l’opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile in tutto o in parte per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell’altrui attivita’ o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina o i difetti dell’opera siano riconducibili all’attivita’ da lui riservatasi (Cass. n. 16202 del 2007). Con l’ulteriore specificazione che chi abbia deciso di far costruire un immobile da destinare alla successiva vendita (intera o frazionata) a terzi, e che per far questo appalti l’opera ad un diverso soggetto (impresa edile) e’ tenuto alla garanzia prevista dall’articolo 1669 c.c..

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4055

Data udienza 24 ottobre 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

Dott. PENTA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25838-2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4732/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l’inammissibilita’ e il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La societa’ (OMISSIS) spa con ricorso del 27 ottobre 2014 ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 4732 del 2013 con la quale la Corte di appello di Roma confermava la sentenza n. 4137 del 2009 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la societa’ (OMISSIS) spa, responsabile ex articolo 1669 c.c., dei danni subiti dal Condominio via (OMISSIS) e per l’effetto: a) condannava la stessa al pagamento in favore di quest’ultimo della complessiva somma di Euro 106.982,00 oltre interessi a titolo di lucro cessante e oltre interessi legali sull’intero importo dovuto per sorte capitale ed interessi a decorrere dalla data della decisione al saldo. Condannava la medesima societa’ al pagamento delle spese del giudizio compresa la fase cautelare; b) accoglieva la domanda di manleva proposta dalla (OMISSIS) spa nei confronti della (OMISSIS); condannava quest’ultima, a tenere indenne la convenuta, ovvero, al pagamento della somma di cui sopra e delle spese giudiziali; 3) rigettava la domanda di manleva proposta da (OMISSIS) srl nei confronti dell’ (OMISSIS) S.r.l..

La Corte distrettuale ha chiarito: a) che era pacifico che la societa’ convenuta, oggi (OMISSIS), fosse costruttore committente dello stabile condominiale e, comunque, dante causa dello stesso. Pertanto, poteva applicarsi la norma indicata da parte attrice nell’atto introduttivo di cui all’articolo 1669 c.c.; b) correttamente al CTU aveva esposto le cause degli accertati inconvenienti e gli interventi necessari non mancando di evidenziare l’avvenuto riscontro di interventi operati da soggetti non conosciuti, comunque, evidenziando che i difetti riscontarti erano ricollegabili a vizi di costruzione. c) L’amministratore nel caso specifico non solo era legittimato a stare in giudizio dall’articolo 1130 c.c.; comunque, il perito per accertare i vizi ed il legale per intraprendere le azioni giudiziali necessarie erano stati nominati direttamente dall’assemblea condominiale.

La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma e’ stata chiesta dalla societa’ (OMISSIS) spa per due motivi. Il Condominio di (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) S.r.l. hanno resistito con autonomo controricorso. In prossimita’ dell’udienza camerale, la societa’ (OMISSIS) spa ha depositato memoria ex articolo 278 e ss. c.p.c., avvertendo che la societa’ (OMISSIS) spa. aveva mutato la sua denominazione sociale dando vita, appunto alla societa’ (OMISSIS) spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilita’ per carenza di interesse dell’ (OMISSIS) Spa al ricorso ex articolo 100 c.p.c., proposta dalla societa’ (OMISSIS). Secondo la controricorrente, considerato che l’ (OMISSIS) spa. ha incorporato sia la societa’ (OMISSIS) spa., sia la societa’ (OMISSIS) S.r.l. e che, ai sensi dell’articolo 2504 bis c.c., comma 1, la societa’ risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle societa’ partecipanti alla fusione, non sussisterebbe piu’, il prospettato dualismo, e, dunque, la contrapposizione di interessi fra soggetto mero venditore e soggetto costruttore – appaltatore degli immobili che, secondo la tesi della ricorrente, determinerebbe l’esclusione della responsabilita’ della (OMISSIS) S.r.l..

1.1. = Tale eccezione e’ infondata. Il controricorrente trascura di considerare che il presente giudizio si e’ instaurato tra il Condominio di via (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) spa e che quest’ultima ha chiamato in garanzia la societa’ (OMISSIS) S.r.l. Pertanto, la contrapposizione di interessi sussisteva (e sussiste) tra Condominio e societa’ (OMISSIS), successivamente, (OMISSIS) spa (adesso (OMISSIS) spa.). Nei confronti di (OMISSIS) srl, la societa’ (OMISSIS) ha agito in manleva, cioe’, chiedendo di essere manlevata da ogni responsabilita’ sul presupposto che appaltatore dell’opera fosse la societa’ (OMISSIS) srl., fermo restando il rapporto conflittuale con il Condominio di cui si dice. Sicche’, la fusione tra la societa’ (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) non incide sull’originario rapporto tra la societa’ (OMISSIS) e il Condominio di via (OMISSIS). Cio’ postofe’ conseguenziale che la societa’ (OMISSIS) vuoi per la societa’ (OMISSIS) (in posizione diretta) e vuoi per la societa’ (OMISSIS) (chiamata in malleva), ha ancora interesse ad essere liberata da ogni responsabilita’ in ordine all’azione proposta dal Condominio di via (OMISSIS). Piuttosto, perde di significato assiologico pratico la distinzione tra le due societa’ che si sono fuse e, dunque, accertare se la societa’ (OMISSIS) sara’ tenuta o non a manlevare la societa’ (OMISSIS) proprio perche’, comunque, la societa’ nella quale si sono fuse entrambe ha acquisito sia l’una, che l’altra posizione.

