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Tribunale Ferrara, civile Sentenza 10 novembre 2017, n. 1047
Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un’obbligazione diversa da quelle indicate nell’art. 1901 cod. civ., il cui inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all’art. 1901 cod. civ. con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell’art. 1932 cod. civ. in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all’assicurato.
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Il contratto di assicurazione principi generali
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Tribunale Ferrara, civile Sentenza 10 novembre 2017, n. 1047
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ferrara – Sezione Civile
in persona della dottoressa Sonia Porreca, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 2471 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l’anno 2015
promossa da
(…) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato GR.GI. del Foro di Roma
attore
contro
(…) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato FR.FA. del Foro di Ferrara
convenuto
e con la chiamata di
(…) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato TU.AL. del Foro di Ferrara
terza chiamata
OGGETTO: Responsabilità del produttore
FATTO E DIRITTO
La società (…) s.p.a. introduceva il presente giudizio spiegando di aver assicurato il fabbricato sito in Via (…), di proprietà del sig. (…), fabbricato oggetto di ristrutturazione commissionata alla (…) s.r.l. a seguito degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012; narrava l’attrice che durante i predetti lavori di ristrutturazione, e precisamente nella notte tra l’1 e il 2 luglio 2013, il sottotetto della casa padronale del (…) andava a fuoco; che i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto alle ore 00.54 del 2.7.2013 rilevavano nel proprio verbale che “l’incendio aveva avuto origine dal sottotetto dell’abitazione in prossimità del colmo e si era propagato a tutto il tetto”, assumendo che l’evento potesse essere stato innescato da delle braci rimaste accese all’interno di qualche trave di legno della copertura dove, durante i lavori in corso nella giornata del 1.7.2013, vi era già stato un principio di incendio, evidentemente non completamente spento dagli operai in loco.
Tanto premesso, parte attrice riferiva di aver provveduto ad indennizzare il (…) per i danni subiti, pagando un importo complessivo di Euro 224.470,00, e ciò sul ritenuto presupposto che la responsabilità dell’evento dannoso che aveva colpito la proprietà dell’assicurato fosse da imputare alla (…) s.r.l., la quale, a mezzo di proprio personale, nel pomeriggio precedente stava lavorando sul tetto con il cannello a fiamma che aveva innescato il principio di incendio di cui erano rimaste accese le braci ritenute dai Vigili del Fuoco la causa di quanto poi accaduto nella notte.
Parte attrice, dato atto di aver vanamente richiesto stragiudizialmente alla (…) s.r.l. il rimborso della somma versata a titolo di indennizzo, agiva in giudizio surrogandosi, ex art. 1916 c.c., nei diritti spettanti all’assicurato nei confronti del soggetto ritenuto responsabile dell’evento dannoso: veniva, quindi, dedotto il grave inadempimento della ditta appaltatrice, alla quale era, in definitiva, chiesto il risarcimento dovuto, quantificato in misura equivalente all’indennizzo corrisposto.
Si costituiva in giudizio (…) s.r.l., la quale, dichiarandosi legittimata ad opporre alla (…) s.p.a. tutte le eccezioni opponibili alla propria originaria parte contrattuale (cui l’attrice aveva inteso surrogarsi), deduceva quanto segue. In primo luogo, la convenuta sosteneva che la condotta del (…) in epoca successiva all’incendio verificatosi tra l’1 e il 2 luglio 2013 doveva ritenersi incompatibile con la volontà di imputare all’appaltatore la responsabilità dell’evento stesso: in tal senso veniva valorizzato dalla convenuta non solo il fatto che il Direttore dei Lavori in data 24.9.2013 aveva certificato l’esecuzione dei lavori di appalto a regola d’arte, dando il nulla osta al pagamento della seconda ed ultima rata del corrispettivo pattuito, ma anche l’ulteriore fatto che lo stesso (…) in data 22.7.2013 aveva stipulato con (…) s.r.l. un nuovo contratto per la ricostruzione del bene danneggiato dall’incendio con previsione di pagamento di un corrispettivo, pattuizione, quest’ultima, ritenuta espressiva della volontà di rinunciare tacitamente a qualsivoglia pretesa risarcitoria nei confronti della ditta appaltatrice. In ogni caso, la convenuta negava ogni responsabilità per l’incendio divampato nella notte tra l’1 e il 2 luglio 2013, evidenziando che il rapporto dei Vigili del Fuoco conteneva mere supposizioni sulla causa dell’innesco, prive di riscontri oggettivi; rimarcava, inoltre, che, poiché il (…) all’epoca del fatto viveva nell’immobile di sua proprietà, era lui stesso ad esserne il custode dal momento in cui, verso le 17.30 del pomeriggio, era andato via l’ultimo operaio addetto ai lavori; veniva, infine, dedotto il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del proprietario del bene per non aver tempestivamente allertato i Vigili del Fuoco.
