Indice dei contenuti

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 4 aprile 2018, n. 8393

la responsabilita’ per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’articolo 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalita’ con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilita’, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilita’ e di eccezionalita’, sia idoneo ad interrompere il nesso causale che, nel caso in esame quell’onere non e’ stato assolto.

 

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:

La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 4 aprile 2018, n. 8393

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. ABETE Antonio – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6120/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1011/2016 del TRIBUNALE di FROSINONE, depositata il 13/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Collegio preso atto:

che il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso infondato perche’ il Tribunale ha correttamente interpretato ed applicato la norma di cui all’articolo 1227 c.c..

La proposta del relatore e’ stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta che:

Giudice di Pace di Alatri, con sentenza n. 11 del 2014 ha accolto la domanda di (OMISSIS) di risarcimento dei danni patiti dalla propria abitazione, a seguito di infiltrazioni addebitabili all’appartamento di (OMISSIS). Liquidava il danno liquidandolo in Euro 2.909,55, condannava il convenuto al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS), ritenendo che la sentenza, nella laconica motivazione, avrebbe dato alcuna giustificazione delle ragioni per le quali addebitare la responsabilita’ delle infiltrazioni all’immobile del convenuto, giacche’ tra i due appartamenti vi era, anche, quello (disabitato) di un soggetto terzo. Inoltre, l’appellante continua a dolersi della nullita’ della citazione in primo grado, della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eventuali coobbligati e della erronea liquidazione delle spese di lite (che avrebbero dovuto essere compensate almeno in parte, giacche’ la domanda attorea era stata comunque accolta solo parzialmente).

L’appellato, costituitosi, ha chiesto di rigettarsi il gravame.

Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 1011 del 2016, riformava la sentenza di primo grado, rideterminando in Euro 2000,00 il danno da risarcire e compensava per meta le spese del giudizio ponendo a carico di (OMISSIS) la restante meta’. Secondo il Tribunale di Frosinone, la causa principale delle infiltrazioni lamentate era da ascrivere alla vetusta’ del tetto di copertura del fabbricato, come tale, la responsabilita’ delle infiltrazioni a carico dell’immobile di (OMISSIS), andava imputata all’intero condominio. Cio’ che, invece, appare ascrivibile all’originario convenuto, ex articolo 2051 e’ il non avere attuato, nel corso degli anni, nemmeno la manutenzione ordinaria del proprio appartamento (senza preoccuparsi di sollecitare l’esecuzione dei lavori condominiali ed anzi disinteressandosi delle richieste dei condomini) e lasciandolo privo di infissi (come riferito dai testi) di talche’ l’acqua piovana attingeva direttamente il pavimento interno, evidentemente non predisposto a svolgere funzione di impermeabilizzazione.

La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato ad un motivo, illustrato con memoria.

(OMISSIS) in questa fase non ha svolto attivita’ giudiziale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 1117 cod. civ. 2051 cod. civ. e dell’articolo 102 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3). Secondo il ricorrente, avendo il Tribunale affermato che la responsabilita’ delle infiltrazioni di acqua erano dovute essenzialmente alla vetusta’ del tetto del fabbricato, cioe’ del tetto condominiale, legittimato passivo all’azione intrapresa da (OMISSIS) era il Condominio e non gia’ il sig. (OMISSIS). A sua volta, tenuto conto che le infiltrazioni di acqua si erano verificati l’11 dicembre del 2008 e, cioe’, dopo che (OMISSIS) aveva ricevuto l’appalto per i lavori di rifacimento del tetto dell’immobile sito in (OMISSIS), la responsabilita’ delle infiltrazioni avrebbe dovuto essere riferita alla ditta appaltatrice.

1.1.- Il motivo e’ inammissibile perche’ non coglie la ratio decidendi.

Come ha evidenziato lo stesso ricorrente, il Tribunale di Frosinone ha individuato tre elementi che avrebbero contribuito a determinare i danni da infiltrazioni lamentati dal sig. (OMISSIS) e cioe’: 1) la completa vetusta’ del tetto di copertura dell’intero edificio; 2) la mancata manutenzione ordinaria dell’appartamento di proprieta’ del (OMISSIS); 3) il verificarsi dell’allagamento nel mese di dicembre 2008, allorquando i lavori di rifacimento del tetto era stati appaltati.

Pertanto, se e’ vero che nel caso specifico il Tribunale ha accertato una responsabilita’ del condominio e’ anche vero, che ha accertato una responsabilita’ esclusa del (OMISSIS) per mancata custodia dell’appartamento di sua proprieta’.

E si da conto che la responsabilita’ per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’articolo 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalita’ con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilita’, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilita’ e di eccezionalita’, sia idoneo ad interrompere il nesso causale che, nel caso in esame quell’onere non e’ stato assolto. Come ha avuto modo di chiarire il Tribunale: “(….) appare ascrivibile all’originario convenuto ex articolo 2051 c.c., il non avere attuato nel corso degli anni nemmeno la manutenzione ordinaria del proprio appartamento (…..) e lasciandolo privo di infissi di talche’ l’acqua piovana attingeva direttamente il pavimento interno evidentemente non predisposto a svolgere funzione di impermeabilizzazione (….)”.

Va da se’, per altro, che rispetto a questa responsabilita’ di mancata custodia ex articolo 2051 c.c., legittimato passivamente era il sig. (OMISSIS).

Pertanto, nessun errore ha commesso il Tribunale e correttamente, proprio in considerazione del grado di responsabilita’ in ordine alle infiltrazioni a carico dell’appartamento del (OMISSIS), ha posto a carico del (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 1227 c.c., i due terzi della spesa complessiva per il ripristino dell’appartamento attoreo. In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, dato che (OMISSIS) in questa fase non ha svolto attivita’ giudiziale. Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Per ulteriore giurisprudenza in merito alla responsabilità da cose in custiodia si segnalano le seguenti sentenze:

Cassazione n. 7926/2018Cassazione n. 10154/2018Cassazione n. 7527/2018

Cassazione n. 4495/2018Cassazione n. 6703/2018

Cassazione n. 6141/2018Cassazione n. 6034/2018Cassazione n. 5957/2018 

Cassazione n. 3305/2018Cassazione n. 2478/2018Cassazione n. 2477/2018

Cassazione n. 2479/2018Cassazione n. 2481/2018  Cassazione n. 1561/2018

Cassazione n. 2480/2018Cassazione n. 861/2018Cassazione n. 1064/2018

Cassazione n. 2483/2018Cassazione n. 2482/2018Cassazione n. 1257/2018

Cassazione n. 29891/2017Cassazione n. 22839/2017Cassazione n. 25856/2017

Cassazione n. 25837/2017Cassazione n. 22419/2017Cassazione n. 18954/2017

Cassazione n. 18856/2017Cassazione n. 12027/2018 Cassazione n. 11785/2017

Cassazione n. 11526/2017Cassazione n. 11225/2017Cassazione n. 10916/2017

Cassazione n. 10520/2017Cassazione n. 7805/2017Cassazione n. 13262/2016

Cassazione n. 18317/2015Cassazione n. 999/2014

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.