2.= Con il primo motivo di ricorso la societa’ (OMISSIS) spa lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e subordinato error in procedendo n. 4 c.p.c.,per avere la Corte di Appello ritenute provata e non contestata la qualifica di costruttore in capo alla venditrice (OMISSIS) spa. Invertendo l’onere della prova in violazione dell’articolo 2697 c.c., e senza valutare le contestazioni, comunque, espresse anche attraverso gli elementi di prova dedotti dalle parti quali il contratto di appalto, idonei ad escludere la responsabilita’ del solo venditore in luogo del diverso committente ed appaltatore (articolo 1669 c.c.) e con seguente violazione dei principi di cui agli articoli 112, 113 e 115 c.p.c., che impongono di adottare decisioni in corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato secondo diritto e in osservanza delle prove proposte dalle parti. La ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale abbia ritenuto pacifica e non contestata la circostanza secondo cui la (OMISSIS) (oggi (OMISSIS) spa e adesso (OMISSIS) spa) fosse costruttore committente, non tenendo conto che, dagli atti, risultava che societa’ costruttrici erano la (OMISSIS) srl e la (OMISSIS). Pertanto, secondo la ricorrente, la normativa di cui all’articolo 1669 c.c., non potrebbe trovare applicazione nei confronti della stessa perche’ semplicemente venditrice. Senza dire, sempre secondo la ricorrente, che la Corte distrettuale non avrebbe accertato se tale societa’ (costruttore committente) pur avendo affidato ad altri soggetti la costruzione degli immobili avesse mantenuto il potere di direttiva ovvero di controllo sull’operato della societa’ esecutrice.

1.1.= Il motivo e’ infondato.

E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, come ha anche evidenziato la Corte distrettuale, che la disposizione di cui all’articolo 1669 c.c., configura una responsabilita’ extracontrattuale di ordine pubblico, sancita per finalita’ di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti. Pertanto, l’azione di responsabilita’ prevista dalla suddetta norma puo’ essere esercitata, non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilita’, allorche’ lo stesso venditore abbia assunto nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti una posizione di diretta responsabilita’ nella costruzione dell’opera e sempre che si tratti di gravi difetti i quali, al di fuori dell’ipotesi di rovina ed evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilita’ dell’edificio, pregiudicano o menomano in modo rilevante il normale godimento, la funzionalita’ o l’abitabilita’ del medesimo (v. Cass. n. 9370 del 2013 n. 8140 del 2004). In altri termini, l’articolo 1669 c.c., trova applicazione, oltre che nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l’opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile in tutto o in parte per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell’altrui attivita’ o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina o i difetti dell’opera siano riconducibili all’attivita’ da lui riservatasi (Cass. n. 16202 del 2007). Con l’ulteriore specificazione che chi abbia deciso di far costruire un immobile da destinare alla successiva vendita (intera o frazionata) a terzi, e che per far questo appalti l’opera ad un diverso soggetto (impresa edile) e’ tenuto alla garanzia prevista dall’articolo 1669 c.c..

Cio’ premesso, nel caso in esame, la normativa richiamata poteva trovare applicazione, essendo stato accertato che la societa’ (OMISSIS) (successivamente (OMISSIS) e ora (OMISSIS) spa.), venditrice dei beni di cui si dice, risultava essere il “costruttore-committente” dello stabile condominiale e, dunque, in tale posizione aveva mantenuto un potere di impartire direttive e/o comunque, un potere di sorveglianza. Come e’ stato chiarito dalla Corte distrettuale “(…) come correttamente indicato dal Tribunale era pacifico, in quanto non contestato, che la societa’ convenuta, oggi (OMISSIS) spa e’ “costruttore committente” dello stabile condominiale e, comunque, dante causa dello stesso. Puo’, quindi, applicarsi la norma indicata da parte attrice nell’atto introduttivo di cui all’articolo 1669 c.c. (…)”.