(…) s.r.l. chiedeva, peraltro, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni a titolo di manleva per quanto fosse accertato come dovuto in favore dell’attrice.
Si costituiva ritualmente in giudizio la terza chiamata (…) s.p.a. per svolgere le seguenti difese: in primo luogo, eccepiva l’integrale inoperatività della Polizza per essere esclusi dal novero dei danni risarcibili quelli causati da incendio (ex art. 22, punto 24 delle Condizioni Generali di Polizza) e per essere esclusi dalla garanzia i danni provocati alle opere in costruzione e a quelle oggetto di esecuzione dei lavori (ex art. 19, lett. n) delle Condizioni Generali cit.); eccepiva, inoltre, l’inadempimento dell’assicurata per aver omesso di comunicare entro il termine contrattualmente previsto (120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo) l’entità del fatturato cui doveva essere parametrata la misura del premio, con conseguente venir meno dell’obbligo di indennizzo ex art. 14 delle Condizioni Generali di Polizza. Nel merito, la terza chiamata aderiva alle difese dell’assicurata, cui, tuttavia, addebitava, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 delle Condizioni Generali di Polizza, di aver omesso di riferire una circostanza decisiva, ovvero che nelle ore immediatamente precedenti l’incendio sul tetto della casa del (…) stava operando anche personale di una ditta subappaltatrice, la S. s.r.l., con l’utilizzo di elettrodi e saldatori proprio nell’angolo cantonale sud est da cui poi nella notte sarebbe partito l’incendio, secondo quanto riferito dal vicino di casa che aveva chiamato i Vigili del Fuoco, punto lontano rispetto a dove, al mattino, si era verificata la piccola combustione subito domata dal personale di (…) s.r.l., fatti e circostanze, secondo la terza chiamata, in grado di smentire l’ipotesi formulata dai Vigili del Fuoco nel loro verbale. La compagnia concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda di manleva per tutte le ragioni esposte o, in subordine, la limitazione della garanzia a quanto di giustizia.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta ed escussione di due testi.
All’udienza del 20.6.2017 le parti precisavano a verbale le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
La società attrice, assicuratrice dell’immobile sito in Via P. n. 45 in (…) (M.) di proprietà del (…), agisce nei confronti di (…) s.r.l., società appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dell’immobile in questione, surrogandosi, ex art. 1916 c.c., al proprio assicurato per rivalersi sulla predetta convenuta dei danni conseguenti all’incendio divampato sul tetto dell’edificio durante i lavori oggetto dell’appalto.
L’azione intentata da (…) s.p.a. ha dichiaratamente natura contrattuale: viene, cioè, addebitato all’appaltatore l’inadempimento nell’esecuzione del contratto, ovvero la violazione degli obblighi di diligenza, perizia e cautela necessari all’esecuzione della prestazione pattuita.
Nello specifico, la società attrice, surrogandosi al committente, imputa alla odierna convenuta di aver dato causa, in occasione dei lavori di ristrutturazione commissionati dal proprietario dell’immobile e all’epoca ancora in corso sul tetto del fabbricato, all’incendio che nella notte tra l’1 e il 2 luglio 2013 ha distrutto parte del fabbricato stesso.
Dagli atti e dall’istruttoria di causa è emerso pacificamente che il 1 luglio 2013 in cantiere lavoravano sul tetto della casa padronale di proprietà del (…) sia N.D., dipendente della (…) s.r.l., sia personale di una ditta subappaltatrice, cui la stessa (…) aveva commissionato parte dei lavori oggetto dell’appalto, ovvero la S. s.r.l.
I Vigili del Fuoco intervenuti in loco nelle prime ore del 2 luglio 2013 per spegnere le fiamme hanno dato atto nel loro verbale del fatto che “l’incendio aveva avuto origine dal sottotetto dell’abitazione in prossimità del colmo e si era propagato a tutto il tetto” (cfr. doc. n. 5 fasc. attoreo): acquisite informazioni sulle attività in corso nel cantiere e preso atto dello stato dei luoghi, i Vigili del Fuoco hanno spiegato nel loro verbale di ritenere possibile che l’innesco del focolaio potesse essere individuato in alcune braci rimaste accese all’interno di qualche trave di legno della copertura dove precedentemente, nella stessa giornata dell’1 luglio 2013, risultava esservi stato un principio di incendio cagionato dagli operai che stavano lavorando alla ristrutturazione e che, evidentemente, non era stato completamente spento.
