le disposizioni dell’art. 1901 cod, civ., in quanto contenute in un articolo collocato tra le disposizioni generali sulle assicurazioni, debbono ritenersi applicabili oltre che alle assicurazioni contro i danni anche alle assicurazioni sugli infortuni o invalidità perché alle predette assicurazioni, benché per certi aspetti assimilabili alle assicurazioni sulla vita, non è riferibile l’eccezione prevista nell’ultima parte dell’ultimo comma della norma che esclude le assicurazioni sulla vita dall’ambito di applicazione delle precedenti disposizioni della norma medesima né è applicabile la norma dell’art. 1924 cod, civ. che è disegnata sulla specificità della struttura e della funzione della assicurazione sulla vita – avente di regola finalità di risparmio e di capitalizzazione.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 24 maggio 2006, n. 12353

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Roberto PREDEN – Presidente –

Dott. Mario FANTACCHIOTTl – Rel. Consigliere –

Dott. Francesco TRIFONE – Consigliere –

Dott. Mario FINOCCHIARO – Consigliere –

Dott. Nino FICO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Am.Se., Am.Br., elettivamente domiciliati in Ro. via P.Ma.(…), presso lo studio dell’avvocato Pa.Vi., che li difende unitamente all’avvocato St.Ca., giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AXA ASSIC SPA, Assitalia SPA, Milano Assic., Reale Mutua ASSIC SPA, Bernese ASSIC SPA;

– intimati –

e sul 2° ricorso n° 28427/02 proposto da:

AXA Assicurazioni SPA, in persona del suo Procuratore Dirigente ing. Ma.Sb., elettivamente domiciliata in Ro. Pi.Ad.(…), presso lo studio dell’avvocato Cl.Di.Pi., che la difende unitamente all’avvocato An.De.Bo., giusta delega in atti;

– ricorrente –

nonché contro

Am.Se., Am.Br., Assitalia SPA, Milano ASSIC SPA, Reale Mutua Assic., Bernese ASSIC SPA;

– intimati –

e sul 3° ricorso n° 28482/02 proposto da:

Assitalia SPA – in persona del Presidente legale rappresentante dott. Fa.Ce., – Milano ASSIC SPA – in persona del dirigente e procuratore dott. Iv.Ca. -, Reale Mutua ASSIC SPA – in persona del dirigente del servizio legale avv. Gi.Ma.Lo., – Bernese ASSIC SPA – in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante, rag. Pa.Tr., elettivamente domiciliate in Ro. via Gu.D’Ar.(…), presso lo studio dell’avvocato Al.Ca., che le difende unitamente all’avvocato At.Gu., giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

nonché contro

Am.Se., Am.Br., Axa Assic.Spa;

– intimati –

avverso la sentenza n. 478/02 della Corte d’Appello di Brescia, prima sezione civile, emessa il 15/05/02, depositata il 24/06/02, R.G. 520 531/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/06 dal Consigliere Dott. Mario FANTACCHIOTTI;

udito l’Avvocato Pa.Vi.;

udito l’Avvocato Cl.Di.Pi.;

uditi gli Avvocati Al.Ca. e At.Gu.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO, che ha concluso:

“integrazione, preliminarmente, del contraddittorio nei confronti degli eredi di Fr.Am.; nel merito, il rigetto del ricorso e assorbiti i ricorsi incidentali condizionati”.

Svolgimento del processo

Se.Am., nel nome proprio e nella qualità di rappresentante dei fratelli Fr. e Br.Am., ha chiesto la condanna delle società Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. – Milano Assicurazioni s.p.a., Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., Bernese Assicurazioni s.p.a. ed AXA Assicurazioni s.p.a. al pagamento dell’indennizzo di lire 4.000.000.000 sostenendo di averne diritto, nel nome proprio e dei fratelli, in forza di un contratto di coassicurazione stipulato dal fratello Fr., nel novembre del 1993, con le predette società, per i rischi di propria invalidità permanente da malattia e da questo successivamente esteso, con appendice di polizza del 23 marzo 1996, in favore dei fratelli Se. e Br., terzi beneficiari, per i casi di invalidità totale o di morte.