1.2.= L’attuale ricorrente lamenta, ripetutamente, che la Corte abbia omesso di basare il proprio convincimento sulla prova documentale (contratti di appalto) offerta dalla venditrice, comprovante la propria estraneita’ al p(OMISSIS)sso edificatorio ed abbia tratto il proprio convincimento solo su una presunta mancata contestazione, principio quest’ultimo introdotto con la modifica dell’articolo 115 c.p.c., in data successiva alla sentenza di primo grado (depositata il 24 febbraio 2009). Eppero’ la ricorrente non tiene conto che il principio del non contestazione era gia’ un principio affermato da questa Corte anche in anni precedenti alla modifica dell’articolo 115 c.c.: le SSUU di questa Corte con la sentenza n. 761 del 2002 prima, e, soprattutto questa Corte, con la sentenza n. 5356 del 2009 (ancor prima della riforma richiamata) ha affermato che l’articolo 167 c.p.c., imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovra’ astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovra’, percio’, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti.

Pertanto correttamente, la Corte distrettuale, in mancanza di una specifica contestazione da parte della societa’ convenuta, ha ritenuto provato il fatto che la societa’ (OMISSIS) avesse assunto la qualifica di costruttore- committente” e dunque ogni responsabilita’ in merito alla costruzione di cui si dice. Ne’ in questa sede la ricorrente specifica quali contestazioni siano state avanzate e non considerate dalla Corte distrettuale. Anzi, in questa sede, la ricorrente finisce con l’affermare che l’estraneita’ della societa’ (OMISSIS) rispetto alla costruzione di cui si dice e la piena autonomia dell’appaltatore che ha realizzato l’opera, risulterebbe dai contratti di appalto, non considerati dalla Corte distrettuale, omettendo, pero’, di riportare il contenuto dei contratti che richiama o almeno le parti essenziali dai quali emergerebbe con chiarezza l’estraneita’ della societa’ (OMISSIS) rispetto alla costruzione.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta un error in procedendo ex articolo 360 c.p.c., n. 4, ed in iudicando per avere la sentenza posto a fondamento della decisione la sola CTU, nella quale era stata integralmente recepita la consulenza di parte del Condominio attore, che non ha considerato le osservazioni del consulente di parte convenuta e le intervenute manomissioni ad opera di soggetti terzi ignoti, con evidente violazione degli articoli 114, 115, 116 e 132 c.p.c..

Secondo la ricorrente, nonostante fosse evidente ed accertato anche dallo stesso CTU l’intervenuta alterazione dello stato dei luoghi ad opera di soggetti ignoti, la Corte distrettuale non ha tenuto conto che le manomissioni (o gli interventi maldestri) costituivano interruzione del nesso causale in ordine alla responsabilita’ del costruttore. E di piu’ la ricorrente ritiene che la Corte distrettuale non abbia tenuto conto e non ha dato alcuna spiegazione -e lo avrebbe dovuto- delle precise e circostanziate critiche mosse dal legale e dal consulente tecnico di parte ai risultati della CTU.

2.1.= Il motivo e’ in parte infondato ed in parte inammissibile.

E’ inammissibile nella parte in cui la ricorrente si duole che la Corte non abbia tenuto conto delle critiche mosse alla CTU, perche’ generico, dato che, come e’ evidente, la ricorrente pur facendo riferimento, non solo alla CTU, ma anche alle specifiche critiche mosse alla stessa dal consulente tecnico e dal legale di parte, ha omesso di riportare, e/o indicare, nel ricorso il contenuto di quelle osservazioni critiche e, comunque, il contenuto di quelle parti della CTU che non erano convincenti, non consentendo, in tal modo, a questa Corte di avere piena consapevolezza della censura.

E’ infondato nella parte in cui la ricorrente si duole che la Corte non abbia valutato l’incidenza e, comunque, l’interruzione del nesso causale dovuto alle manomissioni da parte di terzi ignoti, perche’ la ricorrente non tiene conto che il Tribunale prima e la Corte di Appello dopo, facendo proprie le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, ha escluso, in modo chiaro, che “(…..) le manomissioni (rectius tentativi male eseguiti di riparazione), pure accertate, ad opera di ignoti, non possono essere state la causa originaria degli inconvenienti riscontrati, atteso che le infiltrazioni (di cospicua entita’) erano gia’ presenti prima delle predette riparazioni mal eseguite (come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla perizia giurata dell’ing. (OMISSIS) allegata all’elaborato peritale (…)”.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., va condannata a rimborsare ai controricorrenti, separatamente, le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti (Condominio di (OMISSIS)G. De Lullo(OMISSIS) e l’ (OMISSIS) S.r.l) le spese del presente giudizio che liquida per ciascuna parte controricorrente in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% dei compensi ed accessori come per legge, da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.