La circostanza del principio di incendio verificatosi nella giornata dell’1 luglio 2013 ha trovato effettivo riscontro anche in istruttoria.
Di ciò ha riferito il teste D.N., ovvero proprio il dipendente della (…) s.r.l. che ha dato causa al principio di incendio in questione, il quale, sul punto, a verbale di udienza del 7.3.2017, ha dichiarato: “.. la mattina precedente la notte dell’incendio per cui è causa stavo lavorando sul tetto dell’immobile in posizione centrale quando ad un certo punto ho acceso il cannello per attaccare la guaina sul muro. A quel punto con il fuoco accesso si è sviluppato un piccolo incendio per la presenza di paglia sulla gronda, piccolo incendio che io stesso ho immediatamente provveduto a spegnere”.
La difesa di parte attrice, al termine della deposizione, ha eccepito a verbale la nullità della stessa per asserita incapacità del teste, eccezione di cui, tuttavia, è stata eccepita la tardività dalle controparti per avere l’attrice omesso di eccepire l’incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste nella propria memoria ex art. 183, 6 comma, n. 3, c.p.c., ovvero nel primo scritto difensivo successivo all’indicazione da parte della convenuta del teste in questione.
L’eccezione svolta all’udienza del 7.3.2017 di nullità della deposizione testimoniale di D.N., per la quale, peraltro, la difesa attorea non ha più neanche insistito in sede di precisazione delle conclusioni, deve, in effetti, ritenersi inammissibile, in quanto, come opportunamente segnalato dalla parte convenuta, non preceduta da una preventiva e tempestiva eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste D., il cui ruolo nella vicenda era sin dall’inizio ben chiaro e noto a tutte le parti processuali, ivi compresa la (…), in quanto inequivocamente desumibile dal contenuto dell’elaborato peritale prodotto dalla stessa difesa attorea come proprio doc. 6 allegato alla citazione (cfr. pagg. 23 3 cit.).
Ciò non toglie, tuttavia, che la deposizione in esame debba essere valutata con estremo rigore sotto il profilo della attendibilità del teste stesso, risultando evidente un suo personale e diretto interesse a non apparire materialmente responsabile dell’incendio verificatosi nella notte successiva al principio di incendio da lui stesso cagionato durante i lavori eseguiti in cantiere nelle ore precedenti.
Può, dunque, ritenersi certo che durante il giorno che ha preceduto la notte del fatto per cui è causa il cannello a fuoco vivo accesso dal D. per attaccare la guaina sul tetto del fabbricato ha causato un incendio per la presenza di paglia sulla gronda; rimane, invece, altamente probabile, al di là di quanto detto dal teste (a propria difesa) in merito alla collocazione temporale (mattino) e spaziale (nel mezzo del tetto) della propria attività lavorativa nonché in merito alla efficacia del proprio intervento volto a spegnere il fuoco cagionato, quanto indicato nel verbale di intervento dai Vigili del Fuoco, secondo cui a determinare lo sprigionarsi dell’incendio nella notte sono state proprio alcune braci rimaste accese all’interno di qualche trave di legno della copertura del tetto, verosimilmente alimentate per ore dal leggero vento che spirava il giorno del fatto (come attestato dai rilievi effettuati al riguardo dallo Studio (…) a pag. 10 della relazione commissionata da (…) s.p.a., in atti sub doc. n. 4 fasc. Avv. (…)).
È ben vero che le valutazioni espresse dai Vigili del Fuoco nel verbale di intervento non possono avere valore di certezza assoluta circa l’individuazione della fonte originaria dell’evento; rimane comunque indiscutibile che si tratta di valutazioni che, in quanto effettuate sulla base di una analisi diretta dello stato dei luoghi e nell’immediatezza del fatto, possiedono un’elevatissima attendibilità, anche e soprattutto per la specifica competenza tecnica e per il ruolo di assoluta neutralità della fonte da cui le valutazioni stesse provengono.
