Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sezione 1 Sentenza 17 gennaio 2018, n. 676/16

L’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 7, lettera a), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tali disposizioni un soggetto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la cui attività commerciale consiste nel vendere società da esso stesso costituite, senza alcuna previa richiesta da parte di suoi clienti potenziali, al fine di essere vendute a tali clienti mediante la cessione delle quote che tale soggetto detiene nel capitale della società oggetto della vendita.

 

Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sezione 1 Sentenza 17 gennaio 2018, n. 676/16

Integrale

SENTENZA DELLA CORTE

Prima Sezione

17 gennaio 2018

«Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – Direttiva 2005/60/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), e articolo 3, punto 7, lettera a) – Oggetto sociale di un’impresa consistente nella vendita di società commerciali già iscritte nel registro delle imprese e costituite al solo fine di essere vendute – Vendita realizzata mediante la cessione della partecipazione dell’impresa nella società già costituita»

Nella causa C-676/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 2 dicembre 2016, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2016, nel procedimento

Co.Co. s.r.o.

contro

Ministerstvo financí CR,

LA CORTE

Prima Sezione,

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, C. G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin ed E. Regan, giudici,

avvocato generale: Y. Bo.

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vlácil e J. Pavliš, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da M. Šimerdová e T. Scharf, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), e dell’articolo 3, punto 7, lettera a), della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU 2005, L 309, pag. 15).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società Co.Co. s.r.o. (in prosieguo: la «Co.Co.») e il Ministerstvo financí CR (ministero delle Finanze, Repubblica ceca) in merito ad un controllo avviato da quest’ultimo riguardo all’osservanza, da parte della Co.Co., degli obblighi previsti dalla normativa nazionale che recepisce la direttiva 2005/60.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 I considerando 1, 2, 5, 9, 10, 15 e 46 della direttiva 2005/60 sono del seguente tenore:

«(1) Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminose possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Oltre ad affrontare il problema con gli strumenti di diritto penale, si possono ottenere risultati con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario.

(2) La solidità, l’integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l’origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo (…)

(…)

(5) Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche [dell’Unione europea], senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia [dall’Unione] dovrebbero essere coerenti con le altre iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, [l’Unione] dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del gruppo d’azione finanziaria internazionale (in seguito denominato “GAFI”), che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente riviste e ampliate nel 2003, occorrerebbe allineare la presente direttiva a tali nuovi standard internazionali.

(…)

(9) Pur imponendo un obbligo di identificazione del cliente, la direttiva 91/308/CEE [del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU 1991, L 166, pag. 77)] conteneva relativamente poche indicazioni quanto alle procedure da applicare a tal fine. Considerando l’importanza determinante di questo aspetto della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è opportuno introdurre disposizioni più specifiche e dettagliate sull’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e dell’eventuale titolare effettivo, in conformità ai nuovi standard internazionali. Di conseguenza è indispensabile una definizione precisa di «titolare effettivo». Nei casi in cui i singoli beneficiari di un’entità giuridica quale una fondazione o di un istituto giuridico quale un trust debbano ancora essere determinati e sia pertanto impossibile identificare un singolo quale titolare effettivo, sarebbe sufficiente identificare la categoria di persone intese quali beneficiarie della fondazione o del trust. Questa prescrizione non comporterebbe l’identificazione dei singoli all’interno di tale categoria di persone.

(10) Gli enti e le persone soggette alla presente direttiva dovrebbero, in conformità con la presente direttiva, identificare e verificare l’identità del titolare effettivo. (…)

(…)

(15) Dato che l’intensificazione dei controlli nel settore finanziario ha indotto i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l’origine dei proventi di attività criminose e che siffatti canali possono essere impiegati per il finanziamento del terrorismo, gli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dovrebbero essere estesi agli intermediari assicurativi del ramo vita e ai prestatori di servizi relativi a società e trust.

(…)

(46) Poiché l’obiettivo della presente direttiva [è] la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (…)».