L’Am. ha chiarito che l’evento previsto si è puntualmente verificato, avendo egli contratto una sclerosi bilaterale amiotrofica che lo ha reso totalmente invalido nel breve periodo di tempo trascorso tra la data in cui la malattia si è rivelata ed è stata diagnosticata (24/28 settembre 1994) ed il mese di dicembre dello stesso anno, come puntualmente accertata dal Collegio medico all’uopo designato secondo specifica clausola arbitrale della polizza.

Le società Assitalia, Milano Assicurazioni, Reale Mutua Assicurazioni, AXA Assicurazioni e Bernese Assicurazioni si sono opposte alla domanda eccependo: a) l’invalidità dell’appendice di polizza del 25 marzo 1996 che, in caso di invalidità totale o di morte di Fr.Am., designa beneficiari i fratelli Se. e Br., atteso che tale appendice accede ad una polizza che prevede un indennizzo personale, e perciò non cedibile, e designa, inoltre, i terzi beneficiari dopo la stipulazione della polizza violando così il principio che consente la designazione del beneficiario della polizza solo nel momento stesso in cui si perfeziona il contratto di assicurazione e comunque prima del momento in cui sorge l’obbligazione da indennizzo; 2) che la invalidità non rientra tra i rischi garantiti perché è conseguenza di una malattia sorta prima della data di efficacia della polizza, che espressamente posticipa di novanta giorni la decorrenza della garanzia -; 3) che, in ogni caso, la garanzia ha per oggetto l’invalidità permanente specifica e presuppone, quindi, la sopravvivenza dell’assicurato,

La società AXA Assicurazioni ha anche eccepito la prescrizione, per la quota di responsabilità sottoscritta, del diritto fatto valere nei suoi confronti.

La domanda è stata accolta dal tribunale di Cremona ma la sentenza è stata radicalmente riformata dalla Corte di appello di Brescia che ha rilevato come la garanzia assicurativa si riferisse, per patto espresso, solo ai rischi di invalidità per malattia sorta dopo novanta giorni dalla sottoscrizione della polizza e dal pagamento del premio e come, conseguentemente, essa non potesse estendersi alla invalidità che ha colpito Fr.Am. provocandone, dopo alcuni anni, la morte dato che tale invalidità è stata prodotta da malattia sorta prima della data di decorrenza della garanzia.

Am.Se. e Br., essendo Am.Fr. deceduto nel corso del giudizio di appello, hanno impugnato la sentenza con ricorso in cassazione.

Resistono, con distinti controricorsi, la società AXA Assicurazioni e le società Assitalia, Milano Assicurazioni, Reale Mutua e Bernese Assicurazioni reiterando, tra l’altro, l’eccezione di nullità della appendice di polizza per la designazione di terzi beneficiari nelle persone di Se. e Br.Am. e proponendo, a loro volta, ricorso incidentale condizionato.

Sono state depositate memorie.

Motivi

1. l ricorsi incidentali debbono essere riuniti a quello principale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo per oggetto il medesimo provvedimento.

2. Con il primo motivo si denuncia la “violazione degli artt. 1901 e 1932 cod. civ, nonché dei principi sulla sostituzione di diritto (o inserzione automatica) ad opera delle corrispondenti disposizioni di legge, delle clausole pattizie di contenuto difforme da quello delle norme inderogabili (ovvero derogabili soltanto in senso più favorevole ad uno dei contraenti e derogate, invece, attraverso una clausola patrizia di contenuto meno favorevole a quel contraente) ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”

