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nel caso di vendita di beni con patto di riservato dominio di beni assicurati contro il furto, l’individuazione del soggetto legittimato a chiedere il pagamento dell’indennizzo assicurativo non puo’ essere fatta solo sulla base del dato letterale della clausola assicurativa, ma deve contenere la verifica dell’interesse del venditore degli stessi beni con patto di riservato dominio.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 8 ottobre 2009, n. 21390
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – rel. Presidente
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11681/2005 proposto da:
GE. TR. CO. C.G.T. SPA in persona dei procuratori e legali rappresentanti pro tempore Dr. LE. RE. e Sig. JU. RO. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’ADDESIO Angelo giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AX. AS. SPA in persona del Dirigente Dr. CE. MA. , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MANFREDONIA Pierluigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLETTO CORRADO in calce al ricorso notificato;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2333/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO, Sezione Quarta Civile, emessa il 31/08/2004, depositata il 31/08/2004, R.G.N. 3527/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/09/2009 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito l’Avvocato MARIO MENGHINI;
udito l’Avvocato PIERLUIGI MANFREDONIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Co. Ge. Tr. (di seguito: CGT), premesso che aveva venduto alla srl La. con patto di riservato dominio un escavatore meccanico e che questo era stato rubato ad opera di ignoti, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Milano la spa Ab. Co. it. di. as. , con la quale era stata stipulata polizza di assicurazioni contro il furto, e ne ha chiesto la condanna al pagamento dell’indennizzo convenuto.
La Compagnia di assicurazioni ha contestato la richiesta; in particolare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della CGT, sostenendo che il contratto di assicurazione era stato stipulato con la srl La. .
2. La domanda e’ stata accolta dal tribunale, che ha condannato la spa AX. As. , incorporante la spa Ab. , al pagamento della somma di oltre 18 mila Euro.
3. La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 31 agosto 2004, ha riformato la decisione, dichiarando che CGT non era legittimata ad agire.
4. La spa Co. Ge. Tr. ha proposto ricorso per cassazione.
La spa AX. As. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per cassazione si riferisce al punto in cui la sentenza impugnata ha interpretato la seguente clausola di vincolo del contratto di assicurazione: in caso di sinistro, la Societa’ risarcira’ il danno liquidato a termini di polizza soltanto con il consenso scritto della CGT,
1.1. La Corte di appello ha ritenuto che non si versava in tema di assicurazione per conto altrui o di chi spetta (articolo 1891 cod. civ.) e che legittimata ad agire era la La. , perche’ era il soggetto al quale, in caso di sinistro, la Compagnia di assicurazione era tenuta a versare l’indennizzo, mentre alla CGT spettava unicamente di manifestare per iscritto il proprio preventivo consenso al pagamento, come si ricavava dalla clausola di vincolo prevista dalla polizza, della quale il primo giudice non aveva tenuto contro.
Secondo la Corte del merito, contro questa soluzione non contrastava il fatto che la proprieta’ dei macchinari non spettava alla La. , giacche’ il contratto di assicurazione serve a coprire qualsiasi rapporto economico, compreso quello derivante dal possesso conseguente ad acquisto con patto di riservato dominio.
1.2. Con l’unico motivo del ricorso e’ denunciata violazione dell’articolo 1362 c.c. e segg., e dell’articolo 1891 cod. civ., nonche’ difetto di motivazione.
La ricorrente ritiene che nell’interpretazione data la Corte di Milano si e’ fermata al dato letterale della clausola, escludendo gli altri criteri interpretativi previsti dalla legge, tra i quali quello del riferimento al testo contrattuale nel suo insieme e della buona fede contrattuale.
Il motivo e’ fondato nei termini che saranno esposti.
2. La funzione dell’interpretazione del contratto e’ di accertare il senso obbiettivo dell’accordo. Questo accertamento, relativo a un fatto, appartiene al giudice del merito, ma puo’ essere contestato in sede di legittimita’, oltre che per vizio di motivazione, anche per la violazione dei criteri legali d’interpretazione dei contratti indicati negli articoli 1362 cod. civ., che si traduca in un risultato interpretativo errato: Cass. 5 dicembre 2008, n. 28859, ex pluribus.
Al giudice del merito, pertanto, non e’ consentito stabilire un principio di gerarchia tra i criteri di interpretazione indicati dalla legge, ne’ un principio di autosufficienza di quello letterale in ragione di un’affermata chiarezza delle espressioni adottate nel testo contrattuale.
L’articolo 1362 citato, precisando che nell’interpretare il contratto l’interprete si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole, infatti, indica l’insufficienza di quest’ultimo criterio, il quale e’ soltanto un elemento di conoscenza preliminare, che deve essere integrato attraverso gli ulteriori strumenti previsti, quali la connessione delle singole clausole e il senso che risulta dal complesso dell’atto (articolo 1363 c.c.), giacche’ la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l’integrazione (il senso complessivo) sono legati da un rapporto di necessita’ e sono tutti necessari all’esperimento del procedimento interpretativo della norma contrattuale.
3. La Corte milanese, nella fattispecie, ha risolto il problema dell’interpretazione del contratto con il quale la srl La. aveva assicurato la merce acquistata contro il furto solo sulla base del criterio letterale, individuato nella clausola di vincolo prima indicata, trascurando ogni altro criterio, come quello della funzione dell’assicurazione contro il furto, escludendo la configurazione nella specie della diversa ipotesi del contratto di assicurazione in favore del terzo CGT (articolo 1891 cod. civ.), come era stato eccepito, con la neutra considerazione che anche il semplice possessore del bene, come era la La. , puo’ giovarsi la tutela assicurativa contro il furto.
Incidentalmente si noti che anche se nel contratto di assicurazione contro il furto l’interesse protetto dall’articolo 1904 cod. civ., e’ anche quello del semplice possessore o utilizzatore economico (Cass. 19 maggio 2004, n. 9469), si tratta di una protezione che non puo’ essere riconosciuta contro il titolare della proprieta’ o di altro diritto reale sulla cosa assicurata, come invece s’ipotizza sostanzialmente nella decisione in esame.
4. Il ricorso, pertanto, e’ accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, la quale si atterra’ al seguente principio di diritto: nel caso di vendita di beni con patto di riservato dominio di beni assicurati contro il furto, l’individuazione del soggetto legittimato a chiedere il pagamento dell’indennizzo assicurativo non puo’ essere fatta solo sulla base del dato letterale della clausola assicurativa, ma deve contenere la verifica dell’interesse del venditore degli stessi beni con patto di riservato dominio.
Le spese di questo giudizio possono essere determinate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello di Milano.