Dal giornale di cantiere (cfr. doc. n. 3 fasc. attoreo) risulta, come detto, che il 1 luglio 2013 sul tetto del fabbricato stava operando anche personale di una ditta subappaltatrice di parte dei lavori commissionati dal (…), ovvero la S. s.r.l., i cui dipendenti stavano effettuando opere di carpenteria, che, sempre secondo la testimonianza del teste D., comportavano l’uso di un saldatore elettrico.
Secondo la difesa della terza chiamata, che sul punto ha inteso integrare le argomentazioni difensive della società convenuta, la reale origine dell’incendio di cui si discute sarebbe da individuare nelle verosimili “scintille” e negli “spunti di combustione” generati dallo strumento di lavoro utilizzato dal personale della ditta subappaltatrice, all’opera nel pomeriggio ed in una zona del tetto meno centrale e più vicina alle fiamme, che, secondo la percezione avuta dal teste oculare P.R., vicino di casa del (…), sarebbero state viste verso la mezzanotte svilupparsi sulla estremità del tetto e non nel mezzo (cfr. dichiarazioni rese dal teste a verbale di udienza del 7.3.2017).
L’ipotesi prospettata dalla terza chiamata appare, invero, del tutto astratta.
Innanzitutto, essa, sia quanto alla collocazione fisica degli operai della S. s.r.l. che quanto alla collocazione temporale del lavoro svolto dagli stessi, si fonda sostanzialmente sulle dichiarazioni, sul punto invero scarsamente attendibili, del teste D., che, a sua volta, ed in modo parimenti inattendibile, ha anticipato alla mattina del giorno 1.7.2013 il principio di incendio da lui stesso cagionato, collocando la sua zona lavorativa in un punto assai distante dal personale della S. s.r.l.
Inoltre, quella della (…) è ipotesi che trae spunto da una mera generica pericolosità degli strumenti di lavoro utilizzati dal personale della ditta subappaltatrice, risultando per questo assai meno attendibile rispetto all’ipotesi formulata dai Vigili del Fuoco, che, sulla base di una percezione immediata e diretta dello stato dei luoghi, ha individuato l’origine dell’incendio domato nella notte in un dato rilevante, obiettivo e certo, quale è il principio di incendio causato dal D. durante il suo lavoro sul tetto con un cannello a fuoco nella stessa giornata del 1.7.2013.
In ogni caso, ciò che più conta qui è il fatto che, quand’anche la causa dell’incendio notturno possa attribuirsi a personale della ditta cui la (…) s.r.l. aveva inteso affidare in subappalto parte dei lavori commissionati dal (…), ciò non comporterebbe comunque una esenzione di responsabilità della (…) s.r.l. nei confronti del proprio committente per l’evento dannoso verificatosi nel cantiere oggetto dell’appalto per cui è causa. Risulta, quindi, in concreto del tutto ininfluente, al fine di paralizzare l’azione contrattuale di natura risarcitoria esercitata in surroga dall’assicurazione del (…) nei confronti della (…) s.r.l., sostenere (senza, peraltro, provarlo adeguatamente) che l’incendio notturno abbia potuto avere causa in una lavorazione eseguita da personale della ditta subappaltatrice S. s.r.l., cui la stessa (…) s.r.l., per sua scelta e a suo rischio, aveva affidato parte dei lavori di ristrutturazione a lei commissionati dal proprietario del fabbricato.
Non di maggiore pregio possono, peraltro, ritenersi le difese di merito svolte dalla società convenuta.
La tesi secondo cui la condotta del committente successiva all’evento dannoso di cui si tratta sarebbe implicitamente significativa di una rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria per i danni subiti costituisce un assunto del tutto infondato.
La stipula in data 22.7.2013 di un nuovo contratto di appalto con la (…) s.r.l. per il ripristino delle strutture danneggiate dall’incendio del 1-2 luglio 2013 dietro pagamento di un corrispettivo pattuito tra le parti (cfr. doc. n. 3 fasc. Avv. Frascaria) non costituisce affatto rinuncia implicita a pretese risarcitorie da parte del (…), il quale, se poteva trane un indubbio vantaggio dal commissionare i lavori di ripristino alla stessa (…) s.r.l., in quanto ancora presente in cantiere, non poteva certamente pretendere dalla appaltatrice la ricostruzione a titolo gratuito di quanto andato distrutto, avendo già denunciato il sinistro alla propria compagnia di assicurazioni al fine di incassare l’indennizzo previsto dalla Polizza (cfr. doc. n. 4 fasc. attoreo).