Si afferma che la clausola dell’art. 1 della polizza, a norma della quale “la garanzia decorre dal novantesimo giorno successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione”, non solo è contraddetta dalla clausola del successivo articolo 3, per la quale “l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato o dalle ore 24 del giorno del pagamento” ma, soprattutto, è in contrasto con il primo comma dell’art. 1901 cod. civ. che, con una disposizione derogabile, ai sensi dell’art. 1931 dello stesso codice, solo in favore dell’assicurato, prevede che “quando non è pagato il premio o la prima rata del premio l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è a lui dovuto”

2.1 II motivo è del tutto privo di fondamento

È vero che, contrariamente a quanto è stato eccepito dalle società controricorrenti, le disposizioni dell’art. 1901 cod, civ., in quanto contenute in un articolo collocato tra le disposizioni generali sulle assicurazioni, debbono ritenersi applicabili oltre che alle assicurazioni contro i danni anche alle assicurazioni sugli infortuni o invalidità perché alle predette assicurazioni, benché per certi aspetti assimilabili alle assicurazioni sulla vita, non è riferibile l’eccezione prevista nell’ultima parte dell’ultimo comma della norma che esclude le assicurazioni sulla vita dall’ambito di applicazione delle precedenti disposizioni della norma medesima né è applicabile la norma dell’art. 1924 cod, civ. che è disegnata sulla specificità della struttura e della funzione della assicurazione sulla vita – avente di regola finalità di risparmio e di capitalizzazione – (sent. 13 maggio 1977 n. 1853; sent. 27 giugno 1975 n. 2542).

Ma la predetta norma, come quella dell’art. 1924, si riferisce solo agli effetti dell’inadempimento della obbligazione di pagamento del premio nascente da contratto già concluso ed efficace, non alla decorrenza patrizia della efficacia del contratto o delle obbligazioni che da esso derivano, che è e rimane affidata alla autonomia negoziale delle parti e che le parti possono, quindi, liberamente regolare con clausole che non attengono agli effetti dell’inadempimento ma ai contenuti stessi delle obbligazioni.

3. Con il secondo motivo si denuncia la “violazione degli artt. 1363 e 1370 cod. civ; motivazione omessa sui punti decisivi della controversia rappresentati:

a) dalla coesistenza, nel contratto, di clausole di contenuto antitetico l’una rispetto alle altre;

b) dalla predisposizione delle clausole stesse ad opera dell’assicuratore; violazione degli artt. 1326 e ss. e 1372 cod. civ nonché dei principi sull’efficacia del contratto a titolo oneroso; motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto decisivo della controversia rappresentato dalla asserita ratio di prevenire la frode della clausola contrattuale sulla ritardata decorrenza della copertura assicurativa – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) ”

La Corte territoriale, si afferma: a) ha interpretato la clausola dell’art, 1 della polizza, che sposta la decorrenza della garanzia al novantesimo giorno dalla conclusione del contratto o dal pagamento del premio, senza tenere conto della successiva clausola dell’art. 3 che, invece, lega l’efficacia del contratto al pagamento del premio così violando il criterio ermeneutico stabilito dall’art. 1363 cod.civ. che non consente l’esame isolato di una clausola prescindendo dal contesto di essa”; b) ha inoltre disapplicato l’art. 1370 cod. civ, che, per le clausole di dubbio significato, pone la necessità di scelta della soluzione interpretativa che sia meno favorevole alla parte che ha predisposto la clausola; C) ha omesso di spiegare la contraddizione intrinseca tra le due clausole e soprattutto di giustificare “l’incongruenza giuridica, oltre che logica, rappresentata dal ritenere che possano divergere la data di effetto dell’assicurazione, da un canto, ed il momento di efficacia della polizza dall’altro e l’ulteriore incongruenza rappresentata dalla previsione di una asimmetria tra le parti, l’una delle quali (l’assicurato) immediatamente vincolato dalla obbligazione contratta, l’altra (gli assicuratori) esonerata dalla sua prestazione durante il primo periodo di vigenza del contratto.