4 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/60 delimita il gruppo di persone soggette al suo ambito di applicazione nel modo seguente:

«La presente direttiva si applica:

1) agli enti creditizi;

2) agli enti finanziari;

3) alle seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell’esercizio della loro attività professionale:

  1. a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;
  2. b) notai e altri liberi professionisti legali (…)

(…)

  1. c) prestatori di servizi relativi a società o trust diversi da quelli di cui alle lettere a) o b);

(…)».

5 Ai sensi dell’articolo 3 della suddetta direttiva:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

7) “prestatori di servizi relativi a società e trust”: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

  1. a) costituire società o altre persone giuridiche;

(…)».

Diritto ceco

6 La legge n. 253/2008 relativa ad alcune misure contro la legalizzazione dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, come modificata (in prosieguo: la «legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro»), traspone nel diritto ceco la direttiva 2005/60.

7 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto 1, della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, che costituisce la trasposizione in diritto interno del combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), e dell’articolo 3, punto 7, lettera a), della direttiva 2005/60, si intende per «soggetto obbligato», ai fini di tale legge, «qualsiasi persona (…) che fornisca (…) a un’altra persona servizi consistenti nel costituire persone giuridiche».

8 L’articolo 2, paragrafo 3, della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro così dispone:

«Eccezion fatta per le persone menzionate al punto 2, lettere c) e d), non è considerato soggetto obbligato colui che non esercita le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1 a titolo della sua attività professionale».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9 La Co.Co. è una persona giuridica con sede in Praga (Repubblica ceca), il cui oggetto sociale consiste nella vendita di società cosiddette «ready-made», ossia società già iscritte nel registro delle imprese. La Co.Co. effettua tali vendite trasferendo ai propri clienti le partecipazioni da essa detenute nel capitale di tali società.

10 Al titolo del parere datato 18 agosto 2015, il ministero delle Finanze ha avviato un procedimento di controllo vertente sul rispetto, da parte della Co.Co., degli obblighi stabiliti segnatamente dalla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.

11 Ritenendo di non essere un «soggetto obbligato» ai sensi della suddetta legge, la Co.Co. ha proposto ricorso dinanzi al Mestský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca), diretto a far dichiarare l’illegittimità del controllo avviato dal ministero delle Finanze.

12 Con sentenza del 25 maggio 2016, il Mestský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale) ha statuito che la Co.Co. rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto 1, della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. A tal proposito, detto giudice ha sottolineato che la suddetta disposizione si applica alle persone che, nell’ambito della loro attività professionale, costituiscono persone giuridiche per i loro clienti, a prescindere dal fatto che ciò avvenga su richiesta del cliente o che le persone giuridiche siano costituite al fine di essere integrate in un portafoglio di offerte per clienti potenziali. Il Mestský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale) ha, di conseguenza, respinto il ricorso della Co.Co..

13 Quest’ultima ha proposto un ricorso per cassazione avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che essa esercita l’attività di creazione di società per sé stessa e a proprie spese. Essa sostiene che, poiché all’atto della costituzione della società non dispone dei beni appartenenti ad altre persone, essa non può essere un «soggetto obbligato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto 1, della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Inoltre, non soltanto la costituzione di società per i clienti non sarebbe, in senso stretto, l’oggetto sociale di Co.Co., ma, quand’anche si dovesse ritenere che essa svolge un’attività analoga, essa non potrebbe essere considerata un «soggetto obbligato» ai sensi della suddetta legge, poiché non costituisce tali società commerciali a nome o per conto di un cliente, cosicché non potrebbe esserle mosso l’addebito di agire in qualità di prestanome per i suoi clienti.

14 In tale contesto, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), e dell’articolo 3, punto 7, lettera a), della direttiva [2005/60/CE] anche soggetti che, nell’ambito della loro attività professionale, vendono società commerciali già iscritte nel registro delle imprese, costituite ai fini della vendita (cosiddette società ready-made), la cui vendita è realizzata mediante il trasferimento della partecipazione nella società controllata che viene ceduta».

Sulla questione pregiudiziale

15 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), della direttiva 2005/60, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 7, lettera a), di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tali disposizioni un soggetto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la cui attività commerciale consiste nella vendita delle società che esso stesso costituisce – senza alcuna preventiva richiesta da parte di suoi potenziali clienti – per essere vendute a siffatti clienti mediante la cessione delle quote da esso detenute nel capitale della società oggetto della cessione.