Il fatto, poi, che il Direttore dei Lavori in data 24.9.2013 (ovvero 3 mesi dopo l’incendio per cui è causa e successivamente all’intervento di ripristino effettuato dalla stessa (…) s.r.l. in esecuzione del contratto del 22.7.2013) abbia certificato che i lavori dell’originario appalto erano eseguiti a regola d’arte dimostra solo che, alla data del 14.9.2013 di ultimazione dei lavori, gli stessi erano stati eseguiti in conformità al progetto approvato, attestazione che non ha alcuna interferenza con la diversa questione delle responsabilità per l’evento dannoso verificatosi nel corso di esecuzione dell’appalto originario.
Relativamente, poi, alla dedotta custodia che, a dire della convenuta, sarebbe rimasta in capo al (…) in ragione del fatto che, al momento del verificarsi dell’incendio di cui si discute, egli abitava nell’immobile oggetto di ristrutturazione, va rimarcato come, in realtà, dalla stessa relazione peritale dello Studio (…) prodotta da (…) s.p.a. (cfr. doc. n. 4 fasc. Avv. Tu.) risulta che il (…) occupasse, all’epoca, solo i vani del piano tena e primo della residenza, zone completamente diverse rispetto a quelle, come il tetto coinvolto nell’incendio, che costituivano ancora il cantiere aperto della ristrutturazione in corso e relativamente al quale non può non ritenersi sussistente e permanente l’obbligo di custodia tipicamente ed esclusivamente gravante sull’appaltatore fino alla consegna definitiva dell’opera all’avente diritto, cui nulla può, quindi, addebitarsi, neanche ai sensi dell’art. 1227 c.c.
La pretesa risarcitoria che (…) s.p.a., in surroga ex art. 1916 c.c. del proprio assicurato, vanta nei confronti della ditta appaltatrice, odierna convenuta, è, in definitiva fondata e va, pertanto, accolta.
È appena il caso di segnalare che mai nessuna contestazione, neanche generica, è stata svolta in giudizio circa la congruità dell’importo richiesto a titolo di risarcimento da (…) s.p.a., corrispondente, nella specie, all’indennizzo già versato all’assicurato, somma, pari a Euro 224.470,00 in conto capitale, sulla quale andranno computati, in quanto richiesti, gli interessi al tasso legale dal giorno del pagamento, ovvero dal 18.11.2013 (data dell’esborso della quasi totalità dell’importo risultante dalla contabile prodotta sub doc. n. 7 fasc. attoreo), sino al saldo effettivo.
Nulla può, invece, essere riconosciuto a parte attrice a titolo di rivalutazione monetaria mancando qualsivoglia allegazione e tantomeno prova di un pregiudizio specifico correlato ad una possibile svalutazione.
Venendo, quindi, all’esame della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, si osserva quanto segue.
(…) s.p.a. ha sollevato contestazioni del tutto infondate per tentare di negare al proprio assicurato il suo buon diritto di essere garantito dalla Polizza n. (…) (in atti sub doc. n. 4 fasc. Avv. Fr. e sub doc. n. 3 fasc. Avv. Tu.).
Va subito evidenziato, al riguardo, che dal contratto firmato tra (…) e (…) risulta che la Polizza in questione è prestata “per la responsabilità civile derivante all’Assicurato … nella sua qualità di esercente impresa di costruzione e manutenzione di fabbricati ad uso civile, industriale e commerciale”, con estensione espressa ai “danni cagionati alle cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo” (cfr. Condizione Aggiuntiva identificata con la sigla A30): nel caso di specie, l’evento dannoso che si è verificato nella notte tra l’1 e il 2 luglio 2013 è stato occasionato dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale propria di (…) S.r.l. e ha riguardato cose di terzi, quale deve ritenersi il tetto del fabbricato di proprietà del (…), di cui (…) S.r.l. all’epoca aveva l’esclusiva custodia in quanto appaltatrice dei lavori di ristrutturazione ivi in corso.
La difesa della terza chiamata ha inteso sostenere che l’assicurazione non sarebbe comunque operante per l’espressa esclusione dei danni da incendio prevista dall’art. 22, punto 24, delle Condizioni Generali di Polizza: l’assunto è palesemente infondato, in quanto proprio la clausola richiamata dalla difesa di (…), letta per intero, fa espressamente “salvo quanto previsto dall’art. 18, lett. f), punto b)”, in cui si specifica chiaramente che rientrano nell’assicurazione “danni a cose di terzi trovantisi nelle aree interessate dai lavori … derivanti da incendio di cose di proprietà o in consegna/custodia dell’Assicurato”.