Del tutto incongruente è, comunque, la spiegazione sul punto fornita dalla Corte territoriale che ricollega la clausola ad una esigenza di prevenzione di frodi in danno dell’assicuratore che, di per se, è soddisfatta dalle disposizioni degli artt. 1892 – 1893 cod. civ, e dal principio di carattere generale che, escludendo la garanzia per i rischi di danni già avveratisi, esclude anche la garanzia per le invalidità nascenti da malattie sorte prima della data di stipulazione del contratto.

3.1 Anche questo motivo deve essere disatteso per la infondatezza delle diverse censure che lo compongono.

Esse muovono, infatti, tutte dalla asserita incompatibilità logica e giuridica tra le clausole dell’art. 1 del contratto di assicurazione e quelle dell’art. 3 che, nel ricorso. sono puntualmente riprodotte senza indicare i punti dell’asserito contrasto nella convinzione che essi emergano con evidenza dal loro raffronto.

Ma la contraddizione è tutt’altro che evidente se solo si considera che le due clausole, così come riprodotte nel ricorso, non hanno affatto lo stesso oggetto, l’una essendo relativa alla durata della garanzia che è oggetto della obbligazione dell’assicuratore, l’altra alla vigenza del contratto, che ha “‘effetto” (è, cioè, in vigore con gli effetti vincolanti che gli sono propri) appunto dalle ore 24 del giorno della stipulazione, o dal giorno del pagamento del premio, e così costituisce, dal predetto momento, titolo per il contraente assicurato, della obbligazione di pagamento del premio, e, per l’assicuratore, dell’obbligazione di garanzia per il periodo indicato, che è appunto quello che inizia dopo il novantesimo giorno dalla stipulazione.

Distinzione, questa, tutt’altro che anomala, allineandosi essa al tradizionale criterio che, per i contratti di assicurazione, distingue, come chiarito dalla dottrina, la durata formale, che è quella di inizio del contratto di assicurazione, coincidente con la data di stipulazione, dalla durata sostanziale del rapporto, che attiene ai contenuti della obbligazione dell’assicurato ed a quello della obbligazione di garanzia dell’assicuratore, e che possono anche non essere coincidenti con la durata formale dato che questa ha effetto sulla esistenza del rapporto, che sorge per entrambi le parti sin dal momento della stipulazione del contratto, ma non, necessariamente, sui contenuti degli obblighi, e, per quello che qui interessa, di quello dell’assicuratore, in particolar modo, che possono essere diversamente delimitati, come nel caso appunto in cui l’obbligazione di garanzia sia, per volontà delle parti, determinata per un periodo di tempo non coincidente, come appunto avviene quando ne sia spostata la decorrenza iniziale di copertura del rischio.

Possibilità, questa, che non determina necessariamente una rottura, del resto non denunciata dalle parti ricorrenti, del sinallagma tra l’obbligazione dell’assicuratore e quella di pagamento del premio che, nelle assicurazioni infortuni, è calcolato e dovuto in funzione di corrispettivo del rischio complessivamente considerato.

3.1.2. L’errore, adesso evidenziato, della comune premessa dalla quale muovono fa cadere tutte le censure in esame ed il motivo che ad esse si affida.

4. La rilevata infondatezza dei due motivi che lo sostengono conduce al rigetto del ricorso principale.

5. Restano assorbiti i ricorsi incidentali, siccome condizionati all’eventuale accoglimento del ricorso principale.

6. Al rigetto del ricorso principale segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in cassazione.

Queste spese si liquidano, per la società AXA nella somma di euro 14.100 (quattordicimilacento) cui euro 14.000 per onorari ed euro 100 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, ed in eguale somma per le società Milano, Reale Mutua Bernese ed Assitalia (che congiuntamente hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato)

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti quelli incidentali; condanna i ricorrenti, in solido al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate, per la società AXA, nella somma di euro 14.100, in esse comprese euro 14,000 per onorari ed euro 100 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e in eguale importo per le società Milano, Reale Mutua, Bernese ed Assitalia.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.