16 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la Co.Co. costituisce persone giuridiche, le integra nel suo portafoglio ai fini della cessione a potenziali clienti e, in caso di acquisto, trasferisce all’acquirente le quote che essa detiene nel capitale della società oggetto della cessione. Le società così costituite non svolgono alcuna attività. Si tratta, pertanto, di «scatole vuote», che compaiono soltanto nell’ambito di un portafoglio costituito dalla Co.Co. in attesa della cessione.

17 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), della direttiva 2005/60, quest’ultima si applica ai prestatori di servizi relativi a società o trust diversi da quelli di cui alla lettera a) o alla lettera b), dello stesso punto 3. L’articolo 3, punto 7, lettera a), di tale direttiva precisa che si intende per «prestatori di servizi relativi a società e trust» ogni persona fisica o giuridica che fornisca a terzi, a titolo professionale, servizi consistenti nel costituire società o altre persone giuridiche.

18 Dal tenore letterale dell’articolo 3, punto 7, lettera a), della direttiva 2005/60 risulta dunque chiaramente che è soggetta agli obblighi imposti da tale direttiva ogni persona, fisica o giuridica, la cui attività consista nel fornire a un cliente un servizio determinato, vale a dire quello di costituire società o altre persone giuridiche.

19 Orbene, come rilevato dal governo spagnolo nelle sue osservazioni scritte, un servizio siffatto è fornito tanto allorché un terzo affida a una persona fisica o giuridica il compito di costituire una società a suo nome e per suo conto, quanto allorché un terzo acquista una società che sia stata previamente costituita da tale persona al solo scopo di procedere alla sua vendita.

20 Contrariamente a quanto sostiene la Co.Co., ai fini dell’applicazione di tale disposizione è irrilevante la circostanza che una società del genere sia stata costituita da siffatta persona su richiesta di un cliente o che essa sia stata costituita in vista della sua successiva cessione a un cliente potenziale.

21 In primo luogo, infatti, l’articolo 3, punto 7, lettera a), della direttiva 2005/60 non opera alcuna distinzione tra le due suddette ipotesi.

22 In secondo luogo, nulla nella summenzionata direttiva consente di ritenere che fosse intenzione del legislatore dell’Unione escludere dall’ambito di applicazione di detto articolo 3, punto 7, lettera a), le persone che svolgono un’attività commerciale come quella della Co.Co..

23 Infine, un’esclusione del genere non sarebbe conforme all’obiettivo di tale direttiva.

24 A tale riguardo, occorre rilevare che, come emerge tanto dal titolo, quanto dai considerando della suddetta direttiva, quest’ultima ha l’obiettivo di prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2013, Jyske Bank Gibraltar, C-212/11, EU:C:2013:270, punto 46).

25 Come emerge dai considerando 1 e 2 della stessa direttiva, tali attività criminose possono avere, infatti, notevoli effetti negativi sulla solidità, l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario nonché, in ultima analisi, sul mercato unico.

26 Le disposizioni della direttiva 2005/60 presentano quindi un carattere eminentemente preventivo, in quanto mirano a stabilire, secondo un approccio basato sul rischio, un insieme di misure preventive e dissuasive per contrastare efficacemente il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, nonché per preservare la solidità e l’integrità del sistema finanziario. Tali misure sono intese ad evitare o, quanto meno, ad ostacolare per quanto possibile dette attività, creando a tal fine barriere, in tutte le fasi che le suddette attività possono prevedere, nei confronti di coloro che riciclano i proventi di attività criminose e di coloro che finanziano il terrorismo.