La terza chiamata ha inteso, inoltre, sostenere che la Polizza sarebbe non operante in ragione dell’art. 19, lett. n) delle Condizioni Generali, che esclude dai danni assicurabili, ove non espressamente previsto, i “danni alle opere” (identificati dal codice A31 delle Condizioni Aggiuntive): anche sotto tale profilo, tuttavia, si tratta di tesi infondata, in quanto l’art. 19 richiamato da (…), letto anch’esso nella sua interezza, opera solo fermo quanto disposto dall’art. 22 richiamato nell’incipit della norma in esame, art. 22 che, come detto, al punto 24, fa salva, a sua volta, la previsione dell’art. 18, lett. f), punto b), che include specificamente nel rischio assicurato quello dell’incendio di cose di terzi di cui l’Assicurato abbia la custodia per l’espletamento della propria attività di impresa.
Da ultimo, la difesa della terza chiamata ha invocato a proprio favore il disposto di cui all’art. 14 delle Condizioni Generali di Polizza, addebitando all’Assicurato l’omessa tempestiva comunicazione dell’entità del proprio fatturato, quale elemento indispensabile per la determinazione del premio.
Anche a tale riguardo, le deduzioni della compagnia di assicurazione appaiono obiettivamente pretestuose.
In primo luogo, va ricordato che è orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, a far data dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 4631/2007, quello secondo cui “Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un’obbligazione diversa da quelle indicate nell’art. 1901 cod. civ., il cui inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all’art. 1901 cod. civ. con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell’art. 1932 cod. civ. in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all’assicurato” (così, tra tante, Cass. n. 28472/2013; conf. Cass. ord. sez. 6-3, n. 26783/2011).
Ciò posto, nel caso in esame dalle stesse valutazioni riportate dallo Studio (…) nella relazione commissionata da (…) s.p.a. (cfr. doc. n. 4, pag. 3, fasc. Avv. (…)) risulta che nell’anno del sinistro di cui qui si discute (2013) l’asserito scostamento tra quanto dichiarato e il rilevato è appena dello 0,4173%, misura, che ad una valutazione di buona fede dell’economia del rapporto negoziale, risulta sostanzialmente irrilevante e certamente non tale da incidere significativamente sugli equilibri sinallagmatici; quanto, invece, all’anno precedente al sinistro per cui è causa (2012), lo scostamento rilevato è comunque inferiore al 10%, ovvero anch’esso oggettivamente inidoneo a configurare un grave inadempimento dell’Assicurato, tanto più ove si consideri che la compagnia non risulta abbia mai accettato con riserva i pagamenti dei premi via via effettuati da (…) s.r.l. nell’anno 2012 come anche nell’anno 2013.
In definitiva, la domanda di manleva proposta da (…) s.r.l. nei confronti di (…) s.p.a. è fondata e va accolta, con conseguente condanna della terza chiamata a tenere manlevata la società convenuta (con corresponsione anticipata di fondi o con rifusione di quanto direttamente pagato dall’Assicurata) da tutto quanto dovuto a titolo risarcitorio in favore di parte attrice.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi regolate come segue: le spese di parte attrice sono poste integralmente a carico solidale della convenuta e della terza chiamata, che, invece, è tenuta a rifondere alla propria assicurata le spese correlate alla domanda di manleva, ovvero una quota pari al 50% delle spese sostenute da (…) s.r.l. per il presente giudizio.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell’attività difensiva svolta, nonché della notula depositata in atti dalla difesa di parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 2471/2015, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
condanna (…) s.r.l. a corrispondere a (…) s.p.a. l’importo capitale di Euro 224.470,00, oltre interessi al tasso legale dal 18.11.2013 sino al saldo effettivo;
condanna (…) s.p.a. a tenere manlevata (…) s.r.l. (con corresponsione anticipata di fondi o con rifusione di quanto direttamente pagato dall’Assicurata) dall’onere economico di cui al punto 1 del presente dispositivo;
condanna (…) s.r.l. e (…) s.p.a. in solido a rifondere a (…) s.p.a. le spese di lite, che liquida in complessive Euro 13.430,00 a titolo di compenso professionale, oltre Euro 786,00 per anticipazioni, oltre spese generali, tributi e contributi come per legge;
condanna (…) s.p.a. a rifondere a (…) s.r.l. il 50% delle spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in Euro 6.715,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, tributi e contributi come per legge.
Così deciso in Ferrara il 7 novembre 2017.
Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2017.