27 In tale contesto, la direttiva 2005/60 mira ad imporre a taluni soggetti, in considerazione della loro partecipazione all’esecuzione di un’operazione o di un’attività di natura finanziaria, un certo numero di obblighi, vale a dire, in particolare, l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo, l’ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari, nonché l’obbligo di segnalare, alle autorità competenti qualsiasi indizio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

28 Orbene, dal momento che, da un lato, una società rappresenta una struttura idonea alla realizzazione tanto del riciclaggio dei proventi di attività criminose, quanto del finanziamento del terrorismo, giacché essa consente di dissimulare risorse ottenute illegalmente, che saranno rese lecite attraverso tale società, nonché di finanziare il terrorismo per il suo tramite, e che, d’altro lato, l’identificazione del cliente costituisce un elemento fondamentale per prevenire tali attività, come enunciato dal considerando 9 della direttiva 2005/60, appare ragionevole che il legislatore dell’Unione abbia assoggettato al controllo previsto da tale direttiva la creazione di una struttura del genere da parte di una persona o di un’impresa a nome di un terzo, approntando in tal modo una prima barriera per dissuadere chiunque intenda utilizzare una società al fine di facilitare questo tipo di attività.

29 Siffatto controllo appare ancora più importante in quanto la costituzione di una società rappresenta essa stessa un’operazione che, per sua natura, presenta un elevato rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, a causa delle transazioni finanziarie che tale operazione normalmente comporta, quali il conferimento di capitali e, se del caso, di beni, da parte di colui che costituisce la società. In effetti, operazioni del genere sono atte a facilitare l’introduzione, da parte di quest’ultimo, di redditi illeciti nel sistema finanziario, cosicché risulta importante che sia verificata l’identità del cliente e di qualsiasi titolare effettivo di tale operazione e che, pertanto, coloro che, nell’ambito della loro attività, costituiscono una società a beneficio di un terzo siano soggetti agli obblighi imposti dalla direttiva 2005/60.

30 Occorre sottolineare che rischi del genere si presentano non solo nel caso in cui una società sia costituita da una persona, nell’ambito della propria attività, per conto e a nome di un terzo, ma anche quando, come nel caso di specie, una società previamente costituita da una persona, nell’ambito della propria attività, al solo scopo di essere venduta a clienti potenziali, è effettivamente ceduta ad un cliente mediante il trasferimento, a favore di quest’ultimo, delle quote che tale persona detiene nel capitale della suddetta società.

31 Orbene, un’interpretazione dell’articolo 3, punto 7, lettera a), della direttiva 2005/60 nel senso propugnato dalla Co.Co. – ossia che non rientrerebbe nell’ambito di applicazione di tale disposizione un soggetto la cui attività commerciale consiste nel vendere questo tipo di società già costituite – offrirebbe a coloro che effettuano il riciclaggio dei proventi di attività criminose e a coloro che finanziano il terrorismo uno strumento ideale per eludere la prima barriera che il legislatore dell’Unione ha avuto cura di creare per impedire l’uso di tali società per le suddette attività.

32 L’assenza, a carico di un soggetto come la Co.Co., di obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e del finanziamento del terrorismo, segnatamente l’obbligo di verificare l’identità del cliente e del titolare effettivo, da un lato, favorirebbe l’anonimato degli acquirenti effettivi delle società cedute o di coloro che agiscono per loro conto e, dall’altro, consentirebbe di dissimulare l’origine e lo scopo dei trasferimenti patrimoniali che transitano per tali società.

33 In altri termini, un’interpretazione siffatta dell’articolo 3, punto 7, lettera a), della direttiva 2005/60 favorirebbe, in definitiva, ciò che la direttiva 2005/60 mira proprio ad evitare.

34 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), della direttiva 2005/60, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 7, lettera a), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tali disposizioni un soggetto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la cui attività commerciale consiste nel vendere società da esso stesso costituite, senza alcuna previa richiesta da parte di suoi clienti potenziali, al fine di essere vendute a tali clienti mediante la cessione delle quote che tale soggetto detiene nel capitale della società oggetto della vendita.

Sulle spese

35 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 7, lettera a), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tali disposizioni un soggetto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la cui attività commerciale consiste nel vendere società da esso stesso costituite, senza alcuna previa richiesta da parte di suoi clienti potenziali, al fine di essere vendute a tali clienti mediante la cessione delle quote che tale soggetto detiene nel capitale della società oggetto della vendita.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.